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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/06/2025, n. 9192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9192 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII (ex IX)
Il Giudice dott. LF DI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado n. 2325/2025 R.G.A.C. vertente
TRA
Parte_1 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Lo Cane, nonché elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via G.B. Tiepolo n.4, in virtù di procura posta a margine dell'atto di opposizione;
OPPONENTE
E
Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Florenzo Storelli e dall'avv. Andrea Dianda (entrambi del Foro di Lucca) ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Lucca, Piazza Bernardini, 6, in virtù di procura allegata;
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo-contratto fornitura.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
In decisione all'udienza del giorno 12.6.2025 ex art.281 sexies III co. c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto dell'atto di opposizione è il decreto ingiuntivo n.16761/2024 del 13.12.2024 emesso dal Tribunale di Roma nel procedimento monitorio R.G.46755/2024, con il quale veniva ingiunto alla il pagamento, in favore della della somma di Parte_1 Controparte_1 euro 713.841,44, oltre interessi e spese della procedura.
Il credito, in relazione al quale la parte opposta ha agito riguarda quanto ad essa dovuto in relazione alle fatture indicate in ricorso relative al contratto di fornitura di stampi e stampate per imbarcazione del 15/10/2022, successivamente modificato con addendum del 7/12/2023, ed a quello del 27/03/2023.
La parte opponente chiedeva di revocare il decreto ingiuntivo opposto eccependo:
l'estinzione di parte del debito a seguito dell'avvenuto pagamento di parte delle fatture azionate per un importo complessivo pari ad €369.100,06;
l'inesigibilità del residuo debito ingiunto ex art.1460 c.c., in considerazione dell'inadempimento della parte opposta con accertamento del diritto di essa opponente alla percezione delle penali indicate in atti ed alla compensazione di detti importi.
Chiedeva, altresì, a seguito dell'operata parziale compensazione, di condannare la società opposta a pagarle l'ammontare non compensato delle penalità maturate e maturande.
La parte opposta, costituitasi in giudizio, dava atto che nelle more del giudizio le parti avevano raggiunto un accordo conciliativo inerente al complessivo rapporto contrattuale tra esse intercorso, comprensivo di quanto oggetto del presente procedimento e chiedeva di revocare il decreto ingiuntivo opposto a seguito di pronuncia di cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite come da accordi intercorsi.
In sede di precisazione delle conclusioni le parti concludevano concordemente chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite e revocarsi il decreto ingiuntivo opposto.
Durante il procedimento era acquisita la documentazione di cui ai fascicoli di parte.
Il Tribunale preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti risolutivo delle questioni oggetto del presente procedimento con accordo sulla compensazione delle spese, ritiene di revocare il decreto ingiuntivo opposto dichiarando cessata la materia del contendere.
In considerazione della condotta processuale delle parti e degli accordi raggiunti in tal senso, ritiene di compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere e revoca il decreto ingiuntivo n.16761/2024 del
13.12.2024 emesso dal Tribunale di Roma nel procedimento monitorio R.G.46755/2024; compensa tra le parti le spese di lite.
Roma, 13.06.2025 Il Giudice
LF DI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII (ex IX)
Il Giudice dott. LF DI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado n. 2325/2025 R.G.A.C. vertente
TRA
Parte_1 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Lo Cane, nonché elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via G.B. Tiepolo n.4, in virtù di procura posta a margine dell'atto di opposizione;
OPPONENTE
E
Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Florenzo Storelli e dall'avv. Andrea Dianda (entrambi del Foro di Lucca) ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Lucca, Piazza Bernardini, 6, in virtù di procura allegata;
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo-contratto fornitura.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
In decisione all'udienza del giorno 12.6.2025 ex art.281 sexies III co. c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto dell'atto di opposizione è il decreto ingiuntivo n.16761/2024 del 13.12.2024 emesso dal Tribunale di Roma nel procedimento monitorio R.G.46755/2024, con il quale veniva ingiunto alla il pagamento, in favore della della somma di Parte_1 Controparte_1 euro 713.841,44, oltre interessi e spese della procedura.
Il credito, in relazione al quale la parte opposta ha agito riguarda quanto ad essa dovuto in relazione alle fatture indicate in ricorso relative al contratto di fornitura di stampi e stampate per imbarcazione del 15/10/2022, successivamente modificato con addendum del 7/12/2023, ed a quello del 27/03/2023.
La parte opponente chiedeva di revocare il decreto ingiuntivo opposto eccependo:
l'estinzione di parte del debito a seguito dell'avvenuto pagamento di parte delle fatture azionate per un importo complessivo pari ad €369.100,06;
l'inesigibilità del residuo debito ingiunto ex art.1460 c.c., in considerazione dell'inadempimento della parte opposta con accertamento del diritto di essa opponente alla percezione delle penali indicate in atti ed alla compensazione di detti importi.
Chiedeva, altresì, a seguito dell'operata parziale compensazione, di condannare la società opposta a pagarle l'ammontare non compensato delle penalità maturate e maturande.
La parte opposta, costituitasi in giudizio, dava atto che nelle more del giudizio le parti avevano raggiunto un accordo conciliativo inerente al complessivo rapporto contrattuale tra esse intercorso, comprensivo di quanto oggetto del presente procedimento e chiedeva di revocare il decreto ingiuntivo opposto a seguito di pronuncia di cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite come da accordi intercorsi.
In sede di precisazione delle conclusioni le parti concludevano concordemente chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite e revocarsi il decreto ingiuntivo opposto.
Durante il procedimento era acquisita la documentazione di cui ai fascicoli di parte.
Il Tribunale preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti risolutivo delle questioni oggetto del presente procedimento con accordo sulla compensazione delle spese, ritiene di revocare il decreto ingiuntivo opposto dichiarando cessata la materia del contendere.
In considerazione della condotta processuale delle parti e degli accordi raggiunti in tal senso, ritiene di compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere e revoca il decreto ingiuntivo n.16761/2024 del
13.12.2024 emesso dal Tribunale di Roma nel procedimento monitorio R.G.46755/2024; compensa tra le parti le spese di lite.
Roma, 13.06.2025 Il Giudice
LF DI