CASS
Sentenza 26 settembre 2022
Sentenza 26 settembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/09/2022, n. 36049 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36049 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2022 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DE SI AO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 18/06/2021 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI;
lette le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del Sostituto GIUSEPPINA CASELLA che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile Penale Sent. Sez. 4 Num. 36049 Anno 2022 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: RICCI ANNA LUISA ANGELA Data Udienza: 13/09/2022 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Roma ha confermato la sentenza ex art. 442 cod. proc. pen. del Giudice dell'udienza preliminare Tribunale di Latina del 19 novembre 2012 appellata dall'imputato IA De ON, con il quale il predetto era stato condannato in ordine al reato di cui all'art. 589 cod. pen, commesso in Latina il 18 giugno 2012 alla pena ritenuta di giustizia. Il processo ha ad oggetto un incidente stradale descritto nelle conformi sentenze di merito nel modo seguente. In data 16 giugno 2012 IA De ON alla guida della sua autovettura Citroen in via Tre Ponti, giunto all'altezza della intersezione con via Congiunte, nell'effettuare manovra di svolta a sinistra, aveva omesso di dare la precedenza all'autovettura Fiat Punto condotta da LU RZ, che procedeva nel senso di marcia contrario e che, nonostante il tentativo di frenata, non era riuscito a evitare l'impatto; in conseguenza dell'urto LI IN, trasportata sull'autovettura condotta da RZ, era deceduta in ospedale due giorni dopo. I giudici di merito hanno ravvisato, quale addebito di colpa dell'imputato, la violazione dell'art. 141 comma 9 e 146 comma 2 d.Lvo 30 aprile 1992 n. 285 (a RZ, giudicato separatamente, era stata contestata la violazione dell'art. 145 comma 1 CdS). 2. Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo di difensore, formulando un unico motivo con cui ha dedotto il vizio di motivazione e il travisamento della prova scientifica in relazione alla affermazione di responsabilità dell'imputato. Il ricorrente lamenta che, in primo grado e in grado di appello, i giudici avrebbero fondato il loro convincimento solo sulla base degli accertamenti di polizia giudiziaria (verbale di accertamenti urgenti, planimetria e rilievi fotografici) e della documentazione medica, e non avrebbero considerato la consulenza tecnica di parte dell' ing. Frezza: questi aveva escluso i profili di responsabilità colposa a carico di De ON ed aveva individuato la causa del sinistro nella condotta esclusiva di RZ ed in particolare nell'eccesso di velocità a cui marciava l'auto da lui condotta. In particolare i giudici non avrebbero considerato che la modestia delle tracce di frenata dell'autovettura Fiat Punto era da imputarsi esclusivamente alla velocità del conducente e non dimostrava in alcun modo la repentinità della manovra di De ON e non avrebbero, altresì, considerato che quest'ultimo aveva effettuato la manovra di svolta, pur avendo avvistato l'autovettura Fiat Punto, proprio perché tale autovettura era ancora ad una distanza ragguardevole, sicché egli ragionevolmente aveva confidato di poter svoltare in sicurezza. In relazione a tale profilo il ricorrente lamenta la non 2 corretta applicazione da parte dei giudici del principio di affidamento, cosi come elaborato in tema di responsabilità colposa, e la individuazione da parte dei giudici della causalità nella mera successione dei fatti. 3. Il Procuratore generale, nella persona del sostituto Giuseppina Casella, ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto il motivo è manifestamente infondato. 2. Si deve premettere nel caso in cui il giudice di appello confermi la sentenza di primo grado, le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, purché la sentenza di appello si richiami alla sentenza di primo grado e adotti gli stessi criteri di valutazione della prova (Sez. 2 n. 37295 del 12/06/2019 E. Rv. 277218). Quanto alla natura del ricorso in cassazione, si è affermato che il contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione deve essere il confronto puntuale, con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso, con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta (in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, ON e altri Rv. 254584). Sono, perciò, estranei alla natura del sindacato di legittimità l'apprezzamento e la valutazione del significato degli elementi probatori attinenti al merito, che non possono essere apprezzati dalla Corte di Cassazione se non nei limiti in cui risulti viziato il percorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa e sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr. sez. 6 n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). 2.2. Sempre dal punto di vista generale, si ricorda che il travisamento probatorio sussiste, invero, solo se il giudice d'appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravarne, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice o quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il 3 ct riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (sez. 4 n. 44765 del 22/10/2013, Buonfine Rv. 256837; n. 5615 del 13/11/2013, dep. 2014, Nicoli Rv. 258432; n. 4060 del 12/12/2013, dep.2014, Capuzzi e altro, Rv. 258438). La Corte ha precisato che il travisamento della prova consiste non già nell'errata interpretazione della prova, ma nella palese difformità tra i risultati obiettivamente derivanti dall'assunzione della prova e quelli che il giudice di merito ne abbia tratto. Al giudice di legittimità è consentito non già di accertare eventuali travisamenti del fatto e dunque di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta dal giudice merito, bensì solo di verificare che quest'ultimo non abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, considerato che, in tal caso, non si tratta per l'appunto di reinterpretare gli elementi di prova valutati nel merito ai fini della decisione, ma di verificare se detti elementi sussistano e facessero effettivamente parte dell'orizzonte cognitivo di quel giudice (Sez. 7, n. 12406 del 19/02/2015, Micchichè, Rv. 262948; Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012 Maggio, Rv. 255087; Sez.3, n. 39729 del 18/6/2009, Belluccia, Rv 244623; Sez.
