TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 02/02/2026, n. 2046
TAR
Ordinanza presidenziale 19 febbraio 2024
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Sentenza 2 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Eccesso di potere per carenza di istruttoria, contraddittorietà, irragionevolezza, carenza di motivazione ed erroneità dei presupposti; violazione dei principi di ragionevolezza e buon andamento della P.A.; violazione dell'art. 186, commi 2, 5 e 6 d.lgs. n. 36/2023; carenza di potere

    Il Collegio ritiene che l'art. 186, comma 5, d.lgs. n. 36/2023 attribuisca all'AC il potere di definire le modalità di calcolo delle quote di esternalizzazione, anche specificando un modus applicativo dei criteri legali per garantire omogeneità e facilitare la negoziazione. I criteri introdotti dall'AC non sono ultronei rispetto a quelli previsti dalla legge e non comprimono irragionevolmente l'autonomia negoziale, lasciando margini di flessibilità e la possibilità di valorizzare i criteri a zero. La delibera fornisce limiti massimi all'aumento della quota, senza imporre valori specifici, e garantisce la possibilità di negoziazione.

  • Rigettato
    Illegittimità derivata della nota ministeriale

    Le censure relative alla nota ministeriale sono infondate in quanto la nota ha natura non provvedimentale e segue i medesimi vizi della delibera, che sono stati rigettati.

  • Rigettato
    Illegittimità derivata della nota ministeriale

    Le censure relative alla nota ministeriale sono infondate in quanto la nota ha natura non provvedimentale e segue i medesimi vizi della delibera, che sono stati rigettati.

  • Rigettato
    Illegittimità derivata della nota ministeriale

    Le censure relative alla nota ministeriale sono infondate in quanto la nota ha natura non provvedimentale e segue i medesimi vizi della delibera, che sono stati rigettati.

  • Rigettato
    Illegittimità delle note AC

    Le censure relative alle note AC sono infondate in quanto la nota ha natura non provvedimentale e segue i medesimi vizi della delibera, che sono stati rigettati.

  • Rigettato
    Ambito soggettivo di applicazione dell'art. 186 d.lgs. n. 36/2023

    La questione relativa all'applicabilità dell'obbligo di esternalizzazione ex art. 186 d.lgs. n. 36/2023 è stata espressamente esclusa dal thema decidendum dalla ricorrente, pertanto tale domanda è stata decisa in tale prospettiva.

  • Rigettato
    Interpretazione dell'art. 186, comma 6, d.lgs. n. 36/2023

    Il comma 6 dell'art. 186, pur prevedendo criteri specifici per i concessionari autostradali, non osta a una lettura unitaria della norma e all'applicazione dei criteri generali forniti dall'AC, compatibilmente con la disposizione speciale. L'art. 8 della delibera integra le disposizioni del comma 6, non le contraddice. La legge n. 193/2024 ha confermato l'applicabilità dell'art. 186, comma 5, anche alle concessioni autostradali.

  • Rigettato
    Critiche ai singoli criteri stabiliti dall'AC

    L'inclusione delle prestazioni direttamente eseguite nella base di calcolo è necessaria per evitare la paradossale insussistenza dell'obbligo di esternalizzazione. I criteri non sono irragionevoli, muovono dalla logica che l'incremento della quota è giustificato dal maggior valore sottratto al mercato. Le critiche sulla sproporzione e distorsione dei criteri non sono fondate, poiché la delibera prevede limiti massimi e la possibilità di valorizzarli a zero. Le differenziazioni operate dall'AC sono coerenti con la legge e ragionevoli. La contestazione sulla previsione del par. 3.9 è inammissibile e infondata in quanto disposizione di favore.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 02/02/2026, n. 2046
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 2046
    Data del deposito : 2 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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