Sentenza 17 novembre 2015
Massime • 2
La nullità di ordine generale a regime intermedio derivante dall'omesso interrogatorio dell'imputato a seguito dell'avviso di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen., non è sanata dalla successiva richiesta di giudizio abbreviato che sia ritenuta dal giudice inammissibile, non potendo derivare da una istanza inammissibile alcun effetto, favorevole o sfavorevole, per l'imputato.
In seguito alla notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, il difensore è legittimato a presentare la richiesta di interrogatorio dell'imputato, non trattandosi di atto riservato personalmente a quest'ultimo. (Fattispecie in cui la Corte ha precisato che, ai fini della verifica della tempestività della richiesta di interrogatorio da parte del difensore, assume rilievo la data in cui è notificato a questi l'avviso di conclusione delle indagini preliminari).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/11/2015, n. 541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 541 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2015 |
Testo completo
5 4 1 / 1 6 41 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n.1531 sez. 6 Giovanni Conti - Presidente - Pierluigi Di Stefano - Consigliere - UP 17/11/2015 Angelo Capozzi - Consigliere - R.G.N. 22744/2015 Emilia Anna Giordano - Consigliere - Laura Scalia -- Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da OL AU nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 18/12/2014 della Corte di appello di Potenza visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Laura Scalia;
udito il Pubblico Ministero, in persona Sostituto Procuratore generale Aldo Policastro, che ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 18 dicembre 2014, la Corte di Appello di Potenza, giudicando sull'appello proposto da AU OL e dal Procuratore generale avverso la sentenza del Tribunale di Lagonegro, in riforma dell'impugnata pronuncia, ha applicato all'imputato la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, confermando per il resto la sentenza di primo grado. Per l'indicata pronuncia il OL è stato condannato alla pena di otto anni di reclusione e 35 mila euro di multa oltre al pagamento delle spese processuali e di custodia in carcere, con confisca e distruzione della sostanza stupefacente in sequestro, confisca dell'autovettura e del cellulare in sequestro. Il prevenuto è stato in tal modo ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 73, commi 1 e 1 bis, lett. a) d.P.R. n. 309 del 1990, per avere detenuto e trasportato sostanza stupefacente del tipo cocaina, con principio attivo pari a grammi 3.730,528 e ricavabilità di 24.870 dosi medie singole, ipotesi aggravata dall'ingente quantitativo (art. 80 d.P.R. cit.).
2. Avverso la sentenza della Corte di Appello di Potenza, il difensore del OL propone ricorso per cassazione affidando l'introdotto mezzo a quattro motivi.
2.1. Con il primo motivo la difesa fa valere nullità da violazione delle norme processuali. Il ricorrente reitera in tal modo l'eccezione di nullità, a regime intermedio (ex art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.), della richiesta di rinvio a giudizio per omesso interrogatorio, questione che, già sollevata nel corso dell'udienza preliminare, svoltasi dinanzi al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lagonegro, e riproposta dinanzi al Tribunale tra le questioni preliminari all'apertura del dibattimento, è stata poi dedotta, come specifico motivo di appello, dinanzi alla Corte territoriale di Potenza. La parte lamenta come il pubblico Ministero procedente non abbia disposto l'interrogatorio dell'imputato nonostante il difensore presso il quale il primo era - domiciliato e che in tale veste aveva ricevuto notifica dell'avviso di conclusione indagini (art. 415-bis cod. proc. pen.) in data 18 giugno 2013 - ne avesse fatto tempestivamente richiesta con racc. a./r. pervenuta presso la Procura della Repubblica di Lagonegro il 5 luglio 2013. Il ricorrente denuncia quindi l'erroneità della decisione cui è pervenuta la Corte territoriale che, nel disattendere l'eccezione e facendo propria la motivazione del Giudice di primo grado, avrebbe argomentato dalla natura "personale" della richiesta di interrogatorio e dalla necessità che il difensore proponente fosse munito di procura speciale - nella fattispecie mancante per poi dedurne l'intempestività della richiesta, - nella ritenuta irrilevanza del termine nel quale il difensore aveva ricevuto notifica dell'avviso. Erroneità, prosegue la parte, che involgerebbe l'ulteriore circostanza per la quale essendo stata avanzata dal prevenuto, all'udienza tenutasi dinanzi al Gup, richiesta di giudizio abbreviato, a quest'ultima si sarebbe accompagnata, come ritenuto dalla Corte di Appello, la non deducibilità dell'indicata invalidità. Il ricorrente fa valere, invero, l'irrilevanza della richiesta di rito speciale, avendo il Giudice dell'udienza preliminare stimato l'istanza come inammissibile e quindi come non idonea a produrre quell' effetto sanante delle pregresse maturate nullità procedimentali, altrimenti ritenuto dalla giurisprudenza. ļ 2 2.2. Con il secondo motivo, la parte lamenta l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, denunciando il difetto di ogni accertamento investigativo sulla destinazione finale dello stupefacente e l' inosservanza del principio sancito dalla Corte costituzionale, giusta declaratoria di illegittimità della legge cd. Fini-Giovanardi, e della conseguente modifica dei parametri destinati a consentire la valutazione dell' esistenza, o meno, dell'invocata aggravante. Il ricorrente fa valere, altresì, l'intervenuta sostanziale modifica dell'originario capo di imputazione in seguito al consenso prestato dalla Procura presso il Tribunale di Lagonegro a due richieste di patteggiamento formulate dall'imputato previa esclusione dell'aggravante dell'ingente quantità.
