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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 16/12/2025, n. 188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 188 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
834/2025 R.G. V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AOSTA
In composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott. Giuseppe MARRA Presidente dott. ZI D'ABRUSCO Giudice rel./est. dott.ssa Giulia DE LUCA Giudice sentito il relatore, che ha riferito in camera di consiglio;
visti gli atti e documenti del procedimento in epigrafe indicato, introdotto con ricorso per la pronuncia di divorzio, cessazione effetti civili del matrimonio
DA
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1
residente in [...], Frazione La Roche n. 8,
rappresentato e difeso dall'Avv. Elena Nelva Stellio (C.F. ) e presso il cui C.F._2
studio è elettivamente domiciliato in Aosta, Via Monte Vodice n. 16
E
, nata ad [...] il [...], C.F. Parte_2 C.F._3
residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandra Fanizzi del Foro di Aosta (C.F. ) e C.F._4
presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Aosta, Via Torino n. 7,
con intervento obbligatorio del P.M. in sede che ha rassegnato le sue conclusioni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in Gressan (AO), in data 27/06/2009, trascritto nei
Registri dello Stato Civile del Comune di Gressan, al n. 1, parte II.
pagina 1 di 5 Il regime patrimoniale dei coniugi è quello della separazione dei beni.
Dalla loro unione sono nati i figli ad Aosta il 06/02/2010, e ad Aosta il 07/08/2011. Per_1 Per_2
La separazione dei coniugi è stata pronunciata con sentenza n. 144/2024 in data 11/11/2024 dal
Tribunale di Aosta.
All'udienza del cartolare fissata, le parti rappresentavano di non volere riconciliarsi, richiamando le condizioni del divorzio concordate, di seguito riportate:
“1. Le parti vivranno separate con l'obbligo di reciproco rispetto, senza interferire nelle rispettive vite private, con facoltà di fissare la propria residenza e domicilio ove lo riterranno più opportuno;
2. La casa familiare, sita in Gressan (AO), Frazione La Roche n. 8, di proprietà del signor Pt_1
rimane nella disponibilità del signor
[...] Pt_1
3. I figli minori e restano affidati ad entrambi i genitori, che continueranno ad esercitare Per_1 Per_2
congiuntamente la responsabilità genitoriale su di loro, in maniera anche disgiunta in relazione alle decisioni di ordinaria amministrazione che li riguardano. I figli manterranno la loro residenza presso il domicilio materno;
4. Stante l'affido condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, si prevede la loro collocazione a settimane alterne, dal lunedì all'uscita da scuola (o dalle 18,00 in orario non scolastico) e fino al lunedì successivo all'entrata a scuola (o entro le 18,00 in orario non scolastico).
Ciascun genitore potrà altresì trascorrere con i figli un periodo di 15 giorni consecutivi durante le vacanze estive, da concordarsi con l'altro genitore entro il 30.04 di ogni anno.
Ogni altro periodo di vacanze scolastiche verrà ripartito tra i genitori in parti eguali avendo cura di alternare le festività.
In particolare, i minori trascorreranno ad anni alterni, la settimana di Natale e le vacanze di
Carnevale con un genitore e la settimana di Capodanno e le vacanze di Pasqua con l'altro genitore, fermo restando che i minori trascorreranno sempre la Vigilia di Natale con il genitore con cui trascorrono il secondo periodo di vacanze.
I coniugi concordano sulla possibilità, nel primario interesse dei figli, di modificare e/o adeguare il calendario su esposto in ragione di esigenze sopravvenute o mutate o in relazione a diversa volontà manifestata dai minori, e si impegnano reciprocamente a collaborare fattivamente per aiutarsi nella gestione dei figli;
5. I genitori provvederanno autonomamente al mantenimento ordinario dei figli e Per_1 Per_2
quando presso di sé, con suddivisione delle spese straordinarie da sostenersi nel loro interesse, così come disciplinate e regolamentate nel Protocollo sottoscritto tra magistrati e avvocati di Aosta, il
22.02.2019 che nelle parti essenziali si riporta:
pagina 2 di 5 *spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
b) rette richieste in istituti pubblici o privati ma convenzionati;
c) libri di testo e materiale di corredo scolastico, quest'ultimo indicato ad inizio anno scolastico o successivamente integrato, riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
e) abbonamento trasporto pubblico;
*spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e università pubbliche, dopo il primo anno fuori corso;
c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
*spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) un corso per attività extrascolastica a livello amatoriale (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori;
b) pre- scuola e doposcuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario;
c) spese di manutenzione e consumo, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
d) spesa per ricariche telefoniche nei limiti di quindici euro mese per figlio;
*spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive agonistiche, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno; b) viaggi e vacanze, trascorsi autonomamente dal figlio;
c) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
d) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
f) spese per la patente;
g) spese per acquisto di materiale informatico, tecnologico, telefonico, multimediale, ecc.
*spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante ed erogate in regime di convenzione;
b) farmaci e presidi prescritti dal medico curante;
c) trattamenti sanitari ed urgenti non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
*spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentali ed ortodontiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati da strutture sanitarie che operano in regime non convenzionato, d) farmaci e terapie non tradizionali.
Tutte le spese mediche connotate dai caratteri della necessità o urgenza non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori.
6. L'assegno unico universale per i figli minori spetterà integralmente alla madre.
7. Tenuto conto delle attuali posizioni lavorative e soprattutto delle capacità professionali di entrambi,
i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e dichiarano di rinunciare alla reciproca richiesta di contributi alimentari e di mantenimento.
8. Spese di giudizio interamente compensate tra le parti.
pagina 3 di 5 9. Di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza”.
La domanda di divorzio (cessazione effetti civili del matrimonio) deve trovare accoglimento.
I due coniugi hanno chiaramente manifestato la volontà di non ricostituire l'unione.
Sussistono, peraltro, i presupposti di legge in quanto, dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi innanzi al Tribunale in sede di separazione alla data di proposizione della presente domanda, è decorso il termine di legge senza che vi sia stato riavvicinamento di sorta.
Si presume che non vi stata interruzione della separazione con la ricostituzione, sia pure temporanea, dell'unità familiare.
In ordine alle condizioni del divorzio, il Collegio aderisce a quelle presentate congiuntamente dalle parti, conformi a legge e corrispondenti all'interesse primario della prole quanto alla disciplina dell'affido e del mantenimento.
Le spese di causa possono essere interamente compensate in virtù dell'accordo raggiunto sulle condizioni del divorzio.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo, il Tribunale
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Gressan (AO), il 27/06/2009 tra
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1
E
, nata ad [...] il [...], C.F. Parte_2 C.F._3
alle condizioni sopra trascritte, frutto di accordo delle parti, oggetto del ricorso depositato il
05/08/2025.
Matrimonio concordatario contratto in Gressan (AO), in data 27/06/2009, trascritto nei Registri dello
Stato Civile del Comune di Gressan, al n. 1, parte II.
M A N D A alla Cancelleria di questo Tribunale di provvedere alle prescritte comunicazioni all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Gressan (AO) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n.
396/2000 e successive modificazioni sull'ordinamento civile.
Spese compensate.
Deliberata ad Aosta nella camera di consiglio del 26.11.2025
pagina 4 di 5 Il Giudice rel. est.
Dott. ZI D'Abrusco
Il Presidente
Dott. Giuseppe Marra
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AOSTA
In composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott. Giuseppe MARRA Presidente dott. ZI D'ABRUSCO Giudice rel./est. dott.ssa Giulia DE LUCA Giudice sentito il relatore, che ha riferito in camera di consiglio;
visti gli atti e documenti del procedimento in epigrafe indicato, introdotto con ricorso per la pronuncia di divorzio, cessazione effetti civili del matrimonio
DA
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1
residente in [...], Frazione La Roche n. 8,
rappresentato e difeso dall'Avv. Elena Nelva Stellio (C.F. ) e presso il cui C.F._2
studio è elettivamente domiciliato in Aosta, Via Monte Vodice n. 16
E
, nata ad [...] il [...], C.F. Parte_2 C.F._3
residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandra Fanizzi del Foro di Aosta (C.F. ) e C.F._4
presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Aosta, Via Torino n. 7,
con intervento obbligatorio del P.M. in sede che ha rassegnato le sue conclusioni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in Gressan (AO), in data 27/06/2009, trascritto nei
Registri dello Stato Civile del Comune di Gressan, al n. 1, parte II.
pagina 1 di 5 Il regime patrimoniale dei coniugi è quello della separazione dei beni.
Dalla loro unione sono nati i figli ad Aosta il 06/02/2010, e ad Aosta il 07/08/2011. Per_1 Per_2
La separazione dei coniugi è stata pronunciata con sentenza n. 144/2024 in data 11/11/2024 dal
Tribunale di Aosta.
All'udienza del cartolare fissata, le parti rappresentavano di non volere riconciliarsi, richiamando le condizioni del divorzio concordate, di seguito riportate:
“1. Le parti vivranno separate con l'obbligo di reciproco rispetto, senza interferire nelle rispettive vite private, con facoltà di fissare la propria residenza e domicilio ove lo riterranno più opportuno;
2. La casa familiare, sita in Gressan (AO), Frazione La Roche n. 8, di proprietà del signor Pt_1
rimane nella disponibilità del signor
[...] Pt_1
3. I figli minori e restano affidati ad entrambi i genitori, che continueranno ad esercitare Per_1 Per_2
congiuntamente la responsabilità genitoriale su di loro, in maniera anche disgiunta in relazione alle decisioni di ordinaria amministrazione che li riguardano. I figli manterranno la loro residenza presso il domicilio materno;
4. Stante l'affido condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, si prevede la loro collocazione a settimane alterne, dal lunedì all'uscita da scuola (o dalle 18,00 in orario non scolastico) e fino al lunedì successivo all'entrata a scuola (o entro le 18,00 in orario non scolastico).
