Sentenza 27 giugno 2008
Massime • 1
La messa in funzione di un apparecchio preregistrato integra il reato di cui all'art. 21, lett. r), L. n. 157 del 1992, come sanzionato dall'art. 30, comma primo, lett. h), solo ed esclusivamente allorquando costituisca atto diretto all'abbattimento della fauna. (In applicazione di detto principio, la Corte ha annullato la sentenza di condanna in quanto l'imputato non era stato trovato in possesso di strumenti o altri mezzi idonei alla cattura della selvaggina).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/06/2008, n. 35418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35418 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 27/06/2008
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 01679
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARMO Margherita - rel. Consigliere - N. 008231/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) OR ET, N. IL 06/11/1956;
avverso SENTENZA del 20/01/2006 TRIB.SEZ.DIST. di MARANO DI NAPOLI;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. MARMO MARGHERITA;
Udito il Procuratore Generale in persona del sostituto Procuratore Generale Dr. Consolo Santi, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio perché il fatto non sussiste trasmissione degli atti all'autorità amministrativo per la violazione amministrativa;
udito il difensore avv. Folgarelli Sandro.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza pronunciata il 20 gennaio 2006 il Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Marano, dichiarava IE CA colpevole del reato previsto e punito dalla L. n. 157 del 1992, art. 30, comma 1, lett. h in relazione alla citata legge, art. 21, lettera r,
perché, in località Misso del Comune di Giugliano in Campania esercitava attività venatoria con l'ausilio di richiami vietati dalla L. n. 157 del 1992, art. 21, lett. r, costituito da una musicassetta riproducete il richiamo per le quaglie su uno stereo 7 marca Pioneer, dotato di batteria e altoparlante e, con la concessione delle attenuanti generiche, condannava l'imputato alla pena di Euro 400,00 di ammenda concedendo i benefici di legge. Ha proposto ricorso per Cassazione il CA chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata per i motivi che saranno nel prosieguo esaminati.
L'11 giugno 2008 l'imputato ha presentato memoria difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione di cui all'art. 606 c.p.p., lett. b con riferimento alla L. n. 157 del 1992, art. 21, lett. h, sanzionato dalla citata legge, art. 30, lettera r,
risultando applicabile alla fattispecie la L.R. Campania n. 8 del 1996, art. 25. Deduce il ricorrente che tale ultima legge disciplina all'art. 25 e sanziona all'art. 32 in via amministrativa la condotta di chi fa uso di richiami elettromagnetici senza manifesta attitudine alla caccia. Tale ultimo articolo prevede dalla lettera a) alla lettera f) una serie di sanzioni amministrative per la violazione dei divieti in tale legge contenuti, lasciando, come ipotesi residuale, la lettera g) a prevedere sanzioni amministrative per la violazione della detta Legge Regionale e della L. 10 febbraio 1992, n. 157 non espressamente richiamate dall'art. 32 suddetto. Ed infatti l'art. 32 non ha un'apposita previsione sanzionatoria per la violazione di cui alla L.R. Campania n. 8 del 1996, art. 25, lettera h), onde la sanzione per tale violazione è quella stabilita dall'art. 32, lettera g). L'impugnata sentenza, però, in maniera immotivata, aveva ritenuto che tale legge regionale, art. 32 contenesse una sanzione amministrativa da affiancare a quella della L. n. 157 del 1992, art.30, lett. r ed aveva applicato tale ultima legge incorrendo in errore sull'applicazione della legge.
Il motivo è fondato.
Rileva il Collegio che l'uso e/o la messa in funzione di un apparecchio preregistrato integra la violazione del divieto di cui alla L. n. 157 del 1992, art. 21, lettera R, sanzionato dalla L. n.157 del 1992, art. 30, comma 1, lettera H, solo ed esclusivamente quando costituisca atto diretto all'abbattimento della fauna, mentre nel caso in esame non è contestato l'esercizio dell'attività venatoria, non essendo l'imputato in possesso di arnese o altro mezzo idoneo alla cattura della selvaggina.
Va quindi annullata la sentenza impugnata con la formula perché il fatto non sussiste.
Devono peraltro trasmettersi gli atti alla Regione Campania per l'applicazione della sanzione amministrativa di cui alla L.R. Campania 10 aprile 1996, n. 8, art. 25, lettera H, e art. 32. L'accoglimento del primo motivo assorbe il secondo, con il quale il ricorrente lamenta la violazione di cui all'art. 606 c.p.p., lettera E, deducendo che la sentenza impugnata aveva omesso di motivare in ordine all'appartenenza dell'apparecchio di cui al capo di imputazione ad esso imputato e pretendeva di ricavare tale dato esclusivamente dalla circostanza che esso era stato rinvenuto in un fondo di sua proprietà.
Va quindi annullata, senza rinvio, la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste e gli atti vanno trasmessi alla Regione Campania perché proceda in ordine alla violazione amministrativa di cui alla L.R. Campania 10 aprile 1996, n. 8, art. 25, lettera H, e art. 32.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Dispone trasmettersi gli atti alla Regione Campania per l'applicazione della sanzione amministrativa.
Così deciso in Roma, il 27 giugno 2008.
Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2008