Cass. pen., sez. I, sentenza 14/10/1988, n. 6582
CASS
Sentenza 14 ottobre 1988

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Ai fini della configurabilità del delitto di banda armata si richiede l'esistenza di una struttura organizzata capace di qualificare un gruppo come banda e nell'ambito di tale organizzazione la sussistenza non di un generico e vago vincolo fra i componenti, bensì l'esistenza di un momento unificante più intenso, una maggiore adesione, un'unità di propositi e di Azione. Il rapporto organizzativo deve essere, comunque, dotato di una notevole intensità perché possa ritenersi integrante la fattispecie prevista dall'art. 306 cod. pen., in cui sia ravvisabile sia il vincolo di collegamento tra i componenti la banda, sia la consapevole volontà di ciascuno di agire per lo stesso scopo comune agli altri partecipanti, che pur non senza giungere alla fusione con le altre volontà, sia comunque spontaneamente in comunanza con il fine ultimo della banda. Infine è necessario il dolo specifico consistente nello scopo di commettere, non già un numero indeterminato di delitti comuni, sebbene uno dei delitti contro la personalità dello stato previsti dall'art. 302 cod. pen..*

La valutazione delle deposizioni dei cosiddetti "pentiti", nello ambito di indagini processuali su fatti di delinquenza associativa, politica o comune, oltre a non poter prescindere, sotto il profilo dell'attendibilità intrinseca, ne' dall'analisi della personalità dell'autore della deposizione accusatoria, ne' da un accurato esame delle spinte psicologiche che lo hanno indotto a collaborare con gli organi dello stato preposti alla ricerca e all'acquisizione delle prove necessarie per l'affermazione della responsabilità penale, deve essere diretta a controllarne la attendibilità estrinseca, attraverso una rigorosa individuazione degli elementi oggettivi di riscontro. ( Conf mass n 170220).*

L'art. 132 cod. pen., nel prevedere il potere discrezionale nella applicazione della pena, impone al giudice medesimo di "indicare i motivi che giustificano l'uso di tale potere discrezionale", motivi che vengono successivamente delineati dall'art. 133 cod. pen.. il collegamento fra le due Disposizioni normative evidenzia il conferimento al giudice di un potere discrezionale nella quantificazione della sanzione il cui uso in tanto è corretto e legittimo in quanto "garantito" da una motivazione da cui risulta che i parametri stabiliti dall'art. 133 cod. pen. siano stati sostanzialmente e in concreto, e non solo formalmente, presi in esame e valutati, quale che sia la misura della pena inflitta. I parametri dell'art. 133 cod. pen., sono, pertanto, elusi allorquando il giudice, valutando la responsabilità di molteplici imputati, e per reati anche diversi per alcuni di essi e diversamente circostanziati, per tutti indistintamente si limita al generico riferimento "alla circostanza di cui all'art. 133 cod. pen." e, "alla particolare gravità dei reati e alla personalità degli imputati".*

Il dolo specifico del delitto di banda armata, consistente nella speciale intenzione di commettere o far commettere uno o più delitti contro la personalità dello stato indicati dall'art. 306 cod. pen., rappresenta un elemento di distinzione decisivo fra il delitto di cui all'art. 306 cod. pen. e l'associazione sovversiva, dato che nella figura delittuosa di cui all'art. 270 cod. pen. risultano essenziali il fine e la volontà di realizzare violentemente un certo programma politico di per sè anche non costituente reato, mentre manca il fine di commettere un delitto contro la personalità dello stato, a parte altri elementi distintivi sia in ordine alla struttura interna e soprattutto alla indispensabile componente dell'armamento come sopra specificata.*

La destinazione delle armi alla realizzazione degli scopi della banda, elemento "specializzante del delitto ex art. 306 cod. pen., deve essere permanente e non episodico e sporadico; la dotazione deve essere riferita alla banda nel suo complesso, come struttura organizzata autonoma e stabile, con conseguente non necessità che ogni singolo componente sia permanentemente armato; la quantità di armi deve essere adeguata al perseguimento dello scopo comune; gli associati debbono poter disporre di tali armi e quindi utilizzarle per i fini propri della banda.*

Ai fini della nullità assoluta ed insanabile stabilito dall'art. 185, primo comma n. 3 e non reato, cod. proc. pen. con l'espressione "omessa citazione" la legge fa riferimento non solo ai casi in cui sia mancato il decreto di citazione, come tale, o lo stesso sia così gravemente viziato da doversi considerare mancante, ma anche a quelli in cui la irregolarità riguardi non il decreto ma la sua notificazione. La citazione è un atto ricettizio che per produrre effetto deve pervenire a conoscenza del destinatario ed è evidente, quindi, che il testo dell'art. 185 cod. proc. pen. proprio perché parla di citazione dell'imputato non può non riferirsi anche alla sua notificazione la cui nullità concretizza anche un'omissione della citazione. Pertanto anche se la notizia che l'imputato era detenuto per il giudizio in corso all'atto della notifica del decreto di citazione a giudizio è postuma rispetto alla notifica già eseguita in forme diverse da quelle previste dall'art. 168 cod. proc. pen., è ravvisabile la violazione di tale disposizione che ne è conseguita che non può essere sanata dalla traduzione in giudizio dello imputato disposta dal giudice procedente sia pure nella fase degli Atti preliminari. Se pertanto, l'imputato si rifiuta di farsi tradurre in udienza, illegittimamente il giudice procede in sua assenza ritenendo tale rifiuto equiparabile alla rinuncia a presenziare al dibattimento.*

L'art. 412 cod. proc. pen., che prevede, tra l'altro, come causa di nullità del decreto di citazione, l'incertezza assoluta su titolo del reato e sui fatti che determinano l'imputazione, subisce nel procedimento di appello gli adattamenti contemplati nell'art. 519 cod. proc. pen., cosicché è da ritenere che l'enunciazione di tutti gli elementi idonei a stabilire i limiti nella contestazione nel giudizio di primo grado non sia necessaria in grado di appello, dove la corrispondente funzione garantistica risulta dispiegata dall'identificazione della sentenza impugnata, dall'autorità che l'ha pronunciata e dalle parti che hanno proposto l'impugnazione.*

L'elemento soggettivo del delitto di banda armata consiste sia nel dolo generico per la cui sussistenza è necessario che il soggetto agisca con volontà cosciente e libera di commettere il fatto relativo alla sua condizione personale nella banda, con la consapevolezza del vincolo associativo, sia il dolo specifico consistente nella speciale intenzione di commettere o far commettere uno o più delitti contro la personalità dello stato, indicati dall'art. 302 cod. pen..*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 14/10/1988, n. 6582
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6582
    Data del deposito : 14 ottobre 1988

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