Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/08/2003, n. 12130
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Sentenza 19 agosto 2003

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Il datore di lavoro che non ottenga il richiesto intervento della cassa integrazione guadagni è tenuto alla corresponsione delle retribuzioni ai dipendenti, salva la prova (a carico del medesimo) della sussistenza di una situazione d'impossibilità sopravvenuta ai sensi dell'art. 1256 cod. civ., che può consistere nella non utilizzabilità della prestazione lavorativa per fatti non addebitabili allo stesso datore di lavoro, in quanto non prevedibili ne' evitabili ne' riferibili a carenze di programmazione o di organizzazione aziendale o a calo di commesse o a crisi economiche o congiunturali e strutturali. Resta salvo, comunque, un eventuale accordo aziendale con cui l'imprenditore e le organizzazioni aziendali operanti nell'azienda pattuiscano, ai fini del ricorso alla cassa integrazione guadagni, una sospensione temporanea del rapporto di lavoro, che preveda la mancata prestazione lavorativa per un certo periodo, con inequivoco contestuale esonero del datore di lavoro dall'obbligazione retributiva indipendentemente dall'esito della richiesta di concessione dell'integrazione salariale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/08/2003, n. 12130
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12130
    Data del deposito : 19 agosto 2003

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