Sentenza 14 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 14/05/2003, n. 7414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7414 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2003 |
Testo completo
I NON0 7414/03 RTE SUPREMA DI CASSAZIONE N G 6 8 9 SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.1691/00 Dott. Ugo Presidente RIGGIO Consigliere Dott. Enrico ALTIERI Cron. 16444 Dott. Massimo ODDO Consigliere Consigliere Rep. Dott. Achille MELONCELLI Ud. 19/11/02 Cons. Rel. Dott. Raffaele BOTTA ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: RO IO, elettivamente domiciliato in Roma, via Piediluco 22, presso lo Studio Associato Cairoli e D'Angelo, rappresentato e difeso dagli avv.ti Gregorio Vatrano e Francesco Gigliotti del Foro di. Catanzaro giusta delega in atti;
Re - ricorrente
contro
Ufficio dei Registro di Catanzaro, in persona del lega- le rappresentate pro-tempore; - intimato non costituito avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regio- nale di Catanzaro, Sez. 1, n. 200/1/99 del 2 luglio 4205 1 1999, depositata il 21 ottobre 1999, non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19 novembre 2002 dal Relatore Cons. Raf- faele Botta;
Udito l'avv. Gaetano De Mauro per delega dell'avv. Gre- gorio Vatrano per il ricorrente;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Ge- nerale Dott. Federico Sorrentino, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del 14 gennaio 1995, IO RO, nella sua qualità di coerede, impugnava di fronte alla Com- missione Tributaria di Primo Grado di Catanzaro l'avvi- so di liquidazione dell'imposta relativa alla succes- sione del de cuius LU RO, sostenendo l'infon- datezza della pretesa tributaria in ragione della di- chiarazione di rettifica successivamente presentata da- gli eredi ed affermava che i termini per la proposi- zione del ricorso dovevano decorrere dalla data del- l'ultima notifica effettuata nei confronti della coe- rede Maria RO. La Commissione adita con sentenza n. 173/02/95, depositata il 12 febbraio 1996, dichia- rava inammissibile il ricorso per decorso del termine perentorio di sessanta giorni dall'ultima notifica del- l'avviso di liquidazione ai coeredi. La pronuncia di 2 primo grado era confermata dalla Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro che, con la sentenza in epigra- fe, rigettava l'appello del contribuente. Avverso tale sentenza il contribuente, con atto notifi- cato il 10 gennaio 2000, propone ricorso per cassazione con due motivi. L'Amministrazione finanziaria non si costituita. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è inammissibile in quanto proposto nei con- fronti dell'Ufficio del Registro di Catanzazo, in per- sona del legale rappresentante pro-tempore, e a que- st'ultimo notificato direttamente, invece che nei con- fronti del Ministero delle finanze, in persona del Mi- nistro in carica pro-tempore e con notifica eseguita presso l'Avvocatura dello Stato. Dall'esame del ricorso e della relata di notifica si desume senza ombra di dubbio che l'impugnazione è stata proposta nei confron- ti dell'Ufficio periferico dell'Amministrazione delle Res finanze, mentre, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte, il ricorso in Cassazione deve essere proposto, a pena di inammissibilità, nei con- fronti del Ministero delle Finanze e allo stesso noti- ficato presso l'Avvocatura generale dello Stato: né ef- fetti sananti possono essere attribuiti alla costitu- zione del Ministero delle Finanze, che, tuttavia, nel 3 caso di specie non ha avuto luogo, «dal momento che si verte in tema di inammissibilità derivante dall'errata individuazione della "parte" (Ufficio anziché Ministe- ro)» (Cass. n. 7150/2002, n. 1099/2002, n. 15233/2001). L'inammissibilità del ricorso preclude l'esame dei re- lativi motivi. In ragione della mancata costituzione dell'Amministrazione non occorre provvedere sulle spe- se.
P.Q.M.
LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 novembre 2002. Il Presidente Il Consigliere estensore Dott. Ugo Riggio Dott. Raffaele Botta Pays коро IL CANCELLIERE C1 Dr. Ennio Amicone CANCELLERIA ZOOZ BUN Oggi IL CANCELLERE Dr. Ennio Amicone шо 4