Sentenza 14 ottobre 1988
Massime • 8
Ai fini della configurabilità del delitto di banda armata si richiede l'esistenza di una struttura organizzata capace di qualificare un gruppo come banda e nell'ambito di tale organizzazione la sussistenza non di un generico e vago vincolo fra i componenti, bensì l'esistenza di un momento unificante più intenso, una maggiore adesione, un'unità di propositi e di Azione. Il rapporto organizzativo deve essere, comunque, dotato di una notevole intensità perché possa ritenersi integrante la fattispecie prevista dall'art. 306 cod. pen., in cui sia ravvisabile sia il vincolo di collegamento tra i componenti la banda, sia la consapevole volontà di ciascuno di agire per lo stesso scopo comune agli altri partecipanti, che pur non senza giungere alla fusione con le altre volontà, sia comunque spontaneamente in comunanza con il fine ultimo della banda. Infine è necessario il dolo specifico consistente nello scopo di commettere, non già un numero indeterminato di delitti comuni, sebbene uno dei delitti contro la personalità dello stato previsti dall'art. 302 cod. pen..*
La valutazione delle deposizioni dei cosiddetti "pentiti", nello ambito di indagini processuali su fatti di delinquenza associativa, politica o comune, oltre a non poter prescindere, sotto il profilo dell'attendibilità intrinseca, ne' dall'analisi della personalità dell'autore della deposizione accusatoria, ne' da un accurato esame delle spinte psicologiche che lo hanno indotto a collaborare con gli organi dello stato preposti alla ricerca e all'acquisizione delle prove necessarie per l'affermazione della responsabilità penale, deve essere diretta a controllarne la attendibilità estrinseca, attraverso una rigorosa individuazione degli elementi oggettivi di riscontro. ( Conf mass n 170220).*
L'art. 132 cod. pen., nel prevedere il potere discrezionale nella applicazione della pena, impone al giudice medesimo di "indicare i motivi che giustificano l'uso di tale potere discrezionale", motivi che vengono successivamente delineati dall'art. 133 cod. pen.. il collegamento fra le due Disposizioni normative evidenzia il conferimento al giudice di un potere discrezionale nella quantificazione della sanzione il cui uso in tanto è corretto e legittimo in quanto "garantito" da una motivazione da cui risulta che i parametri stabiliti dall'art. 133 cod. pen. siano stati sostanzialmente e in concreto, e non solo formalmente, presi in esame e valutati, quale che sia la misura della pena inflitta. I parametri dell'art. 133 cod. pen., sono, pertanto, elusi allorquando il giudice, valutando la responsabilità di molteplici imputati, e per reati anche diversi per alcuni di essi e diversamente circostanziati, per tutti indistintamente si limita al generico riferimento "alla circostanza di cui all'art. 133 cod. pen." e, "alla particolare gravità dei reati e alla personalità degli imputati".*
Il dolo specifico del delitto di banda armata, consistente nella speciale intenzione di commettere o far commettere uno o più delitti contro la personalità dello stato indicati dall'art. 306 cod. pen., rappresenta un elemento di distinzione decisivo fra il delitto di cui all'art. 306 cod. pen. e l'associazione sovversiva, dato che nella figura delittuosa di cui all'art. 270 cod. pen. risultano essenziali il fine e la volontà di realizzare violentemente un certo programma politico di per sè anche non costituente reato, mentre manca il fine di commettere un delitto contro la personalità dello stato, a parte altri elementi distintivi sia in ordine alla struttura interna e soprattutto alla indispensabile componente dell'armamento come sopra specificata.*
La destinazione delle armi alla realizzazione degli scopi della banda, elemento "specializzante del delitto ex art. 306 cod. pen., deve essere permanente e non episodico e sporadico; la dotazione deve essere riferita alla banda nel suo complesso, come struttura organizzata autonoma e stabile, con conseguente non necessità che ogni singolo componente sia permanentemente armato; la quantità di armi deve essere adeguata al perseguimento dello scopo comune; gli associati debbono poter disporre di tali armi e quindi utilizzarle per i fini propri della banda.*
Ai fini della nullità assoluta ed insanabile stabilito dall'art. 185, primo comma n. 3 e non reato, cod. proc. pen. con l'espressione "omessa citazione" la legge fa riferimento non solo ai casi in cui sia mancato il decreto di citazione, come tale, o lo stesso sia così gravemente viziato da doversi considerare mancante, ma anche a quelli in cui la irregolarità riguardi non il decreto ma la sua notificazione. La citazione è un atto ricettizio che per produrre effetto deve pervenire a conoscenza del destinatario ed è evidente, quindi, che il testo dell'art. 185 cod. proc. pen. proprio perché parla di citazione dell'imputato non può non riferirsi anche alla sua notificazione la cui nullità concretizza anche un'omissione della citazione. Pertanto anche se la notizia che l'imputato era detenuto per il giudizio in corso all'atto della notifica del decreto di citazione a giudizio è postuma rispetto alla notifica già eseguita in forme diverse da quelle previste dall'art. 168 cod. proc. pen., è ravvisabile la violazione di tale disposizione che ne è conseguita che non può essere sanata dalla traduzione in giudizio dello imputato disposta dal giudice procedente sia pure nella fase degli Atti preliminari. Se pertanto, l'imputato si rifiuta di farsi tradurre in udienza, illegittimamente il giudice procede in sua assenza ritenendo tale rifiuto equiparabile alla rinuncia a presenziare al dibattimento.*
L'art. 412 cod. proc. pen., che prevede, tra l'altro, come causa di nullità del decreto di citazione, l'incertezza assoluta su titolo del reato e sui fatti che determinano l'imputazione, subisce nel procedimento di appello gli adattamenti contemplati nell'art. 519 cod. proc. pen., cosicché è da ritenere che l'enunciazione di tutti gli elementi idonei a stabilire i limiti nella contestazione nel giudizio di primo grado non sia necessaria in grado di appello, dove la corrispondente funzione garantistica risulta dispiegata dall'identificazione della sentenza impugnata, dall'autorità che l'ha pronunciata e dalle parti che hanno proposto l'impugnazione.*
L'elemento soggettivo del delitto di banda armata consiste sia nel dolo generico per la cui sussistenza è necessario che il soggetto agisca con volontà cosciente e libera di commettere il fatto relativo alla sua condizione personale nella banda, con la consapevolezza del vincolo associativo, sia il dolo specifico consistente nella speciale intenzione di commettere o far commettere uno o più delitti contro la personalità dello stato, indicati dall'art. 302 cod. pen..*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/10/1988, n. 6582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6582 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 1988 |
Testo completo
1 6582 6
N
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M
I
S
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A
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L
REPUBBLICA ITALIANA
A
Udienza pubblica del IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 14 OTT.1988
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE 1^ PENALE
• SENTENZA
Composta dagli Ill.mi Sigg.: N. 1666
Dott. Presidente CORRADO CARNEVALE
Consigliere REGISTRO GENERALE1. DottFRANCESCO PINTUS
N.11035/88
» PASQUALE LA CAVA2.
->>
3. » RD BARONE
->> CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE 4. >>> GIOVANNI LU DI CC
->>
AcopiaRilasciata copia studio SEPE ha pronunciato la seguente al SIG.
L. 26000 per diritti SENTENZA 11 54 MAG 1989 it
IL CANCELLIERE sul ricorso proposto da
1) AL LI;
2) BE LI;
3) TI CA;
4) DE
* IN CALCE - CORREZ LAVE LI CA;
5) DE GI ST;
6) D'ER NU;
7) DI
DI ERRORE MATERIALE NA AO;
8) DI FO MP;
9) EI RD;
10)
AU GI;
11) RA UI;
12) ET CE Salva- tore;
13) MA AS;
14) TO AU;
15) PASTO-
RE ME;
16) PROIETTI REFRIGERI AR;
17) RE Al- fonso;
18) NC AN MA;
19) ZI PI;
20) RL Giam- paolo;
21) NA AR;
22) OL MA;
23) LL Cle- mentina;
avverso la sentenza della Corte di Assise di appello di Roma
del 27 ottobre 1987
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr.Giovanni Lubrano Di Ricco
Mod. 82 A. Spinosi Roma
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
dr. PICCININNI;
Generale
che ha concluso per l'ann..con rinvio neiconfronti del Maiet- ta; ann. senza rinvio nei confronti del Di MA nel punto re-
lativo alla misura della pena;
rigetta nel resto del ricorso e di quelli degli altri/imputati.
6:00
tinib 90 G
Udit difensori:avv. Enzo Lo Giudice US Mattina
GI Fini
- MA Causarano. 3 -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
NI ST, ST LI, BE Eli-
sabetta, BU CA, D'LO CI, De IS
CA, De MA ST, D'ME NZ, Di NA
PA, Di FO MP, EI IC, RA Gior-
gio, UT UI, MA CE, AN Mas-
simo, CI RA, AOntoni AU, ST
ME, RO IG AR, OR LF
So, CA AN MA, OD IV, ZI RO,
RL MP, ZI AR, ND MA e
VI ME furono tratti a giudizio della
Corte di Assise di Roma per rispondere tutti del de-
litto di cui all'art. 306, secondo comma, cod. pen.
"per avere partecipato, in concorso tra loro e con
altre persone da identificare, ad una banda armata
al fine di commettere i reati di cui all'art. 302 cod. pen. con l'aggravante di aver commesso il fat-
to per finalità di terrorismo e di eversione dell'or-
dine democratico". In Roma fino al 27 febbraio 1984
per alcuni, e fino all'1 marzo 1984, al 14 marzo 1984
e 9 aprile 1984, rispettivamente, per altri.
Il De IS, il AN, il De MA,
la OD, il RA, la ND, la VI e il Var-
lese, inoltre "del delitto di cui agli artt. 110, 112
n.1 cod. pen. e 10, 12 e 14 legge 14 ottobre 1984 per avere illegalmente detenuto e portato in pub-
blico armi da fuoco (pistole e revolvers) esploden-
do colpi per esercitarsi.
In Roma, nei primi mesi del 1982.
La OD, il De MA, il ST, il
RA e il De IS, inoltre "del delitto di cui agli artt. 110, 112, 628 cpv. n. 1 e 2 cod. pen.
perchè in concorso tra loro ed agendo riuniti in nu mero di cinque persone ed al fine di trarne ingiusto profitto, si impossessavano di lire 130.000, di una
patente di guida e documenti che sottraevano a Orazi
ID (nel cui studio dentistico erano penetrati insieme ad altri), di lire 950.000 che sottraevano da un cassetto, di documenti vari che sottraevano a IN CE, De IS US, VE
PA, presenti nel detto studio. Commettendo il
fatto mediante la minaccia con armi (pistole e mitra)
con travisamento e ponendo le persone suindicate ed inoltre ZA MA TA, TO CE,
RA RE, IS MA IA e AR
US in stato di incapacità di agire median-
te legature con nastro adesivo. In Roma, il 15 mar-
zo 1982", nonchè del commesso "delitto di cui agli
artt. 110, 112, 61 n.2 cod. pen. e artt. 10, 12 e -
tato in pubblico, al fine di commettere la rapina di cui al capo precedente, armi da sparo, (revol-
vers, pistole e mitra)".
La OD, il De MA, la ND, il Var-
lese e il AN, inoltre, "del delitto di cui agli artt. 110, 112 n.11, 628 cpv. n.1 e 2 cod. pen'.
perchè in concorso tra loro e agendo riuniti in nu-
mero di cinque persone, al fine di trarne un ingiu-
sto profitto si impossessavano di lire 180.000 e di contrassegni assicurativi che sottraevano negli uffici dell'agenzia di assicurazioni SA di Via-
le Castrense 6n commettendo il fatto con minaccia delle armi (pistole e mitra) e ponendo le impiegate
CC MA e ER RU ed un cliente in sta-
to di incapacità di agire mediante legatura ed im-
bavagliatura con nastro adesivo. In Roma il 22 di- cembre 1982", nonchè del comm "delitto di cui
agli artt. 110, 112, 61 n.2 cod. pen. e artr. 10,
12 e 14 legge 14.10.1973 n.497 per avere detenuto
e portato in luogo pubblico, al fine di commettere la rapina di cui al capo precedente armi da sparo
(revolvers) pistole e mitra". Il Vanzi, il De An-
gelis e la Di NA, inoltre "del delitto di cui agli artt. 110, 112 n. 1, 56, 575, 577 n.3, 61
n. 10 cod. pen. art. 1 legge 6.2.80 n.15 perchè, in 6 - concorso tra loro e con altre persone ancora non
identificate ed agendo in numero di più di cinque persone, con premeditazione e per finalità di ter-
rorismo e di eversione dell'ordine democratico,
tentavano, (con atti idonei diretti allo scopo in modo non equivoco) di cagionare la morte di NO
NI, ordinario di diritto del lavoro presso la
Università di Roma, contro il quale venivano esplo- si n. 7 colpi di pistola cal. 9 para bellum, tre dei quali lo attingevano al corpo, non conseguendo l'intento per motivi estranei alla loro volontà
•
In Roma il 3 maggio 1983", nonchè del colesso de-
litto di cui agli artt. 110, 112 n.1, 61n.2 cod.
pen. e artt. 10, 12 e 14 della legge 14 ottobre 1974 n. 497 per avere illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico l'arma da guerra di cui al capo precedente".
Il De MA e il RO IG inol tre, "del delitto di cui agli artt. 110, 628, 2° comma, nn. 1 e 2 per essersi, in concorse tra loro,
minaccinado ON US con una pistola e
dopo averlo immobilizzato con nastro adesivo, im-
possessati, al fine di procurarsi un ingiusto pro-
fitto, sottraendolo al ON, di un portafo-
gli contenente banconote per complessive lire 500. 7 000 circa, un libretto di assegni e documenti vari"
nonchè del comtesso "delitto di cui agli artt. 110, n. 1 e 2 e 605 e 81 cpv. cod. pen. per avere, in concorso tra loro, con più azioni esecutive dello stesso disegno criminoso, ed al fine di commettere il delitto di cui al capo precedente, privato della propria libertà personale ON PI e Fran-
conieri US", e "del delitto di cui agli artt.
110, 582 e 585 cod. pen. per avere, in concorso tra loro, cagionato a ON US, contro il quale il De MA ST esplodeva un colpo di pi-
stola, lesioni personali (ferita alla coscia sini-
stra) dalle quali derivava una malattia guarita ol-
tre il decimo giorno ed entro il quarantesimo", non-
chè del "delitto di cui agli artt. 110, 61 N.2 cod.
pen. e 1, 4 e 7 legge n. 795 del 1967 e 12 legge
14.10.1974 n.110 per avere in concorso tra loro,
ed al fine di commettere i reati di cui ai capi pre-
cedenti, portato illegalmente in luogo pubblico una pistola cal. 7,65. Con l'ulteriore aggravante, per i suddetti reati, prevista dall'art. 1 legge 6.2.1980
n.15, essendo stati tutti commessi per finalità di terrorismo.
Tale aggravante fu contestata, nel corso
del dibattimento, anche al De MA, al De IS, 8
alla OD, al AN, alla ND e al RL
in relazione al delitto di detenzione e porto di armi per esercitazioni (capo 2), al De MA, alla Todi- ni e al De IS in relazione al delitto di rapina in danno di OR ID (capo 3) e del countesso de- litto di detenzione e porto di armi (capo 4) al De
MA, alla OD, al RL, alla ND e al
AN in relazione al delitto di rapina in danno dell'agenzia di assicurazioni SA (capo 5) e al
commesso delitto di detenzione e porto di armi (capo
6) al ZI e al De IS in relazione al delitto di detenzione e porto delle armi usate per la rapina in danno dell'agenzia SA. Fin dal marzo 1983 i
Carabinieri del Reparto Operativo di Roma avevano iniziato una particolare azione di vigilanza e pedi-
namento di alcuni esponenti dell'area dell'ultra si-
nistra, già segnalatisi per l'attività svolta presso il liceo scientifico VIII° di Via Tuscolana, fra cui De IS CA, ST LI e Todini Lidia.
