Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 29/01/2025, n. 445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 445 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 3795/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
In persona del Giudice delegato Gianfranco Pignataro, a seguito dell'udienza del
28/11/2024 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 3795/2024 R.G. promossa con procedimento semplificato di cognizione ai sensi degli artt. 84 e 170 DPR n. 115/2002, 15
D.Lgs. n. 150/2011 e 281 decies cpc d a
, rappresentata e difesa da se stessa;
Parte_1
- ricorrente -
c o n t r o
; Controparte_1
- convenuto contumace -
OGGETTO: opposizione a decreto di liquidazione dei compensi al difensore di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
CONCLUSIONI: con le note scritte sostitutive dell'udienza la parte ricorrente ha concluso riportandosi all'atto introduttivo.
IN FATTO E INDIRITTO
Premesso che ha proposto opposizione avverso il Parte_1
decreto con cui il Tribunale di Palermo, Sezione Prima Civile, in data 26/2/2024 ha liquidato l'onorario in suo favore, quale difensore di Parte_2
ammessa al patrocinio a spese dello Stato nell'ambito del procedimento civile, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio, iscritto al RG
1
considerato che il non si è costituito, sebbene Controparte_1
ritualmente citato;
sicché va dichiarata la sua contumacia;
considerato che
la ricorrente, avendo premesso che il Giudice ha liquidato la somma di € 2.200,00 (già ridotta ex art. 130 Dpr n. 115/2002), deduce la violazione del Protocollo per la liquidazione dei compensi in materia di patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti civili sottoscritto dal
Presidente del Tribunale di Palermo e dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo in data 7/3/2022, e la omessa motivazione in ordine alla mancata liquidazione del compenso nella misura richiesta dal medesimo difensore;
ritenuto che
il ricorso sia fondato nei termini di cui al prosieguo;
premesso cha la ricorrente aveva chiesto la liquidazione del compenso nella misura prevista dal DM 55/2014 pari a € 10.800 (oltre rimborso spese generali e CPA come per legge) per:
- procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio RG.
9782/2020 (riunito con il procedimento RG. 11381/2020), pari a € 5.500,00;
- reclamo alla Corte D'Appello avverso l'ordinanza emessa dal Presidente in data 28.05-31.05.21, pari a € 2.000,00;
- sub procedimento RG. 9782/2020 – 1, pari a € 1.300,00;
- reclamo alla Corte D'Appello avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Palermo, I sezione civile, in data 19.09.2022 nell'ambito del procedimento recante RG n. 9782/2020 sub 1, pari a € 2.000,00 (vedi istanza di liquidazione in atti); rilevato che il Tribunale di Palermo – “visto il Protocollo siglato dal
Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati il 07/03/2022; rilevato che, nel caso di specie, avuto riguardo all'oggetto del giudizio ed all'attività difensiva svolta (divorzio giudiziale con deposito delle memorie ex art 183
2 comma 6 c.p.c. e con istruttoria documentale nonché giudizio di reclamo avverso l'ordinanza presidenziale e sub-procedimento con relativo reclamo), vanno applicati importi minimi tabellari per i procedimenti di valore indeterminabile a bassa complessità per tutte le fasi svolte;
considerata, infine, la riduzione della metà ex art. 130 D.P.R. cit.” - ha liquidato in favore del difensore la somma di € 2.200,00 oltre spese generali al 15%, I.V.A. (se dovuta)
e C.P.A. come per legge;
rilevato che “In tema di spese legali, nella specie di gratuito patrocinio, i
Protocolli di intesa stipulati presso i singoli uffici giudiziari (fra Presidente del
Tribunale, Presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati, Presidenti delle
Camere civili e penali, dirigente amministrativo) non possono derogare alla determinazione legislativa dei cd. minimi dei compensi degli avvocati, nel dettaglio con riguardo al d.m. 55 del 2014, e ciò in ragione sia della natura non vincolante di detti Protocolli che del combinato disposto degli artt. 12 e 13 del citato d.m. che costituiscono espressione dei valori costituzionali dell'effettività retributiva dell'attività lavorativa” (Cass. Ordinanza n. 29184 del 20/10/2023); rilevato che, nel caso in specie, la liquidazione del compenso avvenuta in applicazione del Protocollo (a cui, per di più, il difensore non ha dichiarato di aderire), ha determinato la violazione dei minimi tariffari previsti dal DM.
55/2014 aggiornato al D.M n. 147/2022; ritenuto pertanto che, in riforma del decreto impugnato, la richiesta di liquidazione dei maggiori compensi professionali dell'avv. per Parte_1
l'attività svolta in favore di ammessa al patrocinio a spese dello Parte_2
Stato nell'ambito dei procedimenti di cui in premessa, debba essere accolta;
considerato che
il compenso va quantificato in € 4.327,00 (già ridotto del 50 % per gratuito patrocinio ex art. 130 Dpr 115/02) oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, così determinato:
- € 1.904,50 per il procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio RG. 9782/2020 (competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale, valore della causa: indeterminabile - complessità bassa, valori minimi);
- € 2.422,50 (di cui € 807,50 per il reclamo alla Corte D'Appello avverso l'ordinanza emessa dal Presidente in data 28.05-31.05.21, € 807,50 per il sub
3 procedimento RG. 9782/2020 – 1, € 807,50 per il reclamo alla Corte D'Appello avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Palermo, I sezione civile, in data
19.09.2022 nell'ambito del procedimento recante RG n. 9782/2020 sub 1) così determinato: competenza procedimenti cautelari, valore della causa indeterminabile - complessità bassa, valori minimi, senza fase di istruzione;
rilevato che, infine, le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei criteri di cui al DM n. 55/2014 e successive modificazioni, competenza Tribunale, scaglione da € 1.100,00 a € 5.200,00 (nei limiti della domanda accolta), senza fase di istruzione (non svolta), valori minimi (tenuto conto della assai ridotta complessità delle questioni), oltre € 127,00 per esborsi, spese generali (pari al
15%), IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Nella contumacia del , qui dichiarata, in riforma Controparte_1
del decreto emesso dal Tribunale di Palermo, Sez. Prima Civile, in data
26/02/2024, liquida a beneficio dell'Avv. , a titolo di compensi Parte_1
professionali per l'attività difensiva svolta in favore di - Parte_2
ammessa al patrocinio a spese dello Stato nell'ambito dei procedimenti civili iscritto al RG n. 8782/2020, RG n. 8782-1/2020, e nell'abito dei reclami dinnanzi alla Corte di Appello n. RG 374/21 e n. RG 457/2022 - la somma di €
4.327,00 oltre rimborso spese forfettario, CPA e IVA, se dovuta, come per legge.
Dispone che la cancelleria trasmetta al competente ufficio finanziario copia del presente provvedimento e provveda agli ulteriori adempimenti di rito.
Condanna il convenuto al pagamento delle spese del presente CP_1
giudizio, liquidate in € 852,00 per compensi professionali, oltre € 127,00 per esborsi, rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Palermo, 29/01/2025.
Il Giudice
Gianfranco Pignataro
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