Cass. pen., sez. III, sentenza 22/12/2010, n. 3895
CASS
Sentenza 22 dicembre 2010

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

L'inammissibilità della richiesta di riesame avverso l'ordinanza di custodia cautelare in carcere va dichiarata "de plano", senza, cioè, fissazione dell'udienza previo avviso ai difensori, in applicazione dell'art. 127, comma nono, cod. proc. pen. (In motivazione la Corte ha precisato che tale ultimo disposto non contrasta con l'art. 111, comma secondo, Cost., essendo l'assenza di contraddittorio giustificata dal ragionevole bilanciamento con il principio della ragionevole durata del processo).

Commentari2

  • 1La “prova da sforzo” dell’incidente di costituzionalità sul reddito di cittadinanza. La Consulta che cristallizza il c.d. requisito negativo per usufruirne:…
    Carlo Morselli · https://www.giustiziainsieme.it/it/home

    di Carlo Morselli La Corte costituzionale si occupa della legge sul reddito di cittadinanza, sub iudice per contrasto plurimo con la Carta, dichiarando infondate le questioni della disposizione censurata ed impositiva della sospensione dell'erogazione del RdC per il soggetto che ha subito l'applicazione di una misura cautelare personale. Il contributo ricostruisce il dictum della Consulta, muovendo dai vizi individuati dall'organo territoriale, e mette in evidenza l'automatismo applicativo del “ritiro” della provvidenza (per l'incidenza del provvedimento de libertate ai sensi dell'art. 282-bis c.p.p., provvisorio e tipicamente risalente alla fase prodromica delle indagini preliminari), …

     Leggi di più…

  • 2La “prova da sforzo” dell’incidente di costituzionalità sul reddito di cittadinanza. La Consulta che cristallizza il c.d. requisito negativo per usufruirne:…
    Carlo Morselli · https://www.giustiziainsieme.it/it/home

    di Carlo Morselli La Corte costituzionale si occupa della legge sul reddito di cittadinanza, sub iudice per contrasto plurimo con la Carta, dichiarando infondate le questioni della disposizione censurata ed impositiva della sospensione dell'erogazione del RdC per il soggetto che ha subito l'applicazione di una misura cautelare personale. Il contributo ricostruisce il dictum della Consulta, muovendo dai vizi individuati dall'organo territoriale, e mette in evidenza l'automatismo applicativo del “ritiro” della provvidenza (per l'incidenza del provvedimento de libertate ai sensi dell'art. 282-bis c.p.p., provvisorio e tipicamente risalente alla fase prodromica delle indagini preliminari), …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 22/12/2010, n. 3895
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3895
Data del deposito : 22 dicembre 2010

Testo completo