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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 25/09/2025, n. 755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 755 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI POTENZA
Il Tribunale di Potenza, in persona del giudice monocratico ed in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Rosalba De Bonis, all'udienza del 25 settembre 2025, ha depositato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1965/2019 R.G. e vertente
fra
(P.IVA , Parte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
Antonio Casulli ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio, in Potenza, alla via Pienza n. 60, giusta mandato in atti;
OPPONENTE
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. Vito Dinoia, giusta procura generale ad lites, a mezzo del notaio in Fiumicino, come in atti;
Persona_1
OPPOSTO
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1 1. Con ricorso, depositato in data 01.07.2019 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe proponeva opposizione avverso il decreto recante n.
128/2019 emesso dall'intestato Tribunale e depositato il 28.03.2019, in funzione di giudice del lavoro, con il quale veniva ingiunto il pagamento dell'importo di €
23.850,00 a titolo di contribuzione previdenziale omessa in relazione al periodo dal 10.03.2008 al 30.12.2008 e per mancata comunicazione agli uffici del C.P.I. dell'avvenuta assunzione di con conseguenziale applicazione della Parte_2 sanzione per lavoro nero ex lege 248/2006 ed ex lege 183/2010, come accertato con verbale n. 000327818/DDL redatto dall' in data 27.02.2013. CP_1
A fondamento dell'opposizione deduceva: la insussistenza e la carenza probatoria dell'asserito rapporto di lavoro subordinato e la prescrizione dei crediti azionati, deducendo al riguardo la irritualità e la illegittimità degli atti depositati che comproverebbero la interruzione del termine prescrizionale.
Tanto premesso, adiva il Tribunale e domandava nel merito di accogliere l'opposizione spiegata con il presente ricorso, per l'effetto, di revocare l'opposto decreto ingiuntivo siccome ingiusto ed illegittimo, per quanto argomentato nella parte narrativa del presente atto, e per l'effetto accertare e dichiarare che nulla è dovuto alla parte opposta per qualsiasi titolo, ragione e/o causale in relazione all'impugnato verbale n. 000327818/DDL del 27/02/2013; in via gradata, per la denegata ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni rassegnate al capo
1), di accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito azionato dalla parte opposta, e, per l'effetto revocare e dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo n. 128/2019; con vittoria delle spese e competenze del giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio l' in persona del legale rappresentante p.t., e CP_1 domandava di confermare il decreto ingiuntivo opposto e di dichiarare inammissibili o, in subordine, di rigettare tutte le avverse eccezioni formulate per i motivi sopra esposti;
in caso di revoca del decreto ingiuntivo opposto, di condannare controparte al pagamento della somma di € 23.850,00 o dell'altra somma maggiore o minore che dovesse accertarsi in corso di causa, per contributi, oltre accessori come per legge;
in ogni caso con vittoria di
2 competenze e spese in favore dell' attesa la palese temerarietà dell'azione CP_1 giudiziaria intrapresa.
La causa veniva istruita mediante l'espletamento della prova testimoniale e, in data 25 settembre 2025, verificato il deposito delle note di trattazione scritta, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha depositato la presente sentenza, contenente il dispositivo e la contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. L'opposizione merita accoglimento.
Parte opponente, con il presente giudizio, insorge avverso il decreto n. 128/2019 emesso dall'intestato Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, con il quale veniva ingiunto il pagamento dell'importo di euro 23.850,00, a titolo contribuzione previdenziale e assistenziale obbligatoria e a titolo di sanzione per lavoro in nero ex lege 248/2006 e lege 183/2010 in relazione al periodo dal
10.03.2008 al 30.12.2018, sulla base del verbale n. 000327818/DDL del
27.02.2013, redatto dai funzionari ispettivi dell' a seguito degli CP_1 accertamenti occasionati dalla nota del 06.09.2012 a firma del sig. , Parte_2 che denunciava lo svolgimento di attività lavorativa subordinata come autista alle dipendenze dell'opponente, in assenza di formale assunzione e in assenza del versamento della dovuta contribuzione.
