Versione
21 febbraio 1980
21 febbraio 1980
Art. 1.
A decorrere dal 1 gennaio 1975 e fino al 31 dicembre 1981 la percentuale del cinque per cento di cui all'articolo 30, n. 7°, del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 , e' elevata al quindici per cento.
A decorrere dal 1 gennaio 1975 e fino al 31 dicembre 1981 la percentuale del cinque per cento di cui all'articolo 30, n. 7°, del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 , e' elevata al quindici per cento.
Giurisprudenza • 4
- 1. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/01/2004, n. 1125Provvedimento: […] Osserva che la consulenza d'appello non poneva distinzione tra la situazione comportante il 100 per cento di invalidità e quella rilevante ai fini del citato art. 1 (legge n. 13/1980). […]Leggi di più...
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