I militi avevano, pertanto, avuto modo di notare e fotografare tutte le persone che i predetti avevano incontrato e con cui si erano intrattenuti. Nel corso di tale attività, il 2 di Giugno
i carabinieri trassero in arresto, ZI RO, de-
stinatario di mandati di cattura per fatti di ever- 9
sione.
Nei suoi confronti fu emesso ordine di cat tura con l'imputazione di aver tentato di uccidere il professore NO NI, ordinario di diritto del lavoro presso l'Università "La Sapienza" di Roma, contro cui il 3 maggio precedente alcuni individui avevano esploso vari colpi di pistola attingendolo alla parte inferiore del corpo, ed accusato di avere contribuito alla conclusione della controversia tra forze sociali sul conto del lavoro.
Dopo l'uccisione del generale Hunt, capo della delegazione internazionale di garanzia per gli accordi di Camp David tra Egitto ed Israele, e a con-
clusione delle indagini espletate, continuate fino al giorno 11 febbraio 1984, fu emesso, in data 29
febbraio 1986, ordine di cattura contro il De IS,
la ST, la OD, la Vesi, la Di NA,
la TI, il RA, la VI, il RL, l'NI,
e il De MA, tutti sorvegliati e visti partecipare.
a reciproci incontri, per il delitto di partecipazio-
ne a banda armata.
Gli arrestati (il RA restava latitante),
si protestarono innocenti ovvero si rifiutarono di
... Soltanto la OD decise, dopo una rispondere iniziale generica negativa, di rendere ampia confes- - 10 -
sione ed indicò altresì tutti gli altri partecipanti,
specificando di costoro i singoli ruoli nella concre-
ta attività svolta dai cosiddetti Nuclei Clandestini
di resistenza.
Il 14 marzo 1984 furono, pertanto, emessi ordini di cattura anche contro il ST, il Burat-
ti, il D'LO, il D'ME, il Di FO, l'EI, il
UT, il MA, il AN, il CI ed il
ZI, pure per partecipazione a banda armata.
Alla Di Bernardini e al De IS fu con-
testato anche il concorso, col ZI, nel tentato omicidio del professore NI.
Anche questi imputati si protestarono in-
Mov solo am-nocenti, ad eccezione del CI, il quale s mise il ruolo da lui svolto nel Nucleo Clandetino
intestato al brigatista defunto IO Di GI, ma indicò anche i nomi dei partecipanti a rapine a mano armata e ad esercitazioni a fuoco, nonchè fece individuare un covo in Via Ferentino, 27, ove fu rinvenuto un deposito di armi, esplosivo, documenti,
schedature di appartenenti alla polizia di Stato e ad altre forze dell'ordine, macchine da stampa, tar-
ghe di auto e molto altro materiale.
Il 1° marzo 1985 fu emesso altro mandato di cattura contro il De MA e il RO Refrige- 11
-
ri per rapina e lesioni volontarie con armi commes- si in Roma il 19 giugno 1981 in danno di FR
ri US.
Con ordinanza dell'11 luglio 1985 i sud-
detti imputati furono rinviati a giudizio dalla Cor-
te di Assise di Roma.
Preliminarmente la Corte dichiarò la nul-
lità della parte di ordinanza di rinvio a giudizio del ZI relativamente al delitto di banda armata perchè non contestato neppure nei suoi elementi di fatto.
La OD ed il CI confermarono le rispettive dichiarazioni rest in istruttoria, mentre il De MA dichiarò la propria dissociazione dalla lotta armata, posizione questa da lui maturata dopo il rinvio a giudizio. Il De MA ammise la pro-
pria responsabilità in ordine a tutti gli addebiti contestatigli, ma dichiarò di non voler indicare responsabilità di altri.
La perizia balistica eseguita nei bossoli attinenti il ferimento del NI per accertare se
fossero stati sparati dalla pistola trovata in pos-
sesso del ZI ovvero da una di quelle rinvenute in Via Ferentino dette esito negativo.
Con sentenza del 14 novembre 1986 la Cor- - 12 - te romana dichiarò ST, BE, BU, D'LO,
D'ME, Di NA, EI, UT, MA, CI,
AOntoni, RO, OR, TI, ZI e
VI colpivoli del reato di partecipazione a ban-
da armata (cap: : :) 1 dell'epigrafe) e, in concorso del
le attenuanti generiche per tutti e anche dell'atte-
nunate di cui all'art. 4 d. 1. n. 675/1979 (convert:CE:_:_o
ti in legge n. 15/1980) per il solo CI, esclusa per quest'ultimo l'aggravante della finalità di ter-
rorismo e di eversione dell'ordinamento costituzio-
nale, condannò ciascuno alla pena ritenuta congrua.
Dichiarò, inoltre il De IS colpevo-
...
le dei reati ascrittigli ai capi 1), 2) 3), e 4)
(banda armata, detenzione e porto di armi per eser-
citazioni rapina OR e com es SSO reato relativo alle armi) e, in concorso delle attenuanti generiche,
ritenute prevalenti alle contestate aggravanti comu-
ni, previa unificazione di tutti i reati al vincolo della continuazione, lo condannò alla pena ritenuta congrua.
Dichiarò il De MA colpevole dei reati ascrittigli ai capi 1), 2), 3), 4), 5), 6), 9), 10 ),
e 12 (banda armata, detenzione e porto di armi per esercitazioni, rapina OR e reato commesso realti vo commessoalle armi, rapina agenzia, SA, reato comunale: 13
relativo alle armi, rapina ON e reati com-
messi di sequestro di persona e di porto illegale di armi), nonchè del reato di cui all'art. 280, 1°
comma cod. pen. per avere attentato per finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico alla incolumità di ON US, così quali ficata l'origianria imputazione di lesioni persona-
li ascritto al capo 11) dell'epigrafe, e, in concor-
so delle attenuanti generiche, ritenute prevalenti sulle aggravanti comuni, lo condannò alla pena rite-
nuta congrua. Dichiarò il RA colpevole dei reati di cui ai cpai 1), 2), 3) e 4 (banda armata, detenzione e porto di armi per esercitazioni, rapina OR e commesso reati realitvo alle armi), e, in concorso
delle attenuanti generiche, ritenute prevalenti sul-
le aggravanti contestate per i capi 2) 3) e 4), pre-
via loro unificazione col vincolo della continua-
zione lo condannò alla pena ritenuta congrua.
Dichiarò il AN colpevole dei reati di cui ai capi 1), 2), 5) e 6) (banda armata, deten- zione e porto di armi per esercitazioni, rapina a-
genzia SA e reato commesSO di porto illegale di armi), esclusa la detenzione di armi contestate ai
capi 2) e 6), e, in concorso delle att quanti gene- 1--
14 - riche e del danno risarcito, dichiarate prevalenti sulle contestate aggravanti, previa unificazione dei reati con il vincolo della continuazione, lo condanna alla n a ritenuta congrua.
Dichiarò ST ME colpevole dei reati di cui ai capi 1), 3) e 4) (banda armata, ra-
pina Orazi e porto illegale di armi, ed esclusa la detenzione illegale di armi sub 4), in concorso delle
attenuanti generiche, dichiarate prevalenti sulle aggravanti di cui ai capi 3) e 4), previa unificazione dei reati col vincolo della continuazione, lo con-
dannò alla pena ritenuta congrua.
Dichiarò OD IV colpevole dei reati ascrittile (capi 1), 2), 3), 4), 5) e 6) ), esclusa
l'aggravante della finalità di terrorismo e di ever-
sione dell'ordine democratico, in concorso dell'at-
tenuante di cui all'art. d.
1. n.625/1979, conver-
tito con la legge n. 15/1980), e delle attenuanti generiche, dichiarate prevalenti sulle contestate aggravanti, previa unificazione di tutti i reati col vincolo della continuazione, lo condannò alla pena ritenuta congrua.
Dichiarò RL MP e ND MA
colpevoli dei reati di cui ai n.1), 5) e 6) banda armata, rapina assicurazioni SA e porto illega- - 15
le di armi, esclusa la detenzione di armi contestata al capo 6), in concorso delle attenuanti generiche e di quella del danno risarcito, ritenute prevalen-
ti sulle aggravanti comuni contestate, condannò cia-
scuno alla pena ritenuta congrua.
La Corte assolse, invece, dall'imputazione di partecipazione a banda armata Amidani Cristina
per non aver commesso il fatto e di Di FO Giampie-
ro per insufficienza di prove.
In ordine al delitto di cui all'art. 280,
comma, cod. pen. in danno di NO NI, così 1°
qualificato, sotto il profilo giuridico, l'imputa-
zione di tentato omicidio ascritto al capo 7) ed in ordine al commesso delitto relativo alle armi, as-
solse Di NA AO e De EL CA per non aver commesso il fatto e per insufficienza di prove
ZI PI.
Assolse RO IG AR dai rea-
ti di cui ai capi 9), 1I), 12) (rapina ON,
commessi reati di sequestro di persona e porto ille-
gale di arma da fuoco), nonchè in ordine al delitto di cui all'art. 280, primo comma, cod. pen., così
qualificata l'originaria imputazione di lesioni per-
sonali volontarie, ascritta al capo 11) per insuffi-
cienza di prove. 16
-
Assolse RL MP, ND MA
e VI ME dal reato loro ascritto al ca-
po 2) (detenzione illegale di armi per esercitazioni)
per insufficienza di prove.
La Corte di merito nel motivare le anzi-
dette affermazioni di responsabilità sia in ordine alla partecipazione alla banda armata che agli altri reati contestati, e quindi nel valutare la prova '
prese in considerazione anzitutto le chiamate in correità, essenzialmente quelle della OD e del Miscia e le accuse formulate da alcuni imputati in processi commessi nei confronti delle persone impu-
tate nel presente procedimento, e, quindi, i ritenuti 11c.d. "riscontri obiettivi", e cioè "all extry seco",
quali la confessione del dissociato De MA, la scoperta del covo di Via Ferentino ed il rinvenimen-
to invero, fra l'altro, delle armi usate per le ra-
pine, gli accertamenti eseguiti dai carabinieri nel controllare i movimenti di molti degli attuali im-
putati, la documentazione trovata in possesso degli imputati, fra cui la schedatura di autovetture appar-
indiente tenenti alle forze dell'ordine, le indicate preli-
minari eseguite su persone appartenenti a categorie sociali che si trovavano nel mirino dei Nuclei Clan-
destini di Resistenza, i ciclostili rivendicativi - 17 - di attentati e programmatori di operazioni terrori- stiche i tagliandi assicurativi dell'agenzia SA
rinvenuti nel covo di Via Ferentino.
La Corte romana dagli anzidetti elementi probatori trasse il convincimento della sussistenza di un piano organico o ativo tra le Brigate Rosse
il Movimento Proletario di Resistenza offensivo, gli organismi di massa rivoluzionari ed i Nuclei Calan-
destini di Resistenza e degli stretti rapporti di interconnessione tra i suddetti gruppi.
Le Brigate Rosse rappresentavano l'avan-
guardia armata del proletariato, strutturata come
Tibur partito e organizzazione rivoluzionaria per il dilet-
Kiko tivo politico e di lavoro e per lo svolgimento di azioni militari il cui fine era l'abbattimento dello stato borghese. Ideologicamente più vicino alle B.R.
era il Movimento Proletario di Resistenza offensiva
(M.P.R.O.) predisposto per la lotta armata contro la ristrutturazione antiproletaria del capitalismo
La comparsa dei nuclei armati rivoluziona- ti stava a significare che il programma delle B.R.
era quello di creare un passaggio dai movimenti ge-
nericaemente antagonisti del capitalismo ai movimen-
ti di massa rivoluzionari classisti.
I Nuclei Clandestini di resistenza costiui- - 18
vano gli embrioni di questi organismi di massa per il potere proletario rappresentando rispetto alle B.R. una sorta di organismi di "serie B" rivesten-'
do al compito loro assegnato una importanza secon-
daria rispetto a quello dell'Organizzazione princi-
pale costituendo essi il serbatoio per la sperimen- tazione e per l'esame pratico di soggetti destinati,
For ad essere inclusi nelle B.R.
Differenza, pertanto, quantitativa ma non'
qualitativa, in quanto le B.R. e i Nuclei clandesti ni avevano una stessa ideologia, medesimi programmi e gli stessi obiettivi mentre tra di essi intercor-
revano stressi rapporti organici, e contiui contat-
ti politici ed organizzativi, tanto che a capo di
alcuni nucepi venivano posti assai spesso, irregola- ri delle B.R. come il ZI ed il De MA.
Gli scopi oerativi come le campagne con-
tro il lavoro nero ed i licenziamenti erano i mede-
simi tanto per i N.C.R. che per le B.R. e queste ultime indicavano come N.C.R. quei gruppi che erano
in stretto contatto con il partito armato. Lo SCO-
po comune era l'abbattimento violento dello stato borghese ed il disegno eversivo si delineava attra-
verso le azioni di autofinanziamento, rapine, seque stri di persona ovvero attraverso azioni punitive - 19 -
di gambizzazioni, ferimenti ovvero attraverso azio-
ni strumentali quali le esercitazioni a fuoco.
La Corte di primo grado ritenne, pertanto,
priva di fondamento la tesi difensiva degli imputa-
ti secondo cui il coinvolgimento dei Nuclei Clan-
destini era limitato all'area del mero dissenso po-
litico extraparlamentare di sinistra a livello di discussione e di confronto verbale.
poneva Si prova in rilievo, al riguardo, che nel nucleo clandestino come nel partito armato, vi era non solo una struttura politiva ma anche un'organiz zazione militare destabilizzatrice, tanto è vero che il nucleo aveva a disposizione un arsenale in
Via Ferentino ovvero veniva rifornito di armi diret-
tamente dall'organizzazione.
I primi giudici evidenziavano altresì che l'assenza di un organigramma gerarchico non era di
ostacolo alla configurazione del delitto di banda armata giacchè nella specie si era realizzato l'ele-
mento essenziale del reato e cioè il vincolo asso-
ciativo che collegava gli adepti, mentre l'aggravan-
te delle finalità del terrorismo e dell'eversione dell'ordine democratico era ravvisabile nel fine prefissosi dal nucleo e cioè quello dell'abbatti-
mento dell'ordinamento statale attraverso la lotta 20
armata.
Avverso l'anzidetta decisione proposero im pugnazione il P.M. e tutti i venticinque imputati condannati.
Il P.M. si dolse anzitutto dell'assoluzio-
ne del RO IG, sia pure per insufficien za di prove,Selle le imputazioni relative all'atten-
tato contro il ON. Chiese, altresì che ve-
nissero rigettate le attenuanti generiche/già rite-
nute, già ritenute, in alcuni casi con prevalenza
Dalle opposte circostanze, nei confronti del Di Ber-
nardini, del MA, del RO IG, del De IS, del De MA, del RA, del AN,
del ST, del RL e della ND, con conse-
guente aumento dell'entità delle pene inflitte.
In data 28 marzo 1987 il Di MA rila-
sciò la dichiarazione di dissociazione politiva dal terrorismo ai sensi degli artt. 1 e 4 legge 18 feb-
braio 1987 n. 34.
Con sentenza del 27 ottobre 1987 la Corte
di Assise di Appello di Roma, in parziale riforma di quelle di primo grado, dichiarò inammissibile l'appello proposto dal CI per omessa presenta-
zione dei motivi, e dichiarò la propria incompeten- za in ordine al reato ascritto a D'LO CI - 21
per essere costei minore degli anni 18 all'epoca del fatto.
Ritenne l'attenuante del danno risarcito
(art. 62 n.6) cod. pen.) relativaemnte al reato di rapina ascritto al capo 3) dell'epigrafe nei confron-
ti del ST, del RA e del De IS( rapina
OR).
Ritenne l'attenuante della speciale tenui-
tà del danno patrimoniale (art.62 n.4 cod.pen.) re-
lativamente al reato di rapina ascritto al capo 5)
dell'epigrafe nei confronti del De MA, del Mar-
torana, della ND e del RL, e nei confronti del solo De MA anche la diminuente di cui agli art. 1 e 2 legge 18 febbraio 1987 n.34.
Rideterminò, in conseguenza, per effetto delle suddette attenuanti, l'entità delle pene in-
flitte agli imputati suddetti.
