Sentenza 6 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/07/2002, n. 9841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9841 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2002 |
Testo completo
0 9 84 1 / 0 2 Aula 'A' REPUBBLICA ITALIAN IN NOME DEL OPOL LA CORTE SUPR CASSAZIONE Oggetto .. SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: ........... MERCURIO Presidente Dott. Ettore R.G.N. 4890/01 Consigliere Cron0.26752. Dott. Bruno BATTIMIELLO Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere Rep. MINICHIELLO Rel. Consigliere Ud. 05/04/02 Dott. Florindo Consigliere Dott. Gabriella COLETTI ha pronunciato la seguente S EN T EN Z A sul ricorso proposto da: IPOST ISTITUTO POSTELEGRAFONICI GESTIONE COMMISSARIALE FONDO BUONUSCITA POSTE ITALIANE S.p.A. elettivamente domiciliato in ROMA VIA PASUBIO 15, presso lo studio dell'avvocato DARIO BUZZELLI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
PA EL;
- intimato avverso la sentenza n. 117/00 della Corte d'Appello di 2002 L'AQUILA, depositata il 17/11/00 R.G. N. 404/00; 1441 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 05/04/02 dal Consigliere Dott. Florindo MINICHIELLO;
udito l'Avvocato BUZZELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- R.E. 4890/01 Svolgimento del processo CC HE depositato il 26.4.2000, Con ricorso proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Vasto del 28.1.2000, chiedendo che, in riforma della stessa (che aveva respinto la domanda), venisse riconosciuto il proprio diritto al pagamento di somma determinata nell'ammontare, a titolo di differenza sulla indennità di buonuscita corrisposta senza il rispetto delle norme contenute nella legge n.87/94, oltre interessi e rivalutazione, e spese di lite. A sostegno della pretesa azionata, esponeva: che era stato posto in quiescenza in data 30.12.1994; che aveva ricevuto la liquidazione in un importo che escludeva dal calcolo l'indennità integrativa speciale;
che la Corte Costituzionale aveva ritenuto illegittima tale esclusione, fissando una serie di criteri guida per la liquidazione del trattamento di fine rapporto per i lavoratori dipendenti;
che era stata quindi emanata la legge n.87/94, la quale all'art. 1 lett. b) ha previsto che l'indennità integrativa speciale si computa per la misura di una quota pari al 60% dell'indennità annua in godimento alla data di cessazione dal servizio con riferimento agli anni utili ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto comunque denominato;
che invece l'IPOST provvedeva a computare tale indennità nella misura del 48% anziché del previsto 60%, errando nel ritenere che anche per l'indennità integrativa andasse operato il computo nella misura dell'80% ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. n.1032/73. L'Ipost non si costituiva. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di L'Aquila, in accoglimento dell'impugnazione proposta, riformava la decisione di primo grado;
dichiarava il diritto del ricorrente alla inclusione del 60 per cento dell'indennità integrativa speciale nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita;
condannava l'IPOST a corrispondergli la somma di lire 4.822.975, con interessi e rivalutazione monetaria fino al 3 тем 31.12.1994, da calcolarsi ai sensi dell'art. 22 della legge 724 del 1994 per il periodo successivo;
compensava le spese. L'IPOST-Istituto Postelegrafonici Gestione Commissariale Fondo Buonuscita Poste Italiane S.p.A. ha proposto ricorso per la cassazione di détta sentenza L'intimato non si è costituito. Motivi della decisione Con un unico motivo di ricorso l'Ipost denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 1 del legge n. 87 del 1994 nonché degli artt. 3 e 38 del d.P.R., n. 1032 del 1973. Sostiene che la liquidazione dell'indennità integrativa speciale va effettuata assumendo come base di calcolo la somma risultante tra stipendio, altri assegni, tredicesima mensilità a 60% della i.i.s.; successivamente, va calcolato 1'80% di tale complessivo importo, determinando, così, la base contributiva. Il ricorso è fondato. La questione da esso posta è già stata più volte esaminata da questa Corte, il cui orientamento va confermato in questo giudizio, in mancanza di ulteriori e diverse argomentazioni che possano indurre ad una revisione dello stesso. In particolare in un giudizio che vedeva come parte lo stesso Ipost - Cass. 12 ottobre 2000 n.13624 ha affermato che “l'art. 1 della legge 29 gennaio 1994 n.87, nello stabilire l'inclusione dell'indennità integrativa speciale nella base di computo dell'indennità di buonuscita e nel limitare, contestualmente, tale inclusione alla percentuale del 60 per cento, ha perseguito esclusivamente lo scopo di fissare la misura nella quale il primo dei detti emolumenti è da comprendere nel coacervo di quelli destinati a confluire nella base contributiva necessaria alla liquidazione del secondo, non anche ad impedire che la determinazione della consistenza di quest'ultima avvenga mediante applicazione generalizzata a tutte le componenti della base di computo, e quindi anche alla suddetta percentuale dell'indennità integrativa speciale, della falcidia ex d.P.R. n. 1032 del 1973, 4 Fly imposta per giungere alla quantificazione della frazione di indennità di buonuscita riferibile a ciascun anno di servizio". Parimenti in analogo giudizio nei confronti dell'Ipost - Cass. 16 novembre 2000 n.14836 ha affermato che, "in tema di criteri per la determinazione dell'indennità di buonuscita, l'art. 1 legge n. 87 del 1994, nello stabilire che l'indennità integrativa speciale entra a far parte, nella misura del 60%, della base di calcolo utile ai fini della determinazione dell'indennità di buonuscita, ha solo inteso inserire (nella misura indicata) la suddetta indennità integrativa nel novero degli emolumenti computabili ai fini della formazione della base contributiva, senza tuttavia mutare i criteri di formazione della suddetta base, ossia la percentuale di utilizzazione dei singoli emolumenti computabili;
ne consegue che, una volta individuata l'indennità integrativa speciale nella misura del 60 per cento come uno degli elementi computabili, essa, al pari di ogni altro elemento considerato nella base di calcolo, entrerà poi a comporre la base contributiva solo nella misura dell'80 per cento annuo, cosi' come disposto dagli art. 3 e 38 d.P.R. n. 1032 del 1973, norme che non risultano in alcun modo incise dalla citata legge n. 87/1994." Tale orientamento ha poi trovato ulteriore conferma in Cass. 23 ottobre 2001, n.13030, e, da ultimo, in Cass. 23 marzo 2002, n.4195. La sentenza impugnata, in quanto in contrasto con tali principi, risulta affetta dal vizio di violazione di legge denunciato dall'Istituto ricorrente. Il ricorso va pertanto accolto. Non essendo necessaria alcuna ulteriore indagine, è possibile decidere nel merito la controversia e quindi, essendo risultato che l'Ipost ha correttamente calcolato l'incidenza dell'indennità integrativa speciale sulla buonuscita, va rigettata la domanda dell'originario ricorrente. Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese dell'intero processo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, Fee 5 rigetta la domanda. Compensa le spese dell'intero processo. Così deciso, in Roma, il 5 aprile 2002 вте масичй Il Consi Floricola Mi chiello gliere estensore Il Presidente I D , O A CANCEL S S 3 A Depositats 3 5 . -6 L06.2002 N ALIEREelle N I молеM A D E C O E T E , T R N O T I E R R T A H S I L E B 6