Sentenza 10 febbraio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 10/02/2004, n. 2512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2512 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RIGGIO Ugo - Presidente -
Dott. D'ALONZO Michele - Consigliere -
Dott. FICO Nino - Consigliere -
Dott. BOTTA Raffaele - Consigliere -
Dott. MARINUCCI Giuseppe - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IM SRL, corrente in Borgo San Dalmazzo (CU), via Cuneo 20, nella persona del legale rappresentante pro tempore, ing. Leonardo Ghinamo, assistita e rappresentata dall'avv.to Claudio Toniolo del Foro di Vicenza;
- ricorrente -
contro
AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE DELLO STATO, in persona del Ministro pro tempore, difesa dall'Avvocatura Generale dello stato, e presso la sua sede in Roma, Via dei Portoghesi 12, legalmente domiciliata;
- intimata -
avverso la sentenza n. 1861/99 pronunciata dalla Corte di Appello di Torino, Sez. 1^ Civ., depositata il 29 dicembre 1999 e non notificata.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/09/03 dal Relatore Cons. Dott. Giuseppe Marinucci;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Apice Umberto, che ha concluso per l'accoglimento con rinvio. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 26.06.1995, la IM SRL conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Torino, l'Amministrazione Finanziaria dello Stato, chiedendo la restituzione delle somme percepite a titolo di tassa annuale di concessione governativa sulla società dal 1988 al 1992, oltre alla rivalutazione e agli interessi dalla data del pagamento al saldo. Riteneva infatti detta tassa in contrasto con la Direttiva Comunitaria 17 luglio 1969, 69/335/CEE.
Il Tribunale adito, con sentenza n. 5293/1996, condannava l'Amministrazione convenuta a rifondere alla società la somma di lire 17.500.000, oltre agli interessi legali dalla data di notifica della citazione al saldo ed alle spesse di lite.
Avverso detta sentenza proponeva appello l'Amministrazione chiedendo, tra l'altro, che in riforma della sentenza appellata venisse accolta l'eccezione di decadenza ex art. 13 DPR 641/1972 disattesa dal Giudice di primo grado. Resisteva la società contribuente. La Corte di Appello di Torino, con sentenza 1861/1999 depositata il 29 dicembre 1999, in parziale riforma della sentenza di primo grado, condannava l'Amministrazione a pagare la somma di lire 7.000.000 a titolo di rimborso relativamente alle tasse pagate per gli anni 1991 e 1992.
Contro detta sentenza ricorreva per Cassazione la società IM con un unico motivo.
Resisteva con controricorso l'intimata Amministrazione. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il motivo del ricorso la società ha denunciato la "omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia;
omessa valutazione di prova documentale ritualmente acquisita al procedimento".
Secondo la IM non sarebbe infatti comprensibile il motivo in base al quale il giudice di appello avrebbe esaminato l'istanza relativa alla richiesta cumulativa di rimborso per le somme versate negli anni 1988, 1989 e 1990, considerando però solo la parte attinente all'anno 1988, e giungendo pertanto alla conclusione che per gli anni 1989 e 1990 non risulterebbero spedite in termini le relative istanze.
La contribuente lamenta pertanto l'omesso esame di documento, essendo detto documento idoneo a fornire la prova di un fatto che, secondo la società, avrebbe dovuto determinare una decisione diversa da quella adottata.
Il motivo è infondato.
Nella sentenza leggesi: "Per gli anni 1989 e 1990 non risultano spedite in termini le relative istanze di rimborso". Al riguardo la censura avanzata dalla società contribuente si delinea come generica e sfornita del requisito dell'autosufficienza che deve sorreggere i motivi di gravame nel giudizio di Cassazione. È insegnamento costante di questa Corte che il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione denunciabile con ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 360, comma 1 n. b c.p.c., si configura solo quando nel ragionamento del giudice di merito sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d'ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione. In virtù del principio di autosufficienza è onere del ricorrente che deduca l'omessa o insufficiente motivazione della sentenza impugnata specificare, trascrivendole integralmente, le prove non o male valutate, nonché indicare le ragioni del carattere decisivo delle stesse. I vizi rilevati, inoltre, non possono consistere nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove espresso dal giudice rispetto a quello preteso dalla parte, atteso che spetta solo a detto giudice individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova. L'art. 360 n. 5 non conferisce, infatti, alla Corte di Cassazione la facoltà di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, bensì solo quello di controllare, sotto il profilo logico e formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione compiuti dal giudice del merito, cui è riservato l'apprezzamento dei fatti. Ne deriva, pertanto, che alla cassazione della sentenza, per vizi della motivazione, si può giungere esclusivamente quando tale vizio emerga dall'esame del ragionamento svolto dal giudice del merito, quale risulta dalla sentenza, che si rilevi incompleto, incoerente e illogico, e non già quando il giudice del merito abbia semplicemente attribuito agli elementi valutati un valore e un significato difformi dalle aspettative e dalle deduzioni di parte (Cass. 2222/2003; Cass. 3284/2003). Nel caso di specie trattasi di censura su circostanze di fatto, e come tale non denunciabile in Cassazione ma oggetto, se del caso, di giudizio di revocazione ex art. 395 c.p.c.. il ricorso, pertanto, va rigettato.
Ricorrono giusti motivi per compensare le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 16 settembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2004