Ridume,Rid e, inoltre, l'entità delle pene in-
flitte alla Di NA e al RO IG.
Riforn nei confronti del De IS, del
De MA, del RA e del ST la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici in quella temporanea per la durata di anni cinque, e
revocò tale pena accessoria nei confronti del Mar-
torana, del RL e della ND. 22 ->
Confermò, nel reato, la sentenza impugnata.
Hanno proposto ricorso per cassazione Ba-
lestri, BE, BU, De IS, De IS, De
MA, D'ME, Di NA, Di FO, EI, RA,
UT, TT, AN, AOntoni, ST,
RO IG, OR, TI, ZI, Var-
lese, ZI, ND e VI.
ST LI ha dedotto: difetto di mo-
tivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per il reato di partecipazione a banda armata, ma tali motivi, non contestuali, risultano sottoscritti dal-
EN EP non iscritto all'alto degli av- l'avv.
cassazionisti. vocati
BE LI ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per il delitto di partecipazione a banda armata.
Si critica in particolare, nei motivi prin-
cipali, la valutazione delle dichiarazioni dei coim-
putati OD e CI, poste a base della ribadita affermazione di responsabilità e l'impostazione con-
cettuale della sentenza impugnata in ordine ai ri-
tenuti criteri di valutazione della prova, ricercata essenzialmente nella confessione dei due coimputati
"pentiti", mentre nella seconda parte della sentenza 23
la Corte di merito si è diffusa, con motivazione che deve definirsi apparente, in considerazioni metagiu-
ridiche per giustificare "il fideistico credito of-
ferto alle indimostrate accuse della OD e del
CI"
Con successivi motivi aggiunti la difesa denuncia la violazione e l'erronea applicazione del l'art. 306 cod. pen. in relazione all'art. 270 stes so codice. Si sostiene che i giudici di merito non hanno in effetti affrontato il concreto problema della natura giuridica dei "Nuclei di Resistenza",
trattandosi in realtà di "gruppi di giovani esalta-
ti dal clima politico del momento, forse idealmen-
te vicini ad un concetto di rivoluzione armata, ma assolutamente innocui per le istituzioni dello Sta-
to, in quanto privi di mezzi e di effettiva volontà
di agire in senso eversivo".
La Corte di merito non ha dato una rispo-
sta alle critiche difensive in ordine alla valutazio- ne erronea che i giudici di primo grado avevano da-
to alle suddette dichiarazioni della OD e del
CI che "in realtà avevano riferito fatti di opi nione, ma non concreti comportamenti eversivi, al più riconducibili all'ipotesi legislativa di cui all'art. 270 cod. pen. i cui elementi differenziali - 24
rispetto al delitto di cui all'art. 306 cod. pen.
sono stati erroneamente valutati.
Si deduce, altresì, la violazione e l'er-
ronea applicazione dell'art. 311 cod. pen. per ave-
re la Corte di merito escluso la configurazione del la speciale circostanza diminurente della lieve en-
tità del fatto.
A voler definire "banda armata" i Nuclei
oggetto del procedimento, si sostiene, non poteva non valutarsi la reale minima potenzialità eversiva degli stessi, la giovanissima età degli imputati, la mancanza di strutture operative e logistiche,
per cui essi non costituivano un serio pericolo per le istituzioni della Repubblica.
Si deduce, infine, violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla determinazione dell'entità della pena avendo la Corte di merito sta-
bilito la pena in misura superiore rispetto ad al-
tri imputati sulla base di una presunta maggiore in-
cidenza delle sua attività eversiva, mentre in real-
tà nella sentenza non è dato comprendere le effetti ve ragioni della disparità di trattamento sanzioni-
stico.
GA CA ha dedotto i medesimi moti-
vi della BE, ad eccezione di quello relativo alla - 25
-
entità della pena inflitta
Il De IS ha dedotto:
Col primo motivo violazione di legge e vizio di mo-
tivazione in ordine alla ritenuta configurabilità
del reato di cui all'art. 306 cod. pen., mentre man ca del tutto la prova della sussistenza dell'elemen-
to materiale di tale reato essendo emerso che in realtà trattavasi di "astratta adesione ad una ipo- tesi non ad una organizzazione".
Nella specie, inoltre, manca il presupposto dell'adeguata dotazione di armi essendo Qisultato che solo Y degli imputati, il CI, il Frau e il
De MA, all'insaputa degli altri, avevano una loro
modestissima dotazione di armi, certamente non costi-
tuente "armamento idoneo di un sodalizio ex art. 306 cod. "pen. e che comunque non era attingibile dalle generalità degli imputati.
Sussistente é, altresì, l'elemento finali-
stico, desumibile dal rinvio di reati elencati nello art. 302 cod. pen., potendo la condotta contestata al capo 1) dell'epigrafe essere riconducibile alla ipotesi legislativa dell'art. 270 cod. pen.
Erronea è, inoltre, l'affermazione dei giu-
dici di merito secondo cui essendo il reato di cui all'art. 306 cod. p. di mero pericolo è richiesta la 26
sola condizione della costituzione della banda arma ta" e che è sufficiente "il concorso di un numero ristretto di persone" mentre deve pur sempre trat-
tarsi "di un numero tale di individui da poter con-
ferire al loro complesso armato l'idoneità a com- mettere il delitto o i delitti indicati dalla legge quale scopo della banda".
Col secondo motivo violazione di legge e vizio di motivazione relativamente alla ritenuta aggravante di cui all'art. 1 legge n.13/1980, es-
sendo tale aggravante inapplicabile quando sia ele- mento costitutivo del reato. Nel caso di specie,
si sostiene dal ricorrente, è stata addebitata "una condotta finalizzata all'abbattimento dello stato borghese attraverso la lotta di classe" (come si afferma nell'impugnata sentenza) e pertanto "il fi- ne di terrorismo appare elemento essenziale nella fattispecie".
Col terzo motivo violazione di legge e vizio di motivazione sulle acquisizioni probatorie non essendo la forza indiziante delle chiamate in correità formulate dalla OD e dal CI soste-
nute da un supporto probatorio esterno, contraria-
mente a quanto, invece, ritenuto in sentenza.
Con altro motivo violazione ed erronea - 27
applicazione dell'art. 368 cof. p. p. avendo la Cor-
te di merito rigettata la richiesta di rinnovazione del dibattimento per l'espletamento di ricognizione personale tra il De EL ed i testi presenti nello studio dentistico OR, mentre la suddetta dispo-
sizione obbliga il giudice ad "investigare su tutti i fatti e su tutte le circostanze che l'imputato ha esposto nell'interrogatorio, in quanto possono condurre all'accertamento della verità".
Con altro motivo violazione di legge in ordine alla ritenuta aggravante di cui all'art. 1
legge 15/80 relativamente al delitto di rapina nello studio OR 'capo 3 dell'epigrafe) in quanto non vi è alcuna prova che tale rapina fu compiuta con finalità di terrorismo, ma anzi vi è la prova del contrario avendo anche la OD affermato che le rapine furono compiute perchè lei e i suoi compagni avevano bisogno di soldi.
Con altro motivo vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena applicata per
8 11 il reato più grave e a titolo di aumento ex art.
c. p., in ordine al reato ex art. 628 cod%; pen. la cui pena base è stata determinata ben sopra il mini mo edittale con omissione di valutazione degli ele-
menti indicati dall'art. 133 cod. pen., mentre la 1.
- 28
-
pena per la continuazione è stata determinata nella misura di anni 1 e mesi 8 di reclusione senza alcu-
na motivazione.
De MA ST ha dedotto:
Con unico motivo vizio di motivazione in ordine al-
la determinazione della pena base, in ordine alla riduzione della pena per effetto delle attenuanti generiche, in ordine all'entità dell'aumento per la continuazione (determinata in ben due anni) e, in
ordine alla riduzione per effetto della ritenuta attenuante ex art. 62 n.6 c.p.
D'ME NZ ha dedotto: motivi identici a quelli della BE, con esclusione di quello atti-
nenten la determinazione della pena.
Di NA AO ha dedotto: violazio-
ne di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per il delitto di banda ar-
mata non potendosi qualificare "prova" le dichiara-
zioni della OD e del CI" che hanno riferito notizie indirettamente ricevute e rili s ( drive di elementi di riscontro significatici ed univocamente riconducibili ad delitto di banda armata".
Di FA MP ha dedotto: violazione
vizio di motivazione in ordine all'adot- di legge e tata formula di assoluzione per insufficienza di - 29
-
prove mancando del tutto la prova della sua colpevo-
lezza non potendosi attribuire al valore probatorio ai riferimenti "de relato" della OD, non suffra-
gata da alcun riscontro.
Il ricorrente chiede, pertanto, l'annulla.
mento della sentenza impugnata con о senza rinvio,
applicandosi nel secondo caso la formula pienamente assolutoria.
EI RD ha dedotto i medesimi motivi della BEsi, con esclusione di quello attinente la determinazione dell'entità della pena.
UT GU ha dedotto i medesimi motivi della BE con esclusione di quello attinente la de-
terminazione dell'entità della pena.
RA GI ha dedotto i medesimi motivi della Besi con esclusione soltanto di quello atti-
nente la determinazione dell'entità della pena in-
flitta.
MA CE RE ha dedotto:
Col primo motivo violazione della legge processuale
(art. 185 n. 3 in relazione agli artt. 517, 168, 173
* 427) e conseguente nullità del giudizio di appel-
lo e della sentenza.
Si afferma che il MA, latitante du-
rante l'istruttoria e il giudizio di primo grado, - 30
fu tratto in arresto in Roma il 29 maggio 1987 in esecuzione dell'ordine di cattura emesso dal P.M.
in data 14 marzo 1984 per il delitto di partecipazio- ne a banda armata di cui al presente procediemnto.
Nel luglio 1987 il decreto di citazione per il giudizio di appello fu notificato al MA
col rito dei latitanti, con deposito dell'atto in cancelleria ed avviso al difensore.
All'udienza dibattimentale il difensore eccepì la nullità della notifica del decreto di ci-
tazione a giudizio e la Corte di merito sospese le formalità di apertura del dibattimento nei confronti del solo MA, con provvedimento di separazione del giudizio a suo carico fino alla seconda udienza fissata per il giorno dopo, per accertare la sussi-
stenza del dedotto stato di detenzione.
Alla successiva udienza pervenne alla Cor-
te riformativa dal carcere di Rebibbia che confermava lo stato di detenzione del MA dal 29 maggio
1987.
Il MA, di cui era stata nel frattempo ordinata la traduzione, fece pervenire alla Corte, con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 80 cod.
proc. pen., eccezione di nullità del decreto di ci-
tazione, per mancata notifica a mani proprie in car- - 31
cere, rifiutando la presenza in aula.
La Corte con ordinanza impugnata contestual mente alla sentenza, premesso che dagli atti non ri sultava lo stato di detenzione del MA, mancan-
do la copia del verbale di arresto, ritenne valida e rituale la notificazione del decreto di citazione e ritenuta la rinuncia a comparire del MA di-
chiarò l'assenza di costui.
La difesa del ricorrente deduce che la Con
te di merito avrebbe, invece, dovuto dichiarare la nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio e rinviare il dibattimento a tempo indeter-
minato.
Col secondo motivo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta confi-
gurabilità del delitto di cui all'art. 306 cod. pen anzichè di quello di cui all'art. 270 cod. pen.
La difesa del MA ha successivamente presentato, ai sensi dell'art.§33 cod. proc.pen. copia del rapporto giudiziario in data 30 maggio
1987 del reparto Operativo dei Carabinieri di Roma a sostegno del primo motivo di ricorso potendosi da esso rilevare che il MA fu arrestato, oltre che nella flagranza di altri reati, anche in esecuzione dell'ordine di cattura n.2996/84C R.G.P.M. e cioè in 32
esecuzione dell'ordine di cattura che ha dato origi-
ne al procedimento penale "de quo".
AN AS ha dedotto:
Col primo motivo nullità del decreto di citazione a giudizio e del conseguente procedimento per viola zione dell'art. 412 cod. proc.pen. stante l'assolu-
ta incertezza sul titolo del reato e sui fatti che hanno determinato l'imputazione del delitto di parte-
cipazione a banda armata.
L'enunciazione del fatto formulata al ca-
po 1) del decreto di citazione a giudizio, si SO-
stiene, consente una sola lettura corretta dal punto di vista letterale e sostanziale: l'avere gli impu-
tati partecipato ad una banda armata organizzata strumentalmente per commettere tutti i reati contro
la personalità interna ed internazionale dello Sta-
to, tutti i reati, cioè, compresi nei capi primo e secondo del titolo primo del codice penale, così
determinando sia incertezza sul titolo del reato e sia sui fatti addebitati, con la conseguenza di non
consentire l'effettivo esercizio del diritto di di-
fesa.
Tale incertezza, stante l'indeterminatezza dell'involucro associativo, riguarda il tempo, il
luogo, le modalità di esecuzione, la inefficienza
p h r
.. - 33
-
dell'armamento, l'idoneità ai fini dell'art. 49 cod.
pen., l'applicabilità dell'art. 311 cod. pen., la
compotabilità con l'aggravante della finalità ter- roristica, cioè ogni aspetto della contestazione e
con conseguente nullità del decreto di citazione ex art. 412 cod. proc.pen.
Col secondo motivo violazione dell'art. 477 cod. proc.pen. poichè gli imputati, nonostante nel decreto di citazione vengano incolpati di appar- tenere ad una generica banda armata, senza denomi- nazione,командоpoi, condannati perper avere fatto parte della banda armata Brigate Rosse.
Col terzo motivo vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per il delitto
-di partecipazione a banda armata la Corte di merito
НО ha dapprima affermato che i N.C.R. non avevane or-
ganizzazioni del Partito armato & che sono, vicever-
sa, gli embrioni degli organismi di massa per il potere proletario, e, poi, contraddicendosi e igno-
serie rando le scie, consistenti storiche prove del con-
trario, li condannava perchè membri delle Brigate
mosse, mentre la collocazione di fatto, la dualità
delle due entità in rapporto dialettico, di autoesclu-
sione perchè diverse o contrarie, stanno a dimostra-
re la non appartenenza alle B.R. - 34
Con altro motivo vizio di motivazione in ordine alla prova della partecipazione alla rapina all'agenzia di assicurazioni "SA".
La Corte dimerito, si afferma, ha negato al AN il diritto di provare che egli il gior- no e nell'ora della rapina, cioè mercolesì 22 dicem-
bre 1984, si trovava a Nemi, presso l'esercizio di parrucchiera di AN TA EL, dove aveva accom-
pagnato la madre, così impedendogli di esercitare compiutamente il diritto di difesa attraverso l'in-
dicazione di coloro che potevano confermare detta circostanza.
La Corte di merito, viceversa, ha posto a base del suo convincimento, il solo dato indizian-
te delle dichiarazioni della OD, dato isolato,
equivoco ed inidoneo a costituire la prova suffi-
ciente delle ritenute responsabilità.
Con altro motivo vizio di motivazione in ordine alla ritenuta non configurabilità della circo-
stanza diminuente della lieve entità del fatto. La
Corte di merito ha dapprima affermato che per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostan-
ze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto è risultato di lieve entità, e poi, contraddicendosi, ha escluso 35 -
l'applicabilità della circostanza di cui all'art. 311 cod. pen.
Infine con l'ultimo motivo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta aggravante della finalità di terrorismo e di eversio-
ne dell'ordinamento costituzionale.
AOntoni AU ha dedotto i medesimi motivi (principali e aggiunti) della BE che, per-
tanto, qui si richiamano integralmente.
ST ME ha dedotto in бі
✓ motivi principali sono identici quelli principa
li dedotti dalla BE, con esclusione di quello at-
tinente la determinazione dell'entità della pena.
Con motivi aggiunti ribadisce la violazio- ne di legge e il vizio di motivazione, già dedotti con i motivi principali, in ordine alla ritenuta re-
sponsabilità per il reato di partecipazione a banda armata basato essenzialmente su due elementi privi di valore indiziante, e cioè l'acquisto in edicola di riviste di armi in libera vendita ed arresto a
Parigi (peraltro seguito da immediata scarcerazione ed assoluzione), elementi, peraltro, privi di ogni rilevanza rispetto al fatto specifico della rapina al dentista De OR.
