Sentenza 19 dicembre 2000
Massime • 1
In tema di capacità del giudice,la partecipazione di un giudice onorario ad udienza del tribunale, in assenza dei presupposti stabiliti dall'art. 43-bis ord. giud. (impedimento o mancanza di giudici ordinari), costituisce mera irregolarità, in quanto non è sanzionata da alcuna nullità, ne' può ricondursi alla previsione dell'art. 178, comma 1, lett. a) cod. proc. pen., non riguardando le condizioni di capacità del giudice o di regolare costituzione del collegio, ma la destinazione agli uffici giudiziari e la formazione del collegio stesso, che, per espressa disposizione dell'art. 33, comma 2, cod. proc. pen., non attengono alle menzionate condizioni.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/12/2000, n. 12409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12409 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LOSANA CAMILLO - Presidente - del 19/12/2000
1. " BARDOVAGNI PAOLO - Consigliere - SENTENZA
2. " SANTACROCE GIORGIO " N. 7463
3. " DE RD EP " REGISTRO GENERALE
4. " IO NC " N. 024036/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TI ER nato il [...]
avverso l'ordinanza emessa il giorno 8 maggio 2000 dal tribunale della libertà di Perugia.
Visti gli atti, l'ordinanza e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIORGIO SANTACROCE Lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRANCESCO COSENTINO che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile, con le relative conseguenze di legge. OSSERVA
1^. Con ordinanza dell'8 maggio 2000, il tribunale di Perugia, adito in sede di riesame del decreto di sequestro emesso nei confronti di AR ER dal PIVI preso lo stesso tribunale il 14 marzo 2000 nell'ambito dell'inchiesta giudiziaria concernente il furto perpetrato presso l'Agenzia 91 della Banca di Roma sita in piazzale Clodio, all'interno del Palazzo di Giustizia, da una nutrita associazione per delinquere di cui lo stesso faceva parte, rigettava la richiesta, confermando il provvedimento cautelare. Secondo il tribunale, il decreto adottato era adeguatamente motivato con dettagliati riferimenti ad informative di PG, di consulenze tecniche e di dichiarazioni rese dai coindagati e da persone informate sui fatti. A seguito della perquisizione eseguita presso l'abitazione dell'indagato, in via dei Dauni 1, era stato rinvenuto e posto sotto sequestro del materiale (come un appunto relativo a un appuntamento per una cena, dei numeri di telefono, ecc.) che comprovavano la conoscenza e la frequentazione da parte del TI dei coindagati GI e MB, ossia una documentazione palesemente utile al prosieguo delle indagini.
2^. Ricorre per cassazione il TI, deducendo, sotto vari profili di legittimità (violazione ed erronea applicazione di specifiche norme di legge, carenza di motivazione): 1) che il provvedimento impugnato era stato emesso dal tribunale di Perugia in violazione dell'art. 43 - bis dell'ordinamento giudiziario (RD 30 gennaio 1941, n. 12, modificato dall'art. 10 D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51), in quanto il collegio giudicante era composto di due magistrati togati e di un magistrato onorario, pur non sussistendo una carenza dell'organico dei magistrati ordinari e pur essendo la pena edittale astrattamente comminata dalla legge per i reati contestati superiore a quattro anni di reclusione;
2) che non era stato rispettato il termine di giorni cinque fissato dall'art. 309 comma 5 c.p.p. per la trasmissione degli atti da parte dell'autorità
procedente, in quanto la sua richiesta di riesame era pervenuta il 3 aprile, alla stessa data il presidente del tribunale aveva richiesto gli atti all'autorità procedente, e gli atti erano giunti alla cancelleria il 29 aprile 2000; 3) che l'ordinanza impugnata aveva censurato il contenuto della richiesta di riesame affermando che non conteneva alcuna ragione giustificativa della ritenuta illegittimità del sequestro, sicché la valutazione di legittimità dell'organo di riesame non poteva che essere restrittiva: tale motivazione doveva considerarsi illegittima, in quanto il compito del tribunale del riesame è quello di procedere ad una rivisitazione ex officio dell'intero provvedimento cautelare;
4) l'ordinanza impugnata riteneva congruamente motivato il decreto di sequestro, nonostante che nessun documento sequestrato contenesse prove o indizi della sua partecipazione ai fatti di causa, riferendosi a persone diverse da esso ricorrente e avendo ad oggetto cose estranee ad essi. 3^. Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.
