Sentenza 10 agosto 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/08/2001, n. 11036 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11036 |
| Data del deposito : | 10 agosto 2001 |
Testo completo
R E F1 1036 /0 1 Aula A nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: ogg.lavoro Presidente R.G. 3520/99Dott. Francesco Amirante " Mario Putaturo Donati V. Consigliere. Rec. " Donato Figurelli "I Rep.. "I Cron.23656 #t TA CA " OR EL " Ud. 18/5/2001 ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da S.p.a. POSTE ITALIANE, in persona del legale rappresentante pro-tempore,elett.dom.in Roma, viale Europa n. 190, presso il Servizio Legale, rappresentata e difesa dall'avv. Concetta Margin E Marrari, per procura speciale in calce al ricorso;
RICORRENTE 2409
CONTRO
RE ER, elett.dom.in Roma, via G.B. Martini n.2, presso l'avv.Roberto Rizzo, rappresentato e difeso dagli avv. Sergio Galleano e Luciano Villani,per procura speciale a margine del controricorso SUL CONTRORICORSO. CONTRORICORRENTE P 1 per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Milano in data 14 marzo 1998,n.2630 (R.G.N.336/1997); udita, nella pubblica udienza tenutasi il giorno 18/5/2001,la relazione della causa svolta dal Cons.Dr.Mario Putaturo Donati Viscido;
udita l'avv. Concetta Marrari;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sost. Proc. Gen. Dr.Ennio Attilio Sepe che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO OR ER conveniva davanti al Pretore del lavoro di Milano l'Ente Poste Italiano, di cui era dipendente e, deducendo che aveva raggiunto il requisito di 40 anni di contribuzione compimento di 65 anni di età, e che, in previdenziale, senza il applicazione dell'accordo integrativo di cui all'art.86 del CCNL l'automatica risoluzione al del 26 novembre 1994, prevedente contributiva, la datrice gli compimento della massima anzianità aveva comunicato la cessazione del rapporto di lavoro con effetto dal 12 febbraio 1996, chiedeva l'accertamento del diritto alla sua prosecuzione sino al 67° anno di età о in subordine al 65° anno, previa declaratoria di illegittimità del detto accordo e causa, con ildell'eventuale recessO operato in corso di riconoscimento delle provvidenze ex art.18 della legge n.300 del 1970;in via gradata, l'accertamento del diritto alla percezione della indennità di preavviso. 2 R Nella resistenza del convenuto, il Pretore, preso atto della dichiarazione del ricorrente sulla cessazione del rapporto in data 11 febbraio 1996, con sentenza del 23 aprile seguente, dichiarava illegittimo il licenziamento condannando l'Ente Poste alla reintegrazione nel posto di lavoro e al risarcimento del danno, in misura pari a cinque mensilità della retribuzione globale di fatto, nonché alle regolarizzazioni contributive. La decisione, su gravame dell'Ente Poste, veniva confermata dal Tribunale locale con sentenza del 14 marzo 1998. La s.p.a. Poste Italiane, già Ente Poste Italiane, ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi cui ha resistito con controricorso il ER. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, denunciandosi violazione e/o falsa applicazione degli artt. 12 e 15 delle Disposizioni Preliminari al codice civile, in rapporto agli artt.6,7 e della legge n.71 del 1994, ai sensi dell'art.360 n.3 c.p.c., si censura l'impugnata sentenza per avere ritenuto illegittima la disciplina di cui alla clausola risolutiva del rapporto di lavoro costituita dalla condizione oggettiva del raggiungimento dell'anzianità massima, senza considerare né la ratio della stessa né gli risanamento e di economicità di gestione del obiettivi di personale imposti dal legislatore in conseguenza della trasformazione dell'Amministrazione pubblica delle Poste e delle Telecomunicazioni in ente pubblico economico prima e in società per azioni. 