Si deduce, inoltre, violazione di legge 36
e difetto di motivazione in ordine alla determinazio ne della pena base e dell'entità dell'aumento di pena per la continuazione.
TI IG RI ha dedotto:
I motivi principali sono i medesimi di quelli prini-
pali dedotti dalla BE.
Con motivi aggiunti deduce, inoltre, viola-
zione di legge, vizio di motivazione in ordine alla assoluzione con formula dubitativa dalle imputazioni relative all'attentato ON (ep.9) 10, 11,
12 dell'epigrafe) sussistendo nella specie la prova certa negativa che avrebbe dovuto portare all'asso- luzione con formula ampia atteso che il De MA ha escluso la presenza del RO al momento dello attentato mentre, la presenza di una macchina foto-
grafica nelle mani del RO IG, risultan-
te da una dichiarazione "de relato" della OD
stata esclusa sia dal De MA che dalla parte lesa
ON e da altra teste presente.
Con altro motivo si ribadisce la violazio-
di legge e il difetto di motivazione in ordine ne alla ritenuta responsabilità per il delitto di cui all'art. 306 cod. pen. avendo la Corte di merito col-
legato apoditticamente l'elemento della "scheda"
relativa al titolare della Società "Elecktrolux" - 37 + di ViaJeiano, (unico, presunto riscontro obiettivo alle accuse della OD)rinvenuta a Via Ferentino
ed attribuita, in base a perizia grafica, peraltro criticata nei motivi di appello, al RO Refri-
geri, al reato associatovo al medesimo contestato.
Infine si ribadisce il motivo relativo alla violazione di legge ed il difetto di motivazio ne in ordine alla concreta determinazione dell'en-
tità della pena applicata.
OR LFso ha dedotto i medesimi motivi della BE cui, pertanto, si fa richiamo,
con esclusione di quello attinente la determinazio- ne dell'entità della pena applicata.
TI AN MA ha dedotto i medesimi mo-
tivi della BE cui, pertanto, si fa richiamo, con esclusione di quello attinente la determinazione dell'entità della pena applicata.
RL MP ha dedotto:
I motivi principali sono i medesimi di quelli del-
la BE, cui, pertanto, si fa richiamo.
Con motivi aggiunti ha ribadito la viola-
I
zione di legge e il difetto di motivazione in ordine
ד
.
alla ritenuta responsabilità per il delitto di par-
tecipazione a banda armata e reati commessi (cp 1),
2), 5), rapina SA), 6). - 38
Ha inoltre, dedotto, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla determinazio-
ne della pena base per il reato di rapina aggravata.
Si afferma che i primi giudici avevano applicato per la rapina la pena base di anni 4 e
mesi 6 di reclusione, pari al minimo edittale per la rapina aggravata, l'avevano aumentata della metà
per l'aggravante speciale di cui all'art. 1 legge
15/80 ed avevano operato sulla pena relativa di an-
ni 6 e mesi 9 di reclusione le riduzioni di un ter zo per le ritenute attenuanti generiche e del danno
risarcito, avendo in sentenza dichiarato la preva-
lenza delle due suddette attenuanti sulle aggravanti comuni per coloro che rispondono di reati diversi da quello di cui all'art. 306 cod. pen.
La difesa aveva dedotto che il calcolo iniziale, cioè quello della pena base da aumentarsi della metà per l'aggravante di cui alla legge 15/80
e da ridursi per effetto delle attenuanti, doveva
partire dalla pena base per la rapina semplice e non già da quello per la rapina aggravata e cioè
da tre anni di reclusione e non da 4 anni e 6 mesi,
stante la non operabilità del giudizio di valenza tra qualsiasi attenuante e l'aggravante suddetta e l'applicazione del relativo aumento di pena ri- 39 -
spetto agli ulteriori calcoli previsti dell'art. 69
cod. pen.
La Corte di Assise di secondo grado non ha, invece, risposto allo specifico motivo di appel.
lo nè per contestare la tesi della difesa, nè per adottare in concreto un diverso criterio di calcolo.
ZI PI ha dedotto violazione di leg-
ge e vizio di motivazione in ordine alla formula as-
solutoria per insufficienza di prove.
ND MA ha presentato motivi comuni ed identici a quelli di AN AS, cui per-
tanto si fa richiamo.
ZI AR ha presentato motivi comuni a quelli di De IS CA in relazione alla de-
dotta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per il delitto di cui all'art. 306 cod. pen., nonchè violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla deter-
minazione dell'entità della pena applicata.
VI ME ha dedotto:
Col primo motivo violazione di legge e vizio di mo-
tivazione in ordine alla prova della ritenuta parte-
1
cipazione a banda armata non essendo emerso alcun
'
elemento che abbia confermato le dichiarazioni del-
la OD, mentre prive di rilevanza sono le due 40
circostanze riferite dalla OD a carico della Villani e cioè il ritrovamento del biglietto trova-
to addosso all'imputata in carcere inviatole da tale
LI CA e l'atteggiamento pprocessuale tenuto dall'imputata medesima.
Col secondo motivo violazione di legge per avere i giudici di merito ritenuto configurabile il delitto di banda armata ex art. 306 cod. pen. mentre
la norma da applicare avrebbe dovuto essere quella di cui all'art. 270 cod. pen.
Con altro motivo violazione di legge per avere i giudici di merito ritenuto non applicabile la diminuente di cui all'art. 311 cod. pen. sul ri- lievo che essa presuppone "povertà di strutture,
fungibilità organizzativa ed inidoneità operativa".
Al momento in cui vengono ad esistenza tut-
ti gli elementi costitutivi della banda armata tale entità associativa, proprio per le sue caratteristi-
che strutturali, nonchè per la necessaria presenza un armamento, non può non essere pericolosa. di
Di conseguenza l'unica forma corretta di applicazione della diminuente di cui all'art. 311
cod. pen. è quella che fa riferimento all'apporto del singolo partecipe, al livello di partecipazione e di contributo del singolo in modo da adeguare an- - 41 - che la pena in relazione all'attività svolta perso-
nalmente.
Con altro motivo si deduce vizio di moti-
vazione in ordine al rigetto del motivo di appello con cui era stata richiesta una diminuzione della pena inflitta, richiesta ritenuta non accoglibile
"per le ragioni già esposte trattando la posizione della Balestri", imputata questa con posizione pro-
cessuale completamente diversa da quella della Vil- lani e alla quale è stata, invece, applicata una pe-
na base pari al minimo edittale.
Con l'ultimo motivo si deduce vizio di mo tivazione in ordine al delitto di cui al capo2) del.
l'epigrafe (detenzione e porto illegali di armi per esercitazioni) con formula dubitativa non potendosi considerare idizi di prova le dichiarazioni della
OD, che peraltro, ha riferito un fatto di cui non ha avuto percezione diretta, ma riferendo sol-
шама tanto una sua deduzione, onde deriva una vera e pro pria chiamata di correo.
Motivi della decisione
Il ricorso della ST va dichiarato inammissibile per essere stati imotivi a sostegno,
non contestuali alla dichiarazione di impugnazione sottoscritti dall'avv. VincenzoSepe non iscritto 42-
nell'albo degli avvocati cassazionisti, come da cer
tificazione della cancelleria in data 13 giugno 1988.
La sentenza impugnata deve, invece, esse-
re annullata con rinvio nei confronti di MA
CE RE, con declaratoria di nullità
del giudizio di appello.
Il MA, latitante durante l'istrutto-
ria ed il giudizio di primo grado, fu tratto in ar-
resto in Roma il 29 maggio 1987 anche in esecuzione dell'ordine di cattura n. 2996/84C R.C.P.M. emesso il 14 marzo 1984 dalla procura della Repubblica
presso il Tribunale di Roma, per il delitto di par-
tecipazione a banda armata, oggetto del presente procedimento.
Il decreto di citazione a giudizio avanti la Corte di assise di Appello di Roma fu notificato al Maietta, con le forme previste per i latitanti,
nel successivo mese di luglio, e quindi, mediante
deposito dell'atto in Cancelleria ed avviso al di-
fensore.
Non fu, pertanto, disposta la traduzione dell'imputato in udienza davanti la Corte romana ed il difensore eccepì la nullità del decreto di citazione a giudizio.
La Corte sospese le formalità di apertura - 43
-
del dibattimento✗ nei confronti del solo Maietta, con contestuale provvedimento di separazione del pro- cedimento a suo carico fino all'udienza successiva,
fissata per il giorno dopo, per accertare la effet-
tiva sussistenza del dedotto stato di detenzione e disporre la traduzione in aula dell'imputato, qualo-
ra detenuto.
All'udienza successiva pervenne alla Corte
nota informativa dal carcere di Rebibbia con cui ve-
niva confermato lo stato di detenzione del MA
ed il suo perdurare fin dal 29 maggio 1987.
Il MA fece pervenire nel contempo al-
la Corte, che ne aveva ordinato la traduzione, con
dichiarazione resa ai sensi dell'art. 80 cod. proc.
pen., formale eccezione di nullità del decreto di citazione, per mancata notifica a mani proprie in carcere e si rifiutò, pertanto, di essere presente in aula;
La Corte di merito of emise ordinanza con
cui rigettò l'eccezione suddetta sul rilievo che,
non rinvenendosi agli atti copia del verbale di ar-
resto del MA, doveva ritenersi valida e rituale la notifica del decreto di citazione nelle forme previste per l'imputato latitante.
Nel contempo, disattendendo la dichiarazio- 44
- ne del MA con cui costui, in aggiunta ad analo-
ga eccezione formulata dal suo difensore, aveva ec-
cepito la mancata notifica a mani proprie del de- creto di citazione a giudizio, la Corte ritenne che essa configurasse una rinuncia a comparire e dichia rò, in conseguenza, l'assenza dell'imputato.
Il MA, a mezzo del suo difensore,
deduce, come detto, con primo motivo, la violazione degli artt. 189 n.3 c.p.p; in relazione agli artt.
517, 168, 173 e 427 cod. proc. pen. con conseguente nullità del giudizio di appello.
Questa Corte ritiene tale motivo fondato ed assorbente rispetto al secondo motivo.
L'obbligo della notificazione a mani pro-
prie del detenuto, prescritto dall'art. 168 cod.
proc. pen., è assoluto quando l'imputato trovasi in
stato di detenzione per il procedimento cui si rife-
risce l'atto da notificare, anche se il suo stato
di detenzione non risulti dagli atti del procedimen to stesso.
Pertanto la notificazione del decreto di citazione a giudizio è nulla se eseguita nei confron-
in- ti di imputato detenuto con le forme stabilite,
per l'imputato latitante dall'art. 173 cod. vece,
proc.pen. anzichè a mani proprie nel luogo della 45 - detenzione se lo "status custodiae", anche se sopray-
venuto ad uno stato di latitanza, è iniziato prima della notificazione del decreto ed anche se di esso non ne sia a conoscenza il giudice precedente.
Tale nullità è assoluta ed insanabile ai sensi dell'art. 185, primo comma, n. 3 e comma se-
cos. c. . Co condo, in quanto concerne l'intervento dell'imputa-
to e deriva dalla sua omessa citazione.
Con l'espressione "omessa citazione", in+
la legge fa riferimento non solo ai casi in vero,
cui sia mancato il decreto di citazione, come tale,
о lo stesso sia così gravemente viziato da doversi considerare mancante, ma anche a quelli in cui la irregolarità riguardi non il decreto ma la sua noti
ficazione.
La citazione è un atto ricettizio che per produrre effetto deve pervenire a conoscenzacenza del destinatario ed è evidente, quindi, che il testo dell'art. 185 c.p.p. proprio perchè parla di citazio-
ne dell'imputato non può non riferirsi anche alla
sua notificazione la cui nullità concretizza anche un'omissione della citazione. Pertanto anche se la notizia che l'imputa- to era detenuto per il giudizio in corso all'atto
della notifica del decreto di citazione a giudizio 46
-
è postuma rispetto a tale notifica eseguita in for- me diverse da quelle previste dall'art. 168 cod.
proc. pen., sussistente è la violazione di tale di-
sposizione, e, quindi, la omessa citazione a giudi-
zio che ne è conseguita non può essere sanata dalla
traduzione in giudizio dell'imputato disposta dal giudice procedente sia pure nella fase degli atti preliminari.
Se pertanto, l'imputato si rifiuta di far-
si tradurre in udienza, illegittimamente il giudice procede in sua assenza ritenendo tale rifiuto equi-
parabile alla rinuncia a presenziare al dibattimen-
to.
L'ipotesi in cui il giudice ordina che si proceda come se l'imputato detenuto fosse presen- te (art. 427, secondo comma, cod. proc. penpen),༣), non ricorre, infatti, quando, come nella specie, manchi l'indispensabile "vocatio in ius" e se nonostante
tale mancanza il giudice ha fatto ricorso all'indi-
cata ipotesi si ha la nullità dell'intero giudizio,
appunto, si è verificato per il MA.come,
La sentenza impugnata deve essere annul-
lata senza rinvio nei confronti della VI nel capo concernente i reati di cui al n. 2 dell'impu-
tazione, del ZI, nel capo concernente i reati - 47 - di cui ai nn. 7 e 8 dell'imputazione, Di Folco
nel capo concernente il reato di cui al n. 1 della imputazione, del RO IG, nel capo con-
cernente i reati di cui ai nn. 9, 10, 11 e 12 della imputazione e, per tutti i predetti, nel punto rela+
tivo alla formula assolutoria per non aver commesso il fatto nei confronti della VI, del ZI e
del RO IG e con l'assoluzione perchè
il fatto non sussiste nei confronti del De FO.
I ricorsi proposti dai suddetti imputati possono, infatti, esaminarsi congiuntamente fondan-
dosi sulla medesima censura di contraddittorietà
tra la motivazione e la formula assolutoria adotta- ta e l'erronea applicazione dell'art. 479 c.p.p;
La censura risulta fondata.
Secondo principi reiteratamente affermati da questa Corte, ed a cui non v'è motivo di disco-
starsi, l'assoluzione per insufficienza di prove è
legittimata o da un'obbiettiva incompletezza degli elementi di ova positivi acquisiti al processo,
oppure da un contrasto di elementi positivi e nega-
tivi, in modo che questi ultimi, pur senza esclude- re del tutto il contenuto e la valenza probatoria dei primi, ne sminuiscono il significato e rilevan- za, rendendoli inidonei ad un sicuro giudizio di - 48
responsabilità.
Ove la prova sia del tutto.carente deve
farsi luogo all'assoluzione con formula liberatoria
Ciò trova il suo fondamento nella presun- zione di non colpevolezza dell'imputato, consacrata nell'art. 27 della Costituzione e che costituisce un principio acquisito nel nostro ordinamento, da
cui discende l'onere per l'accusa di dare la prova
Seeleniorenka бер жить ши certa non solo anche della responsabilità dello im-
putato.
La motivazione dell'assoluzione per in-
sufficienza diprove è, pertanto, sindacabile in se-
de di legittimità anche se non sul piano della valu tazione delle prove, ma sul piano formale della con-
gruita, logicità e completezza della valutazione effettuata dal giudice di merito, che deve coprire tutta l'area degli elementi del giudizio.
Ciò premesso e passando ad esaminare le singole posizioni, Osserva la Corte che nei confron-
ti di VI ME l'impugnata sentenza - nel
confermare l'assoluzione per insufficienza di prove relativamente all'imputazione di detenzione e porto illegali delle armi adoperate per le esercitazioni
a fuoco avvenute nei primi mesi del 1982 nelle grot-
te della "Caffarella", ha, erroneamente ritenuto 49
"elementi positivi di prova", sia pure definiti in-
completi ed equivoci, da un lato la pretesa chiama-
ta in correità "de relato" della OD, che tale non è nei confronti della VI dato che la stessa
Corte di merito attribuisce a De MA di aver rife
rito alla OD che anche altri componenti del nu-
"Rolando Martini" si sarebbero esercitati an- cleo che loro con le armi nelle suddette grotte, senza però alcun specifico riferimento alla VI, e
nel contempo ammette che tale chiamata non ha potu-
to trovare conforto nell'autore della notizia non avendo voluto il De MA, dissociatosi, coinvolgere i complici, e dall'altro sembra ritenere riscontri
probatori mere congetture, come il ritenere "atten-
dibile"la circostanza che anche la OD "come ap-
partenente ai nuclei" abbia effettuato le esercita-
zioni a fuoco.