A fondamento della domandata revoca del decreto ingiuntivo opposto, la società ha eccepito la prescrizione dei crediti e, nel merito, la insussistenza e comunque la carenza probatoria della sussistenza del ritenuto rapporto di lavoro subordinato, argomentazioni, entrambe, contestate dall'Istituto previdenziale che, escluso il decorso del termine prescrizionale decennale, ha dedotto la compiuta prova, anche documentale (documenti di trasporto e dischi del cronotachigrafo), della subordinazione posta a fondamento degli importi ingiunti.
Sulla eccepita prescrizione si osserva quanto segue.
Preliminarmente va disattesa la deduzione dell' secondo cui sarebbe CP_1 applicabile la prescrizione decennale sussistendo nel caso di specie la denuncia
3 del lavoratore, atteso che il rapporto di lavoro subordinato denunciato e, per l'effetto, il credito ingiunto risulta maturato (marzo/dicembre 2008) in epoca successiva all'entrata in vigore (01 gennaio 1996) della legge n. 335 del 1995, ragione per la quale la prescrizione deve ritenersi, in conformità al costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, quinquennale (si veda, ex multis, Cass. civ., sez. lav., sentenza n. 5820 del 3 marzo 2021“In tema di contributi previdenziali, il raddoppio del termine quinquennale di prescrizione, previsto dall'art. 3, comma 9, della l. n. 335 del 1995, per il caso di denuncia del lavoratore, non si applica ai crediti maturati in epoca successiva all'entrata in vigore della legge, dal momento che la suddetta denuncia ha unicamente l'effetto di mantenere il termine decennale per i crediti maturati anteriormente e non può essere qualificato come atto interruttivo della prescrizione, non potendosi trarre argomento in tal senso dalla previsione speciale di cui all'art. 38, comma 7, della l. n. 289 del 2002”).
Parte opponente eccepisce la prescrizione quinquennale nell'intervallo di tempo intercorso tra la data di cessazione dell'asserito rapporto di lavoro (12/2008) e la notifica del ricorso per decreto ingiuntivo (datata 22-28 maggio 2019), deducendo che gli atti prodotti dall' e, in particolare, 1) il verbale unico di CP_1 accertamento portante il n. 000327818/DDL del 27/02/2013 asseritamente notificato in data 6 marzo 2013 a alla Strada delle Querce n. 6 Parte_3 in Picerno nonché alla società opponente presso la sede legale alla Strada Statale
94 km 33 snc in Picerno;
2) la diffida di pagamento dell' protocollo 6400 CP_1
25/11/2015 0166176 datata 25 novembre 2015, ritirata in data 1° dicembre 2015 in Picerno alla Strada Statale 94 km 33 snc;
3) la diffida di pagamento dell' CP_1 protocollo 6400 08/11/2016 0168167 datata 8 novembre 2016, ritirata in data 11 novembre 2016 in Picerno alla Strada Statale 94 km 33 snc, sarebbero privi della dedotta efficacia interruttiva, attesa la ritenuta falsità e apocrificità delle sottoscrizioni degli avvisi di ricevimento postali n. 289213 datato 6.03.2013, n.
289214 datato 6.03.2013, n. 1524189900295 datato 11.11.2016 e n. 54278 datato
1.12.2015, in quanto ritenute apposte da soggetti terzi e/o sconosciuti in assenza di delega e/o qualsivoglia potere conferito dal (in proprio e Parte_3 nella qualità di legale rapp. della ) e non Parte_1
4 consegnate presso la abitazione del né presso la sede legale Parte_3 della Parte_1
Sulla base di tali deduzioni, parte opponente ha proposto, quindi, querela di falso dinanzi all'organo giudiziario competente.
