Articolo 1 della Legge 26 gennaio 1980, n. 13
Articolo 2
Versione
21 febbraio 1980
Art. 1.
A decorrere dal 1 gennaio 1975 e fino al 31 dicembre 1981 la percentuale del cinque per cento di cui all'articolo 30, n. 7°, del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 , e' elevata al quindici per cento.
Entrata in vigore il 21 febbraio 1980
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