TRIB
Sentenza 26 dicembre 2025
Sentenza 26 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 26/12/2025, n. 910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 910 |
| Data del deposito : | 26 dicembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel.
nel procedimento r.g.n. 1977/2025, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 12/12/2025, avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 29/07/2025 da rappresentata e difesa Parte_1 dagli avv.ti SGAMBATO NELLO e COSENZA ANNUNZIATA, e da , Parte_2 rappresentato e difeso dall'avv. ESPOSITO ALAIA RAFFAELLA, tendente ad ottenere la separazione consensuale dei coniugi;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio in San CO La TR (CE) in data 19/06/2000; rilevato, altresì, che dal matrimonio sono nati due figli: (deceduto in data Persona_1
18/12/2019) e (nata il [...]); Per_2 lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, così come integrate con note di trattazione scritta del 10/12/2025) non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
a. Dichiarare la separazione personale dei coniugi e autorizzando gli stessi Parte_1 Parte_2
a vivere separati nel reciproco rispetto;
b. La figlia minore, , resterà affidata, in maniera condivisa ad entrambi i genitori, i quali Persona_3 eserciteranno congiuntamente la potestà genitoriale, assumendo di comune accordo, le decisioni sulle questioni di maggiore interesse, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori medesimi;
Per_ c. La figlia minore, , avrà quale domicilio prevalente la casa materna, con l'obbligo per la sig.ra
[...]
di comunicare al sig. eventuali cambi di residenza e/o domicilio. Parte_1 Parte_2 2
Per_ d. In ordine al diritto di visita il sig. potrà vedere la figlia due volte a settimana, previo Parte_2 accordo con la madre, qualora riuscisse a liberarsi lavorativamente, sempre nel rispetto degli impegni scolastici e/o sportivi della minore. Resta inteso che, in caso di impedimento o modifica degli orari e/o dei giorni stabiliti, il sig.
si impegna a darne comunicazione alla sig.ra 24 ore prima. Inoltre, il sig. Pt_2 Parte_1
dovrà sempre comunicare alla sig.ra gli eventuali spostamenti fuori città Parte_2 Parte_1
Per_ della minore. In ordine al pernottamento, al fine del raggiungimento di un equilibrio familiare, la minore potrà stare col padre a weekend alterni dalle ore 20.00 del venerdì sera alle ore 20.00 della domenica sera, con Per_ rientro presso il domicilio materno. In ordine alle festività natalizie e pasquali, la minore trascorrerà con il padre, ad anni alterni, la giornata del 24 e 25 dicembre, ovvero la giornata del 31 dicembre e 1° gennaio e, sempre ad anni alterni, la domenica di Pasqua, ovvero il Lunedi in Albis. Per quanto concerne le vacanze estive, Per_ la minore trascorrerà 15 giorni con il padre e 15 giorni con la madre. In caso di particolari esigenze, tali accordi potranno essere modificati previo accordo tra i genitori e sempre tenendo conto del prioritario interesse della minore.
e. Il sig. verserà alla sig.ra a titolo di assegno di mantenimento della figlia Parte_2 Parte_1
Per_ minore , la somma di € 450,00 mensili (quattrocentocinquanta euro/00), rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi, a mezzo bonifico bancario, improrogabilmente entro il giorno 30 di ogni mese;
f. I coniugi parteciperanno alle spese straordinarie della figlia minor e nella misura del 50%, tutte preventivamente concordate e documentate. Per spese straordinarie saranno da intendersi:
1. Spese mediche, sanitarie, non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, odontoiatriche, psicoterapiche, ivi compresi i tickets. Le spese indicate dovranno essere comprovate da prescrizione medica e da indicazione del codice fiscale su ciascun scontrino;
2.
Spese scolastiche come rette, tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, doposcuola, alloggio e relative utenze nella sede universitaria frequentata dalla figlia;
3. Spese per attività sportive, artistiche, ricreative e di svago;
spese di iscrizione e frequenza di corsi e relative attrezzature.
g. In ordine alle spese straordinarie, il sig. si rende disponibile a versare il 50% della quota relativa al Pt_2
Per_ doposcuola frequentato dalla minore , dal mese di settembre mese di giugno.
h. La sig.ra si impegna ad effettuare il passaggio di proprietà dell'autovettura BMW X3 Tg. Parte_1
EN563AD, nella sua disponibilità, alla scadenza del contratto della polizza assicurativa per la RCA sottoscritta dal sig. Pt_2
i. In ordine alla documentazione fiscale, le parti, nella piena condivisione delle condizioni di separazione consensuale qui proposte, chiedono di essere esonerate dal deposito della documentazione fiscale di cui all'art. 473
-bis.12, comma 2, c.p.c., atteso che la presente procedura è promossa in via consensuale e non vi è alcuna contestazione o necessità di verifica reddituale o patrimoniale, né sussiste alcuna controversia in ordine agli aspetti economici;
le condizioni economiche sono state integralmente concordate tra le parti, in piena autonomia e consapevolezza, con equilibrio e reciproca soddisfazione, e non si ravvisa alcuna esigenza istruttoria in merito. 3
Pertanto, si rappresenta che non si allega la documentazione fiscale in quanto non necessaria ai fini della definizione consensuale della presente separazione, riservandosi il giudice ogni valutazione in ordine alla congruità
e completezza degli accordi proposti.
j. Le spese tutte della presente procedura sono interamente compensate tra le parti, con rinuncia dei sottoscritti procuratori al vincolo della solidarietà professionale ex art.68 L.P.F.