Anche tale congettura la medesima Corte
neutralizza, però, subito dopo affermando che data la limitatezza temporale tra il reperimento delle grotte per tale incombenza e la cessazione dell'at-
tività dei nuclei "potrebbe ben ritenersi che i sud-
detti imputati (la motivazione sul punto si riferi-
sce anche alla ND e al RL) non abbiano avu- to modo e il tempo di usare le armi per esercitaṛsi 50
e che le rivelazioni fatte dal De MA alla OD
riflettevano piuttosto un proponimento ancora da realizzare e non un accadimento già verificatosi". E' pertanto, evidente la svalutazione da una parte di quelli ritenuti elementi di accusa e dall'altro la esistenza di sempli congetture onde il giudice era tenuto ad assolvere con la formula per non aver commesso il fatto.
ZI RO è stato assolto con formula dubitativa dall'imputazione di tentato omicidio in persona di NO NI e dei commessi delitti di de- tenzione e porto illegali di armi (cu 7) e 8) della epigrafefe)_
-
Anche per il ZI la Corte di merito men-
tre ha riconosciuto valenza probatoria di alibi alle dichiarazioni del AS secondo cui all'epoca del-
l'attentato al Prof. NI (3 maggio 1983), il ZI
trovavasi in Veneto ed "elemento da valutare a favo-
re" il risultato negativo della perizia balistica espletata sull'arma in suo possesso e sui proiettili che attinsero il NI, attribuisco____ "pari effica-
كة cia persuasiva" elementi di per se"Se stessi chiaramen-
te privi di significato accusatorio idoneo a legit-
timare il dubbio come la circostanza che il nome del NI comparisse in un'agentima dell'imputato
12 - 51
-
e quello della comunanza politica con la De Bernar- dini e del De IS", questi ultimi assolti con
formula ampia dall'accusa di concorso nell'attentato. E' stato, pertanto, sostanzialmente viola-
to il principio di cui all'art. 479 c.p.p. per il
quale se sono insussistenti elementi probatori di accusa di tale entità da poter giustificare di per un'affermazione di colpevolzza, non puòse stessi essere adottata la formula di assoluzione per in insufficienza di prove e, specie se restano soltan-
to gli elementi valutati come favorevoli, come nel-
la specie, si impone, invece, nella carenza di provė
sulla commissione del fatto, la forma di assoluzio-
ne per non aver commesso il fatto.
Di FO MP è stato assolto, inve-
per insufficienza di prove dall'imputazione di ce,
concorso nel delitto di partecipazione a banda arma
ta (art. 306, 2° comma, c.p.) ascritta al cp.1) del-
l'epigrafe.
La Corte di merito ha definito mera in-
formazione "de relato" D7quella riferita dalla Todi-
ni che avrebbe appreso della partecipazione del Di
FO allorquando si trattenne a Passoscuro con il
RA, ma la medesima Corte non manca di puntualizza re subito dopo che la OD non è stata in grado - 52 -
di riferire specifici comportamenti posti in essere dall'imputato, e finisce col riconoscere nel Di Fol- CO un semplice seguace di teorie eversive e che non suo 'in+ esiste alcun elemento certo per ritenere il serimento in un nucleo clandestino armato'
Anche in questo caso non è in realtà evi-
denziato alcun elemento a carico dell'imputato,
traendosi anzi in rilievo la carenza sostanziale di ogni elemento avente una qualche valenza proba-
toria.
La formula di assoluzione, pertanto, avreb-
be dovuto essere quella ampia dell'insussistenza del fatto.
RO IG è stato assolto con formula dubitativa in ordine alle imputazioni di ra-
pina, di sequestro di persona, e, di lesioni persona-
Giusep li volontarie, tutti in danno di ON Giuse
e del commesso reato di porto illegale di arma. pe,
Il RO IG era stato imputato di concorso nei suddetti reati sulla base di una dichiarazione 'de relato' della OD, la quale aveva riferito che a circa un anno dal fatto il De
MA, dichiarandosi autore dell'attentato, avrebbe a lei confidato che insieme ad esso De MA era sta-
to presente il RO IG, con una macchina 53
-
fotografica e l'incarico di ritrarre la parte lesa con un cartello rivendicante l'attentato stesso.
Orbene la Corte di merito ha riconosciuto valenza probatoria al racconto della OD ma non solo ha dato atto che il De MA ha escluso la pre-
senza del RO IG e della macchina foto-
grafica al momento dell'attentato, (quindi smentita anzichè conferma la parte del presunto autore della informazione) ma ha nel contempo svilito del tutto subito dopo tale valenza ritenendo la possibilità di un suo errore di comprensione tra il Di MA e la Todini, e la possibile labilità di ricordi della donna, e, infine, mera 'sensazione' quella riferita dal ON secondo cui aveva notato un lampo dopo essere stato bendato, sensazione che viene at-
tribuita anche alla fiammata prodotta dall'arma in
occasione della partenza del colpo (la sensazione il teste l'ebbe subito dopo lo sparo) e non alla
macchina fotografica.
Inesistente è, pertanto, anche in questo caso una situazione probatoria ambivalente che sia idonea a giustificare la foruma dubitativa, che va,
in conseguenza, sostituita con quella di non aver commesso il fatto.
La ND, il AN, la VI, il r - 54
De IS e il ZI hanno tutti sostanzialmente, sia pure con varie argomentazioni, contestato sia la configurabilità del reato associativo ritenuto dai giudici di merito, sia la relativa qualificazio ne giuridica.
In particolare la ND ed il AN
hanno dedotto che la sentenza impugnata ha dapprima affermato che i Nuclei Clandestini di Resistenza
non sono organizzazioni del partito armato venendo-|
Si essi a configurare piuttosto come gli embrioni degli organismi di massa per il potere proletario,
e, poi, contraddicendosi li ha ritenuti membri del-
le brigate rosse. In realtà, si sostiene, la collo-
cazione di fatto, la dualità delle due entità in rapporto dialettivo, di autoesclusione appunto per-
chè diversi о contrari, a dimostrare la non appar-
tenenza dei soggetti alle B.R.
L'antigiuridicità della condotta associa-
tiva dei singoli imputati viene tratta dall'antigiu-
ridicità delle B.R., mentre viene eluso il problema della configurazione giuridica dei nuclei e in par-
ticolare la loro riconducibilità alla banda armata ovvero all'associazione sovversiva.
La VI denuncia anch'essa l'erronea applicazione dell'art. 306 cod. pen. sul rilievo 55
-
che il delitto di banda armata è caratterizzato dal fine di commettere uno dei delitti indicati dallo art. 202 cod. pen:, mentre nella specie non è ri-
sultata nè la commissione di alcuno dei predetti reati, nè che la consumazione di reati del genere era nel programma di massima dei N.C.R.
Anche il De IS ed il ZI sosten-
gono la insussistenza sia dell'elemento materiale del reato di cui all'art. 306 cod. pen. essendosi trattato di astratta adesione ad un'ipotesi e non ad una organizzazione e per la mancanza dell'ele-
mento dell'armamento idoneo di un sodalizio ex art. 306 cod. pen., sia dell'elemento finalistico, cioè
del dolo specifico richiesto dalla norma incrimina trice. Le censure sopra riportate sono fondate.
A tutti gli imputati è stata contestata la partecipazione ad un'unica banda armata, e quin-
di ad un unico reato associativo, quello previsto dall'art. 306, 2° comma, cod. pen. con precisi li-
miti di luogo e di tempo, banda non specificamente indicata nel capo di imputazione ma individuata concordemente dalle sentenze di primo grado nei Nuclei Clandestini di Resistenza (N.C.R.), e cioè per tutti in Roma fino al 27 febbraio 1984 per 56 -
alcuni, fino al 1 ° marzo 1984, fino al 14 marzo 1984
fino 5 aprile 1984 per altri. e
I giudici di merito avrebbero dovuto, per-
tanto, come in effetti hanno fatto, prima di valuta- re la partecipazione di ogni singolo imputato al sodalizio, procedere all'esame della sussistenza de-
gli elementi costitutivi della fattispecie crimino- sa contestata.
Poichè il concetto di "banda" implica co-
munque un raggruppamento di persone, un p ele-
mento da valutare perchè esso possa costituire una
"banda" nel senso inteso dalla norma incriminatri-
ce, è quello del numero dei consociati e della sua sufficienza a far raggiungere un livello di organiz-
zazione tale da farlo ritenere riconducibile alla fattispecie legislativa prevista dall'art. 306 c.p.
Ulteriore requisito, che integra quello precedente, è quello del possesso delle armi, ovvia→
mente indispensabile trattandosi appunto di "banda armata". E' noto il contrasto interpretativo che su tale requisito sussiste tra dottrina e giurispru- denza e nell'ambito della stessa giurisprudenza, ri-
tenendo la dottrina prevalente che non può ritenersi sufficiente ad integrare il detto elemento ha arma- - 57 mento tenuto in un luogo di deposito dato che l'esa me comparato degli artt. 306 e 284 cod. pen. consente di dedurre che allorquando il legislatore ha ritenuto sufficiente che le armi siano "soltanto tenute in un luogo di deposito", lo ha espressamente previsto come per l'ipotesi dell'insurrezione armata contro i poteri dello Stato ex art. 284 cod. pen.
✓ giurisprudenza alla tesi che accoglie tale interpretazione, e che quindi ritiene che le armi della banda non debbano essere semplicemente
ши tenute in un luogo di deposito, non debbano essere in possesso dei consociati, si contrappone quella che richiede la mera disponibilità ma non necessa-
riamente il possesso delle armi da parte dei compo-
nente la banda. (Cass. Sez. I, 7 aprile 1977, ric.
ELni, in Giust. Pen. 1987, p.II, 290), e nello
ambito di tale tesi si puntualizza la necessità del-
l'adeguatezza della disponibilità delle armi al per-
seguimento dello scopo comune e la possibilità di utilizzarle da parte dei consociati come ulteriori profili necessari del requisito in oggetto e si con-
sidera armata una banda non solo quando sono armati singolarmente i suoi componenti ma anche quando co-
storo possono disporre delle armi, attingendo, ad esempio, da un deposito o da un centro di raccolta. - 58
(Cass. Sez. 31.5.1985, Pecchia in Cass. Pen. '
1986, pag.686).
Ma sia in dottrina che in giurisprudenza si è concordi sul principio, cui questa Corte ade-
risce, che la destinazione delle armi, alla realiz-
zazione degli scopi della banda, elemento "specia- lizzante del delitto 'de quo' deve essere permanen-
te, e non episodico e sporadico, che la dotazione deve essere riferita alla banda nel suo complesso,
come struttura organizzata autonoma e stabile, con
conseguente non necessità che ogni singolo componen te sia permanentemente armato, che la quantità di armi deve essere adeguata al perseguimento dello sco-
po comune, che gli associati abbiano la disponibilità
di tali armi e quindi la possibilità di utilizzarle a tale fine.
fine si richiede in di uma
I giudici di merito, inoltre, riconoscono tura organizzata capace che "il CI era uno dei pochi terroristi ammessi come banda e nell'ambito di tale organizzazione la a frequentare l'armeria della banda in Via Feren-
sussistenza non di un generico e Vago vincula tino, n.27", e che in effetti l'armeria non era del-
4 componenti, bonol 1 stanza di un momento uni- la banda ma che ad essa potevano avere accesso sol-
ficante più intenso. una maggiopa adasione. un'unità tanto il CI, il RA ed il De MA, mentre al-
di propositi e di aniona. la stessa OD non era stato concesso di frequen-
Il rapporto organizzativo daya essare. tare il COVO, il che sembra configurare più una do-
Q , dotato di una notevole intensità pereld pos- tazione di armi personale di costoro che un arma- 59
mento idoneo di un sodalizio ex art. 306 cod. pen.,
e, comunque, attingibile dalla generalità dei compot nenti, ed è quindi necessaria anche su tale motivo una nuova valutazione in sede di rinvio.
Inci si richiede l'esistenza di una strut-
tura organizzata capace di qualificare un gruppo come banda e nell'ambito di tale organizzazione la sussistenza non di un generico e vago vincolo fra i componenti, bensì l'esistenza di un momento unifi-
cante più intenso, una maggiore adesione, un'unità
di propositi e di azione.
Il rapporto organizzativo deve essere,
comunque, dotato di una notevole intensità perchè
possa ritenersi integrante la fattispecie prevista dall'art. 306 cod. pen., in cui sia ravvisabile sia il vincolo di collegamento tra i componenti la ban-
da, sia la consapevole volontà di ciascuno di agire per lo stesso scopo comune agli altri partecipanti,
che pur non senza giungere alla fusione con le altre volontà, sia comunque spontaneamente in comunanza il fine ultimo della banda.
Infine è necessario il dolo specifico con-
sistente nello scopo di commettere, non già un nu- mero indeterminato di delitti comuni, sebbene uno dei delitti contró la personalità dello Stato pre- 60
-
visti dall'art. 302 cod. pen.
Ciò premesso, osserva la Corte che la sen-
tenza impugnata, pur ricca di citazioni della giu-
risprudenza da cui sono stati enunciati i principi di diritto sopra richiamati, li ha poi del tutto elu-
si sul piano motivazionale.
Anzitutto in molti punti, in speciale mo-
do nella parte terza, titolata "La partecipazione al delitto di banda armata", si fa riferimento ad un numero indeterminato di "nuclei" che non solo non sembra possano essere unificabili in ica "banda"
ma che le stesse affermazioni che si colgono sul pun- to sono tutte nella direzione di più nuclei ognuno dei quali dotato di autonomia verso l'altro.
Invero accanto al riferimento generico del- l'esistenza di non meglio specificati (nuclei clan-
destini di resistenza", oggetto delle dichiarazioni di alcuni degli attuali imputati ovvero di imputa- ti in procedimenti connessi, vien fatto riferimento a singoli ed autonomi nuclei.
C nel riportare le dichiarazioni di Ba-
sili EL (pag. 55) si menziona un nucleo "ge-
stito dal Cassetta mentre il MA aveva il Com-
pito di intervenire all'interno del liceo XXIII,
Così la pentita OD viene indicata come colei che 61 -
gestiva ilnucleo "Luca Martini" (pag.57), così si riportano le dichiarazioni del pentito CO Massi-
miliano secondo cui "esistevano molti nuceli clande-
stini, inseriti nello stesso ambiente speciale e OC-
cupazionale (Alberone, Torrespaccata, scuola, ospe-
dale, ecc.), che rappresentavano l'articolazione pe riferica delle B.R.; tranne che in casi particolari allorquando il gestore rivestiva per il partito ar-
mato condizioni di particolare affidabilità, come
è verificato per la OD, che godeva della fi- si ducia del terrorista De MA, la scrupolosa compar-
timentazione impediva ai vari gregari dei singoli gruppi di conoscere gli adepti degli altri nuclei.
Questo era il principale canone della fer-
rea disciplina imposta ai terroristi dei N.C.R. da parte delle B.R.". Così si afferma ancora che "esaminando più
da vicino il Nucleo clandestino questo aveva un'orga nizzazione paramilitare, essendo gestito da una per-
sona di fiducia delle B.R. che poteva essere la To-
dini la quale si giovava dell'avallo carismatico del brigatista De MA ovvero di un irregolare del par-
tito armato"
Da queste e da altre argomentazioni e cita-
zioni della sentenza impugnata sembra che la Corte 62
di merito ha da una parte ritenuto trattarsi di di-
stinte ed autonome organizzazioni, ciascuna confi-
gurabile una "banda" sotto il profilo giuridico, e dall'altro, come si vedrà, abbia, invece, ritenuto trattarsi di un'unica banda armata, con insanabile contraddittorietà logica su tale punto fondamentale.
Ed è proprio da tale contraddittorietà
sul piano logico e giuridico che discendono poi vi-
stose carenze motivazionali in ordine ai vari ele-
menti costitutivi della banda armata contestata.