5. n. 39048 del 25/9/2007, Casavola, Rv 238215; Sez. 1, n. 24667, del 15/6/2007, Musumeci, Rv 237207; Sez. 4, n. 21602 del 7/ 4/2007, Ventola, Rv 237588). 3. Nel caso di specie, i vizi lamentati con l'unico motivo di ricorso, sia in punto travisamento della prova, sia in punto accertamento di responsabilità sono insussistenti. 3.1 Nessun travisamento nel senso su indicato ha operato la Corte di appello nella sentenza impugnata. Le risultanze della consulenza tecnica di parte sono state versate in atti già nel corso del processo di primo grado e sono state vagliate e confrontate con gli altri elementi di prova (accertamenti urgenti, informativa della Polizia Stradale, rilievi fotoplaninnetrici, dichiarazioni di RZ LU) tanto dal primo giudice quanto dalla Corte di appello. I giudici del merito hanno ritenuto la penale responsabilità dell'imputato, sulla scorta delle su indicate emergenze processuali idonee a fondare il giudizio di colpevolezza e a "resistere" alle (parzialmente) contrapposte deduzioni difensive. In particolare hanno osservato che l'imputato, impegnando l'incrocio con la propria autovettura Citroen per svoltare a sinistra, pur dopo aver avvistato la autovettura Fiat proveniente ad alta velocità dall'opposto senso di marcia quando si era trovata a circa 57 metri dall'incrocio (secondo quanto precisato dallo stesso consulente della difesa, Ing. Frezza), aveva tuttavia proseguito nella sua manovra di svolta senza dare la dovuta precedenza, cosicché la frenata della vettura Fiat Punto era risultata 4 (t& inidonea ad evitare l'impatto dal quale era derivata la morte del passeggero trasportato. L'evento mortale- secondo i giudici- era stato causato dal concorrere delle due condotte colpose - dell'imputato e del conducente dell'altra vettura: a De ON era addebitabile il profilo di colpa specifica consistente nell'aver violato l'obbligo di dare precedenza all'incrocio, così come prescritto dal Codice della Strada. La censura del ricorrente, quanto alla mancata disamina della consulenza di parte, non può trovare accoglimento: da un lato, infatti, nella motivazione della sentenza impugnata si fa ad essa espresso riferimento, a dimostrazione del fatto che i giudici ne hanno presa visione, dall'altro la stessa motivazione, nel trarre dalle risultanze istruttorie il convincimento della sussistenza della condotta colposa dell'imputato, sconfessa le diverse conclusioni del consulente tecnico della difesa. D'altronde il giudice, laddove abbia indicato esaurientemente le ragioni del proprio convincimento, non è tenuto a rispondere in motivazione a tutti i rilievi del consulente tecnico della difesa, in quanto la consulenza tecnica costituisce solo un contributo tecnico a sostegno della parte e non un mezzo di prova che il giudice deve necessariamente prendere in esame in modo autonomo (Sez. 2 n. 15248 del 24/01/2020, Gr/mani, Rv. 2790629). 3.2 La Corte ha adeguatamente approfondito anche tutti i profili relativi al nesso di causa fra la condotta colposa e l'evento. Invero, affinché un evento possa essere ricondotto alla condotta colposa del soggetto agente, occorre che tale evento rappresenti la concretizzazione del rischio che la regola cautelare violata mirava a prevenire. Occorre, in altri termini, che sia accertata la c.d. causalità della colpa, intesa come introduzione, da parte del soggetto agente, del fattore di rischio poi concretizzatosi con l'evento, evento che sarebbe stato evitato laddove il soggetto agente avesse tenuto la condotta appropriata (il comportamento alternativo lecito). La motivazione adottata dalla Corte di Appello affronta il tema sollevato dal ricorrente ed in maniera coerente conclude per la sussistenza della c.d. causalità della colpa, individuando la regola cautelare violata nella condotta di guida in violazione dell'art. 141 comma 9 e 146 comma 