Sentenza 8 giugno 2005
Massime • 1
Sussistono i presupposti della revoca "tacita" della costituzione di parte civile,qualora nell'atto di citazione, successivamente proposto davanti al giudice civile, non siano determinati gli elementi di autonomia che contraddistinguono la diversità della nuova domanda risarcitoria o restitutoria, in guisa da realizzare una inequivoca coincidenza fra le due domande civili e, quindi, un duplice esercizio della medesima azione che integra l'ipotesi della revoca di cui all'art. 82, comma secondo, cod. proc. pen..
Commentari • 2
- 1. Legittima la richiesta di danno biologico e il danno morale in giudizi civili e penali separati? (Cass. 24376/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 20 aprile 2020
- 2. Diffamazione, sensibilità, politica, limitiAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 14 marzo 2011
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 08/06/2005, n. 28753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28753 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 08/06/2005
Dott. MARINI Pierfrancesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - N. 1373
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 006749/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IN HE N. IL 27/05/1965;
avverso SENTENZA del 09/12/2004 CORTE APPELLO di ANCONA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. MARINI PIER FRANCESCO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Vittorio Martusciello che ha concluso per rigetto del ricorso;
udito, per la parte civile, l'avv. GAETANI Roberto, del foro di Civitanova Marche, il quale ha chiesto la conferma della sentenza (a presentare note delle spese);
udito, il difensore avv. CORNICIOLA Massimo, del foro di Roma, per l'imputata ricorrente del ricorso;
La Corte:
OSSERVA
IN MI ricorre per Cassazione, tramite il proprio difensore, avverso la sentenza in epigrafe, confermativa della pronuncia di sua colpevolezza (e di condanna ad e. 600,00 di multa oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile) emessa dal Tribunale di Macerata in data 3.6.2003 in ordine al reato di diffamazione a mezzo della stampa in persona di ER LB. In fatto, era risultato che il ER, nella veste di consigliere comunale di Potenza Picena, nel periodo maggio 1990/maggio 1999, oppostosi ad opere edificatorie nell'area di lottizzazione AT, era stato denunciato da uno dei costruttori per ipotesi di estorsione consumata e tentata;
pressoché all'indomani della condanna in sede penale del ER per tali fatti (sentenza del Tribunale di Macerata del 22.12.1997), erano stati affissi manifesti murari, a firma "Le Imprese", negli spazi pubblici del comune di Potenza Picena, nei quali, evidenziato a grandi caratteri l'esito del procedimento penale, veniva richiamata la sentenza condannatoria quale punto fermo delle interminabili controversie, d'ogni natura, che avevano fra loro contrapposto il ER, il Consorzio di lottizzazione AT e le imprese costruttrici.
A tali manifesti il ER aveva risposto affiggendo un proprio manifesto (titolato "I lottizzanti dell'AT hanno perso la testa ?"), con il quale aveva inteso ricordare, in particolare la non definitività del giudizio penale e la connessa presunzione di innocenza dell'imputato, nonché aveva difeso le ragioni della rigorosa sua opposizione alla edificazione;
e, infine, di questo stesso metodo di contrapposizione polemica si era avvalsa l'imputata, nella veste di titolare di una delle imprese di costruzione. Tale ultimo manifesto, peraltro, ripercorsa variamente la vicenda e vigorosamente ribadito l'ingiustificato accanimento del ER nell'attività di opposizione nei confronti dell'impresa IN, aveva ad un certo punto indicato esso ER come proprietario di appartamenti, garages, negozi ed un lotto edificabile, per un capitale stimato in torno ai tre miliardi di lire, facendo seguire la chiosa finale: "...hai veramente risparmiato molto in questi anni di lavoro dipendente come operaio..., la giustizia prima o poi arriva e quando arriva non ci si può nascondere dietro un dito"; e proprio tale specifico passo dello scritto veniva conformemente ritenuto nei due giudizi di merito - in quanto eccedente l'ambito dialettico e polemico, seppure aspro, comune ai precedenti scritti - gratuita aggressione ad personam, penalmente sanzionabile per l'effetto palesemente denigratorio, dovendosi altresì negare alla condotta della IN ogni possibile applicazione delle esimenti del diritto di cronaca o critica, della legittima difesa, della provocazione e, infine, di quella ex art. 596 co. pen..