Con note di trattazione scritta, depositate per l'udienza cartolare del 12/12/2025, le parti hanno precisato di voler integrare le condizioni di cui al ricorso nei seguenti termini: Per_
- Ad integrazione di quanto indicato al punto c) del ricorso introduttivo, la figlia minore , residente in [...]
CO La TR (CE) alla via Grotta n.108, avrà quale domicilio prevalente l'abitazione materna, sita in
San CO La TR (CE) via Giuseppe Palomba n.20 (come da certificato di residenza allegato). Inoltre, la sig.ra si obbliga a comunicare tempestivamente al sig. a mezzo sms o Parte_1 Parte_2 messaggio Whatsapp, eventuali cambi di residenza e/o domicilio;
- Ad integrazione del punto d) del ricorso: il sig. potrà telefonare e/o videochiamare la minore Parte_2
Per_
almeno una volta al giorno, nella fascia oraria dalle 19.00 alle 20.00, circostanza modificabile in maniera contestuale alla normale crescita e al desiderio della bambina (…) In ordine alle festività natalizie e Per_ pasquali, la minore trascorrerà con il padre, ad anni alterni, la giornata del 24, 25 e 26 dicembre, ovvero la giornata del 31 dicembre, 1 e 6 gennaio e, sempre ad anni alterni, la domenica di Pasqua, ovvero il Lunedi in
Albis. rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge o all'ordine pubblico;
ritenuto che
le pattuizioni siano conformi all'interesse della prole;
rilevato che le parti si sono separate consensualmente all'udienza cartolare del 12/12/2025; visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi nata il [...] in [...] e Parte_1 Parte_2 nato il [...] in [...];
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SAN NICOLA LA STRADA (CE) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile) (atto n. 6, parte I, anno 2000);
3) manda alla cancelleria anche per l'esecuzione degli adempimenti previsti all'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di
Stato Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
4) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 12/12/2025 4
Il Giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese
Il Presidente dott. Giovanni D'Onofrio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel.
nel procedimento r.g.n. 1977/2025, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 12/12/2025, avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 29/07/2025 da rappresentata e difesa Parte_1 dagli avv.ti SGAMBATO NELLO e COSENZA ANNUNZIATA, e da , Parte_2 rappresentato e difeso dall'avv. ESPOSITO ALAIA RAFFAELLA, tendente ad ottenere la separazione consensuale dei coniugi;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio in San CO La TR (CE) in data 19/06/2000; rilevato, altresì, che dal matrimonio sono nati due figli: (deceduto in data Persona_1
18/12/2019) e (nata il [...]); Per_2 lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, così come integrate con note di trattazione scritta del 10/12/2025) non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
a. Dichiarare la separazione personale dei coniugi e autorizzando gli stessi Parte_1 Parte_2
a vivere separati nel reciproco rispetto;
b. La figlia minore, , resterà affidata, in maniera condivisa ad entrambi i genitori, i quali Persona_3 eserciteranno congiuntamente la potestà genitoriale, assumendo di comune accordo, le decisioni sulle questioni di maggiore interesse, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori medesimi;
Per_ c. La figlia minore, , avrà quale domicilio prevalente la casa materna, con l'obbligo per la sig.ra
[...]
di comunicare al sig. eventuali cambi di residenza e/o domicilio. Parte_1 Parte_2 2
Per_ d. In ordine al diritto di visita il sig. potrà vedere la figlia due volte a settimana, previo Parte_2 accordo con la madre, qualora riuscisse a liberarsi lavorativamente, sempre nel rispetto degli impegni scolastici e/o sportivi della minore. Resta inteso che, in caso di impedimento o modifica degli orari e/o dei giorni stabiliti, il sig.
si impegna a darne comunicazione alla sig.ra 24 ore prima. Inoltre, il sig. Pt_2 Parte_1
dovrà sempre comunicare alla sig.ra gli eventuali spostamenti fuori città Parte_2 Parte_1
Per_ della minore. In ordine al pernottamento, al fine del raggiungimento di un equilibrio familiare, la minore potrà stare col padre a weekend alterni dalle ore 20.00 del venerdì sera alle ore 20.00 della domenica sera, con Per_ rientro presso il domicilio materno. In ordine alle festività natalizie e pasquali, la minore trascorrerà con il padre, ad anni alterni, la giornata del 24 e 25 dicembre, ovvero la giornata del 31 dicembre e 1° gennaio e, sempre ad anni alterni, la domenica di Pasqua, ovvero il Lunedi in Albis. Per quanto concerne le vacanze estive, Per_ la minore trascorrerà 15 giorni con il padre e 15 giorni con la madre. In caso di particolari esigenze, tali accordi potranno essere modificati previo accordo tra i genitori e sempre tenendo conto del prioritario interesse della minore.