Così, nel ritenere non fondati i motivi di appello con cui si era sostenuto non configura-
bile il delitto previsto dell'art. 306 cod. pen. in
quanto alcuni nuclei erano composti da sole due ○
tre persone, che mai avrebbero potuto realizzare la condotta del paradigma legislativo, la Corte di merito, restando nell'oscura equivocità della unici tà ovvero della molteplicità di banda, si limitil alla citazione di principi/giurisprudenziali fra cui
quello della sufficienza di "un numero ristretto di persone", ma dà conto della sufficienza, con rife rimento a ciascun nucleo, a far raggiungere il li-
vello di organizzazione che può ben ritenere il nu-
cleo riconducibile al concetto di banda, addirit-
tura TA ricorso alla astratta "possibile cooperazion 63
ne di altri eversori" provenienti da nuclei colla-
terali, che resta affermazione del tutto apodittica e sfornita di prova.
A questo punto la Corte di merito ritiene decisiva l'opzione che i nuclei rappresentavano ar-
_mentarticolazioni compartimenta e della stessa organizza-
zione di livello (e cioè delle B.R.) di "livello in feriore", il che nessun contributo apporta, sul pia-
no motivazionale, alla dimostrazione della sussi-
stenza del requisito del numero "sufficiente" dèi
consociati, aumentando anzi la confusione in quanto sembra addirittura ipotizzare un continuo ed indif-
ferente interscambio tra le B.R. e i nuclei quanto ai rispettivi componenti.
Anche in ordine all'altro requisito del possesso delle armi è ravvisabile carenza di motiva-
zione, perchè la Corte dimerito si limita ad enun-
ciare principi giurisprudenziali senza però trarne le dovute conseguenze sul piano della valutazione della prova.
Si fa riferimento, infatti, al deposito di Via Ferentino, 27, ma anche la motivazione su tale fondapentale requisito risente dell'equivoco punto di partenza dell'unicità ovvero molteplicità
di bande, perchè nessuno degli elementi che più - 64 sopra sono stati indicati come necessari perchè una banda possa definirsi 量 armata è stato preso in e- same e valutato nella sua sussistenza ovvero nella sua insussistenza
•
Si afferma, inoltre che i nuclei potevano attingere le armi loro occorrenti direttamente da un'altra banda, le B.R., in palese contrasto col principio che la dotazione deve essere riferita spe-
cificamente alla banda nel suo complesso come strut-
tura organizzata autonoma e stabile.
Il riferimento, quindi, alla dotazione di armi di una banda diversa rende insuperabile la carenza di motivazione sul requisito fondamentale del reato "de quo".
Anche in ordine al sapporto organizzativo fra i componenti del sodalizio la sentenza impugna-
ta offre una motivazione non soddisfaciente. Anche a voler tener presente la non una-
nimità della giurisprudenza in ordine all'intensità
del detto rapporto, ed anche a non voler condivide- re la tesi della necessità di una struttura gerar-
chicamente organizzata, con particolari vincoli di disciplina e di subordinazione, con capi e gregari,!
l'impugnata sentenza non fornisce alcuna convincen-
te motivazione sulla permanenza e stabilità del vin- 65
colo, sull'eventuale regolamentazione di una disci-
plina interna, sulla predisposizione di mezzi e stru-
Сошиле menti idonei all'attuazione del programma eversive, insomma su quegli elementi, quale che sia l'opinio-
ne sulla loro configurazione come autonomi elementi
costitutivi, che devono pur tuttavia essere presen-
ti in concreto perchè possa confirgurar una strut-
tura organizzata che consenta di qualificare il rag-
gruppamento di persone come "banda"..
Infine l'elemento soggettivo richiedendo il delitto di banda armata sia il dolo generico per la cui sussistenza è necessario che il soggetto agi-
sca con volontà cosciente e libera di commettere il fatto relativo alla sua condizione personale nel-
la banda, con la consapevolezza del vincolo associa-
tivo, sia il dolo specifico consistente nella spe-
ciale intenzione di commettere о far commettere uno o più delittti contro la personalità dello Stato,
indicati dall'art. 302 cod. pen.
Premesso che i ricorrenti, come i loro difensori non mancano di porre in rilievo, non sono
mai stati imputati di appartenere alla banda armata B. R. ovvero di aver partecipato a tante bande arma-
te quanti erano i N.C.R., l'impugnata sentenza, fin-
sce coll'identificare, senza darne una motivazione - 66 -
concretamente basata su precise ed univoche risultan-
ze processuali, gli scopi dei nuclei con quelli del le B.R. se non addirittura la struttuta delle bri-
gate rosse con quella dei nuclei.
Così si afferma che "chi ha aderito ai nu-
clei non ha deciso solo di dar fuoco ad un'auto °
compiere una rapina, ma ha abbracciato il disegno eversivo delle B.R. come programmato ed attuato nel l'ambito delle O.M.R.
- L'abbattimento violento de-
gli ordinamenti economici e sociale dello Stato, la insurrezione armata del popolo, la guerra civile era-
no perseguite dalle B.R. e, 'quindi' dai nuclei per ottenere la dittatura del proletariato", affermazio-
ni queste che appaiono più frutto di una ipotesi con-
le che il risultato della valutazione dellagettual prova che avrebbe dovuto dimostrare la contestuale adesione al Nucleo e alle B.R. e la mancanza per il nucleo di una propria storia, una propria caratte- ristica, un proprio progetto.
Da quanto esposto risulta altresì chiaro che il dolo specifico del delitto di banda armata viene a rappresentare un elemento di distinzione cui all'art. 306 c.p. e decisivo fra il delitto di dat:C:CE:CC::he nella figura l'associazione sovversiva,
delittuosa di cui all'art. 270 c.p. risultano essen- - 67
-
ziali il fine e la volontà di realizzare violente-
mente un certo programma politico di per sè anche non costituente reato, mentre manca il fine di com- mettere un delitto contro la personalità dello Sta-
to, a parte altri elementi distintivi sia in ordine alla struttura interna e soprattutto alla indispen-
sabile componente dell'armamento come sopra specifi-
cata.
L'impugnata sentenza deve, pertanto, esse-
re annullata nei confrotni della ND, del Marto- rana, della VI, del De IS, e del ZI,
nonchè per l'effetto estensivo, nei confronti del
De MA, della Di NA, della ST, della
BE, del BU, del D'EI, del D'ME, del RA,
del UT, del AOntoni, del ST, del Sor-
rentino, della TI, del RO IG e del
RL, nei punti concernenti la configurabilità
del reato associativo e della relativa qualificazione giuridica, con rinvio perchè il giudice di merito proceda a nuovo giudizio su tali punti in aderenza ai principi di diritto ed ai rilievi sopra enuncia-
ti ed esposti.
Conseguentemente vanno dichiarati assorbi-
i motivi attinenti alla configurabilità della ti aggravante di cui all'art. 1 della legge 6 febbraio 68
1980 n.15.
La VI, il AN e la ND han no anche censurato il mancato riconoscimento della circostanza diminuente di cui all'art. 311 cod.pen.
Anche tale censura è fondata.
La Corte di merito ha esplicitamente af-
fermato di rigettare il relativo motivo di impugna-
zione in adesione al principio enunciato da questa
1984 .is ,
H. stessa sezioen Cass. Sez. I, secondo cui la confi-
gurabilità della diminuente in oggetto è subordinata alla "povertà" di struttra e all "inidoneità operati va" della banda.
Questa Corte, rimeditata la questione,
ritiene che le situazioni suindicate si pongono in effetti su di un piano di incompatibilità col reato associativo "de quo", tenuto conto degli elementi cos \(\tutivi COS più sopra esaminati, in particolare la struttura organizzativa e alla capacità operativa del sodalizio.
Non può, pertanto, non condividersi il su di rilievo dei ricorrenti secondo cui si pone e giuridica un piano di contraddittorietà logica il ritenere che sia ipotizzabile in astratto una banda armata avente una struttura "povera" e non
idonea sotto il profilo operativo, perchè nel mo- - 69
--
mento in cui vengono a realizzarsi tutti i requisiti per la configurabilità del reato associativo "de quo" necessariamente non può aversi nè povertà di struttura, nè inidoneità operativa.
La susseguente motivazione addotta dalla
Corte di merito risente da una parte della suddetta premessay in linea di diritto e dall'altra si fa le-
va ancora una volta sull' "affiliazione" del sodali- 1
zio alla "più imponente struttura terroristica co stituita dalle Brigate Rosse" la quale era inacces sibile per la sua ferrea compartimentazione e per la scrupolosa divisione dei suoi organi, ed infine,
estremamente pericolosa per i suoi movi unti rivolu-
zionati".
Con tali argomentazioni la Corte di meri-
to finisce, dunque, per negare il riconoscimento della diminuente "de qua" con riferimento essenziale alle Brigate Rosse più che alla banda contestata ai ricorrenti. Anche su tale punto, in conseguenza, la sentenza deve essere annullata essendo erronea, sot-
to il profilo logico-giuridico, la motivazione ad-
dotta, motivazione che dovrà, in sede di rinvio, es- sere in linea col principio, più volte affermato da questa Corte, secondo cui la circostanza diminuente 70
speciale della lieve entità del fatto, applicabile a tutti i delitti contro la personalità dello Sta-
to, ha carattere obiettivo, in relazione al danno o al pericolo per il bene giuridico protetto. Essa
quindi, non è correlata, per i reati associativi
Jeels Stars contro la personalità delittuosa, all'entità della
condotta di ogni singolo imputato o al suo apporto operativo all'associazione о alla banda (contraria-
mente alla tesi sostenuta dagli attuali ricorrenti)|
bensì alla dimensione di questa ed al contenuto del suo programma operativo.
La VI, il ZI, la BE, il Bu-
ratti, il D'ME, l'EI, il UT, il ST,
il OR, la TI e il RL hanno dedotto il difetto di motivazione in ordine alla prova del.
la loto partecipazione al sodalizio in questione.
Anche tale doglianza appare fondata.
Questa Corte ha affermato da tempo il principio, da cui non v'è motivo di discostarsi,
secondo cui "la valutazione delle deposizioni dei cosiddetti pentiti, nell'ambito di indagini proces-
suali su fatti di delinquenza associativa, politica
о comune, oltre a non poter prescindere, sotto il profilo dell'attendibilità intrinseca, nè dall'ana-
lisi della personalità dell'autore della deposizio- - 71 -
ne accusatoria, nè da un accurato esame delle spin-
te psicologiche che lo hanno indotto a collaborare con gli organi dello Stato preposti alla ricerca e all'acquisizione delle prove necessarie per l'af-
fermazione della responsabilità penale, deve essere diretta a controllarne la attendibilità estrinseca, attraverso una rigorosa individuazione degli ele-
menti oggettivi di riscontro". (Cass. Sez.I, 22 lu-
glio 1985, ric. Stilo, massim. ufficiale 170220).
Quanto, poi, alle circostanze appar "de relato" questa Corte ha affermato l'ulteriore prin-
cipio, che integra il precedente e che il Collegio
condivide, secondo cui "la testimonianza "de rela-
to" in tanto può essere posta a fondamento della decisione in quanto risulti sottoposta ad un rigo-
roso vaglio critico della sua attendibilità. A tal
fine il giudice di merito deve tener conto, da un
lato, che la percezione sensoria rilevante ai fini
della rappresentazione del fatto da provarsi non di colui è quella del deponente nel giudizio, ma che la mhifestò a quest'ultimo e 1 dall'altro, che nel rievocare il fatto oggetto della n azione il testimone indiretto tende ad esporre l'episodio nella personale rappresentazione che ha tratto dal-
le notizie avute. - 72
Nel cox delle deposizione "de relato"
si è appunto in presenza di una testimonianza pro-
cessuale (del deponente) e di una testimonianza stra-
giudiziale (di chi ha percepito direttamente il fat- to e lo ha riferito al deponente) e la valutazione di attendibilità da parte del giudice deve essere riferita a tale duplice atteggiarsi della prova "de
quo". (Cass. Sez. I, 22.6.1987, ric. Fallo, in Giust.
Pen. 1988, III, 429).
Tali principi, ad avviso della Corte, non risultano osservati, in modo puntuale, convincente e logico, dall'impugnata sentenza, che pure afferma
di volerli rispettare nel motivare la ribadita af-
fermazione di responsabilità degli imputati suddetti.
Il discorso motivazionale è stato artico-
lato in una parte generale, in cui si è voluto esa-
minare la prova in generale sulla base delle dichia-
razioni dei "pentiti" IV OD e Gianfranco Mi- scia, e solo marginalmente del De MA che pur es-
sendosi dissociato ha volutamente evitato di assume- re una posizione accusatoria nei confronti dei coim-
putati, ed in una parte specificamente dedicata ad ogni singola posizione.
Nella parte generale (da par.35 a 54) vie- ne svolta una lunga esposizione giuridica e sotrico- 73
-politica in relazione, la prima, sulla valutazione della prove e la seconda sul fenomeno terroristico.
E' stato preso come metro di valutazione la posizione del CI, della OD e del De Mag-
gi nell'ambito del fenomeno eversivo per dedurne un'astratta possibilità di conoscenza dei fatti af-
fermandosi che il CI e la OD hanno riferito
"episodi particolari dei suddetti nuclei che sicu-
- conclusione, que- ramente erano a loro conoscenza"
sta, che per non essere accompagnata da un'analisi critica delle risultanze processuali riguardanti i suddetti ricorrenti, resta apodittiva e sul piano della congettura
Nè tale carenza di valutazione sull'at-
tendibilità intrinseca delle chiamate in correità,
è supplita da una valutazione dei tradizionali carat-
teri, che pure una parte della giurisprudenza ha richiesto perchè le dette chiamate possano essere fonte di prova e cioè la spontaneità, la costanza,
la narrazione particolareggiata, il disinteresse.
Quanto all'attendibilità estrinseca, a
parte la considerazione che il suo controllo è in-
ficiato in partenza dalla mancata analisi della per-
sonalità degli autori delle dichiarazioni accusa- torie e dalle spinte psicologiche che vanno determi- - 74
nati, osserva la Corte che gli elementi oggettivi indicati come tali dalla sentenza о non hanno tale valenza (come la chiamata in correità fatta dal Mi-
scia ritenuto riscontro "ab extrinseco di quella della OD) ovvero * *fatti non univoci sotto il profilo della prova della partecipazione dei sud-
detti imputati al reato associativo, come "l'im-
pressionante serie fotografica" indicata come prova dei "contatti protrattisi nel tempo tra gli appar-
tenenti ai nuclei clandestini e i brigatisti rossi" così le riunioni all'aperto nei parchi della capi-
C tale, ovvero genericamente "i documenti rivenuti addosso ad alcuni imputati ovvero nelle loro abi-
tazioni"
Nè le indicate carenze motivazionali sono superate dalla parte di motivazione specificamente dedicata a ciascuna posizione limitandosi la sentent
za a dare per scontata la piena attendibilità dei
"pentiti" e a riportare gli elementi da essi rife-
riti, mentre nel caso di c.d. "chiamate plurime",
cioè di chiamate in correità di più persone effet-
tuate da parte di un imputato, le verifiche devono essere esperite rispetto a ciascuno degli imputati chiamati in causa dal pentito e non già trarsi il convincimento sulla verità di una singola accusa 75
-
dal fatto che abbiano trovato conferma le accuse mosse nei confronti di altre persone.
Esaminando brevemente le singole posizioni sul punto, osserva la Corte che la prova della par-
tecipazione della VI si fonda essenzialmente sulla circostanza, riferita dalla OD, che la pre-
detta, era inserita "nel nucleo 'Rolando antini'"
e fosse "responsabile e convinta assertrice di incen-
di autoveicoli ed autrice di inchieste eseguite contro i nemici di classe".
Nessun riscontro obiettivo viene indicato d circostanze che, a giudizio di questa Cor- se non te, non possono avere sotto tale profilo la rilevan-
za loro attribuita e cioè il ritrovamento di un bi-
glietto addosso all'imputata, in carcere, inviatole da tale LI CA, di cui non si indica e non
si analizza il contenuto, (pag.143) e che dovrebbe
avere significato accusatorio sul perchè la LI
è stata anch'essa imputata.