L'imputata ha proposto ricorso per Cassazione, deducendo: 1) erronea applicazione della legge processuale quanto al giudizio di ammissibilità della costituzione della parte civile;
2) erronea applicazione dell'art. 52, 599, 596, 51 cod.pen., ovvero manifesta illogicità della motivazione e violazione di legge in ordine all'applicazione dell'art. 595 stesso codice;
3) erronea disapplicazione dell'esimente di cui all'art. 596 cod.pen.. Il difensore della parte civile ha successivamente, e nei termini, presentato una memoria con la quale detta parte, oltre che resistere ai distinti motivi di ricorso, richiede che l'imputato venga condannato al "risarcimento del danno da responsabilità processuale aggravata, ex art. 96 cod.proc.civ. per le ulteriore offese espresse in ricorso(rimettendosi a liquidazione in via equitativa nella misura di e. 3.000,00 o in quella ritenuta di giustizia). Modificando l'ordine di trattazione dei motivi di ricorso per mere ragioni di comodità espositiva, va preso in esame il motivo sub 2), con il quale la ricorrente muove due distinte censure che, entrambe, si rivelano prive di ogni pregio.
La prima censura, infatti, rimprovera alla sentenza di avere "creato" il fatto-reato di diffamazione, desumendo, con motivazione manifestamente illogica, un significato diffamatorio allusivo dalla semplice elencazione delle diverse proprietà del ER quando, in realtà, il testo dello scritto non autorizzava a cogliere nelle espressioni un voluto collegamento della provenienza dei cespiti dalla sua attività estorsiva (ritenuta nella sentenza di condanna non definitiva.
Trattasi, evidentemente, di una censura che, lungi dal cogliere il vizio formalmente denunciato, si traduce in realtà in niente altro che in una lettura domestica e riduttiva del fatto;
risultando, viceversa, assolutamente coerente il giudizio che l'espresso collegamento fra la pluralità dei cespiti immobiliari, - minuziosamente elencati ed idonei a formare "un capitale stimato intorno ai TRE MILIARDI" - e l'ironica attribuzione al ER della qualità di grande risparmiatore "in anni di lavoro dipendente come operaio", unita al severo monito "prima o poi la giustizia arriva e quando arriva non ci si può nascondere dietro un dito", conclusivo di un discorso tutto diretto a rimarcare la pronuncia di condanna penale per estorsione, abbia prodotto una effettiva lesione dell'altrui reputazione, perseguita dall'imputata attraverso espressioni inequivoche (e resa possibile dallo stesso mezzo diffusivo).
Infondata, poi, è la seconda censura, diretta ad aggredire la disapplicazione delle esimenti (diritto di cronaca, legittima difesa, provocazione) ovvero della causa di non punibilità ex art. 599 cod.pen.. La doglianza in punto di scriminante dell'esercizio del diritto di cronaca (peraltro pertinente all'attività del giornalista), invero, si traduce in una mera enunciazione di dissenso dall'affermazione della sentenza, secondo la quale sarebbe stato in ogni caso violato il limite della continenza espositiva nell'alludere al ER come soggetto arricchitosi attraverso attività illecite (estorsioni);
motivata, peraltro, con rinvio alla verità del fatto storico delle notevoli consistenze patrimoniali del ER e, però, tacendo dell'allusivo collegamento alla fonte illecita.