3 A Con riguardo al rapporto di lavoro, il legislatore disponendo la transitoria applicazione della precedente normativa solo fino alla stipula del nuovo contratto di lavoro,ne ha esplicitamente delegificato la disciplina e ciò ha comportato che l'effetto abrogativo di leggi previgenti non va attribuito a quest'ultima, bensì alla stessa legge di delegificazione, la quale condiziona l'effetto abrogante delle norme primarie precedenti non alla propria entrata in vigore,ma all'adozione di altri provvedimenti. Dal rinvio operato nel caso delle Poste Italiane discendeva allora la legittimità della regolamentazione dell'intero rapporto corrispondere agli obiettivi dalla stessadi lavoro che deve prefissati. Con il secondo motivo, denunciandosi violazione e/o falsa applicazione degli artt.6 e 8 della legge n.71 del 1994, in relazione agli artt.2068,2069,2070,2071,1418 1° comma c.c., 86 del CCNL e del relativo accordo integrativo, ai sensi dell'art.360 n.3 c.p.c.,si la leggededuce che il Tribunale, nell'interpretare istitutiva delle Poste Italiane nel senso che la contrattazione individuare cause di risoluzione del collettiva non poteva rapporto di lavoro, non ha rilevato che la legittimazione alle parti alla contrattazione collettiva discendeva dalla stessa legge istitutiva che aveva attribuito a tale contrattazione una funzione normativa delegata. erano state, infatti, devolute Per effetto di tali norme normative alla contrattazione collettiva che aveva funzioni R determinato il venire meno della disciplina pubblicistica ( )e 1 comportato la sostituzione ad essa di una normativa privatistica di fonte negoziale con efficacia erga omnes. E nella rimodulazione della materia della cessazione del rapporto di lavoro erano state previste nel contratto collettivo di lavoro due forme di risoluzione automatica per raggiunti limiti di età, al 65° anno (art. 79 lett.A del CCNL) e quella per massima (accordo integrativo),inanzianità contributiva linea col precedente regime dei collocamenti a riposo (artt.1 e 2 della legge n.46 del 1958). D'altro canto, il dipendente, che aveva invocato l'applicazione dell'art.79 del CCNL,non poteva poi sostenere l'inapplicabilità di altra parte della disciplina, stante l'adesione per facta concludentia. integrativi in Peraltro la facoltà di stipulare accordi proposito era stata prevista dall'art.86 CCNL in quanto con esso le parti contrattuali avevano inteso rimandare ad un ulteriore l'individuazione di altre ipotesi risolutive eaccordo non semplici e incomprensibili modalità di cessazione. violazione e/o falsaCon il terzo motivo, denunciandosi applicazione dell'art.1362 SS c.c., con riferimento all'art.86 del CCNL, all'accordo integrativo e all'art. 13 della legge 23 dicembre 1994, n.724,ai sensi dell'art.360 n.3 c.p.c., si censura l'impugnata perché, nell'affermare l'illegittimità della clausolasentenza risolutiva per violazione di disciplina inderogabile, non ha rilevato che la specifica legislazione riguardante le Poste 5 R Italiane si è mossa in senso contrario alla generale proroga del rapporto di lavoro cui hanno diritto gli altri lavoratori prima del raggiungimento del 65 anno di età. Approvandosi il processo di ristrutturazione, si è quindi tenuto conto della ipotesi risolutiva prevista dall'accordo integrativo sottoscritto per il personale dall'allora Ente perché meritevole. violazione e/o falsaCon il quarto motivo, denunciandosi applicazione degli artt. 2118,1353 c.c.,1 e 3 della legge n.604 del 1966 e 18 della legge n.300 del 1970, ai sensi dell'art. 360 n.3 c.p.c., si deduce che il Tribunale, nel ravvisare nell'allontanamento del dipendente gli estremi di licenziamento illegittimo, non ha considerato che la fattispecie discende dall'applicazione di una clausola automatica di risoluzione del rapporto di lavoro, consensualmente espressa nel contratto collettivo di lavoro e dunque espressione dell'accordo delle parti interessate. Trattasi di norma contrattuale non solo conforme a norme imperative di legge ma rispondente all'esigenza di tutela di beni costituzionalmente rilevanti. I quattro motivi, da esaminarsi congiuntamente, vanno rigettati perché infondati. L'art. 6, comma secondo, del D.L. n.487 del 1993 (Trasformazione dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni in ente riorganizzazione del Ministero), convertito pubblico economico e nella legge n.71 del 1994, dispone che "il personale 6 dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni resta alle dipendenze dell'ente con rapporto di diritto privato....". Il successivo comma sesto stabilisce che "ai dipendenti dell'ente continuano ad applicarsi i trattamenti vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla stipulazione di un nuovo contratto". Trattasi di una disposizione conseguenziale alla prima poiché, una volta privatizzato il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'EPI sin dal momento stesso della sua istituzione, era evidente la necessità