Sentenza 15 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 15/02/2001, n. 2224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2224 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2001 |
Testo completo
ME DE POPOLO ITALIANO0 22 24/0 1 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUP MADICASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE DOMANDA DI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: RIVENDICAZIONE - Presidente R.G. N. 19367/98 Dott. Mario SPADONE Cron. 4607 Rel. Consigliere Dott. Vincenzo CALFAPIETRA Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO Rep. 706 - Consigliere Dott. Carlo CIOFFI Ud. 25/10/00 Dott. NN SETTIMJ Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SE NTENZA IL SOLE 24 ORE dal Sig 300 sul ricorso proposto da: per diritti L. 15 FEB 2001 TT GI CO, elettivamente domiciliato in ROMA IL CANCELLIERE LUNGOTEVERE MICHELANGELO 9, presso lo studio LIRE 3000 dell'avvocato BIAMONTI FILIPPO, che lo difende CANCELLERIA unitamente all'avvocato ANSELMI GIACOMO, giusta delega in atti;
ricorrente 064188
contro
DO AN, elettivamente domiciliata in ROMA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE LUNGOTEVERE MELLINI 10, presso lo studio dell'avvocato Rilasciata copia legale OZZO GIOVANNI, che la difende unitamente all'avvocato al Sig. per diritti L. GHELARDI ETTORE, giusta delega in atti;
2000 il 1-3 APR 2001- CANCELLIERE controricorrente 1721 -1- R CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE avverso la sentenza n. 598/98 della Corte d'Appello di Richiesta copia esecutiva HELARISTdal Sig. per diritti L.. 8000+ 12 GENOVA, depositata il 16/07/98; MG 2001 udita la relazione della causa svolta nella pubblica IL CANCELLIERE udienza del 25/10/00 dal Consigliere Dott. Vincenzo CALFAPIETRA;
udito l'Avvocato Filippo BIAMONTI, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del LIRE 1000 ricorso;
CANCELLERIA udito l'Avvocato Ettore GHELARDI, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore AU197646 AU197647Generale Dott. Stefan o SCHIRO che ha concluso per il AU197648 rigetto del ricorso. AU197643 AU197650 AU197641 AU197642 AU197643 LIRE 10000 CANCELLERIA AS430926 AS430927 AS430928 AS430929 DIRITTI D -2- Svolgimento del processo. Con atto di citazione notificato il 3 maggio 1991 GI DO di- chiarò che era proprietaria di una casa di abitazione con circostante giardino in Stella Corona, concessa in precedenza in comodato gratuito al marito se- parato MA GA, per cui con il predetto atto convenne in giudi- zio, davanti al Pretore di Varazze, il nominato GA e chiese la sua con- danna all'immediata restituzione dei predetti immobili. Nel costituirsi in giudizio il convenuto eccepì l'incompetenza per valore del Pretore;
contestò poi nel merito la domanda e ne chiese il rigetto;
propose in via riconvenzionale domanda di accertamento della proprietà dei beni in suo favore. Il Pretore, ritenuto che con la domanda l'attrice aveva proposto l'azione di rivendicazione, accolse l'eccezione pregiudiziale e dichiarò la propria incompetenza con sentenza in data 5 marzo 1992; la DO riassunse tempestivamente la causa davanti al Tribunale di Savona riproponendo le stesse domande;
il convenuto si costituì in giudizio riformulando le conte- stazioni e la domanda riconvenzionale già in precedenza proposte. A conclusione dell'istruzione, essenzialmente documentale, il Tribu- nale, a conclusione del giudizio, con sentenza in data 3 agosto 1995, rigettò la domanda attorea di rivendicazione perché non provata, e rigettò altresì la domanda riconvenzionale per difetto del possesso uti dominus da parte del GA, compensando per intero tra le parti le spese di lite. Calfapietra est. 19367/98 1 A seguito dell'impugnazione proposta dalla DO e di quella inci- dentale formulata dal GA, il contraddittorio tra le parti si instaurò nuovamente davanti alla Corte d'appello di Genova, la quale, a conclusione del giudizio di secondo grado, con sentenza in data 16 luglio 1998, accolse in parte il gravame principale e, in parziale riforma della decisione del Tri- bunale, dichiarò che la proprietà dei beni in questione apparteneva a Gio- vanna DO, per cui condannò il GA all'immediata loro restituzione;