La doglianza in punto di legittima difesa, poi, è riproposta nuovamente sostenendosi che l'imputata si sarebbe trovata nella necessità di reagire "all'attacco ingiusto" del ER al di lei diritto all'impresa", perché non sarebbe stata possibile, contrariamente a quanto affermato in sentenza, una tutela giudiziaria immediata a fronte di "una notizia ormai diffusa in una zona e che è tale da provocare immediatamente il blocco di ogni attività commerciale"; ma, sul tema, la Corte territoriale ha correttamente negato il requisito della necessità della condotta diffamatoria, essendo possibile una condotta alternativa lecita (ricorso all'autorità giudiziaria), mentre è poi sin troppo evidente come sia pretestuosa la deduzione (peraltro veicolata attraverso un giudizio de facto) di una ipotesi di una impossibile tutela "immediata" (ottenibile attraverso provvedimenti di urgenza). Ma, del resto, la sentenza impugnata ha anche negato, sia pure nel respingere la tesi difensiva della esimente ex comma 2 dell'art. 599 cod.pen., un fatto ingiusto imputabile alla persona offesa - ulteriore indispensabile requisito ex art. 52 cod.pen. - sul rilievo che il manifesto da costei fatto affiggere, peraltro in risposta a quello precedente riconducibile alle imprese costruttrici (e dunque anche alla IN) si era espresso in limiti di sostanziale correttezza;
e tale giudizio, incensurabile in fatto, vale anche a negare la sussistenza di una situazione di pericolo attuale di un'offesa ingiusta (sia pure avendo presente i rapporti e le diverse connotazione dei due istituti). La doglianza in punto di denegata provocazione, poi, è sostenuta dalla pretesa di rilettura del manifesto a firma ER, ovvero di nuovo apprezzamento della situazione conflittuale "a monte" della "guerra di manifesti"; ma è evidente, sotto tutti i profili, come la censura nasconda il tentativo di convertire in fatto ingiusto, con un giudizio di merito, l'altrui rappresentazione, sia pure in termini forti e polemici, della vicenda amministrativa sottostante, ovvero lo stesso fatto di risposta al primo manifesto fatto affiggere dalle imprese (e, dunque, anche dalla IN, fatto non contestato).
Destituita di fondamento è altresì la censura in punto di diniego dell'esimente ex art. 596 cod.pen.. Tale censura, invero, poggia sull'erroneo presupposto che l'imputata non avrebbe fornito prova che i cespiti immobiliari elencati fossero effettivamente in proprietà del ER o dei suoi familiari;
perché, infatti, la Corte territoriale ha rilevato come la prova liberatoria, neppure invocata dall'imputata, avrebbe semmai dovuto concernere la verità del collegamento fra consistenza patrimoniale del nucleo familiare ER e la di lui attività estorsiva, e tale affermazione è perfettamente condivisibile, stante che appunto in ciò consisteva il "fatto determinato" attribuito e ritenuto lesivo dell'altrui reputazione (presupposto previsto ai commi 2 e 3 dell'art. 596). Deve ritenersi fondato, viceversa, il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione dell'art. 82 cod.proc.pen., laddove la Corte territoriale ha escluso l'ipotesi di revoca "tacita" della costituzione di parte civile per promuovimento dell'azione davanti al giudice civile (Tribunale di Macerata) successivamente (notifica 13.12.2002) alla costituzione (28.3.2000), nella considerazione della diversità della causa petendi propria dell'azione civile, atteso che il ER avrebbe richiesto al giudice civile "soltanto quei danni non potuti richiedere in sede penale". Il necessitato esame comparato degli atti, invero, consente anzitutto di rilevare nell'atto di costituzione di parte civile l'individuazione della causa petendi - requisito costitutivo ed identificativo che maggiormente rileva nella descrizione ex comma 1 lett. d) dell'art. 78 cod.proc.pen. - nel contenuto diffamatorio di entrambi i manifesti e, in particolare, proprio del secondo, illustrato specificamente nella parte in cui si era voluto "alludere ad un consistente patrimonio acquisito in virtù di estorsioni" (foglio 4) ovvero "far credere all'opinione pubblica che il ricorrente fosse titolare di un capitale di circa tre miliardi, frutto di probabili estorsioni (foglio 5), ed il petitum nel "risarcimento del danno morale cagionato"; e, nella citazione , identicamente la causa petendi è riferita anche alle specifiche espressioni del secondo manifesto (fogli 5, 7 e 9) e 7) ed il petitum, poi, "al danno morale causato all'attore dal reato di diffamazione aggravata a mezzo stampa ravvisabile nei fatti in premessa" oltre che al danno "alla reputazione sociale dell'attore, per i fatti esposti in premessa".