2 C.d.S., senza la quale l'evento non si sarebbe verificato. I Giudici hanno ritenuto che il concorso della condotta colposa del conducente l'autovettura contro la quale l'imputato ha impattato non possa valere a escludere il nesso di causa fra condotta ed evento, in coerenza con il consolidato orientamento per cui il principio dell'affidamento trova un temperamento nell'opposto principio secondo il quale il soggetto garante del rischio è responsabile anche del comportamento imprudente altrui, purché questo rientri nel limite della prevedibilità in base alle circostanze del caso concreto ( Sez. 4, n. 5691 del 02/02/2016, Tettamanti, Rv. 26598101; Sez. 4, n. 27513 del 10/05/2017, Mulas, Rv. 26999701; Sez. 4, n. 46818 del 5 25/6/2014, Nuzzolese, Rv. 261369). I proposito i giudici hanno osservato che l'eccesso di velocità del conducente della Fiat Punto, peraltro, di entità non particolarmente rilevante, era condotta che non poteva considerarsi imprevedibile e che, di contro, l'imputato, attese le condizioni specifiche di tempo e di luogo (tratto rettiliento con assenza di ostacoli e orario diurno), era in condizioni di avvistare l'auto proveniente dall'opposto senso di marcia e avrebbe dovuto, prima di effettuare la manovra di svolta, dare la precedenza: in assenza di tale violazione, ovvero sostituendo alla condotta in violazione della regolare cautelare quella osservante della regola stessa, l'evento mortale non si sarebbe verificato. 4. Alla dichiarazioni di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende Deciso in Rom il 13 settembre 2022.
udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI;
lette le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del Sostituto GIUSEPPINA CASELLA che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile Penale Sent. Sez. 4 Num. 36049 Anno 2022 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: RICCI ANNA LUISA ANGELA Data Udienza: 13/09/2022 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Roma ha confermato la sentenza ex art. 442 cod. proc. pen. del Giudice dell'udienza preliminare Tribunale di Latina del 19 novembre 2012 appellata dall'imputato IA De ON, con il quale il predetto era stato condannato in ordine al reato di cui all'art. 589 cod. pen, commesso in Latina il 18 giugno 2012 alla pena ritenuta di giustizia. Il processo ha ad oggetto un incidente stradale descritto nelle conformi sentenze di merito nel modo seguente. In data 16 giugno 2012 IA De ON alla guida della sua autovettura Citroen in via Tre Ponti, giunto all'altezza della intersezione con via Congiunte, nell'effettuare manovra di svolta a sinistra, aveva omesso di dare la precedenza all'autovettura Fiat Punto condotta da LU RZ, che procedeva nel senso di marcia contrario e che, nonostante il tentativo di frenata, non era riuscito a evitare l'impatto; in conseguenza dell'urto LI IN, trasportata sull'autovettura condotta da RZ, era deceduta in ospedale due giorni dopo. I giudici di merito hanno ravvisato, quale addebito di colpa dell'imputato, la violazione dell'art. 141 comma 9 e 146 comma 2 d.Lvo 30 aprile 1992 n. 285 (a RZ, giudicato separatamente, era stata contestata la violazione dell'art. 145 comma 1 CdS). 2. Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo di difensore, formulando un unico motivo con cui ha dedotto il vizio di motivazione e il travisamento della prova scientifica in relazione alla affermazione di responsabilità dell'imputato. Il ricorrente lamenta che, in primo grado e in grado di appello, i giudici avrebbero fondato il loro convincimento solo sulla base degli accertamenti di polizia giudiziaria (verbale di accertamenti urgenti, planimetria e rilievi fotografici) e della documentazione medica, e non avrebbero considerato la consulenza tecnica di parte dell' ing. Frezza: questi aveva escluso i profili di responsabilità