Sentenza 20 dicembre 2007
Massime • 1
È illegittima, in assenza di richiesta dell'imputato, la revoca di ufficio da parte del giudice di appello del beneficio della sospensione condizionale della pena, concesso dal primo giudice in sede di condanna a pena detentiva sostituita con la corrispondente pena pecuniaria sulla base dell'erroneo convincimento del "favor rei", in quanto tale statuizione viola il divieto di "reformatio in peius".
Commentario • 1
- 1. La sospensione condizionale della penahttps://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 7 agosto 2020
La sospensione condizionale della pena viene decisa dal giudice in caso di condanne brevi e sempre che non sussista il pericolo di commissione di altri reati: si tratta di un istituto a favore dell'imputato condannato che ha la possibilità di vedere il reato estinto in caso si comporti bene. Dato che può essere concessa massino per due volte, ma una sola volta senza ulteriori condizioni, va sempre verificata la opportunità di fruirne (non conviene, ad es. in caso di pene pecuniarie modeste). Indice sommario 1. Funzione della sospensione condizionale della pena 2. Presupposti di applicazione: presupposti oggettivi e soggettivi 3. Limiti e deroghe all'applicazione della sospensione …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 20/12/2007, n. 6313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6313 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. VITALONE Claudio - Presidente - del 20/12/2007
Dott. TERESI Vittorio - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - N. 03171
Dott. MARMO Margherita - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 035143/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AG IC, N. il 03/10/1953;
avverso la SENTENZA del 29/03/2007 CORTE di APPELLO di NAPOLI;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA MARMO;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Passacantando Guglielmo, che ha concluso chiedendo "l'annullamento senza rinvio, limitatamente al capo B) per prescrizione;
eliminazione della relativa pena e della revoca della sospensione condizionale della pena sostituita"; rigetto nel resto. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza pronunciata il 17 ottobre 2006 il Tribunale di S. Maria Capua Vetere, sezione distaccata di Aversa, dichiarava AN IC responsabile: a) del reato previsto e punito dall'art. 30, lettera f), in relazione alla L. n. 157 del 1992, art. 18 per aver esercitato la caccia nei giorni di silenzio venatorio;
b) del reato previsto e punito dall'art. 30 lettera h) in relazione alla L. n. 157 del 1992, art. 21, lettera r per aver esercitato la caccia con l'ausilio di richiami vietati (nella specie richiamo di tordo), (per fatti verificatisi in Frignano il 22 ottobre 2002) e, concesse all'imputato le attenuanti generiche e ritenuta la continuazione, lo condannava alla pena di un mese di arresto, disponendo la sospensione condizionale della pena e la confisca degli oggetti sequestrati dai Carabinieri nel corso delle operazioni.
Proposta impugnazione dal AN, la Corte di Appello di Napoli, con sentenza pronunciata il 29 marzo 2007, in parziale riforma della sentenza impugnata sostituiva ex L. n. 689 del 1981, art. 53 la pena detentiva inflitta con la corrispondente pena pecuniaria di Euro 1.140,00 di ammenda, revocando la sospensione condizionale della pena e confermando nel resto l'impugnata sentenza.
Ha proposto ricorso per cassazione il AN, chiedendo l'annullamento dell'impugnata sentenza per i motivi che saranno nel prosieguo analiticamente esaminati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente lamenta l'erronea applicazione della legge penale e l'illogicità della motivazione. Rileva il ricorrente che, come del resto precisato dalla Corte di Appello, la norma di cui alla L. n. 157 del 1992, lettera f), dell'art. 30, non contempla la condotta di esplosione di colpi d'arma da fuoco, ma, più genericamente, una condotta di esercizio della caccia in giorni vietati.
Peraltro, non essendovi agli atti la prova che egli avesse sparato, in quanto l'imputato non era stato trovato in possesso di selvaggina e non erano state rinvenute cartucce riconducibili al fucile da lui impugnato, doveva ritenersi che mancava anche la prova che egli stesse esercitando la caccia.
In ordine al capo B) della rubrica, (uso di apparecchi vietati), era evidente la carenza e l'illogicità della motivazione allorquando, in modo automatico, si attribuiva l'appartenenza del fonofilo rivenuto sul posto dai verbalizzanti ad esso imputato soltanto in quanto in loco non era stata rinvenuta altra persona.
L'apparecchio era stato infatti rinvenuto ad una distanza di circa quindici metri dal punto dove si trovava esso ricorrente ed i verbalizzanti si erano immediatamente recati sul luogo dove si trovava il AN in quanto attratti dall'esplosione di alcuni colpi d'arma da fuoco sparati poco prima.
Pertanto se i colpi di fucile non erano da attribuire ad esso imputato erano da attribuirsi ad altre persone che si erano date alla fuga alla vista dei militari.