Ciascun genitore potrà altresì trascorrere con i figli un periodo di 15 giorni consecutivi durante le vacanze estive, da concordarsi con l'altro genitore entro il 30.04 di ogni anno.
Ogni altro periodo di vacanze scolastiche verrà ripartito tra i genitori in parti eguali avendo cura di alternare le festività.
In particolare, i minori trascorreranno ad anni alterni, la settimana di Natale e le vacanze di
Carnevale con un genitore e la settimana di Capodanno e le vacanze di Pasqua con l'altro genitore, fermo restando che i minori trascorreranno sempre la Vigilia di Natale con il genitore con cui trascorrono il secondo periodo di vacanze.
I coniugi concordano sulla possibilità, nel primario interesse dei figli, di modificare e/o adeguare il calendario su esposto in ragione di esigenze sopravvenute o mutate o in relazione a diversa volontà manifestata dai minori, e si impegnano reciprocamente a collaborare fattivamente per aiutarsi nella gestione dei figli;
5. I genitori provvederanno autonomamente al mantenimento ordinario dei figli e Per_1 Per_2
quando presso di sé, con suddivisione delle spese straordinarie da sostenersi nel loro interesse, così come disciplinate e regolamentate nel Protocollo sottoscritto tra magistrati e avvocati di Aosta, il
22.02.2019 che nelle parti essenziali si riporta:
pagina 2 di 5 *spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
b) rette richieste in istituti pubblici o privati ma convenzionati;
c) libri di testo e materiale di corredo scolastico, quest'ultimo indicato ad inizio anno scolastico o successivamente integrato, riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
e) abbonamento trasporto pubblico;
*spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e università pubbliche, dopo il primo anno fuori corso;
c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
*spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) un corso per attività extrascolastica a livello amatoriale (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori;
b) pre- scuola e doposcuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario;
c) spese di manutenzione e consumo, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
d) spesa per ricariche telefoniche nei limiti di quindici euro mese per figlio;
*spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive agonistiche, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno; b) viaggi e vacanze, trascorsi autonomamente dal figlio;
c) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
d) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
f) spese per la patente;
g) spese per acquisto di materiale informatico, tecnologico, telefonico, multimediale, ecc.
*spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante ed erogate in regime di convenzione;
b) farmaci e presidi prescritti dal medico curante;
c) trattamenti sanitari ed urgenti non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
*spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentali ed ortodontiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati da strutture sanitarie che operano in regime non convenzionato, d) farmaci e terapie non tradizionali.
Tutte le spese mediche connotate dai caratteri della necessità o urgenza non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori.
6. L'assegno unico universale per i figli minori spetterà integralmente alla madre.
7. Tenuto conto delle attuali posizioni lavorative e soprattutto delle capacità professionali di entrambi,
i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e dichiarano di rinunciare alla reciproca richiesta di contributi alimentari e di mantenimento.
8. Spese di giudizio interamente compensate tra le parti.
pagina 3 di 5 9. Di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza”.
La domanda di divorzio (cessazione effetti civili del matrimonio) deve trovare accoglimento.
I due coniugi hanno chiaramente manifestato la volontà di non ricostituire l'unione.
Sussistono, peraltro, i presupposti di legge in quanto, dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi innanzi al Tribunale in sede di separazione alla data di proposizione della presente domanda, è decorso il termine di legge senza che vi sia stato riavvicinamento di sorta.
Si presume che non vi stata interruzione della separazione con la ricostituzione, sia pure temporanea, dell'unità familiare.
In ordine alle condizioni del divorzio, il Collegio aderisce a quelle presentate congiuntamente dalle parti, conformi a legge e corrispondenti all'interesse primario della prole quanto alla disciplina dell'affido e del mantenimento.
Le spese di causa possono essere interamente compensate in virtù dell'accordo raggiunto sulle condizioni del divorzio.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo, il Tribunale
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Gressan (AO), il 27/06/2009 tra
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1
E
, nata ad [...] il [...], C.F. Parte_2 C.F._3
alle condizioni sopra trascritte, frutto di accordo delle parti, oggetto del ricorso depositato il
05/08/2025.
Matrimonio concordatario contratto in Gressan (AO), in data 27/06/2009, trascritto nei Registri dello
Stato Civile del Comune di Gressan, al n. 1, parte II.
M A N D A alla Cancelleria di questo Tribunale di provvedere alle prescritte comunicazioni all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Gressan (AO) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n.
396/2000 e successive modificazioni sull'ordinamento civile.
Spese compensate.
Deliberata ad Aosta nella camera di consiglio del 26.11.2025
pagina 4 di 5 Il Giudice rel. est.
Dott. ZI D'Abrusco
Il Presidente
Dott. Giuseppe Marra
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