2.3. Con il terzo motivo, la difesa del OL lamenta la mancata assunzione di una prova decisiva (art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.) in relazione al mancato espletamento di perizia tossicologica sulla quantità del principio attivo della sostanza in sequestro.
2.4. Con il quarto motivo, il ricorrente fa valere l'apparenza della motivazione spesa dai Giudici di Appello che avrebbero ignorato i divergenti esiti per i quali il ricorrente - deduce di aver invocato in appello l'ammissione di una perizia sullo stupefacente registrati dall'istruttoria dibattimentale, e, più puntualmente, tra il drug test, effettuato dalla polizia giudiziaria, e l'elaborato peritale, redatto da tecnico di fiducia dell'imputato. RITENUTO IN DIRITTO 1. Il primo motivo del proposto ricorso è fondato e come tale destinato, attesa la natura dallo stesso rivestita, ad assorbire ogni ulteriori dedotta censura. L'omesso espletamento dell'interrogatorio a seguito dell'avviso di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen., integra infatti una nullità di ordine generale, a regime intermedio (artt. 178 lett. c) e 180 cod. proc. pen.). Siffatta invalidità, secondo costante orientamento della Corte, non può essere dedotta a seguito della scelta del giudizio abbreviato, legandosi alla richiesta del rito speciale un effetto sanante della nullità ai sensi dell'art. 183 cod. proc. pen. (Sez. 2; n. 39474 del 03/07/2014, Acquavite;
Sez. 1; n. 19948 del 05/05/2010, Merafina;
Sez. 6; n. 44844 del 01/10/2007, Arosio). Laddove però la parte non abbia avuto accesso al rito abbreviato per aver il Giudice ritenuto l'inammissibilità della relativa richiesta, l'indicata sanatoria è preclusa, non potendo accompagnarsi ad un' istanza inammissibile alcun effetto suo proprio, sia esso in melius che in peius rispetto all'imputato. La Corte di Appello di Potenza muovendo dalla contraria premessa è pertanto incorsa in violazione di legge fornendo dell'art. 183 lett. a) cod. proc. pen., nella parte in cui stabilisce 3 да che le nullità sono sanate se la parte interessata ha accettato gli effetti dell'atto, un' errata interpretazione. Escluso l'effetto sanante alla richiesta di rito abbreviato, resta da considerare, nell'ordine delle questioni poste dal primo motivo del proposto ricorso, la natura della richiesta di interrogatorio e se la stessa rientri nel novero degli atti "personali" e come tali proponibili soltanto dall'imputato o dal difensore munito di procura speciale. La richiesta di interrogatorio che consegue alla notifica dell'avviso di conclusione delle indagini (art. 415-bis, comma 3, cod. proc. pen.) non rientra nel novero degli atti espressamente riservati dal codice all'imputato, ferma la facoltà di conferire procura speciale ad actum. Nell'elencazione codicistica di siffatta categoria di atti risultano invero comprese, come da disamina operata dalla Corte a Sezioni Unite (sentenza n. 47923 del 29/10/2009, D'Agostino): la richiesta di rimessione del processo (art. 46, comma 2, cod. proc. pen.); le dichiarazioni orali delle parti (art. 141, cod. proc. pen.); l'accettazione della remissione della querela (art. 340, comma 1, cod. proc. pen.); la rinuncia alla udienza preliminare (art. 419, comma 5, cod. proc. pen.); la richiesta di giudizio abbreviato (art. 438, comma 3, cod. proc. pen.); la richiesta di applicazione di pena (art. 446, comma 3, cod. proc. pen.); la rinuncia alla impugnazione (art. 589, comma 2, cod. proc. pen.); la richiesta di revisione (art. 633, comma 1, cod. proc. pen., con la precisazione che peraltro non riguarda l'imputato ma il condannato); la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione e quella per la riparazione per l'errore giudiziario (artt. 315 e 645, comma 1, cod. proc. pen., pur tuttavia estranee alla posizione dell'imputato); il consenso alla estradizione (art. 701, comma 2, cod. proc. pen., che relativa però alla particolare condizione dell'estradando); nel procedimento davanti al giudice di pace, le peculiari modalità di esecuzione della pena previste dall'art. 33, commi 1 e 2, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274; la dichiarazione di ricusazione (art. 38, comma 4, cod. proc. pen.). Né può ritenersi, ancora, in forza dell'ampia disamina compiuta dalla Corte per la citata sentenza a Sezioni Unite n. 47923 del 2009, che la richiesta di interrogatorio rientri tra quegli atti da qualificarsi come "personalissimi", pur in difetto di