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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VI, sentenza 16/02/2026, n. 928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 928 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 928/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 6, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 10:20 in composizione monocratica:
DE SIMONE GIANCARLO, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7116/2024 depositato il 14/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - RI - Cosenza - Via Xxiv Maggio 87100 Cosenza CS
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Via Xxiv Maggio 87100 Cosenza CS
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240032755958000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240032755958000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato, il contribuente Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento indicata in epigrafe, notificata il 23/07/2024, recante la pretesa di euro 1.532,08 a titolo di tassa automobilistica per le annualità 2019 e 2021. A fondamento del ricorso, parte ricorrente eccepiva:
1. Per l'anno 2019: l'intervenuta prescrizione triennale del credito e la carenza di legittimazione passiva sostanziale per mancato possesso del veicolo (trascrizione vendita al PRA).
2. Per l'anno 2021: l'illegittimità della procedura di riscossione per violazione di legge e irretroattività dell'art. 6 della L.R. Calabria n. 56/2023, lamentando l'omessa notifica dell'atto presupposto (avviso di accertamento).
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate - RI (AER), eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva in merito alle contestazioni riguardanti la debenza del tributo e la notifica degli atti presupposti, di competenza dell'Ente Impositore. L'AER provvedeva altresì alla chiamata in causa della
Regione Calabria.
Si costituiva volontariamente la Regione Calabria, la quale, in via preliminare e assorbente, eccepiva l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 14 del D.Lgs. n. 546/1992, come modificato dalla riforma del processo tributario. L'Ente sosteneva che, avendo il ricorrente dedotto vizi relativi alla mancata notifica dell'atto presupposto, avrebbe dovuto notificare il ricorso originario anche all'Ente Impositore (litisconsorte necessario) e non solo all'Agente della RI.
All'udienza fissata per la trattazione, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminati gli atti, ritiene fondata l'eccezione preliminare di inammissibilità sollevata dalla Regione
Calabria, la quale assume carattere assorbente rispetto ad ogni altra questione di merito.
Il ricorrente ha impugnato una cartella di pagamento deducendo, tra i motivi principali, l'omessa notifica degli atti presupposti (avvisi di accertamento) emessi dalla Regione Calabria. L'art. 14, comma 6-bis, del D.Lgs.
31 dicembre 1992, n. 546, introdotto dalla recente riforma del processo tributario, stabilisce espressamente che: "In caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti".
Dalla documentazione in atti emerge che il ricorso introduttivo è stato notificato esclusivamente all'Agenzia delle Entrate-RI e non all'Ente Impositore, Regione Calabria, titolare del credito e dell'atto presupposto contestato. La nuova formulazione normativa impone al ricorrente l'onere di instaurare il contraddittorio sin dall'origine nei confronti dell'Ente Impositore qualora si deducano vizi attinenti all'atto prodromico non notificato. Tale onere non può ritenersi soddisfatto dalla chiamata in causa effettuata dall'Agente della RI, né dalla costituzione volontaria dell'Ente, in quanto la norma configura un'ipotesi di litisconsorzio necessario originario che, se disatteso, vizia l'instaurazione del rapporto processuale. L'Ente Regione Calabria, nel proprio atto di intervento, ha correttamente evidenziato che la mancata vocazione in giudizio del "resistente principale" (l'Ente Impositore) da parte del ricorrente comporta l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 546/92, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio. La ratio della riforma è quella di garantire l'immediata partecipazione al giudizio del soggetto titolare della pretesa sostanziale, evitando chiamate in causa dilatorie e garantendo l'economia processuale. Il mancato rispetto di tale obbligo di notifica diretta all'Ente Impositore rende il ricorso inammissibile.
Stante la declaratoria di inammissibilità per ragioni di rito, restano assorbite le questioni di merito relative alla prescrizione, al possesso del veicolo e all'applicabilità della L.R. 56/2023.
Tenuto conto della novità della questione processuale introdotta dalla recente riforma normativa e delle oscillazioni giurisprudenziali in materia nella fase di prima applicazione, la Corte ritiene sussistenti giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, definitivamente pronunciando:
1. Dichiara inammissibile il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso la cartella di pagamento n. 03420240032755958000.
2. Compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti costituite.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 6, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 10:20 in composizione monocratica:
DE SIMONE GIANCARLO, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7116/2024 depositato il 14/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - RI - Cosenza - Via Xxiv Maggio 87100 Cosenza CS
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Via Xxiv Maggio 87100 Cosenza CS
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240032755958000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240032755958000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato, il contribuente Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento indicata in epigrafe, notificata il 23/07/2024, recante la pretesa di euro 1.532,08 a titolo di tassa automobilistica per le annualità 2019 e 2021. A fondamento del ricorso, parte ricorrente eccepiva:
1. Per l'anno 2019: l'intervenuta prescrizione triennale del credito e la carenza di legittimazione passiva sostanziale per mancato possesso del veicolo (trascrizione vendita al PRA).
2. Per l'anno 2021: l'illegittimità della procedura di riscossione per violazione di legge e irretroattività dell'art. 6 della L.R. Calabria n. 56/2023, lamentando l'omessa notifica dell'atto presupposto (avviso di accertamento).
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate - RI (AER), eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva in merito alle contestazioni riguardanti la debenza del tributo e la notifica degli atti presupposti, di competenza dell'Ente Impositore. L'AER provvedeva altresì alla chiamata in causa della
Regione Calabria.
Si costituiva volontariamente la Regione Calabria, la quale, in via preliminare e assorbente, eccepiva l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 14 del D.Lgs. n. 546/1992, come modificato dalla riforma del processo tributario. L'Ente sosteneva che, avendo il ricorrente dedotto vizi relativi alla mancata notifica dell'atto presupposto, avrebbe dovuto notificare il ricorso originario anche all'Ente Impositore (litisconsorte necessario) e non solo all'Agente della RI.
All'udienza fissata per la trattazione, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminati gli atti, ritiene fondata l'eccezione preliminare di inammissibilità sollevata dalla Regione
Calabria, la quale assume carattere assorbente rispetto ad ogni altra questione di merito.
Il ricorrente ha impugnato una cartella di pagamento deducendo, tra i motivi principali, l'omessa notifica degli atti presupposti (avvisi di accertamento) emessi dalla Regione Calabria. L'art. 14, comma 6-bis, del D.Lgs.
31 dicembre 1992, n. 546, introdotto dalla recente riforma del processo tributario, stabilisce espressamente che: "In caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti".
Dalla documentazione in atti emerge che il ricorso introduttivo è stato notificato esclusivamente all'Agenzia delle Entrate-RI e non all'Ente Impositore, Regione Calabria, titolare del credito e dell'atto presupposto contestato. La nuova formulazione normativa impone al ricorrente l'onere di instaurare il contraddittorio sin dall'origine nei confronti dell'Ente Impositore qualora si deducano vizi attinenti all'atto prodromico non notificato. Tale onere non può ritenersi soddisfatto dalla chiamata in causa effettuata dall'Agente della RI, né dalla costituzione volontaria dell'Ente, in quanto la norma configura un'ipotesi di litisconsorzio necessario originario che, se disatteso, vizia l'instaurazione del rapporto processuale. L'Ente Regione Calabria, nel proprio atto di intervento, ha correttamente evidenziato che la mancata vocazione in giudizio del "resistente principale" (l'Ente Impositore) da parte del ricorrente comporta l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 546/92, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio. La ratio della riforma è quella di garantire l'immediata partecipazione al giudizio del soggetto titolare della pretesa sostanziale, evitando chiamate in causa dilatorie e garantendo l'economia processuale. Il mancato rispetto di tale obbligo di notifica diretta all'Ente Impositore rende il ricorso inammissibile.
Stante la declaratoria di inammissibilità per ragioni di rito, restano assorbite le questioni di merito relative alla prescrizione, al possesso del veicolo e all'applicabilità della L.R. 56/2023.
Tenuto conto della novità della questione processuale introdotta dalla recente riforma normativa e delle oscillazioni giurisprudenziali in materia nella fase di prima applicazione, la Corte ritiene sussistenti giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, definitivamente pronunciando:
1. Dichiara inammissibile il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso la cartella di pagamento n. 03420240032755958000.
2. Compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti costituite.