Sentenza 1 dicembre 2010
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In tema di rapina, sussiste la circostanza aggravante dell'uso delle armi qualora la minaccia sia realizzata utilizzando un'arma giocattolo.
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- 1. La rapinahttps://www.studiocataldi.it/
Il delitto di rapina, inserito dal legislatore codicistico tra i reati contro il patrimonio, è previsto e punito dall'art. 628 del codice penale Cos'è la rapina Soggetti attivi e passivi Elemento oggettivo La violenza e la minaccia La condotta Elemento soggettivo Le aggravanti speciali Aspetti procedurali Cos'è la rapina La rapina è il reato commesso da "chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene" o da chi "adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a sé o …
Leggi di più… - 2. Rapina con l'uso delle armiChiara Mussi · https://www.studiocataldi.it/ · 15 ottobre 2022
Reato di rapina ex art. 628 c.p. L'articolo 628 del Codice Penale nel disciplinare il delitto di rapina, prevede quale aggravante l'uso delle armi, con il conseguente aumento di pena se la violenza o la minaccia è commessa, appunto, con armi. Ma di che armi si deve trattare affinché la pena sia aumentata rispetto alla fattispecie base? In realtà non è un quesito così banale, posto che la giurisprudenza si è interrogata e ancora si trova a discutere di questo delicato tema. L'orientamento pare, però, consolidato nel senso di dare rilievo all'effetto intimidatorio che l'arma ha sulla persona offesa, a prescindere dal fatto che essa sia vera oppure no (si vedano, ad esempio, i numerosi casi …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 01/12/2010, n. 44037 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44037 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 01/12/2010
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - SENTENZA
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - N. 3781
Dott. CHINDEMI Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRONZINI Giuseppe - Consigliere - N. 21431/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
\F AN, nato a *Napoli il 4/2/1987*;
avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli, 4^ sezione penale, in data 4 febbraio 2010;
Sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Domenico Gallo;
Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, Dr. Luigi Riello, il quale ha concluso chiedendo il rigetto;
osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 4/2/2010, la Corte di appello di Napoli, confermava la sentenza del Gup presso il Tribunale di Napoli, in data 15/5/2009, che aveva condannato \F AN alla pena di anni tre di reclusione ed Euro 800,00 di multa per i reati di tentativo di rapina aggravata e simulazione di reato in concorso. La Corte territoriale respingeva le censure mosse con l'atto d'appello, in punto di insussistenza dell'aggravante della minaccia commessa con armi, e confermava le statuizioni del primo giudice, ritenendo accertata la penale responsabilità dell'imputato in ordine ai reati a lui ascritti, ed equa la pena inflitta.
Avverso tale sentenza propone ricorso l'imputato personalmente, sollevando un unico motivo di gravame con il quale deduce violazione di legge in relazione all'aggravante di cui all'art. 628, comma 3, n. 1).
Al riguardo eccepisce che, essendo stata usata per la rapina un'arma giocattolo, non poteva essere applicata l'aggravante della minaccia con armi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato. La questione della rilevabilità dell'aggravante dell'uso dell'arma nel caso di uso di arma giocattolo è stata oggetto di differenti orientamenti giurisprudenziali. Secondo un indirizzo più risalente: "il possesso di un'arma finta (nella specie arma giocattolo) mentre può rendere idonea la minaccia costitutiva del delitto di rapina, non può integrare l'aggravante prevista dall'art. 628 c.p., comma 3, la cui ratio non va individuata nella maggiore efficacia intimidatrice del mezzo o strumento adoperato dal colpevole, bensì nella sua intrinseca natura" (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 10438 del 16/02/1977 Ud. (dep. 16/09/1977) Rv. 136670; in senso conforme: Sez. 2, Sentenza n. 13187 del 20/06/1986 Ud. (dep. 24/11/1986) Rv. 174387; Sez. 2, Sentenza n. 17431 del 01/03/1989 Ud. (dep. 18/12/1989) Rv. 182850). A tale orientamento si contrapponeva un differente indirizzo, in virtù del quale: "in tema di rapina, è configurabile la circostanza aggravante dell'uso di arma nell'ipotesi in cui venga usata la cosiddetta arma-giocattolo, essa è infatti idonea a realizzare la minaccia costitutiva del delitto de quo, avendo l'apparenza estrinseca di una vera arma" (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9427 del 31/05/1989 Ud. (dep. 03/07/1990) Rv. 184765). Tale contrasto è stato risolta da una successiva pronunzia delle Sezioni Unite di questa Corte che hanno statuito che;
"Il semplice uso o porto fuori della propria abitazione di un giocattolo riproducente un'arma sprovvisto di tappo rosso non è previsto dalla legge come reato. L'uso o porto fuori della propria abitazione di un tale giocattolo assume rilevanza penale soltanto se mediante esso si realizzi un diverso reato del quale l'uso o porto di un'arma rappresenti elemento costitutivo o circostanza aggravante, come avviene quando il giocattolo riproducente un'arma, sprovvisto di tappo rosso, sia portato in aeromobile, in violazione della L. 23 dicembre 1974, n. 694, o quando sia usato nella commissione di delitti contro la sicurezza della navigazione aerea, di reati di natura elettorale, nei delitti di rapina aggravata (art. 628 cod. pen., comma 3, n. 1, prima ipotesi), di violenza e resistenza aggravata a pubblico ufficiale (art. 339 cod. pen.), di estorsione aggravata (art. 629 cpv. cod. pen.), di minaccia aggravata (art. 612 cpv. cod. pen.), o quando venga portato indosso nella commissione del reato di furto" (Sez. U, Sentenza n. 3394 del 06/03/1992 Ud. (dep. 23/03/1992) Rv. 189520).
Alla luce di tale insegnamento, deve escludersi che l'uso di un'arma giocattolo sia incompatibile con l'aggravante prevista per la rapina dall'art. 628 cod. pen., comma 3, n. 1, prima ipotesi. Di conseguenza il ricorso deve essere respinto, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2010