e. Il sig. verserà alla sig.ra a titolo di assegno di mantenimento della figlia Parte_2 Parte_1
Per_ minore , la somma di € 450,00 mensili (quattrocentocinquanta euro/00), rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi, a mezzo bonifico bancario, improrogabilmente entro il giorno 30 di ogni mese;
f. I coniugi parteciperanno alle spese straordinarie della figlia minor e nella misura del 50%, tutte preventivamente concordate e documentate. Per spese straordinarie saranno da intendersi:
1. Spese mediche, sanitarie, non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, odontoiatriche, psicoterapiche, ivi compresi i tickets. Le spese indicate dovranno essere comprovate da prescrizione medica e da indicazione del codice fiscale su ciascun scontrino;
2.
Spese scolastiche come rette, tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, doposcuola, alloggio e relative utenze nella sede universitaria frequentata dalla figlia;
3. Spese per attività sportive, artistiche, ricreative e di svago;
spese di iscrizione e frequenza di corsi e relative attrezzature.
g. In ordine alle spese straordinarie, il sig. si rende disponibile a versare il 50% della quota relativa al Pt_2
Per_ doposcuola frequentato dalla minore , dal mese di settembre mese di giugno.
h. La sig.ra si impegna ad effettuare il passaggio di proprietà dell'autovettura BMW X3 Tg. Parte_1
EN563AD, nella sua disponibilità, alla scadenza del contratto della polizza assicurativa per la RCA sottoscritta dal sig. Pt_2
i. In ordine alla documentazione fiscale, le parti, nella piena condivisione delle condizioni di separazione consensuale qui proposte, chiedono di essere esonerate dal deposito della documentazione fiscale di cui all'art. 473
-bis.12, comma 2, c.p.c., atteso che la presente procedura è promossa in via consensuale e non vi è alcuna contestazione o necessità di verifica reddituale o patrimoniale, né sussiste alcuna controversia in ordine agli aspetti economici;
le condizioni economiche sono state integralmente concordate tra le parti, in piena autonomia e consapevolezza, con equilibrio e reciproca soddisfazione, e non si ravvisa alcuna esigenza istruttoria in merito. 3
Pertanto, si rappresenta che non si allega la documentazione fiscale in quanto non necessaria ai fini della definizione consensuale della presente separazione, riservandosi il giudice ogni valutazione in ordine alla congruità
e completezza degli accordi proposti.
j. Le spese tutte della presente procedura sono interamente compensate tra le parti, con rinuncia dei sottoscritti procuratori al vincolo della solidarietà professionale ex art.68 L.P.F.
Con note di trattazione scritta, depositate per l'udienza cartolare del 12/12/2025, le parti hanno precisato di voler integrare le condizioni di cui al ricorso nei seguenti termini: Per_
- Ad integrazione di quanto indicato al punto c) del ricorso introduttivo, la figlia minore , residente in [...]
CO La TR (CE) alla via Grotta n.108, avrà quale domicilio prevalente l'abitazione materna, sita in
San CO La TR (CE) via Giuseppe Palomba n.20 (come da certificato di residenza allegato). Inoltre, la sig.ra si obbliga a comunicare tempestivamente al sig. a mezzo sms o Parte_1 Parte_2 messaggio Whatsapp, eventuali cambi di residenza e/o domicilio;
- Ad integrazione del punto d) del ricorso: il sig. potrà telefonare e/o videochiamare la minore Parte_2
Per_
almeno una volta al giorno, nella fascia oraria dalle 19.00 alle 20.00, circostanza modificabile in maniera contestuale alla normale crescita e al desiderio della bambina (…) In ordine alle festività natalizie e Per_ pasquali, la minore trascorrerà con il padre, ad anni alterni, la giornata del 24, 25 e 26 dicembre, ovvero la giornata del 31 dicembre, 1 e 6 gennaio e, sempre ad anni alterni, la domenica di Pasqua, ovvero il Lunedi in
Albis. rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge o all'ordine pubblico;
ritenuto che
le pattuizioni siano conformi all'interesse della prole;
rilevato che le parti si sono separate consensualmente all'udienza cartolare del 12/12/2025; visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi nata il [...] in [...] e Parte_1 Parte_2 nato il [...] in [...];
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SAN NICOLA LA STRADA (CE) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile) (atto n. 6, parte I, anno 2000);
3) manda alla cancelleria anche per l'esecuzione degli adempimenti previsti all'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di
Stato Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
4) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 12/12/2025 4
Il Giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese
Il Presidente dott. Giovanni D'Onofrio