Sentenza 6 ottobre 2016
Massime • 1
Il giudice di appello che, sulla base di una diversa valutazione delle dichiarazioni spontanee rese dall'imputato, riforma la sentenza assolutoria di primo grado, non è obbligato a rinnovarne l'audizione, ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen., in quanto, a differenza dell'esame, disciplinato dall'art. 210 cod. proc. pen., che costituisce una prova dichiarativa caratterizzata dalla formazione in contraddittorio, le dichiarazioni spontanee sono rimesse alla libera scelta dell'imputato, non sono acquisite in contraddittorio né sono acquisibili d'ufficio, determinandosi, altrimenti, una violazione del diritto al silenzio e del diritto di difesa.
Commentari • 3
- 1. La portata della sentenza Maestri v. Italia: le Sezioni Unite “non decidono”Luana Granozio · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 25 febbraio 2022
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, chiamate a pronunciarsi sulla applicabilità generale del dictum della “sentenza Maestri v. Italia”, hanno disposto la restituzione degli atti per una nuova valutazione. Un'occasione mancata? The United Sections of the Supreme Court, called to pronounce on the general applicability of the dictum expressed in the “judgment Maestri v. Italia”, have return the decision to the Court for a new assessment. A missed opportunity? Sommario: 1. L'“immediatezza” nel giudizio di appello. – 2. I principi affermati nella “sentenza Maestri v. Italia” – 3. L'obbligo di esaminare l'imputato in appello: principio generale? – 4. Verso la “riforma Cartabia”. 1. …
Leggi di più… - 2. Appello: riforma della sentenza di assoluzioneRiccardo Radi · https://www.filodiritto.com/ · 21 gennaio 2022
Esame dell'imputato prima di procedere alla riforma della sentenza di assoluzione, il principio della effettiva estensione della sentenza Maestri c. Italia al vaglio delle Sezioni Unite. E' stata rimessa alle Sezioni Unite la seguente questione: Sezione Prima, udienza del 21/09/2021 (dep. 07/12/2021), n. 45179, Pres. A. Tardio - Rel. T. Liuni. RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - Riforma sentenza di assoluzione - Esame dell'imputato – Necessità – Contrasto di giurisprudenza potenziale. La Prima sezione penale ha rimesso alle Sezioni Unite la questione relativa alla specificazione della effettiva estensione del principio generale affermato dalla sentenza Corte EDU, 08/07/2021, …
Leggi di più… - 3. Estradizione suppletiva è procedimento autonomo (Cass. 26310/21)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 1 novembre 2021
La procedura di estensione dell'estradizione o estradizione suppletiva - come pure quelle della riestradizione (ex art. 711 c.p.p.) e della procedura in transito (ex art. 712 c.p.p.) - danno luogo a procedimenti autonomi, pur se collegati a quello della estradizione principale. Il procedimento di estradizione suppletiva, in particolare, è instaurato da una nuova domanda di estradizione, presentata dopo la consegna dell'estradato dallo stesso Stato che l'ha ottenuta, e ha ad oggetto un fatto anteriore alla consegna e diverso da quello per il quale l'estradizione è già stata concessa. Si tratta, quindi, di una richiesta di estensione di effetti della precedente estradizione attraverso la …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 06/10/2016, n. 51983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 51983 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2016 |
Testo completo
5 1 9 8 3/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 06/10/2016 N. 2462 SENTENZA Composta dagli ill.mi sig.ri: GIOVANNI DIOTALLEVI - Presidente - LUCIANO IMPERIALI REGISTRO GENERALE ANDREA PELLEGRINO N.12161/2015 SERGIO BELTRANI IGNAZIO PARDO - Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA Sul ricorso proposto da: LL AB nato il [...] avverso la sentenza del 26/11/2014 della CORTE APPELLO di GENOVA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/10/2016, la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO Udito il Procuratore Generale in persona del GIOVANNI DI LEO che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione. RITENUTO IN FATTO 1.1 Con sentenza in data 26 novembre 2014 la Corte di appello di Genova, in riforma della pronuncia del Tribunale dello stesso capoluogo del 21-7-2009, condannava LL AR alle pene di legge in quanto ritenuto colpevole dei delitti di cui agli artt. 474 e 648 cod.pen. in relazione al possesso a fini di vendita di quattro orologi con marchio contraffatto.