Del resto, secondo il ricorrente, anche dalla prova testimoniale era emerso che vi erano terze persone.
Il teste Di Matteo e il Morrone avevano infatti precisato che in prossimità del luogo dove era stato scoperto il AN non vi erano cartucce attribuibili al fucile di questi.
Pertanto la circostanza di aver udito degli spari e di aver rinvenuto nei pressi del fonofilo delle cartucce esplose non riconducibili al fucile del AN, ma sicuramente a quelli di altri cacciatori, rendeva carente ed illogica la motivazione della sentenza impugnata, quanto meno per il capo B), nella parte in cui si era ritenuto provata la circostanza che il fonofilo appartenesse all'imputato soltanto perché in loco non erano state rinvenute altre persone. Il motivo è infondato.
La sentenza di primo grado ha infatti rilevato che l'imputato era stato sorpreso dai Carabinieri della Stazione di Frignano intervenuti immediatamente sul posto da cui provenivano gli spari. La Corte di Appello ha, a sua volta, precisato che i verbalizzanti avevano riferito di aver sorpreso l'imputato in un inequivocabile atteggiamento di caccia mentre imbracciava un fucile carico tenendo a breve distanza dalla sua persona un apparecchio riproducente il verso del tordo che, al momento dell'intervento, era in funzione. La Corte di merito, alla luce delle circostanze in cui si è verificata la contestazione, ha quindi, con motivazione congrua e coerente, ritenuto irrilevante, al fine di escludere la penale responsabilità del AN, il fatto che l'imputato non fosse stato materialmente sorpreso nell'atto di esplodere i colpi di fucile. Va quindi respinto il primo motivo di ricorso.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce che il giudice di appello, nell'applicare la sanzione sostitutiva ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 53 della sola pena pecuniaria, aveva disposto la revoca della sospensione condizionale della pena nell'interesse dell'imputato. Tale revoca non era stata richiesta e non comportava alcun vantaggio per esso imputato.
Rileva in proposito il ricorrente che, secondo quanto precisato dalla Corte di legittimità, l'applicazione della sanzione sostitutiva è compatibile con il beneficio della sospensione condizionale della pena.
Il motivo è fondato e merita accoglimento.
Rileva in proposito il Collegio che, come ha precisato questa Corte, (Cass. pen. sent. 14 ottobre 2005, n. 41442), la sostituzione della pena detentiva breve irrogata con la corrispondente pena pecuniaria, ai sensi della L. n. 689 del 1991, art. 53, non pregiudica l'applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena in quanto la pena sostitutiva è, comunque a tutti gli effetti, una sanzione penale (v. anche CAss. oen. Sez. 5, sent. 11 aprile 2007, n. 18731). Deve quindi ritenersi illegittima la revoca immotivata della sospensione condizionale della pena non richiesta dall'imputato sulla base dell'erroneo presupposto del favor rei in quanto viola invece il principio della reformatio in peius.
Con il terzo motivo il ricorrente chiede l'annullamento della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione dei reati. Il motivo è fondato limitatamente al reato di cui al capo B). Considerato infatti che la contravvenzione di cui alla lettera h) della L. 11 febbraio 1992, n. 157, art. 30 prevede la sola pena dell'ammenda trova applicazione il termine massimo di prescrizione di tre anni di cui agli artt. 157 e 160 c.p. ante novellata più favorevole al reo.
Tale termine, scadente il 22 ottobre 2005, in quanto i fatti risalgono al 22 ottobre 2002, pur prorogato di otto mesi e cinque giorni per effetto delle sospensioni per rinvii disposti per esigenze della difesa dal 5 maggio all'11 ottobre 2005 e dal 18 luglio 2006 al 17 ottobre 2006, è definitivamente decorso il 27 giugno 2006, e quindi in data anteriore alla sentenza impugnata pronunciata il 29 marzo 2007.
Non è invece decorso il termine massimo di prescrizione di quattro anni e sei mesi per la violazione di cui al capo A), atteso che il termine originario, scadente il 22 aprile 2007, si è prorogato per effetto delle sospensioni dovute ai suindicati rinvii al 27 dicembre 2007 e quindi ad epoca successiva alla presente decisione. Va quindi annullata la sentenza innata, senza rinvio, limitatamente al reato di cui al capo B, perché estinto per prescrizione e con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli quanto alla determinazione della pena per il reato di cui al capo A) e per nuovo esame in ordine alla revoca del beneficio di cui all'art. 163 c.p.p. alla luce del principio di diritto sopra enunciato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio limitatamente al reato di cui al capo b) perché estinto per prescrizione e con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di pena per il reato di cui al concessione del beneficio di cui all'art. 163 c.p.. Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2008