Sentenza 2 luglio 2010
Massime • 1
È legittima la declaratoria di inammissibilità della richiesta di riesame, nella specie avverso il decreto di perquisizione locale, pronunciata "de plano", stante il disposto dell'art. 127 cod. proc. pen. - che disciplina il procedimento in camera di consiglio - stabilendo al comma nono, richiamato dall'art. 324, comma sesto, cod. proc. pen., che l'inammissibilità dell'atto introduttivo è dichiarata dal giudice, con ordinanza, anche senza formalità di procedura, e, quindi, "de plano", senza necessità di convocazione delle parti in camera di consiglio.
Commentario • 1
- 1. Il principio del contraddittorio nel procedimento all'ente. RimessaVincenzo Gramuglia · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 02/07/2010, n. 37289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37289 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 02/07/2010
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - SENTENZA
Dott. OLDI Paolo - rel. Consigliere - N. 1140
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 1271/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RT CO N. IL *25/11/1949*;
avverso l?ordinanza n. 204/2009 TRIB. LIBERTA? di GENOVA, del 21/12/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO OLDI;
sentite le conclusioni del PG Dott. DELEHJAYE Enrico che ha chiesto il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza in data 21 dicembre 2009 il Tribunale del riesame di Genova ha dichiarato inammissibile la richiesta di riesame proposta da NR AR avverso il decreto di perquisizione locale emesso nei suoi confronti dal locale Procuratore della Repubblica ed eseguito dal nucleo di polizia tributaria di Genova, col sequestro di documentazione varia ritenuta attinente ai reati di cui agli artt.640, 471 e 476 c.p.. Ha osservato quel collegio che, secondo la giurisprudenza di legittimita?, non e? consentito impugnare il decreto di perquisizione con richiesta di riesame;
mentre, quanto al sequestro, lo stesso era stato eseguito dalla polizia giudiziaria sulla base di una propria valutazione di pertinenza delle cose al reato, stante la genericita?
delle indicazioni date dal pubblico ministero: onde il provvedimento ablativo era soggetto a convalida e non a riesame.
Il OL ha proposto ricorso per cassazione con due distinti atti, a firma dei difensori.
Il motivo dedotto nell?atto formato dall?Avv. \Giovanni @Ricco\ e?
uno solo. Con esso si contesta che vi sia un?effettiva diversita?
delle cose sequestrate rispetto all?elencazione contenuta nel decreto di perquisizione.
L?atto a firma dell?Avv. \Fabio @Cagnola\ e? anch?esso affidato a un solo motivo, col quale si eccepisce la nullita?, per violazione del principio del contraddittorio, dell?ordinanza di inammissibilita?
emessa de plano.
Il ricorso proposto dall?indagato, attraverso i due atti d?impugnazione in cui e? articolato (il secondo dei quali va inteso come portatore di nuovi motivi ex art. 585 c.p.p., comma 4), e? privo di fondamento e va disatteso.
L?eccezione di nullita? dell?ordinanza per violazione del principio del contraddittorio, che per la sua attinenza al rito richiede prioritaria disamina, s?infrange nel disposto dell?art. 127 c.p.p., comma 9 richiamato dall?art. 324 c.p.p., comma 6; ai sensi di detta norma l?inammissibilita? dell?atto introduttivo (nella specie della richiesta di riesame) "e? dichiarata dal giudice con ordinanza, anche senza formalita? di procedura, salvo che sia altrimenti stabilito";
l?inciso "senza formalita? di procedura" deve essere ovviamente inteso nel senso che il provvedimento possa essere emesso de plano, senza necessita? di convocazione delle parti in camera di consiglio (Cass. 4 dicembre 2006 n. 8956; Cass. 11 gennaio 2006 n. 6993; Cass.20 novembre 2001 n. 44485). L?arresto giurisprudenziale di segno contrario, posto dal ricorrente a sostegno dell?eccezione (Cass. 25 novembre 2003 n. 2021, cui deve aggiungersi Cass. 1 luglio 2009 n. 32966) non e? condivisibile, in quanto l?applicazione del principio ivi enunciato si tradurrebbe in un?abrogazione di fatto del testo normativo: la cui eventuale contrarieta? al dettato costituzionale, se ritenuta esistente, dovrebbe invece essere denunciata alla Consulta nei modi di legge.
A sua volta da disattendere e? l?assunto secondo cui la diversita?
soltanto parziale dei beni sottoposti effettivamente a sequestro, rispetto alle indicazioni impartite dal pubblico ministero nel suo decreto, dovrebbe rendere ammissibile la richiesta di riesame almeno per quella parte in cui vi e? coincidenza fra il disposto e l?eseguito.
In argomento corre l?obbligo di osservare che un?elencazione, ancorche? non del tutto specifica, dei beni di interesse ai fini dell?indagine in corso e? stata inserita nel decreto limitatamente alla perquisizione da eseguirsi nei locali dell?istituto Salus;
quanto alle ricerche presso lo studio professionale del OL, l?abitazione e le relative pertinenze, invece, nessuna indicazione e?
stata fornita agli operanti, al di la? di un mero riferimento a "quanto rivenuto e cioe? cose costituenti traccia, indizio o prova di reati ipotizzati".
Nella descritta situazione il Tribunale del riesame, non essendo in grado di stabilire se le cose sequestrate - in esito alla perquisizione in tutti i luoghi stabiliti, senza che nel verbale vi fosse una precisa distinzione di quanto reperito nell?uno e nell?altro luogo - appartenessero al novero di quelle specificamente indicate, ma nella certezza che almeno una parte di esse era stata sottoposta a vincolo per iniziativa della polizia giudiziaria, ne ha tratto legittimamente la conclusione che l?atto ablativo non fosse, allo stato, coperto da un titolo impugnabile: onde e? pervenuto a una corretta declaratoria di inammissibilita? della richiesta di riesame. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
LA CORTE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Cosi? deciso in Roma, il 2 luglio 2010.
Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2010