Sentenza 19 agosto 2003
Massime • 1
Il datore di lavoro che non ottenga il richiesto intervento della cassa integrazione guadagni è tenuto alla corresponsione delle retribuzioni ai dipendenti, salva la prova (a carico del medesimo) della sussistenza di una situazione d'impossibilità sopravvenuta ai sensi dell'art. 1256 cod. civ., che può consistere nella non utilizzabilità della prestazione lavorativa per fatti non addebitabili allo stesso datore di lavoro, in quanto non prevedibili ne' evitabili ne' riferibili a carenze di programmazione o di organizzazione aziendale o a calo di commesse o a crisi economiche o congiunturali e strutturali. Resta salvo, comunque, un eventuale accordo aziendale con cui l'imprenditore e le organizzazioni aziendali operanti nell'azienda pattuiscano, ai fini del ricorso alla cassa integrazione guadagni, una sospensione temporanea del rapporto di lavoro, che preveda la mancata prestazione lavorativa per un certo periodo, con inequivoco contestuale esonero del datore di lavoro dall'obbligazione retributiva indipendentemente dall'esito della richiesta di concessione dell'integrazione salariale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/08/2003, n. 12130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12130 |
| Data del deposito : | 19 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DELL'ANNO Paolino - Presidente -
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO Mario - Consigliere -
Dott. MAIORANO Francesco Antonio - Consigliere -
Dott. DE RENZIS Alessandro - rel. Consigliere -
Dott. CURCURUTO Filippo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SOCIETÀ ITALIANA DI GEOFISICA S.r.l., in liquidazione, in persona del liquidatore Rag. Raffaele Accomando, elettivamente domiciliata in Roma, Via Ennio Quirino Visconti 20, presso lo studio dell'Avv. Mario Antonini, rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Cosio del foro di Catania per procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
AN PE OL;
- intimato -
per la cassazione della sentenza n. 5352 del Tribunale del Lavoro di Catania del 28.11.2000/19.12.2000 nella causa iscritta al n. 4652 del R.G. anno 1998.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9.05.2003 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;
sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Vincenzo Nardi, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, ritualmente notificato e depositato, PE PA BI conveniva davanti al Pretore di Giarre la Società Italiana di Geofisica S.r.l. per sentirla condannare al pagamento della somma di L. 11.585.567, oltre accessori.
Al riguardo esponeva:
- di avere lavorato alle dipendenze della convenuta società per il periodo 9.8.1994/10.7.1995 con la qualifica e le mansioni di operaio comune;
- che con lettera del 13.3.1995 la società gli aveva comunicato che, in relazione all'accordo sindacale del 6.3.1995, che il suo rapporto di lavoro sarebbe stato sospeso per dodici settimane ed in ogni caso sarebbe stata avanzata la relativa domanda per la concessione del trattamento della Cassa integrazione guadagni;
- che non gli era stata corrisposta alcuna somma per l'anzidetto periodo 9.8.1994/10.7.1995, data quest'ultima in cui era stato licenziato;
- che la società, pur avendo registrato mensilmente sulle buste paga gli accontanamenti per le somme dovute alla Cassa Edile, non aveva effettuato i corrispondenti versamenti;
- che conseguentemente anche il trattamento di fine rapporto era stato inferiore al dovuto.
La convenuta costituendosi contestava la domanda del ricorrente chiedendone il rigetto.
L'adito Pretore con sentenza parziale del 31.1.1997 condannava la società convenuta al pagamento dell'indennità di Cassa Edile e disponeva la prosecuzione del giudizio sulla restante domanda. Lo stesso Pretore, effettuata l'istruttoria, con sentenza del 29.10.1997 rigettava la domanda del BI relativa al mancato pagamento delle richieste retribuzioni, in considerazione della sussistenza di una causa di impossibilità sopravvenuta della prestazione del ricorrente.
Tale decisione, a seguito di appello proposto dal BI, veniva riformata dal Tribunale di Catania con sentenza depositata il 19.12.2000, che accoglieva la domanda del lavoratore con la condanna dell'appellata al pagamento della somma di L. 8.167.924, oltre accessori.
Il Tribunale osservava che nella specie - esclusa la configurabilità di un accordo sindacale tendente ad esonerale la datrice di lavoro dall'obbligazione retributiva - non era condivisibile l'assunto dell'appellata, ritenuto fondato dal primo giudice, in ordine all'esistenza di una vera e propria impossibilità sopravvenuta nell'utilizzazione dell'attività lavorativa del BI. Contro l'anzidetta decisione ricorre per cassazione la Società Italiana di Geofisica S.r.l. con unico articolato motivo.