di una norma transitoria che avesse regolato tale rapporto sino alla stipulazione del (nuovo) contratto collettivo di lavoro, l'entrata in vigore del quale avrebbe segnato la fine della precedente disciplina (peraltro già privatizzata) e avrebbe al tempo stesso rappresentato la fonte della nuova regolamentazione. E in materia, secondo autorevole orientamento di questa Corte Suprema, - che va in questa sede ribadito in quanto se ne condividono le ragioni poste a sostegno solo in questi limitati concettualmente, può parlarsi di termini, molto "delegificazione" del rapporto, non certo nel senso che alla regolamentazione derivante dalla contrattazione collettiva sia stata attribuita, per il semplice richiamo da parte della legge di trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, la stessa efficacia della legge medesima (vedi Cass., 20 maggio 1999, n.4861). 7 R Con riguardo alla clausola contrattuale collettiva prevedente l'estinzione automatica del rapporto per raggiunti limiti di età, e in particolare in una fattispecie relativa a contratto aziendale integrativo, si è quindi affermato che:al rapporto di lavoro con l'Ente Poste Italiano che ha natura privatistica trovano applicazione le disposizioni del codice civile e delle leggi n.604 del 1996 e n.300 del 1970 per cui il contratto può risolversi solo per licenziamento, per dimissioni, per mutuo consenso, senza che sia configurabile una pattizia cessazione automatica delinvece rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età, non potendo operare - a differenza che nell'ambito del pubblico impiego l'automaticità del collocamento a riposo in relazione al raggiungimento del limite di età; non è possibile che tale risoluzione automatica sia prevista con accordo aziendale perché l'efficacia era "erga omnes" dello stesso, anche nei confronti dei lavoratori non iscritti ai sindacati che lo hanno stipulato, è pur sempre condizionata alla circostanza che esso non contenga unicamente disposizioni peggiorative rispetto alla precedente contrattazione collettiva (Cass.,7 giugno 1999, n.5584; Cass., 17 giugno 1999, n.6051). Siffatti principi sono stati esattamente applicati dall'impugnata sentenza che ha affermato che:in data 26 novembre 1994 era entrato in vigore il contratto collettivo cui aveva fatto riferimento l'art.6,6° comma, del D.L. n.487 del 1993, convertito con modificazioni nella legge n.71 del 1994 sicchè il rapporto di lavoro tra l'Ente Poste Italiane e i propri dipendenti era ormai 8 A regolato dalla disciplina privatistica e quindi anche da detto contratto;
non essendovi traccia nella legge del conferimento al contratto collettivo della forza di derogare о abrogare norme inderogabili,la gerarchia delle fonti doveva ritenersi statali questo, a quella degli altri settori soggetti alla uguale, in privatistica;
la clausola contrattualedisciplina contenuta nell'accordo integrativo al contratto collettivo citato, prevedente l'automatica risoluzione del rapporto il giorno successivo al raggiungimento della massima anzianità contributiva,era quindi affetta da nullità ex art.1418,1° comma,c.c. per violazione delle norme inderogabili che impongono la cessazione del rapporto, oltre che per impossibilità sopravvenuta, per licenziamento, dimissioni e consensuale;
la fattispecie non rientrava, infatti, inrisoluzione tale ultima categoria non essendo stata rilasciata alle organizzazioni stipulanti anche la rappr esentanza ad abdicare a diritti;
era perciò fondata la domanda dell'appellato che non aveva ancora compiuto 60 anni. Trattasi di giudizio, congruamente motivato e corretto nel profilo logico-giuridico, come tale incensurabile in questa sede. In ordine alle censure di cui al quarto motivo, è appena il caso di precisare che la ricorrente ha denunciato la violazione dell'art.18 dello Statuto dei lavoratori sul postulato della risoluzione, ma non si è validità della clausola automatica di specificamente doluta della misura del danno conseguente all'accertato recesso illegittimo. Il ricorso va perciò rigettato. 9 Sussistono giusti del presente giudizio. La Corte, rigetta Roma, 18 maggio 20 Provas Amirante Il Presidente motivi per compensare tra le parti le spese
P.Q.M.
il ricorso;
compensa le spese. 01 Man Puhele Donor F o Il Consigliere estсобо Virgilio PalazziCANCELLIERE: sitato in Cancelleria 10 AGO, 2001 IL CANCELLIERE ин S 0 I 1 D , O L L O B 10