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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. XI, sentenza 17/02/2026, n. 811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 811 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 811/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 11, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SENATORE VINCENZO, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3090/2025 depositato il 11/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Salerno - P.zza Roma 84100 Salerno SA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 20250006102700048275060 TARI 2024
contro
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 20250006102700048273848 TARI 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 622/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: Rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente impugna le comunicazioni di avvenuta iscrizione di fermo amministrativo di beni mobili registrati nn. 20250006102700048275060 e 20250006102700048273848, entrambe datate 21/01/2025 e relative a presunti debiti TARI anni 2012 e 2014
Con unico motivo di ricorso si eccepisce la illegittimità dell'atto impugnato per omessa notifica del preavviso di fermo.
Il Comune di Salerno, nel costituirsi, ha rilevato il proprio difetto di legittimazione passiva, trattandosi di provvedimento riconducibile esclusivamente all'ambito di competenza dell'incaricato della riscossione.
Municipia ha allegato documentazione finalizzata a dimostrare l'avvenuto recapito di due preavvisi di iscrizione di fermo amministrativo a mezzo pec in data 22.12.2023 e 2.10.2024.
In data 26.1.2026 il difensore della ricorrente ha depositato una nota con la quale ha rappresentato di risultare impossibilitato ad accedere agli atti del fascicolo telematico di controparte, comparendo nel sistema la seguente dicitura: “Utente non autorizzato a vedere il fascicolo informatico”. La difesa ha evidenziato “che tale situazione non consente di depositare note aggiuntive, da eseguire entro i dieci giorni precedenti la data fissata per l'udienza, così come previsto dalla normativa processuale.”
Sulla base di quanto segnalato dal difensore di parte ricorrente sono stati svolti accertamenti di segreteria all'esito dei quali è risultato che quest'ultimo ha trasmesso tempestivamente una memoria datata
29.1.2026.
All'interno di questo atto difensivo è formalizzato un duplice disconoscimento:
il primo avente ad oggetto la relata di notifica del 18.1.2020 riferita all'avviso di accertamento Tari anno
2014;
il secondo riguardante il contenuto dei file telematici allegati.
Ulteriori contestazioni riguardano la non riferibilità alla vicenda in esame di documentazione riguardante altro contribuente ed il valore da attribuirsi alla “rateazione”.
Nel seguito della memoria si eccepisce la compiuta prescrizione della tari anno 2012, la nullità della notifica del 2020 (relativa alla Tari anno 2014), la infondatezza della eccezione di acquiescenza correlata alla avvenuta presentazione della ratizzazione.
Da ultimo, si rileva la illegittimità del fermo per violazione del principio di ragionevolezza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Sulla base della documentazione allegata da Municipia risulta che le impugnate comunicazioni sono state precedute dal recapito di due preavvisi di iscrizione di fermo amministrativo a mezzo pec in data
22.12.2023 e 2.10.2024 con conseguente infondatezza della sollevata eccezione di illegittimità.
Va, di contro, rilevata la inammissibilità delle eccezioni sollevate all'interno della memoria datata
29.1.2026, trattandosi di questioni esulanti dall'oggetto del ricorso, limitato alla illegittimità delle comunicazioni di fermo in quanto non precedute da preavvisi.
Rispetto alle considerazioni svolte dalla difesa, da limitarsi alla rilevata assenza di valenza probante del contenuto dei file telematici, si evidenza che gli allegati prodotti in formato eml danno conto con certezza dell'avvenuta consegna all'indirizzo di posta certificata del destinatario (Email_4) di entrambi i preavvisi di iscrizione di fermo sopra indicati.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali a beneficio del Comune di Salerno e del difensore di Municipia dichiaratosi antistatario, liquidandole in euro 600 cadauna, oltre accessori come per legge
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 11, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SENATORE VINCENZO, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3090/2025 depositato il 11/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Salerno - P.zza Roma 84100 Salerno SA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 20250006102700048275060 TARI 2024
contro
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 20250006102700048273848 TARI 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 622/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: Rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente impugna le comunicazioni di avvenuta iscrizione di fermo amministrativo di beni mobili registrati nn. 20250006102700048275060 e 20250006102700048273848, entrambe datate 21/01/2025 e relative a presunti debiti TARI anni 2012 e 2014
Con unico motivo di ricorso si eccepisce la illegittimità dell'atto impugnato per omessa notifica del preavviso di fermo.
Il Comune di Salerno, nel costituirsi, ha rilevato il proprio difetto di legittimazione passiva, trattandosi di provvedimento riconducibile esclusivamente all'ambito di competenza dell'incaricato della riscossione.
Municipia ha allegato documentazione finalizzata a dimostrare l'avvenuto recapito di due preavvisi di iscrizione di fermo amministrativo a mezzo pec in data 22.12.2023 e 2.10.2024.
In data 26.1.2026 il difensore della ricorrente ha depositato una nota con la quale ha rappresentato di risultare impossibilitato ad accedere agli atti del fascicolo telematico di controparte, comparendo nel sistema la seguente dicitura: “Utente non autorizzato a vedere il fascicolo informatico”. La difesa ha evidenziato “che tale situazione non consente di depositare note aggiuntive, da eseguire entro i dieci giorni precedenti la data fissata per l'udienza, così come previsto dalla normativa processuale.”
Sulla base di quanto segnalato dal difensore di parte ricorrente sono stati svolti accertamenti di segreteria all'esito dei quali è risultato che quest'ultimo ha trasmesso tempestivamente una memoria datata
29.1.2026.
All'interno di questo atto difensivo è formalizzato un duplice disconoscimento:
il primo avente ad oggetto la relata di notifica del 18.1.2020 riferita all'avviso di accertamento Tari anno
2014;
il secondo riguardante il contenuto dei file telematici allegati.
Ulteriori contestazioni riguardano la non riferibilità alla vicenda in esame di documentazione riguardante altro contribuente ed il valore da attribuirsi alla “rateazione”.
Nel seguito della memoria si eccepisce la compiuta prescrizione della tari anno 2012, la nullità della notifica del 2020 (relativa alla Tari anno 2014), la infondatezza della eccezione di acquiescenza correlata alla avvenuta presentazione della ratizzazione.
Da ultimo, si rileva la illegittimità del fermo per violazione del principio di ragionevolezza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Sulla base della documentazione allegata da Municipia risulta che le impugnate comunicazioni sono state precedute dal recapito di due preavvisi di iscrizione di fermo amministrativo a mezzo pec in data
22.12.2023 e 2.10.2024 con conseguente infondatezza della sollevata eccezione di illegittimità.
Va, di contro, rilevata la inammissibilità delle eccezioni sollevate all'interno della memoria datata
29.1.2026, trattandosi di questioni esulanti dall'oggetto del ricorso, limitato alla illegittimità delle comunicazioni di fermo in quanto non precedute da preavvisi.
Rispetto alle considerazioni svolte dalla difesa, da limitarsi alla rilevata assenza di valenza probante del contenuto dei file telematici, si evidenza che gli allegati prodotti in formato eml danno conto con certezza dell'avvenuta consegna all'indirizzo di posta certificata del destinatario (Email_4) di entrambi i preavvisi di iscrizione di fermo sopra indicati.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali a beneficio del Comune di Salerno e del difensore di Municipia dichiaratosi antistatario, liquidandole in euro 600 cadauna, oltre accessori come per legge