Secondo il costante e condivisibile orientamento giurisprudenziale “In caso di notificazione a mezzo posta dell'atto impositivo eseguita direttamente dall'Ufficio finanziario ai sensi dell'art. 14 della l. n. 890 del 1982, si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, e non quelle di cui alla suddetta legge concernenti esclusivamente la notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 149 c.p.c., sicché non va redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, senza necessità dell'invio della raccomandata al destinatario, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., la quale opera per effetto dell'arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione ed è superabile solo se il destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione” (si veda Cass. civ., sez. V. sentenza n. 29642 del
14.11.2019), quanto alla notifica delle persone giuridiche “La notificazione alle persone giuridiche si realizza, secondo l'ipotesi di cui all'art. 145 cod. proc. civ., mediante la consegna dell'atto a una persona fisica legata alla persona giuridica da un rapporto qualificato che non deve essere necessariamente di prestazione lavorativa, essendo sufficiente che derivi da un incarico, non necessariamente conferito in maniera formale, di ricevere le notificazioni per conto della persona giuridica. (Nella specie la notificazione nei confronti di un Comune era stata eseguita presso la casa comunale a mano della moglie del custode con alloggio nella casa stessa, la quale però nella relata era stata qualificata come custode dipendente incaricata della ricezione;
il giudice d'appello aveva ritenuto nulla tale notificazione, risultando da certificazione del l'assenza di un Pt_4 rapporto di dipendenza del soggetto consegnatario della copia;
la S.C. ha annullato l'impugnata sentenza di merito, sulla base del riportato principio e del rilievo che non era stata vinta la presunzione derivante dalla relata di notifica di
5 esistenza di un incarico di ricevimento delle notificazioni conferito alla persona in questione, presunzione che trovava conferma nella peculiarità della situazione relativa alla assegnazione di alloggio anche per i familiari del custode e nella tempestiva registrazione dell'atto nel registro protocollo del
Comune)” (Cass. civ., sez. lav., sentenza n. 642 del 23.01.1998 nonché, in senso conforme, Cass. civ., sez. III, sentenza n. 11702 del 05.08.2002 “La notificazione di un atto alle persone giuridiche si perfeziona, giusta disposto dell'art. 145 cod. proc. civ., al momento della consegna dell'atto stesso ad una persona fisica legata all'ente da un rapporto qualificato (anche se non necessariamente caratterizzato dai connotati della prestazione lavorativa), derivante da un incarico, non necessariamente conferito in maniera formale, di ricevere detto atto per conto della persona giuridica”) e, infine, con riguardo alla proposizione della querela di falso, “Nella notificazione a mezzo del servizio postale,
l'attestazione apposta sull'avviso di ricevimento dall'agente postale (ove questi dichiara di aver eseguito la notificazione ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890) se sottoscritta, fa fede fino a querela di falso, in quanto tale notificazione è un'attività legittimamente delegata dall'ufficiale giudiziario all'agente postale in forza del disposto dell'art. 1 della citata legge n. 890 del
1982, e gode della stessa forza certificatoria della relata di una notificazione eseguita direttamente dallo stesso ufficiale giudiziario. Ne consegue che il destinatario di un avviso di ricevimento che affermi di non aver mai ricevuto
l'atto, e in particolare di non aver mai apposto la propria firma sull'avviso di ricevimento, ha l'onere, se intende contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione, di impugnare l'avviso di ricevimento a mezzo di querela di falso”
(si veda, ex multis, Cass. civ., sez. lav., sentenza n. 3065 del 01.03.2003).
Orbene, in applicazione dei richiamati principi, ai quali si ritiene di dare continuità, atteso che la notifiche risultano effettuate presso la sede legale della società che, sebbene inattiva, risulta esistente, a persona che ha accettato di ricevere l'atto, a nulla rilevando al riguardo un'apposita delega e/o potere all'uopo conferito, atteso che, in applicazione, del disposto di cui all'art. 1335
c.c., gli atti in esame devono ritenersi ritualmente consegnati al destinatario, non avendo parte opponente puntualmente allegato, prima ancora che provato, che lo
6 stesso fosse senza sua colpa nella impossibilità di prenderne cognizione;
atteso che la querela di falso risulta proposta non dal destinatario dell'atto ma dalla società opponente, le allegazioni circa la mancata efficacia interruttiva degli atti, da ritenersi, viceversa, ritualmente notificati dall' , appaiono privi di CP_1 fondamento e la proposta querela di falso da parte di soggetto diverso del destinatario dell'atto appare irrilevante nel presente giudizio, da qui il rigetto della domandata sospensione dello stesso.
