Sentenza 20 febbraio 2008
Massime • 1
È legittima l'applicazione dell'esimente di cui all'art. 598 cod. pen. - che prevede la non punibilità delle offese contenute negli scritti presentati dalle parti o dai loro patrocinatori dinanzi all'autorità giudiziaria - alla persona offesa non costituita parte civile, quando essa sia autorizzata a dedurre dinanzi all'autorità giudiziaria sull'oggetto della causa, in vista della potenziale assunzione della veste di parte civile.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/02/2008, n. 15525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15525 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Presidente - del 20/02/2008
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. PALLA Stefano - Consigliere - N. 838
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 028374/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di ORVIETO;
nei confronti di:
1) MAGISTRATO ALESSANDRO, N. IL 22/04/1959;
avverso SENTENZA del 11/04/2006 GIUDICE DI PACE di ORVIETO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROTELLA MARIO;
udite le conclusione di annullamento con rinvio del S.P.G. Dott. MELONI Vittorio;
udito il difensore di P.C., Avv. VENTURI.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1 - Il GUP di Orvieto ha assolto Magistrato Alessandro, imputato ai sensi dell'art. 595 c.p., art. 61 c.p., n. 10 ai danni di NI RN, ispettore del Corpo Forestale dello Stato, perché il fatto non costituisce reato in quanto non punibile ai sensi dell'art.598 c.p.. Il fatto consiste nell'aver dichiarato al P.M., in corso di sommarie informazioni, di aver subito comportamenti persecutori dal NI F., che aveva anche particolari attenzioni verso sua moglie, per la quale si sarebbe dichiarato disposto a lasciare la propria ed i figli.
Il Procuratore della Repubblica propone ricorso per violazione di legge, argomentando che nella specie l'autore delle dichiarazioni è persona offesa, non costituita parte civile, e dunque non si tratta di "parte" in senso tecnico giuridico ai sensi dell'art. 598 c.p.. 2 - Il ricorso è infondato.
La norma, speciale rispetto a quella di cui all'art. 51 c.p., concerne anche la persona offesa quando sia autorizzata a dedurre all'Autorità Giudiziaria intorno all'oggetto della causa, in vista della potenziale assunzione della veste di parte civile (si pensi al diritto di denunzia - querela ed all'attribuzione del potere di opposizione dell'offeso alla richiesta di archiviazione, ai sensi degli artt. 409 - 410 c.p.p.). E, nella specie, il ricorso non contesta che i fatti riferiti dall'imputato al P.M. siano oggetto della controversia con la persona cui li ha attribuiti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 20 febbraio 2008.
Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2008