Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/11/2015, n. 541
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Sentenza 17 novembre 2015

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La nullità di ordine generale a regime intermedio derivante dall'omesso interrogatorio dell'imputato a seguito dell'avviso di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen., non è sanata dalla successiva richiesta di giudizio abbreviato che sia ritenuta dal giudice inammissibile, non potendo derivare da una istanza inammissibile alcun effetto, favorevole o sfavorevole, per l'imputato.

In seguito alla notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, il difensore è legittimato a presentare la richiesta di interrogatorio dell'imputato, non trattandosi di atto riservato personalmente a quest'ultimo. (Fattispecie in cui la Corte ha precisato che, ai fini della verifica della tempestività della richiesta di interrogatorio da parte del difensore, assume rilievo la data in cui è notificato a questi l'avviso di conclusione delle indagini preliminari).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/11/2015, n. 541
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 541
    Data del deposito : 17 novembre 2015

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