1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato tramite il difensore lamentando, con unico motivo, violazione dell'art. 606 lett. c), ed e) cod. proc.pen. avendo la Corte di appello riformato la pronuncia di primo grado assolutoria sulla base di una rivalutazione delle dichiarazioni rese dall'imputato in violazione dell'art. 6 CEDU ed essendo 1 quindi illegittima la pronuncia di appello in mancanza di adeguata motivazione "rinforzata" idonea a ribaltare le conclusioni cui era pervenuto il primo giudice. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto.
2.1 Va innanzi tutto premesso, quanto al motivo con il quale si deduce violazione dell'art. 6 CEDU nella interpretazione di questa Corte successiva alla nota sentenza della Corte Europea nel caso Dan
contro
AV, che recentemente detto fondamentale principio attinente il giudizio di secondo grado, mirante ad assicurare il canone dell'immediatezza tra il giudice e la prova orale decisiva, è stato ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez.U. n.27620 del 28-4-2016, Dasgupta) secondo cui il giudice di appello può vedersi attribuita la legittimazione a ribaltare un esito assolutorio, sulla base di un diverso apprezzamento delle fonti dichiarative assunte dal primo giudice solo a condizione che in detto giudizio si ripercorrano le medesime cadenze di acquisizione in forma orale delle prove elaborate in primo grado, e ciò perché la percezione diretta (della prova e del suo esito e contenuto) è il presupposto tendenzialmente indefettibile di una valutazione logica, razionale e completa. La suddetta pronuncia a sezioni unite ha ancora stabilito che nel caso di appello contro sentenza assolutoria fondata su prove dichiarative la rinnovazione istruttoria si palesa assolutamente necessaria ai sensi del canone stabilito dall'art. 603 comma terzo cod. proc.pen., ed il giudice deve procedervi anche d'ufficio e senza distinzione alcuna tra testimoni e testimoni assistiti, coimputati ed imputati di procedimento connesso rilevando solo la decisività della rispettive dichiarazioni come poste a fondamento del giudizio assolutorio di primo grado (Sez.U. Dasgupta cit.). Pur non sussistendo quindi alcun vincolo rispetto al principio del libero convincimento, rimanendo il giudice di appello libero di dare la propria valutazione alla prova orale posta a fondamento del giudizio assolutorio a seguito della sua riassunzione, tuttavia il procedimento di appello prevede in tali casi quale scansione necessaria la rinnovazione della prova orale dichiarativa già assunta nel corso del giudizio di primo grado. Ne deriva che riassunta la prova orale solo a quel punto il giudice di appello potrà pervenire ad un giudizio di riforma e di condanna motivando adeguatamente per quali ragioni ritenere l'inattendibilità della deposizione posta a fondamento del primo giudizio assolutorio, ovvero l'attendibilità di dichiarazioni svalutate dal primo giudicante, sulla base delle considerazioni conseguenti l'assunzione diretta del mezzo di prova e che possono permettere all'organo di appello di procedere a considerazioni dirette in relazione agli esiti della prova orale e non fondate esclusivamente su supporti cartolari. Tuttavia tale orientamento non pare proprio applicabile al caso in esame;
e difatti il fondamento della necessità della rinnovazione istruttoria, anche nella recente interpretazione delle Sezioni Unite di questa Corte, viene sempre a riguardare il caso del ribaltamento di una sentenza di primo grado assolutoria a seguito della differente valutazione di "prove" dichiarative, siano esse testimoniali ovvero provenienti da dichiarazioni rese da imputati di reato connesso o collegato ovvero dallo stesso imputato a seguito di esame del medesimo;
differente è invece il caso in esame in cui la Corte di appello di Genova ha proceduto ad una 2 differente valutazione della credibilità delle dichiarazioni rese dall'imputato nel corso del giudizio abbreviato di primo grado non in sede di esame bensì soltanto a seguito di dichiarazioni spontanee. Disciplinate dall'art. 494 cod.proc.pen. le dichiarazioni spontanee dell'imputato non rientrano nel novero dei mezzi di prova o delle prove dichiarative ma attengono essenzialmente alla difesa dell'imputato e sono infatti acquisibili in ogni stato del dibattimento a semplice richiesta del medesimo;