espressa previsione normativa, in ragione della natura dispositiva degli atti da compiere, infungibili (tali la rinuncia alla prescrizione o all'amnistia). O, ancora, "personalissimi", in quanto, per loro natura, non possono che essere resi personalmente, accompagnandosi agli stessi la conoscenza di fatti noti solo al soggetto chiamato a rappresentarli e che la legge vuole attuati in forma orale attraverso l'audizione dell'imputato (ciò valga per interrogatori o esami, nelle varie forme previste dal codice, per i confronti e le dichiarazioni spontanee). L'atto di specie resta estraneo altresì a quelle opzioni che si basano su dati della realtà o su rapporti interpersonali appartenenti alla sfera cognitiva e volitiva dell'imputato, come la dichiarazione o elezione di domicilio, la nomina del difensore (salvo quanto previsto dall'art. M 4 96, comma 3, cod. proc. pen.), l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato (art. 78 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115); o su scelte strettamente personali, quale quella della lingua del processo in caso di cittadino appartenente a una minoranza linguistica (art. 109, comma 2, cod. proc. pen.). Esclusa la riconducibilià della richiesta di interrogatorio alla categoria degli atti "personali", siano questi nominati o innominati nel senso più sopra indicato, la stessa può essere pertanto avanzata anche dal difensore non munito di procura speciale. Per tale raggiunta conclusione, incorre quindi in illegittimità per violazione di legge, la Corte di appello potentina laddove conclude per la tardività, ai sensi dell'art. 415-bis, comma 3, cod. proc. pen., della richiesta di interrogatorio pervenuta alla Procura procedente - in tal modo ritenuta non vincolata all'espletamento dell'atto - solo in data 5 luglio 2013 a fronte di notifica dell'avviso conclusione indagini curata presso il OL il precedente 13 maggio 2013, senza debitamente valorizzare, la prima, la notifica del medesimo atto effettuata, in data 18 giugno 2013, presso il difensore di fiducia. Nella riconosciuta legittimazione ad avanzare richiesta di interrogatorio anche in capo al difensore, attesa la natura non personale dell'atto - attribuendo il sistema al difensore facoltà e diritti che la legge riconosce all'imputato, salvo, per l'appunto, che non siano riservati personalmente a quest'ultimo (art. 99, comma 1, cod. proc. pen.) - diviene invece rilevante ai fini della tempestività della richiesta, proprio la data in cui il difensore sia stato raggiunto dalla notifica dell'avviso. D'altro canto, la previsione contenuta nella norma che anche il difensore, senza ulteriori specificazioni quanto alla posizione di quest'ultimo, debba ricevere notifica dell'avviso conclusioni indagini (art. 415-bis cod. proc. pen.) vale a sostenere, vieppiù, se del caso, in capo al primo l'indicata legittimazione. Diversamente opinando si attribuirebbe all'osservanza dell'indicato adempimento una dimidiata efficacia, dovendo invece sempre valere il canone ermeneutico per il quale della norma deve fornirsi una lettura che ne consenta la massima applicabilità allorché alla prima si accompagni il riconoscimento di strumenti espressivi dell' esercizio del diritto di difesa. Il ricorso, nei termini indicati, assorbito ogni altro motivo, va pertanto accolto. All'accoglimento del motivo di ricorso segue la nullità della sentenza pronunciata in grado di appello, la nullità della sentenza di primo grado e del decreto che dispone il giudizio, quali atti consecutivi, dipendenti da quello dichiarato nullo, ai sensi del primo comma dell'art. 185 cod. proc. pen., e, quindi, la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lagonegro perché provveda ai sensi dell'art. 415-bis cod. proc. pen., con regressione del procedimento allo stato e al grado in cui l'atto nullo è stato compiuto, in adesione al disposto di cui al comma terzo del citato art. 185 cod. proc. pen. M ir 5
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, quella di primo grado e il ordina trasmettere gli atti al Procuratore della Repubblica perché provveda ai sensi dell'art. 415-bis cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il 17 novembre 2015 Il Consigliere estensore Laura Scalia Temukalia DEPOSITATO IN CANCELLERIA - 8 GEN 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Dott.ssa Savana DI PUCCHIO N E 6 0 decreto che dispone il giudizio e presso il Tribunale di Lagonegro Il Presidente Giovanni Conti я шк