Il BI non ha proposto alcuna difesa in sede di legittimità. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'unico motivo del ricorso il ricorrente denuncia violazione degli artt. 1218, 1256, 1463 e 2697 Cod. Civ., dell'art. 116 C.P.C., e dell'art. 11, secondo comma, della legge n. 427 del 1976, nonché vizio di motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 n. 3 e n. 5 C.P.C. La ricorrente deduce che il Tribunale non ha tenuto conto del fatto che alla data della sospensione del rapporto di lavoro presso il cantiere, ove il BI prestava lavorava, l'attività era praticamente cessata, ne' vi era la possibilità di utilizzare l'anzidetto dipendente in altri cantieri, che avevano sospeso o cessato l'attività per problemi tecnici, più che per problemi finanziari. Era evidente, ad avviso della ricorrente, che la sospensione era stata determinata da un evento oggettivamente non imputabile all'impresa, evento, che seppure astrattamente prevedibile, non era tuttavia evitabile attraverso un'idonea organizzazione imprenditoriale. La società conclude sostenendo che il giudice di appello ha omesso di valutare, congiuntamente e globalmente tutti i fatti accertati, non esaminando la documentazione allegata e fornendo una lettura distorta delle prova testimoniale, laddove era stato espressamente precisato che l'attività era cessata per problemi tecnici, più che per problemi finanziari, sicché in questo quadro il mancato utilizzo della prestazione del BI e la conseguente mancata retribuzione non avrebbero potuto essere ascritte a colpa dell'imprenditore.
2. Le esposte censure sono prive di pregio e vanno disattese. Questa Corte ha più volte affermato il principio (in proposito si richiama la sentenza n. 7302 del 1990 e la sentenza n. 5485 del 1995), secondo il quale qualora il datore di lavoro non ottenga il richiesto intervento della Cassa integrazione guadagni, è tenuto alla corresponsione delle retribuzioni ai suoi dipendenti, a meno che non provi la sussistenza di una situazione di impossibilità sopravvenuta ai sensi dell'art. 1256 Cod. Civ., che può consistere nella non utilizzabilità della prestazione lavorativa per fatti non addebitabili allo stesso datore di lavoro, in quanto non prevedibili nè evitabili ne' riferibili a carenze di programmazione o di organizzazione aziendale o a calo delle commesse o a crisi economiche congiunturali e strutturali. La stessa Corte ha fatto salvo, comunque, un eventuale accordo aziendale, con cui l'imprenditore e le organizzazioni sindacali operanti nell'azienda pattuiscano, ai fini del ricorso alla cassa integrazione guadagni, una sospensione temporanea del rapporto di lavoro, che preveda la mancata prestazione lavorativa per un certo periodo, con inequivoco contestuale esonero del datore di lavoro dall'obbligazione retributiva, indipendentemente dall'esito della richiesta di concessione dell'integrazione salariale.
È indubbio che l'accertamento della sussistenza o meno di una causa di impossibilità delle prestazioni relative al rapporto di lavoro e della non imputabilità della stessa al datore di lavoro è riservato al giudice del merito, sicché è insindacabile in sede di legittimità, ove sia adeguatamente motivata.
Nella specie l'impugnata sentenza ha, in primo luogo, con accertamento in fatto congruamente motivato, evidenziato che era da escludere la configurabilità di un accordo sindacale tendente ad esonerare il datore di lavoro dall'obbligazione retributiva. La stessa sentenza ha, quindi, rilevato che l'assunto della Società Italiana di Geofisica, attuale ricorrente, in ordine alla sussistenza o di una vera e propria situazione di impossibilità sopravvenuta nell'utilizzazione delle prestazioni lavorative del dipendente BI, non era stata supportato da idonei riscontri probatori, della cui allegazione era onerata la stessa società. L'impugnata sentenza osserva, altresì, che tale assunto, peraltro, contrastava con la condotta della medesima società, che non aveva immediatamente proceduto al licenziamento del BI al momento della chiusura del cantiere, dove il lavoratore era addetto, mantenendo in vita il rapporto di lavoro fino al mese di luglio del 1995.
Il giudice di appello richiama, infine, le dichiarazioni dei testi escussi, riferite a presunti problemi tecnici ed economici non meglio specificati, rilevandone la genericità e comunque la loro inidoneità a dimostrare l'asserita inutilizzabilità della prestazione lavorativa del dipendente, trattandosi di evenienze riconducibili a carenze di programmazione ovvero a ragioni economiche e/o congiunturali, i cui effetti riguardano il cd. rischio di impresa. Da tali motivate valutazioni, condotte alla luce del principio enunciato da questa Corte ed in precedenza richiamato, discende la logicità e coerenza delle conclusioni del Tribunale, ossia che nell'intero periodo 6.3.1995/10.7.1995, data quest'ultima del licenziamento del BI, la società datrice di lavoro rimase obbligata al versamento, in favore del dipendente, dell'intera retribuzione contrattualmente dovuta, essendo pacifica la circostanza dell'omissione da parte della società dell'anticipo delle somme corrispondenti al trattamento di integrazione salariale eventualmente dovuto dall'INPS.
3) In conclusione, escluse le dedotte violazioni di legge e i lamentati vizi di motivazione, il ricorso va rigettato. Nessuna pronuncia va emessa per le spese del giudizio di legittimità, non essendosi costituito l'intimato BI.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 9 maggio 2003.
Depositato in Cancelleria il 19 agosto 2003