Sentenza 1 luglio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/07/2003, n. 10312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10312 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 音 Ogg.: Lavoro LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 1 0 3 1 2 / 03 R. G. 13374/00 Cron. N. 23065 composta dai seguenti Magistrati: Rep. N.Ciciretti -Presidente- 1.Dott. Stefano 2. " Alberto Spanò -Consigliere- Ud. 25.2.2003 3. " Donato EL -Consigliere- 664. Luciano Vigolo -Consigliere- 5.66 Alessandro De Renzis -Rel. Consigliere- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto DA LD IN, domiciliata presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Croce del foro di Teramo come da procura a margine del ricorso Ricorrente
CONTRO
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Gene- rale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato per legge 0 Controricorrente 0 2 1 2 per la cassazione della sentenza n. 218 del Tribunale del Lavoro di L'Aquila del 9.6.1999/30.6.1999 nella causa iscritta al n. 402 R.G. anno 1997. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25.2.2003 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;
udito l'Avv. Andrea Martire per la ricorrente;
(delega) sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Riccardo Fuzio, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del 25.2.1991 RI CC conveniva in giudi- zio dinanzi al Pretore del Lavoro di Teramo il Ministero dell'Interno per sentir dichiarare che essa ricorrente era invalida civile totalmente e permanentemente e per sentir condannare il convenuto al pagamento della relativa pensione a decorrere dal 9.4.1987. All'esito dell'istruzione, espletata consulenza tecnica di ufficio, l'adito Pretore con sentenza del 3.7.1997 rigettava la domanda Tale decisione, a seguito di appello proposto dalla CC, ve- niva confermata, rinnovata la consulenza tecnica di ufficio, dal Tribunale di L'Aquila con sentenza del 9.6.1999/30.6.1999. In particolare il Tribunale osservava che le conclusioni, cui era pervenuto il perito di primo grado (che aveva riscontrato sulla CC un'invalidità del 55 %), avevano trovato conferma nelle analoghe conclusioni raggiunte dal consulente del grado di ap- pello sulla base di un attento esame dei dati anamnestici, clinici e 3 strumentali acquisiti e di argomentazioni immuni da vizi logici e scientifici. La CC ricorre per cassazione deducendo unico articolato motivo, al quale resiste il Ministero dell'Interno con controricor- SO. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo la ricorrente lamenta violazione e falsa appli- cazione della legge n. 118 del 1971, nonché vizio della motiva- zione su un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 3 e n. 5 C.P.C.). In particolare la ricorrente osserva che la sentenza impugnata si è limitata a recepire l'incompleta perizia di ufficio di secondo grado, la quale non ha tenuto dei rilievi mossi dalla perizia di parte, che aveva concluso per la totale inabilità lavorativa della CC sin dall'epoca della presentazione della domanda am- ministrativa. Le esposte censure non hanno pregio e vanno disattese. La parte ricorrente ha mosso critiche generiche alla consulenza tecnica di ufficio di secondo grado non contrastando gli accurati accertamenti con precisi e puntuali elementi probatori in ordine a carenze o deficienze diagnostiche e limitandosi ad opporre un di- verso apprezzamento delle patologie riscontrate a carico di essa CC. L'impugnata sentenza ha fornito adeguata motivazione, essendosi richiamata all'anzidetta consulenza;
la quale ha accertato a se- guito di accurato esame dei dati anamnestici, clinici e strumentali che il quadro patologico riscontrato ( esiti di isterectomia con annessiectomia bilaterale;
esiti di frattura corpo vertebrale D12; osteoartrosi ed osteoporosi;
crolli vertebrali multipli;
insufficien- za venosa agli arti inferiori) comportava una perdita permanente della capacità lavorativa nella misura del 55 % all'epoca della prima trattazione amministrativa, elevabile al 60 % dall'ottobre 1995 fino al compimento del 65° anno di età, al di sotto dei limiti previsti per l'ottenimento delle richieste provvidenze. Trattasi in ogni caso di valutazione di merito non censurabile in sede di legittimità, come più volte ribadito da questa Corte, la quale ha osservato che nel giudizio in materia di invalidità i la- mentati errori e lacune della consulenza sono suscettibili di esa- me unicamente sotto il profilo del vizio di motivazione dell'impugnata sentenza, quando siano riscontrabili carenze e deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate e non già quando si prospettino semplici difformità tra la valuta- zione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologi- co e la valutazione della parte (Cass. 11 gennaio 2000, n. 225; Cass. 8 agosto 1998, n. 7798; Cass. 9 gennaio 1992, 142). In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va rigetta- to. Ricorrono presupposti di cui all'art. 152 disp. att. C.P.C. per non porre a carico della ricorrente le spese del giudizio di cassa- zione. 5
PQ M
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese gittimità. Così deciso in Roma addì 25 febbraio 2003 Il Consigliere relatore estensore Alessandro feruusi) IL CANCELLIERE zove Depositato in Cancellería oggi, 1 LUG. 2003 E M CA E R P U IL CANCELLIERE S co au z A I B , O del giudizio di le- Il Presidente to/2n Cicizes 3 3 5 0 1 . . N T S R S 3 A A 7 ' - T L , 8 L - E A L 1 S L D 1 E I O P S S B E I I N G E N D S G G A I E O T L A S A O O D A P T L E T , M L I I O E R I R A D D T D S I O E G T E N R E S E