Sentenza 20 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/01/2001, n. 828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 828 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2001 |
Testo completo
AULA "A" dal Sig. IL SOLE 24 ORE0 0828/0 1 CANCELLERIA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio REPUBBLICA ITALIANA per dirital L. GEN. 200122 IL CANCELLIERE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.N. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 14735/98 SEZIONE LAVORO OGGETTO: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: lavoro Dott. Paolino Dell'Anno Presidente Cron 1728 Dott. Alberto Spanò Cons. Rel. Rep. Dott. Luciano Vigolo Consigliere Ud. 11 ot- Dott. Guido Vidiri Consigliere tobre 2000 Dott. Pasquale Picone Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: AZ OL, elettivamente domiciliato in Roma, via di Fiora- nello n. 96, presso l'avv. Paolo di Giovanni, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
ricorrente - contro 4 Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, domici- liato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ex lege;
- controricorrente 4168 1 n avverso la sentenza n. 493/98, decisa il 16 aprile 1998 e pubbli- cata il 12 maggio 1998, resa dal Tribunale di Potenza nel procedi- mento n. 290/98 R. G.; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 11 ottobre 2000 dal Relatore Cons. Dott. Alberto Spanò; udito il P.M. che, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello Matera, ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza in data 23 settembre 1997, il Pretore di Potenza re- spingeva la domanda proposta dall'odierna parte ricorrente e inte- sa ad ottenere l'assegno mensile d'invalidità civile, ai sensi della legge 30 marzo 1971 n. 118. AZ OL interponeva appello e in esito il Tribunale di Po- tenza, con sentenza n. 493/98 emessa in data 16 aprile 12 maggio 1998, respingeva il gravame e così, per quanto rileva in questa sede, motivava la decisione. Osservava che facevano difetto, oltre al requisito sanitario, non provato, i requisiti reddituale ed occupazionale, non apparendo sufficiente, per il primo, la mera produzione di atto di notorietà e non essendo stata documentata, per il secondo, l'iscrizione ne- gli elenchi degli invalidi e l'incollocamento. AZ OL propone ricorso per cassazione e deduce un solo motivo. Il Ministero dell'Interno, costituendosi a seguito di rinnovazione della notifica dell'atto introduttivo, avvenuta inizialmente pres- 2 Л so l'Avvocatura Distrettuale di Potenza anziché presso l'Avvocatura Generale dello Stato, resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico mezzo si denuncia, con riferimento all'art. 360 n. cpc, la violazione e falsa applicazione degli artt. 12 e 13 legge 20 marzo 1971 n. 118 e dell'art. 1 legge 15 maggio 1997. Si afferma che il requisito dell'incollocamento ben può provarsi con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, pur se mancata l'iscrizione negli elenchi di cui alla legge 482/68. Non viene invece censurato il rilievo del Collegio di merito, mo- tivato col richiamo all'autorità del precedente di questa Corte 27 maggio 1991 n. 5995, in ordine alla impossibilità di provare il requisito reddituale con la mera dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. Non appare infatti idoneo allo scopo il mero richiamo all'art. legge 15 maggio 1997 n. 127 che, dal contesto del discorso, risul- ta chiaramente riferito al solo stato di disoccupazione, non es- sendo formulato rilievo di sorta in ordine all'argomento addotto dal Tribunale mediante richiamo del precedente di legittimità ove si rinviene una ben precisa motivazione nel senso che la dichiara- zione sostitutiva dell'atto di notorietà è priva di efficacia in sede giurisdizionale nelle liti fra privati, considerato che alla parte non è dato trarre elementi di prova dalle sue stesse affer- mazioni. Si deve quindi dichiarare inammissibile il ricorso per cassazione 3 col quale viene censurato uno solo dei due argomenti di motiva- zione, ciascuno dei quali sorregge autonomamente il decisum della sentenza impugnata, giacché, quand'anche si accogliesse il pro- spettato motivo di ricorso, l'altra affermazione della pronuncia impugnata sarebbe pur sempre idonea a costituire il fondamento decisione, in quanto non investita dalla censura (Cass.della civ., 26 gennaio 1985, n. 380). Non ravvisandosi gli estremi della manifesta infondatezza e te- merarietà della pretesa, nulla deve disporsi per le spese del presente giudizio di legittimità, in applicazione dell'art. 152 disposizioni attuazione Codice Procedura Civile.
P.Q.M.
La Corte Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese del presente giudizio di legittimità. Roma, 11 ottobre 2000 IL CONSIGLIERE ESTENSOREAlberto Yor IL PRESIDENTE Verlin. Gov. I D , O L A Stilleде 8 ' S L 1 S a O . A s B T T COLLABORATORE DI CANCELLERIA I R , . D A A Depositata in Cancelleria ' N S A L E L T 3 P 20 GEN. 2001 S E 7 S - D O I 8 P oggi, I N - S 1 G M PL IL COLLABORATORE I A 1 N O M E E DI CANCELLERIA A R S A E P D I D U S G E A E G T , E O N O T L E R T S T I E S A R I I L G L B E E R O D 4