Sentenza 5 marzo 2014
Massime • 1
È illegittima, per violazione del principio di proporzione, l'applicazione al pubblico ufficiale, autore di un delitto contro la P.A., della misura cautelare del divieto di dimorare e accedere nel comune nel quale svolge la propria attività lavorativa, laddove essa sia esclusivamente diretta a fronteggiare il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie ed abbia sostanzialmente la funzione di vietarne l'ingresso in alcuni specifici edifici ovvero di impedire l'esercizio di funzioni pubblicistiche, trattandosi di finalità cautelare al cui soddisfacimento è già preordinata, se applicabile, la misura interdittiva prevista dall'art. 289 cod. proc. pen.
Commentario • 1
- 1. Abuso d'ufficio: concorre con il falso se la condotta non si esaurisce nel compimento dell'attoAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 28 agosto 2023
La massima In tema di rapporti tra abuso d'ufficio e falso in atto pubblico, sussiste concorso materiale, e non assorbimento dell'abuso d'ufficio nel più grave reato di falso, qualora la condotta di abuso non si esaurisca nel compimento dell'atto falso, essendo quest'ultimo strumentale alla realizzazione del reato di cui all' art. 323 c.p., costituendo una parte della più ampia condotta di abuso. Fonte: CED Cassazione Penale 2020 Vuoi saperne di più sul reato di abuso d'ufficio? La sentenza integrale Cassazione penale , sez. VI , 18/12/2019 , n. 3515 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 5/06/2019, il Tribunale di Palermo, parzialmente accogliendo l'appello del Pubblico Ministero, ha …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/03/2014, n. 13093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13093 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 05/03/2014
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - N. 472
Dott. VILLONI Orlando - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. APRILE Ercole - rel. Consigliere - N. 50763/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SI AN, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del 24/10/2013 del Tribunale di Palermo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. APRILE Ercole;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. D'AMBROSIO Vito, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale di Palermo, adito ai sensi dell'art. 310 c.p.p., confermava il provvedimento del 07/10/2013 con la quale la Corte di appello della stessa città aveva rigettato una richiesta difensiva di sostituzione della misura cautelare del divieto di dimora - alla quale era sottoposto SI AN in relazione al reato di cui all'art. 326 c.p.p, per il quale aveva già riportato condanna in primo e in secondo grado - con la meno gravosa misura interdittiva della sospensione dall'esercizio del pubblico servizio di agente della locale polizia municipale. Rilevava il Tribunale come l'unico elemento di novità, rispetto alle precedenti decisioni de libertate, allegato dalla difesa dell'imputato fosse costituito dalle sopravvenute "disastrose" condizioni economiche del prevenuto che gli avrebbero reso del tutto insostenibile la prosecuzione del rispetto delle prescrizioni impostegli con la misura in corso. Aggiungeva il Tribunale come fosse ultroneo il riferimento che la Corte di appello aveva fatto nella motivazione della ordinanza impugnata, concernente la eventuale applicabilità della suddetta misura interdittiva rispetto a quella coercitiva, posto la misura applicata era comunque funzionale al mantenimento della sospensione dal servizio pure disposta in sede amministrativa.
2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso il SI, con atto sottoscritto dal suo difensore avv. Di Benedetto Giovanni, il quale, con un unico motivo, ha dedotto la violazione di legge, in relazione agli artt. 274, 275 e 289 c.p.p., ed il vizio di motivazione, per avere il Tribunale del riesame ingiustificatamente trascurato lo stato di disagio economico in cui si trova l'imputato, da lungo tempo sospeso amministrativamente dal servizio e dalla retribuzione, e per avere omesso di esaminare la specifica doglianza formulata con l'appello riguardante la possibilità che l'unica residua esigenza cautelare, quella connessa al rischio di recidiva, potesse essere garantita con l'applicazione della meno rigorosa misura interdittiva prevista dall'art. 289 c.p.p.. 3. Ritiene la Corte che il ricorso sia fondato, sia pure nei limiti di seguito precisati.
Mentre non sembra censurabile in questa sede di legittimità la motivazione dell'ordinanza impugnata nella parte in cui i Giudici a quibus, con argomenti privi di vizi di manifesta illogicità e corretti in diritto, hanno ritenuto non adeguatamente dimostrato l'allegato stato di grave difficoltà economica dell'imputato, che la difesa aveva segnalato come elemento di novità atto a legittimare un'attenuazione del regime cautelare, appare, invece, fondato il motivo del ricorso nella parte in cui l'appellante ha denunciato la violazione delle norme del codice di rito nella parte in cui indicano la costante necessità di garantire un rapporto di adeguatezza tra l'esigenza o le esigenze di cautela in concreto da tutelare e la natura della misura cautelare applicata.
Sotto questo punto di vista, va rammentato come, secondo un oramai consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, è illegittima, per violazione del principio di proporzione, l'applicazione al pubblico ufficiale, autore di un delitto contro la pubblica amministrazione, della misura cautelare del divieto di dimorare ed accedere nel comune nel quale svolge la propria attività lavorativa, laddove essa sia esclusivamente diretta a fronteggiare il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie ed abbia sostanzialmente la funzione di vietarne l'ingresso in alcuni specifici edifici ovvero di impedire l'esercizio di funzioni pubblicistiche, trattandosi di finalità cautelare al cui soddisfacimento è già preordinata, se applicabile, la misura interdittiva prevista dall'art. 289 c.p.p., (in questo senso Sez. 6^, n. 11806 del 11/02/2013, Musitano, Rv. 255720; e Sez. 6^, n. 32402 del 16/07/2010, Orefice, Rv. 248323). Alla luce di tale principio di diritto bisogna prendere atto come la motivazione del provvedimento gravato risulti, per un verso, contraddittoria nella parte in cui richiamando la decisione della Corte di appello, il Tribunale ha, in pratica riconosciuto che la misura cautelare coercitiva in corso avrebbe proprio la finalità di legittimare il mantenimento del provvedimento, emesso in sede amministrativa, di sospensione dell'imputato dal servizio pubblico precedentemente esercitato;
per altro verso lacunosa, avendo il Collegio del riesame, ritenendo con condividibile il profilo sul quale la Corte di appello aveva comunque concentrato le sue attenzioni, omesso di rispondere alla doglianza formulata con l'appello in merito alla adeguatezza della diversa e meno grave misura interdittiva, di cui al citato art. 289, a soddisfare il residuo bisogno di cautela collegato al pericolo di recidiva. L'ordinanza impugnata deve essere, dunque, annullata con rinvio al Tribunale di Palermo che, nel nuovo esame, dovrà eliminare gli indicati vizi della motivazione, uniformandosi al principio di diritto innanzi enunciato.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia, per nuovo esame, al Tribunale di Palermo.
Così deciso in Roma, il 5 marzo 2014.
Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2014