Sentenza 21 febbraio 2001
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- 1. l'utilizzo illegittimo è sanzionabile con il licenziamentoRedazione · https://responsabilecivile.it/ · 22 febbraio 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/02/2001, n. 2553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2553 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA L POPOLO ITALIANO0 255340 1 LA CORTE PKEMA DICASS Oggatto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Massimo GENGHINI R.G.N. 13000/98 VIGOLO - Rel. Consigliere Cron.5224 Dott. Luciano Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere Rep. - Consigliere Dott. Francesco Antonio MAIORANO Ud.19/12/00 Dott. Guido VIDIRI Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copie SURE sul ricorso proposto da: dal Sig.. per diritti L. 3000 SA TT, elettivamente domiciliata in ROMA 21 FEB. 2001. IL CANCELLIERE VIALE GIULIO CESARE 61, presso lo studio dell'avvocato DRISALDI L. rappresentata e difesa ' dall'avvocato CANCELLERIA GUGLIELMO BENEDETTO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
INPS- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE;
intimato avverso la sentenza n. 52/97 del Tribunale di LATINA, depositata il 15/07/97 R.G.N. 1673/96; 2000 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 5544 udienza del 19/12/00 dal Consigliere Dott. Luciano -1- VIGOLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. ཀྵུ -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. Con atto depositato il 20 aprile 1993, la sig.ra TT AL ricorreva al Pretore -giudice del lavoro di Latina chiedendo nei confronti dell'INPS che le fosse riconosciuta l'indennità di disoccupazione speciale, inutilmente richiesta all'Istituto di previdenza. Con sentenza in data 2 febbraio 1996, il Pretore accoglieva la domanda che, su appello dell'INPS, veniva, invece, respinta dal Tribunale -Sezione lavoro della stessa sede, con sentenza in data 12 febbraio /15 luglio 1997. Ha ritenuto il giudice di appello che risultava documentato che in data 10 febbraio 1993 la datrice di lavoro aveva comunicato che il rapporto si era risolto per dimissioni volontarie e per tale ragione non spettava il trattamento di disoccupazione speciale. In ogni caso, sarebbe stato onere della lavoratrice di provare le condizioni per l'insorgenza del diritto, in particolare l'avvenuto licenziamento per riduzione di personale. La prova a tale riguardo proposta in appello era inammissibile perché tardiva e perché non concerneva, in particolare, la riduzione del personale quale causa del licenziamento. Per la cassazione di questa sentenza ricorre la lavoratrice con unico motivo. Vizel L'Istituto non si è costituito. 1300098.doc 3 MOTIVI DELLA DECISIONE. Col motivo di ricorso è dedotta violazione degli artt.416 e 420 c.p.c. anche e con riferimento agli artt.433 e 345 c.p.c.. Si sostiene che l'INPS, contumace in primo grado, non avrebbe potuto produrre solo in appello il documento concernente le pretese dimissioni, oltretutto, quando in precedenza la datrice di lavoro gli aveva comunicato che la cessazione del rapporto era avvenuta per licenziamento. La circostanza delle dimissioni avrebbe dovuto essere dedotta in limine nel giudizio di primo grado. In ogni caso, avendo il Tribunale ammesso la produzione del documento in appello, avrebbe dovuto anche ammettere la prova contraria articolata da parte della lavoratrice. In secondo luogo, la ricorrente aveva eccepito la nullità della dichiarazione della ditta in quanto le dimissioni avrebbero dovuto essere provate per iscritto. Il motivo è infondato. La preclusione di nuovi mezzi di prova in appello nel rito del lavoro vale solo per la prova orale costituenda e non anche per la prova scritta precostituita (Cass. 23 gennaio 1999, n.655; 9 giugno 1997, n.5121; 17 novembre 1994, n.9724). Non poteva essere ammessa, per contro, proprio perché si trattava di prova costituenda, la prova articolata dalla lavoratrice (che neppure ne ha specificato il contenuto come avrebbe dovuto per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, sicché nemmeno è dato apprezzarne la decisività: Cass. 10 ottobre 2000, n.13483; 12 settembre 2000, n.12025; 9 maggio 2000, n.5876; 4 maggio Vinyl 2000, n.5608). 1300098.doc Le dimissioni sono atto a forma libera se non dispone diversamente la contrattazione collettiva o individuale (del che nulla dice la ricorrente). In ogni caso, la previsione eventuale della forma scritta ad substantiam avrebbe comportato anche l'onere della prova scritta solo tra le parti del rapporto sostanziale che dell'atto avessero voluto valersi, ma non per il terzo che, come l'INPS, lo invochi quale fatto storico per negare il diritto alla particolare prestazione previdenziale (Cass. 8 settembre 1999, n.9549; 2 luglio 1997, n.5944; 21 luglio 1983, n.5029; 22 aprile 1977, n.1502). Indubbiamente, poi, il particolare tipo di licenziamento, per riduzione del personale, è fatto costitutivo del diritto all'indennità di disoccupazione;
correttamente, pertanto, il Tribunale ha rilevato l'assenza della prova relativa, il cui onere faceva carico all'attrice ricorrente, ed ha respinto la domanda. Conclusivamente, assorbito ogni altro profilo di censura, il ricorso deve essere rigettato. Non deve provvedersi sulle spese del giudizio di legittimità nel quale 3 l'Istituto non ha dispiegato alcuna attività difensiva. 3 5 0 1 . . N A T S R S 3 I A A 7 ' D - T L , , 8 L - O A E 1 L S D L 1 E I P O P. T. M. S S B E I N I G E N D S G G E I A O L T A S A O D O A T P E L T , L M I I O E R I R D A La Corte rigetta il ricorso e dichiara non doversi provvedere sulle spese. T D D S I O E G T E N R E S Così deciso in Roma, addì 19 dicembre 2000. E jeephinвелити булг IL PRESIDENŢE IL CONSIGLIERE STENS Vindlo l IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria BLEERFEB 2001敞 oggi, OLCA IL COLLABORATORE DI CANCELLERM 1300098.doc