Cass. pen., sez. II, sentenza 06/10/2016, n. 51983
CASS
Sentenza 6 ottobre 2016

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Il giudice di appello che, sulla base di una diversa valutazione delle dichiarazioni spontanee rese dall'imputato, riforma la sentenza assolutoria di primo grado, non è obbligato a rinnovarne l'audizione, ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen., in quanto, a differenza dell'esame, disciplinato dall'art. 210 cod. proc. pen., che costituisce una prova dichiarativa caratterizzata dalla formazione in contraddittorio, le dichiarazioni spontanee sono rimesse alla libera scelta dell'imputato, non sono acquisite in contraddittorio né sono acquisibili d'ufficio, determinandosi, altrimenti, una violazione del diritto al silenzio e del diritto di difesa.

Commentari3

  • 1La portata della sentenza Maestri v. Italia: le Sezioni Unite “non decidono”
    Luana Granozio · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 25 febbraio 2022

    Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, chiamate a pronunciarsi sulla applicabilità generale del dictum della “sentenza Maestri v. Italia”, hanno disposto la restituzione degli atti per una nuova valutazione. Un'occasione mancata? The United Sections of the Supreme Court, called to pronounce on the general applicability of the dictum expressed in the “judgment Maestri v. Italia”, have return the decision to the Court for a new assessment. A missed opportunity? Sommario: 1. L'“immediatezza” nel giudizio di appello. – 2. I principi affermati nella “sentenza Maestri v. Italia” – 3. L'obbligo di esaminare l'imputato in appello: principio generale? – 4. Verso la “riforma Cartabia”. 1. …

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  • 2Appello: riforma della sentenza di assoluzione
    Riccardo Radi · https://www.filodiritto.com/ · 21 gennaio 2022

    Esame dell'imputato prima di procedere alla riforma della sentenza di assoluzione, il principio della effettiva estensione della sentenza Maestri c. Italia al vaglio delle Sezioni Unite. E' stata rimessa alle Sezioni Unite la seguente questione: Sezione Prima, udienza del 21/09/2021 (dep. 07/12/2021), n. 45179, Pres. A. Tardio - Rel. T. Liuni. RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - Riforma sentenza di assoluzione - Esame dell'imputato – Necessità – Contrasto di giurisprudenza potenziale. La Prima sezione penale ha rimesso alle Sezioni Unite la questione relativa alla specificazione della effettiva estensione del principio generale affermato dalla sentenza Corte EDU, 08/07/2021, …

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  • 3Estradizione suppletiva è procedimento autonomo (Cass. 26310/21)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 1 novembre 2021

    La procedura di estensione dell'estradizione o estradizione suppletiva - come pure quelle della riestradizione (ex art. 711 c.p.p.) e della procedura in transito (ex art. 712 c.p.p.) - danno luogo a procedimenti autonomi, pur se collegati a quello della estradizione principale. Il procedimento di estradizione suppletiva, in particolare, è instaurato da una nuova domanda di estradizione, presentata dopo la consegna dell'estradato dallo stesso Stato che l'ha ottenuta, e ha ad oggetto un fatto anteriore alla consegna e diverso da quello per il quale l'estradizione è già stata concessa. Si tratta, quindi, di una richiesta di estensione di effetti della precedente estradizione attraverso la …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 06/10/2016, n. 51983
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 51983
Data del deposito : 6 ottobre 2016

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