Appare, perciò, condivisibile il rilievo della ricorrente secondo cui il ritrovamento del biglietto può provare al massimo che la VI e la Calia riconoscessero, come appunto è certo, es-
sendo state compagne di scuola al XXIII liceo scien-
tifico di Roma, e che, comunque, la LI è stata - 76
prosciolta in istruttoria per non aver commesso il
fatto.
Quanto all'atteggiamento processuale del-
la VI "denotante la sua più totale chiusura verso le esigenze della giustizia ne svelano il ca-
rattere irriducibile del suo impegno rivoluzionario ,
e che viene rivalutato come ulteriore riscontro ac'
cusatorio, la Corte non può non sottolineare l'evi-
dente erroneità, sotto il profilo giuridico, di una
simile valutazione che concepisce l'esercizio della facoltà dell'imputato di non rispondere e di resta-
re contumace come elemento di accusa, in evidente contrasto con l'esercizio del diritto di difesa,
costituzionalmente garantito anche quando si espli- са attraverso la mancata risposta all'interrogato-
rio che è mezzo esclusivo di difesa, ovvero attra-
verso la contumacia.
Altrettanto può dirsi in relazione alla posizione del ZI, sostanzialmente valutata con esclusivo riferimento all'affermazione della Todi-
ni secondo cui il predetto era inserito nel nucleo
"Arnoldi", mentre il riscontro dovrebbe essere for-
nito dalle fotografie che lo ritraggono in compa-
gnia del De MA, della ST e del De IS,
sintomatiche, secondo la sentenza, "degli evidenti - 77
collegamenti clandestini dell'appellante e dai suoi compagni di lotta", mentre, poco avanti, la Corte
di merito ha evidenziato trattrsi di studenti del liceo XXIII, che pertanto si conoscevano e si fre-
quentavano.
L'affermazione della Corte di merito se-
condo cui "tali incontri non erano di certo motiva-
ti da reciproco interesse scolastico, ma, al contra-
rio, dovevano inquadrarsi nella loro specifica azio-
ne rivoluzionaria", affermazione che così formulata senza alcun altro supporto probatorio, appare apo-
dittica e frutto di mera congettura.
Le considerazioni svolte per la VI
sul comportamento processuale valgono anche per Ve-
nanzi, per quest'ultimo indicato nella mancata pre-
senza in primo grado per rendere l'interrogatorio
(pag. 140). Motivazione del tutto analoga è stata ad-
dotta per la BE, e cioè chiamata in correità del-
la OD, che ha indicato la BE "inserita nel nucleo" 'Betussa' e poi nella struttura di coordi-
namento nell'estate del 1982".
Come riscontri vengono indicati l'altra
chiamata in correità operata dal CI, le foto-
grafie, la 'latitanza preventiva' a Passoscuro, la - 78
-
presenza dell'imputata presso l'istituto "Spellucci"
"preso di mira dal RA per la ventilata sottrazione di una macchina per ciclostile", circostanze queste ultime, soltanto affeaffer a ma non suffragati da ele-
menti di prova adeguatamente esaminati e valutati.
Anche per il US la Corte di merito ha indicato la chiamata in correità della OD e le fotografie, nonchè, come importante element (CEO di riscontro, il reperimento nella sua abitazione di un documento del Comitato Proletario di Cinecittà, il cui valore accusatorio nei confronti dell'imputa-
to quale partecipe della banda armata contestata,
viene tratto esclusivamente dal "contenuto eversivo"
del documento.
Per il D'ME, oltre la chiamata in correi-
tà fatta dalla OD, viene indicata anche quella del brigatista SI, della cui attendibilità in-
trinseva nessuna valutazione viene fatta con riferi-
mento alla posizione del D'ME, mentre come riscon-
tri viene indicata soltanto la "conoscenza da parte del D'ME di personaggi come il De IS, la To-
dini, il Di FA, il MA", mentre è solo affer-
mato un inserimento dell'imputato "nel comitato del-' l'Alberone ove interveniva il M P.R.O.
Per l'EI ed il UT, le cui posizioni 79 sono esaminate congiuntamente (pag.114), osserva
la Corte che l'impugnata sentenza non ha dato con- vincente e motivata risposta al motivo di appello con cui si era chiesta l'assoluzione con formula ampia ovvero per insufficienza di prove dal delitto di partecipazione a banda armata, sul rilievo che
le dichiarazioni accusatorie della OD non erano avvalorate da riscontri bobiettivi, non potendosi ritenere tale la circostanza che i due imputati ap-
partenevano a liceo XXIII perchè in tal modo si fi- nisce con l'identificare in ogni studente un parte-
cipante alla banda armata.
La Corte di merito ha risposto richiaman-
do ancora una volta dichiarazioni accusatorie della
OD, mentre sembra che come elementi di riscon-
tro vengono indicate le dichiarazioni del CI,
nonchè di altri pentiti in processi connessi, di cui nessuna valutazione quanto alla loro attendibi-
lità viene effettuata in relazione alla posizione dei due imputati, e quelle del brigatista rosso Buz-
zati che, peraltro, avrebbe fatto riferimento ai nucleo in genere e non ai singoli componenti.
Nà può ritenersi riscontro l'analisi che la sentenza fa della pericolosità del nucleo "Luca
Martini", l'adesione al quale viene attribuita allo 80 Enei e al UT, dovendosi prima dimostrare tale adesione non potendosi quest'ultima provare con la
"pericolosità destabilizzante dei traguardi operati-
vi che il citato nucleo si proponeva" (pag.115).
Per il ST la chiamata in correità
della OD viene ritenuta suffragata dal rinveni-
mento in casa dell'imputato "di riviste contenenti istruzioni per la preparazione e l'impiego di tecni-
che di artificiere e di munizioni da guerra", ed
il suo arresto a Parigi avvenuto "in casa di una per-
sona accusta di terrorismo, insieme al RA", elemen-
ti questi, che anche a voler dare un contenuto il
più ampio possibile al 'riscontro oggettivo', non possono, come invece ritiene la Corte, essere confer-
mativi, sotto il profilo probatorio, della militanza del ST nelnucleo clandestino "Betassa".
Per il OR la Corte di merito, ol-
tre la chiamata in correità del CI, non ha indi-
cato alcun riscontro al di fuori delle solite foto-
grafie effettuate dai carabinieri e del solito com-
portamento processuale, quest'ultimo additirrura in-
terpretato in chiave accusatoria per essersi il Sor-
rentino volontariamente allontanato dall'aula nel dibattimento di primo grado "per evitare ogni contat- to con la giustizia". 81 -
Anche per la TI valgono analoghe consi derazioni essendosi tenuto conto della chiamata in correità e delle fotografie ritraenti l'imputata " con altri terroristi" in parchi cittadini, nonchè del comportamento processuale per avere laTI: in istruttoria negato perfino di conoscere i correiin che le venivano mostrati in foto e durante il dibat-
timento si era allontanata senza rendere l'interro-
gatorio", facendo così assumere, in cotrasto con gli orientamenti normativi, una connotazione accusa-
toria al legittimo esercizio di facoltà riconosciuto dalla legge processuale-penale.
Per il RL la Corte di merito ha pre-
in considerazione soltanto la chiamata in cor- So
reità della OD ritenuta "corroborata" ab extrin-
dall'altra chiamata in correità effettuata dal seco'
CI".
La sentenza impugnata deve, in conseguen-
essere annullata nei confronti degli anzidetti za,
imputati nel punto concernente la prova della part-
tecipazione al sodalizio. Il Martorana, il De IS ed il RA
nanno, inoltre, dedotto difetto di motivazione in ordine al diniego della rinnovazione parziale del dibattimento. 82
-
Il AN aveva espressamente richiesto la rinnovazione parziale del dibattimento per pro- vare che al momento in cui fu consumata la rapina presso l'Agenzia "SA", egli si trovava a Nemi
presso un negozio gestito dalla Rossetti, parruc÷
chiera per donna (sentenza impugnata pag. 21).
La Corte di merito ha rigettato l'istanza sul rilievo che il detto alibi non è stato pronta-
mente sottoposto dall'imputato all'attenzione dei giudici in sede istruttoria, motivazione questa ini donea a dar ragione del mancata accoglimento della richiesta facendolo dipendere esclusivamente dalla tempestività о meno della proposizione del mezzo
di prova oggetto della rinnovazione, in quanto lo art. 520 nel prevedere che il giudice di appello possa procedere all'"assunzione di altre nuove pro-
ve" non richiede il requisito dell'impossibilità
di assunzione in primo grado e, d'altra parte, la strategia difensiva dell'imputato non può costituire oggetto di valutazione negativa aprioristica della inattendibilità di un alibi dedotto in sede di impu gnazione.
Amaggior ragione non è adeguata l'ulterio re argomentazione basata sul zuolo attribuito dal la Todini al AN nella rapina in questione, 83
e cioè il ruolo di "palo", rimasto in attesa in auto, che non consentirebbe ai testi, che non potettero vederlo, un utile confronto con lo stesso, ma tale
impossibilità, pur se sussistente, è del tutto e-
stranea all'alibi che il AN aveva richiesto di provare.
Nel primo motivo di appello la difesa del premesso che la responsabilità di costui in RA, ordine al reato associativo e agli altri reati ap-
pariva legata alla titolarità del locale di Via Fe- rentino ove, su segnalazione del CI, erano sta-
ti rinvenuti armi e documenti, evidenziava che la prova che il RA avesse preso in locazione l'immo-
bile sottoscrivendo il contratto con la locatrice
Bonaccorsi, in data 10 marzo 1983, e regolarmente registrato, fosse del tutto carente onde si rende-
va necessario procedere ad una ricognizione foto-
grafica del RA da parte della locatrice e ad una
perizia grafica sul testo manoscritto del contratto e sulla firma appostavi in calce.
La difesa sottolineava, altresì, che il
CI aveva dichiarato di aver frequentato il "Co-
vo" di Via Ferentano circa un anno prima della fir- ma del contratto, mentre il De MA aveva dichiara to di essere lui il gestore effettivo del locale, 84
e di averlo ripetutamente frequentato da solo e con ilCI.
La Corte di Assise di Appello nell'affer-
mare che la ricognizione fotografica del RA da parte della Bonaccorsi non sarebbe possibile stante la latitudine del RA, formula una motivazione del tutto inconferente rispetto alla richiesta di rico-
gnizione fotografica, come inconferente è pure ri-
spetto alla richiesta di perizia grafica atteso che come deduce esattaemtne la difesa del ricorrente,
sono utilizzabili pur sempre scritture di compari-
zione, che esisterebbero già agli atti o che comun-
que la Corte di merito non afferma essere impossibi le procurare a tal fine.
L'assenza fisica dell'imputato, pertanto,
esclude di per se la possibilità di espletamen- non to della perizia grafica.
La motivazione sul punto è pertanto vizia-
ta per illogicità essendo erroneo il ragionamento sopra esposto per effetto della quale viene a man- care il nesso logico tra le premesse C le conseguen- ze alle quali la sentenza è pervenuta, mentre del tutto errone è sotto il profilo giuridico,for di-
scendente dello stato di latitanza, come fa la sen-:
tenza impugnata, "svantaggi processuali di una con- 85
dizione cui ha dato luogo esclusivamente l'interes-
CI Ja sato con il proprio comportamento", ritenendo prin cipi enunciati dalla giurisprudenza per C diversi da quelli in esame, e comunque per casi in cui lo espletamento di attività istruttoria è divenuto or-
mai definitivamente imponibile. (Si pensi, ad esem-
pio, alla morte della persona che dovrebbe effet- tuare una ricognizione di persona).
Pure viziata risulta la motivazione in ordine al rigetto della richiesta di rinnovazione parziale del dibattimento per l'espletamento di ri-
cognizione personale tra il De IS e i testi-
moni della rapina in danno dello studio dentistico
OR.
La Corte di merito, invero, anticipando esivi uno dei possibili eriferi della ricognizione, ha affermato che l'eventuale esito negativo non avreb- be mai la valenza di accertare la innovenza della appellante "perchè potrebbe sussistere pur sempre l'eventualità che il De IS abbia potuto imper-
sonare proprio 1'individuo che aveva usato la pre- cauzione di nascondere i dati somati più compromet- tenti sotto un provvidenziale cappello". Una mera congettura, dunque, posta a SO-
stegno del rigetto dell'istanza, e che non tiene - 86 - conto che uno solo dei partecipanti alla rapina aveva il volto coperto da un passamontagna e che
oltre il viso nella ricognizione di persone non SO-
no privi di rilievo altre caratteristiche somatiche come l'altezza, la corporatura, eventuali difetti fisici, ecc.
La sentenza impugnata deve, quindi, es-
sere annullata con rinvio nei confronti del Marto-
rana, del De IS e del RA sul punto concer-
nente il diniego di rinnovazione parziale del di-
battimento.
Il De MA, la VI, il De IS,
ed il RL hanno anche dedotto il vizio di moti-
--
vazione in ordine alla determinazione della misura della pena.
Relativamente alla posizione di costoro
la censura è fondata.
Per il De MA, il De IS e il Var-
lese, nei cui confronti la pena è stata ridetermina-
ta, la Corte di merito ha adottata una motivazione unica ridotto però ad un generico richiamo di stile
e quindi apparente, ai "criteriz di cui all'art. 133
cod. pen., alle "gravità dei reati" e alla "perso-
nalità degli imputati"
L'art. 132 cod. pen. impone al giudice - 87
di "indicare i motivi che giustificano l'uso di tale potere discrezionale", motivi che vengono successi-
vamente delineati dall'art. 133 c.p.
Il collegamento fra le due disposizioni normative evidenzia il conferimento al giudice di un potere discrezionale nella quantificazione della us J sanzione il cui Suo in tanto è corretto e legitti- mo in quanto "garantito" da una motivazione da cui risulta che i parametri stabiliti dall'art. 133 C.
p. ciano stati sostanzialmente e in concreto, come solo formalmente, presi in esame e valutati, quale che sia la misura della pena inflitta.
I parametri dell'art. 133 c.p. sono, per-
tanto, elusi allorquando il giudice, valutando la responsabilità di molteplici imputati, e per reati
anche diversi per alcuni di essi e diversamente cir-
costanziati, per tutti indistintamente richiamati al generico riferimento "alla circostanza di cui all'art. 133 cod. pen. e, "alla particolare gravità dei reati e alla personalità degli imputati".
Né le considerazioni che la sentenza im-
pugnata svolge in ordine alle condizioni economiche,
sociali, scolastiche, familiari di quelli che ven-
gono indicati come "giovani di Cinecittà, dell'Al-
berone e di Torrespaccata" appaiono idonee e suf- - 88
ficienti a colpare l'indicato vuoto motivazionale atteso che esse siano volte essenzialmente a contra stare il motivo di gravame del P.M. che si era dolu+
to delle ritenute attenuanti generiche e del giudi-
zio di prevalenza di tali attenuanti sulle aggravan-
ti comuni, e quindi a sorreggere il mancato accogli mento dell'appello del P.M. e non a valutare i mo- tivi di gravame degli imputati che, invece, si era-
no doluti dell'entità della pena e ne avevano richie-
sto una diminuzione.
Esaminando in modo più specifico le sin-
gole posizioni dei quattro ricorrenti Osserva la
Corte che del dispositivo della sentenza impugnata risulta che per il De MA è stata ritenuta anche l'attenuante della speciale tenuità del danno patri.
moniale (art. 62 n.4 c.p.) in relazione al delitto di rapina ascritto al cp. 5), attenuante già oggetto di valutazione nella parte motivazionale della sen-
tenza che ha preso in esame la posizione del De Mag-
gi.
In primo grado la pena inflitta al De Mag.
gi è stata aumentata di due anni a titolo di conti-
nuazione e tale entità dell'aumento ex art. 81, cpv.
cod.pen. è rimasto immutato nonostante l'attenuante ex art. 62 n.4 c.p. ritenuta per la rapina, cioè - 89
-
per uno dei reati oggetto di unificazione col vin-
colo della continuazione, senza che di tale immu-
tata entità sia stata data alcuna ragione da parte dei giudici di appello.