colposa a carico di De ON ed aveva individuato la causa del sinistro nella condotta esclusiva di RZ ed in particolare nell'eccesso di velocità a cui marciava l'auto da lui condotta. In particolare i giudici non avrebbero considerato che la modestia delle tracce di frenata dell'autovettura Fiat Punto era da imputarsi esclusivamente alla velocità del conducente e non dimostrava in alcun modo la repentinità della manovra di De ON e non avrebbero, altresì, considerato che quest'ultimo aveva effettuato la manovra di svolta, pur avendo avvistato l'autovettura Fiat Punto, proprio perché tale autovettura era ancora ad una distanza ragguardevole, sicché egli ragionevolmente aveva confidato di poter svoltare in sicurezza. In relazione a tale profilo il ricorrente lamenta la non 2 corretta applicazione da parte dei giudici del principio di affidamento, cosi come elaborato in tema di responsabilità colposa, e la individuazione da parte dei giudici della causalità nella mera successione dei fatti. 3. Il Procuratore generale, nella persona del sostituto Giuseppina Casella, ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto il motivo è manifestamente infondato. 2. Si deve premettere nel caso in cui il giudice di appello confermi la sentenza di primo grado, le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, purché la sentenza di appello si richiami alla sentenza di primo grado e adotti gli stessi criteri di valutazione della prova (Sez. 2 n. 37295 del 12/06/2019 E. Rv. 277218). Quanto alla natura del ricorso in cassazione, si è affermato che il contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione deve essere il confronto puntuale, con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso, con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta (in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, ON e altri Rv. 254584). Sono, perciò, estranei alla natura del sindacato di legittimità l'apprezzamento e la valutazione del significato degli elementi probatori attinenti al merito, che non possono essere apprezzati dalla Corte di Cassazione se non nei limiti in cui risulti viziato il percorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa e sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr. sez. 6 n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). 2.2. Sempre dal punto di vista generale, si ricorda che il travisamento probatorio sussiste, invero, solo se il giudice d'appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravarne, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice o quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il 3 ct riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (sez. 4 n. 44765 del 22/10/2013, Buonfine Rv. 256837; n. 5615 del 13/11/2013, dep. 2014, Nicoli Rv. 258432; n. 4060 del 12/12/2013, dep.2014, Capuzzi e altro, Rv. 258438). La Corte ha precisato che il travisamento della prova consiste non già nell'errata interpretazione della prova, ma nella palese difformità tra i risultati obiettivamente derivanti dall'assunzione della prova e quelli che il giudice di merito ne abbia tratto. Al giudice di legittimità è consentito non già di accertare eventuali travisamenti del fatto e dunque di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta dal giudice merito, bensì solo di verificare che quest'ultimo non abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, considerato che, in tal caso, non si tratta per l'appunto di reinterpretare gli elementi di prova valutati nel merito ai fini della decisione, ma di verificare se detti elementi sussistano e facessero effettivamente parte dell'orizzonte cognitivo di quel giudice (Sez. 7, n. 12406 del 19/02/2015, Micchichè, Rv. 262948; Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012 Maggio, Rv. 255087; Sez.3, n. 39729 del 18/6/2009, Belluccia, Rv 244623; Sez.
