Sentenza 17 dicembre 2014
Massime • 1
La declaratoria di inammissibilità dell'istanza di riesame avverso il decreto di sequestro probatorio non deve essere pronunciata "de plano", ma nel contraddittorio delle parti all'esito dell'udienza camerale, poiché l'art. 111 Cost. garantisce il contraddittorio nell'ambito di ogni procedimento penale principale o incidentale, sia di merito che di legittimità.
Commentario • 1
- 1. Il principio del contraddittorio nel procedimento all'ente. RimessaVincenzo Gramuglia · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 17/12/2014, n. 4260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4260 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PETTI Ciro - Presidente - del 17/12/2014
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOMBARDO Luigi - Consigliere - N. 2476
Dott. PELLEGRINO Andrea - est. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RECCHIONE Sandra - Consigliere - N. 43348/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LL IO, n. il 01.01.1965 a San Cipriano d'Aversa;
LL EL, n. il 28.03.1966 a San Cipriano d'Aversa;
AR IN, n. il 30.10.1972 a Modena;
tutti rappresentati e assistiti dall'avv. Sivelli Alessandro;
avverso l'ordinanza del Tribunale di Modena, sezione del riesame, n. 82/2014 in data 25.07.2014;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione della causa fatta dal consigliere dott. Andrea Pellegrino;
udita la requisitoria del sostituto procuratore generale dott. Oscar Cedrangolo che ha chiesto l'annullamento con rinvio. RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 25.07.2014, il Tribunale di Modena, dichiarava, con provvedimento de plano ai sensi dell'art. 127 c.p.p., comma 9, inammissibile l'istanza di riesame presentata nell'interesse di LL IO, LL EL e AR IN in relazione al procedimento penale pendente avanti la Procura della Repubblica di Modena per i reati di riciclaggio, emissione di fatture per operazioni inesistenti, omessa dichiarazione ed alla comunicazione ricevuta da LL EL, a mezzo società fiduciaria, dell'avvenuta esecuzione in Svizzera di domanda di assistenza internazionale con la quale era stato disposto ed eseguito sequestro di documentazione riferibile ai tre indagati e di ogni avere presente su rapporti esistenti presso istituto bancario svizzero (Banca ARttini s.a.).
2. Assumevano i ricorrenti che, pur non avendo avuto conoscenza dalla Procura della Repubblica di Modena del provvedimento di sequestro eseguito dall'autorità giudiziaria elvetica, e conseguentemente ignorandone il "contenuto, la motivazione e i presupposti", avendone comunque avuto conoscenza, sussisterebbe la loro legittimazione ad impugnare il provvedimento, a prescindere dalla notifica dell'avviso del suo deposito, non ancora avvenuta.
3. Con l'ordinanza in data 25.07.2014, il Tribunale di Modena riteneva inammissibile la richiesta di riesame essendo l'atto assunto per rogatoria riferibile alla sola autorità giudiziaria estera dello Stato nel quale il sequestro è eseguito e davanti al quale gli interessati possono attivare il regime d'impugnazione previsto dal relativo ordinamento.
4. Avverso detta ordinanza, gli indagati, tramite difensore, propongono ricorso per cassazione, denunciando:
-violazione ex art. 591 cod. proc. pen. per erronea applicazione ed interpretazione della legge processuale ed in particolare per violazione degli artt. 527 e 324 cod. proc. pen. (primo motivo);
-violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. c) con riferimento all'art. 127 cod. proc. pen. richiamato dall'art. 324 cod. proc. pen. per violazione del principio del contraddittorio in relazione all'art. 111 Cost. (secondo motivo).
In relazione al primo motivo, si censura il provvedimento impugnato che ha disatteso il disposto dell'art. 324 c.p.p., comma 1, secondo cui la richiesta di riesame può essere presentata entro dieci giorni dalla data di esecuzione del provvedimento che ha disposto il sequestro o dalla diversa data in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'avvenuto sequestro. L'erroneità della conclusione assunta dal Tribunale di Modena trova conferma nella sentenza n. 21420 del 16.04.2003 delle Sezioni Unite della Suprema Corte che ha riconosciuto come la richiesta di assistenza giudiziaria internazionale per l'esecuzione di un sequestro probatorio all'estero è autonomamente impugnabile con richiesta di riesame, in quanto presuppone un autonomo, anche se talora solo implicito, provvedimento di sequestro adottato dall'autorità giudiziaria italiana. In relazione al secondo motivo, si evidenzia come, a prescindere dalla fondatezza o meno della declaratoria di inammissibilità, la pronuncia in parola appare adottata in violazione dell'art. 127 c.p.p., commi 1 e 5 che, nel disciplinare le modalità di svolgimento del procedimento di riesame, prescrive la fissazione dell'udienza (e la relativa comunicazione alle parti) a pena di nullità: norma che va letta alla luce dell'art. 111 Cost., comma 2 che sancisce che "ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a un giudice terzo e imparziale". CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso è fondato con riferimento al secondo motivo di doglianza, assorbente del primo, e, come tale, va accolto.
5. Invero, secondo il prevalente insegnamento giurisprudenziale di legittimità (cfr., Sez. 6, sent. n. 14560 del 02/12/2010, dep. 12/04/2011, Liguori, Rv. 250023; nello stesso senso, Sez. 4, sent. n. 32966 del 01/07/2009, dep. 12/08/2009, Ceriotti, Rv. 244798), la declaratoria di inammissibilità dell'istanza di riesame avverso il decreto di sequestro probatorio deve essere pronunciata non già "de plano", ma nel contraddittorio delle parti, ossia all'esito dell'udienza camerale partecipata, poiché l'art. 111 Cost. garantisce il contraddittorio nell'ambito di ogni procedimento penale principale o incidentale, sia di merito che di legittimità. Invero, poiché l'attuale formulazione dell'art. 3 Cost. garantisce il contraddittorio per ogni procedimento penale principale o incidentale, sia di merito che di legittimità, l'eventuale inammissibilità dell'istanza di riesame avverso il decreto di sequestro deve essere necessariamente dichiarata nel contraddittorio delle parti, ossia all'esito dell'udienza del riesame, della quale deve essere dato avviso anche alla persona nel cui interesse l'impugnazione è stata proposta (cfr., Sez. 3, sent. n. 2021 del 25/11/2003, Rv. 228603), non fosse altro perché, in caso contrario, si finirebbe per frustrare la possibilità della parte di proporre motivi di doglianza in udienza, di illustrare in quella sede le proprie doglianze ovvero di contraddire oralmente le ragioni contrarie.
In ogni caso, pur a volere ritenere che l'inammissibilità della richiesta di riesame, prevista come sanzione specifica delle sole irregolarità attinenti al rapporto d'impugnazione, cioè di quelle irregolarità che riguardano l'impugnabilità oggettiva e soggettiva del provvedimento (legittimazione, forme e termini, interesse) possa essere dichiarata de plano, a norma dell'art. 127 cod. proc. pen., comma 9 (cfr., Sez. 1, sent. n. 18957 del 23/2/2001, Rv. 218924; Sez.
6, sent. n. 5447 del 12/12/2001, Rv. 220872), deve escludersi che, nella specie, ricorresse una simile irregolarità, atteso il profilo di doglianza sollevato.
6. Alla pronuncia consegue l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Modena per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Modena per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, nella udienza in camera di consiglio, il 17 dicembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2015