rigettò l'appello incidentale ed ogni altra domanda proposta dalle parti, con- fermando nel resto la sentenza di primo grado. Contro la decisione MA GA ha proposto ricorso per cassazione e formulato un solo motivo d'impugnazione. GI DO ha depositato controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. Motivi della decisione. Con l'unico motivo a sostegno del ricorso il GA denunzia violazione dell'art. 948 c.c. anche in relazione all'art. 1421 c.c., nonché di- fetto di motivazione su un punto decisivo della controversia. Afferma che la Corte d'appello ha accolto la domanda di rivendica della DO pur non avendo costei fornito la prova rigorosa richiesta per tale azione, ed erronea- mente affermando che egli aveva riconosciuto che IG GA era il proprietario originario dei beni. Afferma, inoltre, in via subordinata, che la DO non aveva dimostrato una serie ininterrotta di trasferimenti validi, e che la Corte erroneamente non ha preso in considerazione la scrittura 7 Calfapietra est.Whifth 19367/98 2 aprile 1966, prodotta in appello, diretta a dimostrare la simulazione o la nul- lità dei vari atti di passaggio, prodotti solo in secondo grado;
essa ha affer- mato in proposito che la relativa richiesta costituiva una domanda nuova, mentre in realtà trattavasi di una eccezione diretta a paralizzare l'azione di rivendicazione, come tale pienamente ammissibile. Le doglianze vanno disattese. La Corte d'appello ha accertato che MA GA non aveva fornito alcuna valida dimostrazione del possesso della casa sita in Stella Co- costruita da IG GA su un terreno comprato con rogiti del 5 rona luglio 1930 e 23 maggio 1931 - succedendo, secondo la sua tesi, al possesso del predetto IG, né alcuna prova in ordine alla durata ventennale del pos- sesso stesso, considerate - tra l'altro - la sua stabile residenza in Savona an- ziché nella casa in questione e la sospensione della prescrizione acquisitiva per effetto del rapporto di coniugio (art. 2941 c.c. richiamato dall'art. 1165 c.c.), instaurato con la DO nel 1961 e protrattosi fino al 1994. In tal modo accertata l'infondatezza della domanda riconvenzionale di usucapione, con una statuizione che non ha formato neppure specifico motivo di ricorso, la Corte ha rilevato dagli atti prodotti in giudizio - per quanto riguarda la domanda di rivendicazione avanzata dalla DO - che co- stei aveva dimostrato i vari passaggi di proprietà documentando il suo ac- quisto da DD ME avvenuto con rogito 31 dicembre 1972, l'acquisto di quest'ultima da SE FE con rogito dell'8 aprile 1968, l'acquisto di quest'ultimo da IG GA con rogito dell'8 aprile 1966 e Calfapietra est.кара 19367/98 3 l'acquisto di quest'ultimo dei terreni (sui quali aveva poi costruito la casa) da NN LL e TE LI con rogiti del 5 luglio 1930 e del 23 maggio 1931. A tal proposito la Corte ha affermato che l'attrice aveva assolto al suo onere probatorio di rivendicante dimostrando una serie continua di pas- saggi di proprietà fino a risalire a quel IG GA che il suo ex marito aveva implicitamente riconosciuto come proprietario originario del bene ed al cui possesso aveva ricollegato il proprio. La decisione in tal senso adottata dalla Corte d'appello si presenta corretta a differenza di quanto assume il ricorrente - perché conforme alla giurisprudenza di questa Corte Suprema, secondo cui l'onere della c.d. pro- batio diabolica incombente sull'attore in rivendicazione si attenua quando il convenuto si difenda