Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VI, sentenza 16/02/2026, n. 928
CGT1
Sentenza 16 febbraio 2026

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  • Altro
    Prescrizione triennale del credito

    La questione di merito è assorbita dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso.

  • Altro
    Carenza di legittimazione passiva sostanziale per mancato possesso del veicolo

    La questione di merito è assorbita dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso.

  • Altro
    Illegittimità della procedura di riscossione per violazione di legge

    La questione di merito è assorbita dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso.

  • Inammissibile
    Omessa notifica dell'atto presupposto (avviso di accertamento)

    La Corte dichiara inammissibile il ricorso per violazione dell'art. 14, comma 6-bis, del D.Lgs. 546/1992, in quanto il ricorso introduttivo non è stato notificato anche all'Ente Impositore (Regione Calabria), titolare dell'atto presupposto, configurandosi un'ipotesi di litisconsorzio necessario originario.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VI, sentenza 16/02/2026, n. 928
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza
    Numero : 928
    Data del deposito : 16 febbraio 2026

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