Per il RL sussiste, altresì, la de- Li ne si lepe in time all dotta determinazione della pena base per il delitto di rapina aggravata.
La Corte di primo grado aveva inflitto per la rapina aggravata la pena base di 4 anni e
6 mesi di reclusione, pari al minimo edittale vi
aveva apportato l'aumento della metà per l'aggravante speciale di cui all'art. 1 legge 15/1980, ed, infi- ne, aveva operato, sulla pena di 6 anni e 9 mesi dioperatoj reclusione, le riduzioni di un terzo per le atte-
nuanti generiche e del danno risarcito, avendo di-
chiarato la prevalenza di tali attenuanti sulle ag-
gravanti ordinarie del delitto di rapina, così per-
venendo alla pena di 5 anni di reclusione e lire
1 milione di multa, ridotta, poi, in appello, ad a n-
ni 3 e mesi 8 di reclusione e lire 600.000 di multa,
**
senza però tener alcun conto delle fondate doglian-
ze che la difesa aveva dedotto sul rilievo che l'art. 1 della legge n.15/1980 (terzo comma) stabilisce la non operabilità del giudizio di valenza tra qual-
siasi attenuante e l'aggravante di cui all'art. 1 90 -
della legge medesima, mentre al secondo comma prevede l'applicazione dell'aumento di pena per la detta ag. T
مسند gravante per pieno rispetto agli ulteriori calcoli eventualmente da effettuare ai sensi dell'art. 69
cod. pen.
La difesa aveva, pertanto, rilevato che il calcolo iniziale, avendo la Corte di primo grado di-
chiarato le attenuanti ritenute prevalenti rispetto alle aggravanti ordinarie della ragion, e cioè quel lo della pena base da aumentarsi della metà per la aggravante suindicata e da ridursi poi per effetto delle attenuanti, doveva partire dalla pena base per la rapina semplice, e non già da quello per la rapi-
na aggravata, e cioè da tre anni di reclusione e non
da 4 anni e 6 mesi.
Su tale specifico motivo la Corte di Assi-
se di Appello ha taciuto semplicemente, senza nè
contrastare minimamente la tesi della difesa, nè
adottare in concreto un diverso criterio di calcolo.
Anche per il De IS la pena base è stata determinata in 4 anni e 6 mesi per la ragion aggravata contestata al capo 3) dell'epigrafe e per-
tanto, trattandosi di posizione identica a quella del RL, questa Corte richiama come punto quanto in precedenza osservato. 91 -
La VI, infine, in uno dei motivi di appello aveva chiesto la diminuzione della pena in-
flittale dai primi giudici e la Corte di Assise di
Appello, nel rigettare tale richiesta, si limita all'affermazione della sua non accoglibilità per le ragioni già esposte trattando della posizione della ST (pg.144 sent. imp.).
Fondatamente, pertanto, la ricorrente de- duce mancanza di motivazione sul punto dato che re-
sta inspiegato la ragione del rinvio alla posizione processuale, diversa;
della ST alla quale è
stata applicata una pena base pari al minimo edit-
tale (3 anni), mentre alla VI la pena base è
stata determinata in 3 anni e mesi 6.
L'impugnata sentenza deve, pertanto, es-
annullata con rinvio nei confronti del De MA, sere della VI, del De IS e del RL nel pun to concernente la determinazione della misura del-
la pena.
Vanno, invece, rigettati nel resto i ri-
corsi della ND, del AN, della Di Ber-
nardini, del ZI, del RA e del RO Refri-
geri.
Il AN e la ND ben hanno pro-
posto congiuntamente identici motivi e pertanto pos - 92
sono essere esaminati insieme.
La difesa dei due imputati ripropone in questa sede l'eccezione di nullità del decreto di citazione a giudizio per violazione dell'art. 412
cod. proc. pen. sul rilievo che vi è assoluta incer-
tezza sul titolo del reato e sui fatti che hanno de-
terminato l'imputazione di banda armata (cp.1 della epigrafe).
In particolare si sostiene che agli impu-
tati è stato contestato di aver partecipato ad una banda armata organizzata strumentalmente per commet- tere tutti i reati compresi nei capi primo e secon-
do del titolo primo del codice penale, ciò determi-
nando incertezza sul titolo del reato e sui fatti addebitati.
Sono, cioè, le medesime argomentazioni septtate nel giudizio di appello e disattese nel- pros la sentenza impugnata.
Osserva la Corte che l'incertezza sui fat-
ti che determinarono l'imputazione è considerata dalla legge causa di nullità del decreto di̟ citazio-
ne solo se è assoluta, cioè tale da porre l'imputato nell'impossibilità di individuare il fatto che gli viene addebitato, togliendogli la possibilità di difendersi in ordine agli elementi essenziali della 93
-
accusa.
La Corte di merito, in aderenza a tale principio, ha fondatamente rilevato che nel caso di specie non si è verificato alcun pregiudizio per difesa dei due imputati perchè la precisa indicazio ne del tempo e del luogo della commissione del reato,
il riferimento al delitto contestato (banda armata)
la precisa contestazione dell'aggravante della fi-
nalità del terrorismo e dell'eversione dell'ordine democratico, fanno sì che la minore analiticità de-
scrittiva della potenzialità offensiva dei reati fine riguarda circostanza comunque desumibili dagli atti processuali o riferentisi ad eventi già cono-
sciuti dal giudicabile, mentre la specificazione di alcuni caratteri estrinseci dell'imputazione può trovare, e nella specie ha trovato, maggiore e più
dettagliato sviluppo nel corso del dibattimento.
L'art. 412 cod. proc. pen , che prevede,
tra l'altro, come causa di nullità del decreto di citazione, l'incertezza assoluta su titolo del rea-
to dei reati e dei fatti che determinarono l'impu-
tazione, subisce nel procedimento di appello gli adattamenti contemplati nell'art. 519 c.p.p., cosìc-
chè è da ritenere che l'enunciazione di tutti gli elementi idonei a stabilire i limiti nella conte- 94
stazione nel giudizio di primo grado non sia neces-
saria in grado di appello, dove la corrispondente funzione garantistica risulta dispiegata dall'iden-
tificazione della sentenza impugnata, dall'autorità
che l'ha pronunciata e dalle parti che hanno propo-
sto l'impuganzione.
Infine, ma con carattere preliminare su-
gli altri due rilievi testè formulati, la mancata deduzione dell'eventuale nullità immediatamente do-
po compiute le formalità di apertura del dibatti-
mento.
lenet La nullità del peato di citazione a giu-
dizio per incertezza assoluta sui fatti che deter-
minarono l'imputazione non rientra nel novero delle nullità assolute previste dall'art. 195 n.3 cod.
proc. pen. e pertanto tale nullità deve ritenersi quantiz sanata порнаяdell'art. 422 c.p.p., se non dedot- ta dall'imputato presente udienza (o dalla difesa in caso di contumacia) immediatamente dopo compiute le formalità di apertura del dibattimento..
Destituito di fondamento è, quindi, il
relativo motivo, infondatezza che si estende alla
pretesa ed insussistente violazione dell'art. 477
cod. proc.pen. basata sulla genericità dell'imputa-|
zione di banda armata e su un'insussistente condan-
* 95
na di partecipazione alla banda armata Brigate Ros-
se da cui vengono tratti, come si è visto, elementi di valutazione sotto il profilo probatorio ma che certamente la sentenza non identifica con la banda armata contestata ai ricorrenti.
Tale rilievo vale anche per ritenere in-
fondato il motivo con cui si deduce la mancanza di prova dell'appartenenza dei due imputati alle B.R.
sul rilievo che la Corte di primo grado ha affermato che i N.C.R. non sono organizzazioni del Partito,
ma "gli embrioni degli organismo di massa per il potere proletario", ma poi li ha condannati perchè
membri delle B.R., il che, ovviamente, per quanto detto, del tutto infondato.
La difesa a questo punto ha affermato che
(forse aderiscono al diverso nucleo denominato "Mar-
77 tini" e si è chiesta se tale nucleo fosse o meno una banda armata ovvero una associazione sovversiva,
interrogativo cui si è dato risposta con l'annulla-
mento della sentenza sulla configurabilità del rea-
to associativo e della relativa qualificazione giu-
ridica, ma ciò non implica alcun vizio di motivazio-
ne in ordine alla ritenuta partecipazione al suddet.
to "nucleo".
Innanzitutto è il dedotto vizio di moti- 96
-
vazione in ordine alla ritenuta partecipazione della
Di NA al nucleo "Betussa", affermata dalla
OD e dal CI.
Le chiamate in correità di costoro hanno ricevuto riscontro in due fatti di univoco signifi-
cato accusatorio e il documento-bozza della direzione strategica del Partito Comunista Combattente, con
annotazione manoscritta della stessa imputata ed il nutrito schedario di targhe di autoveicoli apparte-
nenti ai "nemici di classe" trovati in suo possesso e frutto di inchieste demandata dal Partito Armato.
La ricorrente non contesta minimamente ta li obiettivi elementi di riscontro "a extrinseco",
limitandosi ad una generica contestazione delle di-
chiarazioni della a todini e del CI, inidonee ad inficiare la corretta valutazione degli indicati indizi convergenti e concordanti effettuata dalla
Corte di Merito che, pertanto, è pervenuta corret-
tamente alla conclusione della appartenenza della imputata al nucleo suddetto.
Infondato è, altresì, il motivo di ricor-
so del ZI attinente la determinazione dell'en-
tità della pena dato che a costui la pena inflitta
è stata determinata nel minimo edittale (3 anni).
Per il RA il secondo motivo, concernen-
#
- 97
te carenza di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per il delitto di banda armata, reg to assorbito nell'annullamento concernente il di-
niego di innovazione parziale del dibattimento.
No può essere, invece, accolto il motivo con cui si deduce un preteso errore in cui sarebbe incorsa la sentenza di primo grado per avere ritenu-
-
to più grave il delitto di banda armata, mentre do- veva essere ritenuta più grave la rapina pluriaggra vata, sia perchè la censura è apoditticamente for-
muta, sia perchè è la pena più grave, inflitta in
concreto, che costituisce espressione della maggiore gravità della violazione cui la stessa di riferisce
(Cass., Sez. Unite, 19 giugno 1980, Alunni).
Il RO IG ripropone in questa sede le medesime doglianze già formulate senza suc- cesso in appello, in ordine alla motivazione sulla prova della partecipazione al sodalizio basata,
oltre che sulla chiamata in correità della OD,
sul riscontro ab extrinseco consistente nell'in-
chiesta condotta dall'imputato nei confronti del titolare della Elettrolux di Via Seiano, inchiesta le cui conclusioni forono manoscritte dal RO
e depositate nell'immobile di Via Ferentano, 27.
Avendo la difesa criticato con i motivi -98
di appello l'attribuzione di verità scientifica alla
perizia grafica effettuata con esito positivo sullo anzidetto documento, correttaemente la Corte di me-
rito ha risposto che la tale doglianza o non spiega esaurientemente le ragioni per le quali il sistema tecnico delle indagini eseguite si sarebbe rivelato erroneo, ovvero la relazione tecnica abbia denotato un difetto di fondamento scientifico, motivazione che il ricorrente si limita a contrastare con l'apo-
dittica affermazione di "assenza di scientificità
nello studio grafico e fotografico", senza alcuna puntuale critica che ne evidenzi la eventuale erronei-
tà.
La suddetta prova tecnica è stata, pertan-
to correttamente e liberamente valutata dai giudici di merito ed utilizzata in senso accusatorio.
Quanto al riferimento di tale prova ad una
struttura avente le caratteristiche della banda ar-
mata, è questione diversa che questa Corte ha già
esaminato prima.
Sufficiente è, infine, la motivazione ad-
dotta per la determinazione della pena inflitta, a-
vendo la Corte di merito tenuto conto del "ruolo"
scelto dall'imputata nell'apparato terroristico e
l'attività destabilizzante in concreto manifestata, - 99 -
in relazione alla pena inflitta per il reato base di pena superiore al minimo edittale, ruolo ed at-
tività che vengono equiparati a quelli di altri im-
putati ai quali la pena è stata inflitta nella mede-
sima misura;
fra cui il MA e il AOntoni,
cioé "la posizione dione di preminenza rivestita nel con-
testo dell'organizzazione eversiva, avendo svolto funzioni di coordinamento e di dirigenza", così chia rendosi il contenuto e la portata del ruolo e della attività svolti.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione
Letti gli artt. 524, 537, 543 C.P.P.:
--
Dichiara inammissibile il ricorso della ST.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei -con-
fronti della VI, nel capo,concernente i reati di cui al n. 2 dell'imputazione, del ZI, nel capo concernente i reati di cui ai nn. 7 e 8 dell'imputa-
zione, del Di FO, nel capo concernente il reato di cui al n. 1 dell'imputazione, del RO Refri-
geri, nel capo concernente i reati di cui ai. nn. 9,
10, 11 e 12 dell'imputazione, e per tutti i predetti nel punto relativo alla formula assolutoria dubita-
tiva, che sostituisce con l'assoluzione per non aver
(commesso il fatto, nei confronti della VI, del 100.
ZI e del RO IG e con l'assoluzione perche' il fatto non sussiste nei confronti del Di
FO, annulla la stessa sentenza:
nei confronti del MA, dichiarando la nullità
del giudizio di appello, nei confronti della Ventola,
della Martorano, della VI, del De IS, e della ZI, nonche' per l'effetto estensivo, nei confronti del De MA, della Di NA, della
ST, della BE, del BU, del D'Erna, del-
l'EI, del RA, del Lutrario, del. AOntoni, del
ST, del OR, della TI, del RO
IG e del RL, nei punti concernenti la configurabilità del reato associativo e della rela-
tiva qualificazione giuridica, dichiarando assorbiti i motivi attinenti alla configurabilità dell'aggra-
vante di cui all'art. 1 della legge 6 febbraio 1980,
n. 15;
nei confronti della ND, del AN e della
VI nel punto concernente il mancato riconosci-
mento della circostanza diminuente di cui all'art. 311 C.P.;
nei confronti della VI, del ZI, della Be
si, del BU, del D'ME, dell' EI, del Lutra-
rio, del ST, del OR, della TI e del
RL, nel punto concernente la prova della parte- 101 -
cipazione al sodalizio;
nei confronti della AN;
del De IS e
-
del RA, nel punto concernente il diniego della rinnovazione parziale del dibattimento;
nei confronti del De MA, della VI, del De
IS e del RL nel punto concernente la de-
terminazione della misura della pena;
rigetta nel resto i ricorsi della Ventola, del AN, della
Di NA, del ZI, del RA, e del RO
IG; rinvia per nuovo giudizio nei confronti del MA nonchè degli altri imputati suindicati limitatamente per questi ultimi ai punti avanti spe-
cificati, ad altra sezione della corte di assise di appello di Roma.
Roma, 14 ottobre 1988
IL PRESIDENTE
(Dr. Corr Carnevale)
3 10 C unique? igifi?,4)
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
(Dr. Giovanni Lubrano di Ricco)
مدلی
DEPOSITATA IL DIRETTORE DI SEZIONE IN CANCELLERIA (CA Navacci)
29 APR 1989 IL CANCELLIERE % 2 Le Porte Suprema di Cassazione, prisus sesionepenale Can Ordinianses n°2416 livese is camere di conrryline in date 9-x-89 e depasta to in clates 23-X-89 "vists of auth. 1490 531" cpp dispone de uel dispositivo nella motivazione
-della senters 14/10/88 di questa Corte sie els minate again riferimento alla dichiarazione di inam missibilità del vicarse della ST alice per la maireate iscrizione del suo difensore au Vivenso Sepe well' allo speciale degli aurocorti exercents prem la Porte di Camasione, mantenendo ferme l'annul A flaments con suvio della sentenza impuguata prijate confronti della predetta balestin LI ad wei altra Sesione della lonte d'assise di appello di Roma, come effetto diretto dell' accoglimento
-del ricorso della medesima est
Комшия - MOV. 1989 IL DIRETTORE DI SEZIONE (F. Filippi Scarping: ши Su
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AR 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
14 legge 14.10.1973 n. 497 per avere detenuto e por-