L'art. 42 - bis inserito nel R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 dall'art. 8 D.Lvo 19 febbraio 1998, n. 51, contenente norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado, dispone che "al tribunale ordinario possono essere addetti giudici onorari" e l'art. 43 - bis dello stesso decreto legislativo precisa che "i giudici onorari di tribunale non possono tenere udienza se non nei casi di impedimento o di mancanza dei giudici ordinari".
Tale ultima norma deve essere ricollegata alla regola generale enunciata dall'art. 33 comma 2 c.p.p. che, con riferimento specifico alla capacità del giudice, stabilisce che "non si considerano attinenti alla capacità del giudice le disposizioni sulla destinazione del giudice agli uffici giudiziari, sulla formazione dei collegi e sulla assegnazione dei processi a sezioni, collegi e giudici".
Ciò significa che causa di nullità assoluta ed insanabile ai sensi dell'art. 178 comma 1 lett. a) c.p.p. è il difetto di capacità generica all'esercizio del potere giurisdizionale e non la mancanza (o la supposta mancanza) delle condizioni specifiche di esercizio della funzione giudicante, mancanza (o supposta mancanza) che non elimina nel giudice la sua capacità di organo giudiziario. Con la conseguenza che per "incapacità del giudice" ai sensi dell'art. 178 comma 1 lett. a) c.p.p. deve intendersi la mancanza dei requisiti occorrenti per l'esercizio delle funzioni giudiziarie. L'eventuale violazione dell'art. 43 - bis D.Lvo. n. 51 del 1998, ammesso e non concesso che vi sia stata, costituisce infatti una mera irregolarità, non essendo prevista per tale violazione alcuna nullità e non potendo la eventuale violazione ricondursi alla previsione dell'art. 178 comma 1 lett. a) c.p.p., in quanto non si verte in tema di condizioni di capacità del giudice ne' di regolare costituzione del collegio con un determinato numero di giudici. La predetta eventuale violazione attiene invece alla destinazione agli uffici giudiziari e alla formazione del collegio, disposizione espressamente dichiarata dal comma 2 dell'art. 33 c.p.p. non attinente alla capacità del giudice (Cass., Sez. 1^, 21 marzo 1996, n. 1855, Tommasoni;
Id., Sez. 6^, 15 gennaio 1992, n. 2402, Unzamo). Parimenti infondata è il secondo motivo di ricorso in rito, essendo giurisprudenza costante di questa Suprema Corte che, in tema di riesame delle misure cautelari reali, la sanzione della perdita di efficacia dell'ordinanza che dispone la misura consegue solo alla mancata decisione nel termine di dieci giorni, e non anche alla mancata trasmissione degli atti da parte dell'autorità giudiziaria procedente al tribunale del riesame nel termine di cinque giorni, come accade in materia di misure cautelari personali, in quanto, per un difetto di coordinamento, dopo la novella introdotta con la l. 8 agosto 1995, n. 332, il richiamo, contenuto nel comma settimo dell'art. 324 c.p.p. ai commi nono e decimo dell'art. 309 dello stesso codice, deve intendersi fatto al testo previgente di detti due commi (Cass., Sez. 1^, 4 marzo 1999, n. 1836, Rocca). Nel caso in esame, gli atti risultano pervenuti alla cancelleria del tribunale del riesame il 29 aprile 2000 e la decisione è stata emessa il giorno 8 maggio 2000, nel prescritto termine di dieci giorni.
Nel merito (motivi tre e quattro del ricorso), il ricorrente deducendo surrettiziamente vizi di motivazione, propone censure su accertamenti ed apprezzamenti di fatto ai quali i giudici di merito sono pervenuti attraverso l'attento esame attento di una serie di elementi di fatto a loro disposizione, di sintomatica valenza accusatoria almeno a livello di gravità indiziaria, fondando il loro convincimento su una motivazione che è esente da errori logici e giuridici.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso seguono, avuto riguardo al carattere pretestuoso e meramente dilatorio delle doglianze formulate, le conseguenze di legge, meglio precisate nel dispositivo.
P. Q. M.
Visti gli artt. 606, 616 c.p.p. dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di lire 2.000.000 a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2001