Passando all'esame del merito, è consolidato l'orientamento secondo cui l'opposizione a decreto ingiuntivo dia luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice non deve limitarsi a verificare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione, pertanto, l'an e il quantum della pretesa del creditore, entrando nel merito della controversia.
Ne consegue che, in tale giudizio, l'opposto riveste il ruolo dell'attore, poiché quest'ultimo ha instaurato il procedimento mediante la richiesta di emissione di un provvedimento monitorio, e l'opponente, in qualità di destinatario del provvedimento di natura sommaria, si trova nella posizione sostanziale di convenuto.
Tale distinzione assume rilevanza sul piano del riparto dell'onere della prova, poiché, per effetto dell'inversione processuale e non sostanziale delle parti, è sul creditore opposto-convenuto che incombe la prova del fatto costitutivo del credito, mentre la prova dei fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto spetta all'opponente attore (ex multis Cass. civ. SS.UU., n. 7448 del 7.7.93; Cass. civ., sez. II, n. 7476 del 11.08.1997; Cass. civ., sez. II, del 18.4.2000 n. 4974).
Applicando i suddetti principi al caso di specie, parte opposta non ha ottemperato all'onere della prova sulla stessa gravante e, in particolare, non risulta compiutamente provato il rapporto di lavoro subordinato tra il sig. Parte_2
e la società opponente, quale presupposto dei crediti ingiunti.
L' in particolare, rinviene nel verbale unico di accertamento e CP_1 notificazione n. 000327818/DDL del 27.02.2013 redatto dal funzionario ispettivo
7 la fonte del proprio diritto a rivendicare il versamento della contribuzione e il pagamento della sanzione comminata.
Secondo il costante e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, il suddetto verbale non ha alcuna valenza probatoria del credito rivendicato in sede monitoria (si veda, ex multis, Cass, civ., sez. lav., sentenza n.
15702/2014 secondo cui i “…verbali ispettivi redatti dagli ispettori del lavoro, o comunque dai funzionari degli enti previdenziali, fanno fede fino a querela di falso, ai sensi dell'art. 2700 c.c., solo relativamente alla loro provenienza dal sottoscrittore, alle dichiarazioni a lui rese ed agli altri fatti che egli attesti come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti..” nonché, in senso conforme, Cass. civ., sez. lav., ordinanza 23.09.2020 n. 19982), peraltro, l'accertamento del funzionario ispettivo - scaturito dalla nota del 27.09.2012 protocollo n. 0101262 con la quale il sig. denunciava di avere prestato attività lavorativa Parte_2 dal 10.03.2008 al 30.12.2008 presso la società senza Parte_1 assunzione e senza il versamento della contribuzione – risulta espletato sulla base di quanto presente negli archivi informatici dell'Istituto; di quanto fornito dal denunciante (ossia relazione sull'attività svolta, copia documentazione di trasporto e copia di appunti personali) e sulla base della dichiarazione da lui resa in data 21.01.2013, allorquando, sentito presso la DTL di Potenza, oltre a confermare il contenuto della denuncia, rappresentava di avere percepito una retribuzione giornaliera di € 100,00 anche per le giornate lavorate di sabato e domenica.
Escluso, allora, che il richiamato verbale e la documentazione sulla quale si fonda l'esito dell'accertamento possano avere piena efficacia probatoria dell'asserita subordinazione, occorre volgere lo sguardo su quanto emerso nel presente giudizio.