deducendo un proprio titolo di acquisto, quale l'usucapione, che non sia in contrasto con l'appartenenza del bene rivendi- cato ai danti causa dell'attore, e può ritenersi assolto, nel fallimento della prova della prescrizione acquisitiva, con la dimostrazione della validità del titolo in base al quale quel bene è stato trasmesso dal dominus originario (Cass. 28 giugno 2000 n. 8806, Cass. 8 maggio 1998 n. 4659, Cass. 2 marzo 1996 n. 1634, Cass. 10 dicembre 1994 n. 10576). A questo punto la Corte d'appello ha preso in esame la produzione di documenti, nel giudizio di secondo grado, da parte del GA, e, in parti- colare, della scrittura privata in data 7 aprile 1966, intesi a dimostrare la si- mulazione dei vari atti di trasferimento dei beni in questione a partire da Calfapietra est.Villa, 19367/98 4 IG GA per finire a GI DO;
ed ha affermato che la produ- zione non costituiva semplicemente una prova a sostegno di eccezioni volte a paralizzare la domanda avversaria, ma rappresentava l'introduzione di un nuovo thema decidendum che, in violazione del principio del contradditto- rio, allargava l'oggetto della contesa ed il campo di indagine, prospettando al giudice nuove causae petendi con l'obiettivo del riconoscimento dell'appartenenza dei beni al predetto GA. A tal proposito andava sottolineato, secondo la Corte, il fatto che il GA mai aveva avanzato contestazioni sulla validità dell'atto di acquisto in data 31 dicembre 1972 (prodotto nel giudizio di primo grado ed al quale egli aveva partecipato co- me procuratore della moglie) né di quelli che l'avevano preceduto, essendosi egli limitato a denunciare l'insufficienza della base probatoria introdotta dalla DO quale attrice in rivendicazione. Pertanto la richiesta di dichiara- zione di nullità avanzata in secondo grado dal GA doveva considerarsi domanda nuova, come tale inammissibile anche a prescindere dagli aspetti (pure influenti) relativi alla legittimazione a proporla ed ai suoi legittimi contraddittori. Deve osservarsi in proposito che quand'anche la nuova istanza difen- siva del GA potesse essere più correttamente considerata non una do- manda ma un'eccezione nuova, come tale ammissibile in appello, la que- stione avrebbe dovuto essere considerata irrilevante ai fini della decisione;
infatti, posto che la DO -come si è detto in precedenza - non doveva adempiere all'onere della probatio diabolica per l'eccepita usucapione da Calfapietra est.- V. life 19367/98 5 parte del GA, l'inefficacia di uno degli atti di trasferimento della pro- prietà non avrebbe mai potuto interferire a danno della rivendicante alla luce delle esposte regole di diritto che disciplinano la materia in esame. A differenza di quanto sostiene il ricorrente la valutazione della suf- ficienza della prova offerta dalla rivendicante costituisce apprezzamento di fatto del giudice di merito non sindacabile in sede di legittimità quando - come nel caso di specie - la motivazione che la sorregge è immune da vizi logici e giuridici, per cui il motivo di ricorso - che, per il resto, si risolve nella mera prospettazione delle tesi difensive già sostenute nei gradi di me- rito e nell'indiretta richiesta d'una nuova e più favorevole valutazione delle prove, inammissibile in sede di legittimità è infondato e come tale va ri- gettato. 40000
P.Q.M.
290000 La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, liquidate in ₤. 6 96.800 , oltre a £.
8.000.000 per onorari. I 7. VI NILNIA Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ sezione ci vile, il 25 ottobre 2000. Il Presidente Sprinterk TINNILNIA Il Consigliere est. ConviejVega IL CANCE MERE C1 Francesco Cataniarancesc DEPOSITATO IN CEN ALENA 15 FEB. 2001 Roma IL CANCELLIES T Calfapietra est. 19367/98 6 UFFICIO DEUE ENTRATE ROMA 2 27 MAR. 2001 4. Registrato in da 148.29 Je p. (0) Gudiziar