5. n. 39048 del 25/9/2007, Casavola, Rv 238215; Sez. 1, n. 24667, del 15/6/2007, Musumeci, Rv 237207; Sez. 4, n. 21602 del 7/ 4/2007, Ventola, Rv 237588). 3. Nel caso di specie, i vizi lamentati con l'unico motivo di ricorso, sia in punto travisamento della prova, sia in punto accertamento di responsabilità sono insussistenti. 3.1 Nessun travisamento nel senso su indicato ha operato la Corte di appello nella sentenza impugnata. Le risultanze della consulenza tecnica di parte sono state versate in atti già nel corso del processo di primo grado e sono state vagliate e confrontate con gli altri elementi di prova (accertamenti urgenti, informativa della Polizia Stradale, rilievi fotoplaninnetrici, dichiarazioni di RZ LU) tanto dal primo giudice quanto dalla Corte di appello. I giudici del merito hanno ritenuto la penale responsabilità dell'imputato, sulla scorta delle su indicate emergenze processuali idonee a fondare il giudizio di colpevolezza e a "resistere" alle (parzialmente) contrapposte deduzioni difensive. In particolare hanno osservato che l'imputato, impegnando l'incrocio con la propria autovettura Citroen per svoltare a sinistra, pur dopo aver avvistato la autovettura Fiat proveniente ad alta velocità dall'opposto senso di marcia quando si era trovata a circa 57 metri dall'incrocio (secondo quanto precisato dallo stesso consulente della difesa, Ing. Frezza), aveva tuttavia proseguito nella sua manovra di svolta senza dare la dovuta precedenza, cosicché la frenata della vettura Fiat Punto era risultata 4 (t& inidonea ad evitare l'impatto dal quale era derivata la morte del passeggero trasportato. L'evento mortale- secondo i giudici- era stato causato dal concorrere delle due condotte colpose - dell'imputato e del conducente dell'altra vettura: a De ON era addebitabile il profilo di colpa specifica consistente nell'aver violato l'obbligo di dare precedenza all'incrocio, così come prescritto dal Codice della Strada. La censura del ricorrente, quanto alla mancata disamina della consulenza di parte, non può trovare accoglimento: da un lato, infatti, nella motivazione della sentenza impugnata si fa ad essa espresso riferimento, a dimostrazione del fatto che i giudici ne hanno presa visione, dall'altro la stessa motivazione, nel trarre dalle risultanze istruttorie il convincimento della sussistenza della condotta colposa dell'imputato, sconfessa le diverse conclusioni del consulente tecnico della difesa. D'altronde il giudice, laddove abbia indicato esaurientemente le ragioni del proprio convincimento, non è tenuto a rispondere in motivazione a tutti i rilievi del consulente tecnico della difesa, in quanto la consulenza tecnica costituisce solo un contributo tecnico a sostegno della parte e non un mezzo di prova che il giudice deve necessariamente prendere in esame in modo autonomo (Sez. 2 n. 15248 del 24/01/2020, Gr/mani, Rv. 2790629). 3.2 La Corte ha adeguatamente approfondito anche tutti i profili relativi al nesso di causa fra la condotta colposa e l'evento. Invero, affinché un evento possa essere ricondotto alla condotta colposa del soggetto agente, occorre che tale evento rappresenti la concretizzazione del rischio che la regola cautelare violata mirava a prevenire. Occorre, in altri termini, che sia accertata la c.d. causalità della colpa, intesa come introduzione, da parte del soggetto agente, del fattore di rischio poi concretizzatosi con l'evento, evento che sarebbe stato evitato laddove il soggetto agente avesse tenuto la condotta appropriata (il comportamento alternativo lecito). La motivazione adottata dalla Corte di Appello affronta il tema sollevato dal ricorrente ed in maniera coerente conclude per la sussistenza della c.d. causalità della colpa, individuando la regola cautelare violata nella condotta di guida in violazione dell'art. 141 comma 9 e 146 comma 2 C.d.S., senza la quale l'evento non si sarebbe verificato. I Giudici hanno ritenuto che il concorso della condotta colposa del conducente l'autovettura contro la quale l'imputato ha impattato non possa valere a escludere il nesso di causa fra condotta ed evento, in coerenza con il consolidato orientamento per cui il principio dell'affidamento trova un temperamento nell'opposto principio secondo il quale il soggetto garante del rischio è responsabile anche del comportamento imprudente altrui, purché questo rientri nel limite della prevedibilità in base alle circostanze del caso concreto ( Sez. 4, n. 5691 del 02/02/2016, Tettamanti, Rv. 26598101; Sez. 4, n. 27513 del 10/05/2017, Mulas, Rv. 26999701; Sez. 4, n. 46818 del 5 25/6/2014, Nuzzolese, Rv. 261369). I proposito i giudici hanno osservato che l'eccesso di velocità del conducente della Fiat Punto, peraltro, di entità non particolarmente rilevante, era condotta che non poteva considerarsi imprevedibile e che, di contro, l'imputato, attese le condizioni specifiche di tempo e di luogo (tratto rettiliento con assenza di ostacoli e orario diurno), era in condizioni di avvistare l'auto proveniente dall'opposto senso di marcia e avrebbe dovuto, prima di effettuare la manovra di svolta, dare la precedenza: in assenza di tale violazione, ovvero sostituendo alla condotta in violazione della regolare cautelare quella osservante della regola stessa, l'evento mortale non si sarebbe verificato. 4. Alla dichiarazioni di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende Deciso in Rom il 13 settembre 2022.