Come detto, la rivendicazione della natura subordinata dell'attività concretamente svolta dal sig. in relazione al periodo dal Parte_2
10.03.2018 al 30.12.2018, secondo la tesi dell' , si desumerebbe dal CP_1 contenuto della denuncia da lui presentata agli organi ispettivi e, nella specie, dalla continuità del rapporto, dall'assoggettamento alle direttive impartite dal datore di lavoro circa le modalità di esecuzione dell'attività lavorativa di autista
8 – avendo operato su incarico diretto della società, tramite mezzi dalla stessa forniti e partendo sempre dal piazzale della stessa, con rischio a carico e benefici a favore di parte datoriale – e dalla retribuzione giornaliera fissa di euro 100,00; nessuna allegazione e prova viene offerta in relazione alle istruzioni ricevute circa l'attività di autista e di trasporto su commissione e con mezzi della società opponente che deduce espletata dal sig. . Parte_2
Da ciò discende il convincimento che la dedotta subordinazione, quale presupposto delle rivendicazioni dell' , sia carente di allegazioni CP_1 circostanziate in merito alle direttive impartite al lavoratore denunciante e al proprio reale grado di assoggettamento all'opponente. Ossia in merito a quei profili attuativi che valgono a ricondurre il rapporto con la società (già a livello di prospettazione) nell'alveo della subordinazione.
Se è vero, in altre parole, che si chiede di provare per testi la circostanza che il lavoratore denunciante fosse tenuto a recarsi presso il piazzale della prima di andare a scaricare nei luoghi indicati Parte_1 dalla ditta;
che svolgesse dal 10 marzo 2008 al 30 dicembre 2008 l'attività di autista e di trasporto con mezzi, su commissione e con le direttive della società
, è altrettanto vero che non è specificato in che modo si esplicasse il Pt_3 potere di direzione. In altre parole, non risultano esplicitati il tipo di ordini ricevuti, il loro contenuto, la loro provenienza, il loro controllo e l'eventuale sanzione per il caso di inadempimento.
Manca, dunque, l'allegazione di accadimenti concreti ed individuabili dai quali sia possibile desumere che la direzione dell'attività lavorativa del sig. , Pt_2 da parte della società, si sia estrinsecata con modalità tali da permettere di qualificare quella stessa attività come subordinata.
Per le ragioni esposte, l'attività istruttoria, comunque ammessa ed espletata, non ha consentito di ritenere provata la subordinazione ai sensi dell'art. 2094 e ss. del codice civile e dell'univoco orientamento della giurisprudenza di legittimità. (si veda Cass. civ., sez. lav., sentenza n.4500 del 27.02.2007 e sentenza n. 26986 del
22.12.2009)
Si osserva, inoltre, che, al di là della deposizione resa dal sig. nel Parte_2 corso dell'udienza del 15 ottobre 2024, che ha sostanzialmente confermato il
9 contenuto della denuncia di cui alla nota del 27.09.2012, i restanti testi dell' , escussi nel corso dell'udienza dell'08 novembre 2022 e del 16 aprile CP_1
2024, non hanno confermato le circostanze come articolate e della cui genericità si è detto. Né la documentazione allegata dal sig. alla denuncia, ossia i Pt_2 documenti di trasporto e i dischi del cronotachigrafo possono ritenersi sufficienti a provare la subordinazione, per essere gli stessi compatibili con altri tipi di rapporto.
In conclusione, atteso che il credito rivendicato in sede monitoria dall' non CP_1 può ritenersi dimostrato sulla base del verbale unico di accertamento e notificazione n. 000327818/DDL del 27.02.2013 né sulla sola documentazione posta a fondamento dello stesso;
atteso che parte opposta non ha compiutamente allegato, prima ancora che provato con l'attività istruttoria comunque espletata, il fatto costitutivo, secondo la circolarità, propria del processo del lavoro, tra oneri di allegazione, di contestazione e di prova, ne consegue, in accoglimento dell'opposizione, la revoca del decreto ingiuntivo opposto n. 128/2019.
3. La qualità delle parti, le connotazioni obiettive e subiettive proprie del caso di specie integrano le condizioni di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c. per la compensazione tra le parti delle spese di lite, anche della fase monitoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico ed in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Rosalba De Bonis, pronunciando definitivamente sulla opposizione a decreto ingiuntivo n. 128/2019, proposta dalla
[...]
, in persona del legale rappresentante pro Parte_5 tempore, con ricorso depositato in data 01.07.2019, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n. 128/2019;
2. compensa interamente le spese di lite, anche della fase monitoria.
Potenza, 25 settembre 2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Rosalba De Bonis
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