trattandosi di strumento previsto a tutela del diritto di difesa dell'imputato esso non è un mezzo di prova e non può essere disposto d'ufficio dal giudice che procede sia in primo che in secondo grado. Deve conseguentemente essere escluso che il giudice di appello che riformi la sentenza assolutoria di primo grado sulla base di una diversa valutazione delle dichiarazioni spontanee rese dall'imputato debba procedere ex art. 603 cod.proc.pen. ad una sua preventiva nuova audizione. A differenza dell'esame dell'imputato, disciplinato dall'art. 210 cod. proc.pen. e che costituisce un mezzo di prova dichiarativa caratterizzato dalla formazione in contraddittorio, le dichiarazioni spontanee sono rimesse alla libera scelta dell'imputato, non sono acquisite nel contraddittorio non potendo rivolgersi alcuna domanda allo stesso, non sono acquisibili d'ufficio altrimenti determinandosi una palese violazione del diritto al silenzio e del diritto di difesa. Ne consegue che il giudice di appello a fronte di dichiarazioni spontanee rese nel giudizio abbreviato di primo grado non è obbligato a rinnovare l'istruzione dibattimentale non potendo assumere alcun mezzo di prova dal quale desumere una differente valutazione.
2.2 Tanto premesso, ed escluso quindi che la riforma pronunciata dalla Corte di appello di Genova abbia comportato una violazione dei canoni dettati dalla Corte europea prima e dalle Sezioni Unite di questa Corte di cassazione poi, deve ritenersi che la impugnata sentenza contenga una motivazione non esente dalle lamentate illogicità o contraddizioni;
deve infatti essere V ricordato che la sentenza di secondo grado che riformi la pronuncia assolutoria di primo grado deve contenere una motivazione rafforzata tale cioè da sostituirsi con argomentazioni pienamente convincenti a quella riformata. Tale orientamento trova una prima affermazione con una pronuncia delle Sezioni Unite secondo cui nel caso di riforma da parte del giudice di appello di una decisione assolutoria emessa dal primo giudice, il secondo giudice ha l'obbligo di dimostrare specificamente l'insostenibilità sul piano logico e giuridico degli argomenti più rilevanti della sentenza di primo grado, con rigorosa e penetrante analisi critica seguita da completa e convincente motivazione che, sovrapponendosi a tutto campo a quella del primo giudice, dia ragione delle scelte operate e della maggiore considerazione accordata ad elementi di prova diversi o diversamente valutati (Sez. U, n.33748 del 12/07/2005 Rv. 231679). Nel caso in esame, tale obbligo di motivazione particolare, non risulta esaudito poiché la corte di secondo grado ha desunto la destinazione alla vendita degli orologi, pur detenuti nella tasca dell'imputato, da circostanze di fatto non dotate di univoco ed inequivocabile significato. Come correttamente ritenuto dal giudice di primo grado non può essere escluso che i pochissimi beni contraffatti fossero destinati ad uso personale e tale considerazione pare avvalorata dalla circostanza che pure il LL venne sorpreso nell'atto di porre in vendita oggetti regolari. Le 3 argomentazioni svolte dalla Corte di appello, tutte basate su dati emersi dalle dichiarazioni spontanee dell'imputato nelle quali non vige alcun obbligo di verità, non consentono pertanto di ritenere superati i dubbi legittimamente espressi dal giudice di primo grado;
difatti il giudice di appello effettua una serie di deduzioni che pone a fondamento dell'affermazione di responsabilità che non trovano alcun conforto in altri elementi processuali e paiono prive del carattere di rigorosa prova della colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio sottolineando la non verosimiglianza della discolpa dell'imputato che, tuttavia, non prova automaticamente la destinazione alla vendita degli oggetti e, tantomeno, la ricezione in mala fede degli stessi. In conclusione, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perchè i fatti non sussistono.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè i fatti non sussistono. Roma, 6 ottobre 2016 IL CONSIGLIERE EST Dott Ignazio Pardo IL PRESIDENTE Dott. Giovanni Diotallevi FlowPhold DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE - 6 DIC 2016 IL DICASSA CANCELLIERE E Claudia Piane R P E U T S R O N E O C 4