Sentenza 1 luglio 2009
Massime • 1
La declaratoria di inammissibilità dell'istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo deve essere pronunciata non già "de plano", ma nel contraddittorio delle parti, ossia all'esito dell'udienza del riesame, della quale deve essere dato avviso anche alla persona nel cui interesse l'impugnazione è stata proposta. (La Corte ha osservato che l'art. 111 della Costituzione garantisce il contraddittorio per ogni procedimento penale principale o incidentale, sia di merito che di legittimità).
Commentario • 1
- 1. Il principio del contraddittorio nel procedimento all'ente. RimessaVincenzo Gramuglia · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 01/07/2009, n. 32966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32966 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BRUSCO LO Giuseppe - Presidente - del 01/07/2009
Dott. ZECCA Gaetanino - Consigliere - SENTENZA
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - N. 1231
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 670/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CE RO RL N. IL 22/02/1960;
avverso ORDINANZA del 24/10/2008 del TRIB. LIBERTÀ di MILANO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BLAIOTTA Rocco Marco;
sentite le conclusioni del P.G. Dott. MONTAGNA A., che ha chiesto l'annullamento con rinvio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale di Milano ha dichiarato inammissibile la richiesta di riesame avanzata da TI PI LO, indagato in ordine al reato di cui all'art. 186 C.d.S., avverso il decreto di sequestro preventivo di un'auto di sua proprietà.
2. Ricorre per cassazione il TI deducendo:
2.1. L'adozione del provvedimento impugnato senza la fissazione della prescritta udienza in camera di consiglio, con conseguente violazione del diritto al contraddittorio.
2.2. La mancanza di motivazione sulle questioni dedotte riguardanti:
L'indebita protrazione del vincolo sul bene, prima dell'adozione del decreto di sequestro preventivo, sebbene l'atto di sequestro adottato dalla polizia giudiziaria non fosse stato convalidato nei termini di legge.
Il diritto a chiedere la restituzione del bene, anche nei casi di confisca obbligatoria, quando venga meno il fumus del reato o il reato stesso abbia completamente esaurito i suoi effetti e non si configuri, quindi, una residua situazione di pericolo. L'assenza di pericolo di reiterazione del reato, in considerazione del ritiro della patente di guida.
3. Il ricorso è fondato.
3.1. Quanto all'adozione della procedura de plano per dichiarare l'inammissibilità occorre richiamare la condivisa giurisprudenza di questa Corte secondo cui, poiché l'attuale formulazione dell'art. 3 Cost. garantisce il contraddittorio per ogni procedimento penale principale o incidentale, sia di merito che di legittimità, l'eventuale inammissibilità dell'istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo deve essere dichiarata non già "de plano", ma nel contraddittorio delle parti, ossia all'esito dell'udienza del riesame, della quale deve essere dato avviso anche alla persona nel cui interesse l'impugnazione è stata proposta (Cass. 3^, 25 novembre 2003, rv. 228603). Tale enunciazione, sebbene non sia costante, risulta sicuramente pertinente nell'ambito in esame giacché, essendo possibile la proposizione di motivi in udienza, non è logicamente compatibile enunciare la carenza d'interesse prima dell'udienza stessa.
3.2. Pure censurabile appare l'enunciazione che nell'ambito di cui si discute, essendo sempre prevista la confisca del mezzo, si configura una ontologica carenza d'interesse ad impugnare. A tale riguardo è sufficiente considerare che, come del resto enunciato recentemente da questa Corte (Cass. 4^, 11 febbraio 2009,n. 13831), il sequestro preventivo dell'auto di cui sia prevista la confisca obbligatoria può aver luogo solo quando sussistano il fumus del reato e la proprietà del veicolo. In conseguenza, l'interessato ha interesse a proporre domanda di riesame per lamentare l'assenza dei presupposti di legge per l'adozione del sequestro.
L'ordinanza deve essere conseguentemente annullata con rinvio.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Milano. Così deciso in Roma, il 1 luglio 2009.
Depositato in Cancelleria il 12 agosto 2009