Sussiste, dunque, una indiscutibile coincidenza fra le due domande civili, che la Corte territoriale ha erroneamente escluso valorizzando, nella citazione civile, la frase (foglio 6) "per gli ulteriori profili non contestati in sede penale", come selezionatrice del danno domandato.
Premesso, invero, che la frase avrebbe dovuto essere letta per intero - rivelandosi, in realtà, conclusiva di una riflessione essenzialmente in tema di mancata estensione della imputazione penale ad ulteriori espressioni ritenute diffamatorie e, in particolare, ad ogni altro corresponsabile cui, accomunato alla IN, si intendeva indirizzare (evitando il rischio di prescrizioni) la pretesa risarcitoria - la risposta dei secondi giudici ha ignorato il riflesso processuale del principio dell'unitarietà del diritto al risarcimento del danno, consistente nell'ordinaria infrazionabilità del giudizio di liquidazione, coordinato con il principio dispositivo della domanda.
In tal senso - utile il richiamo a principio affermato da Cass.Civ. Sez. 3^, 27.10.1998 n. 10702, ed evidentemente trasferibile nel procedimento penale ai fini di verifica dell'ipotesi di revoca tacita o presunta ex comma 2 dell'art. 82 cod.proc.pen. - deve ritenersi che sia onere della persona offesa, quando questa intenda limitare la potenzialità della domanda formulata con l'atto di costituzione di parte civile, onde consentire un pieno contraddittorio nei riguardi dell'imputato e, al tempo stesso, al giudice penale una liquidazione del danno risarcibile realmente dedotto, recingerne i limiti in modo chiaro ed esplicito, ovvero espressamente riservando alla sede civile la tutela delle ulteriori ragioni creditorie aventi origine nel fatto penalmente illecito per cui pende il procedimento nel quale ha inserito la pretesa risarcitoria;
e, parallelamente, sia suo onere precisare, nell'atto di citazione civile successivamente proposta, ove intenda evitare il rischio di estinzione del rapporto processuale civile inserito nel processo penale, gli elementi di autonomia significativi della diversità della nuova domanda risarcitoria o restitutoria. Nella specie, l'atto di costituzione di parte civile risulta privo di qualsiasi indicazione in punto di selezione delle ragioni giustificatrici della domanda e del quantum debeatur, e la citazione civile, dopo la minima e non inequivoca "dichiarazione di intenti" (nei termini ut supra rilevati), ha trattato unitariamente il fatto generatore di danno, infine richiesto come omnicomprensivo. Conclusivamente, è fondato il motivo che denuncia violazione di legge nella mancata declaratoria della revoca della costituzione di parte civile ex comma 2 seconda parte dell'art. 82 cod.proc.pen.;
l'impugnata sentenza, pertanto, deve essere annullata senza rinvio limitatamente a tale punto, disponendosi la revoca della costituzione della parte civile ed eliminando le statuizioni civili (relative ad un rapporto processuale civile estinto per effetto della revoca). Da ciò conseguendone, inoltre, stante la causa del mancato accoglimento della domanda civilistica, che l'imputata non è in ogni caso tenuta alla rifusione delle spese della parte civile nel grado. Non può essere evidentemente accolta, infine, la richiesta della parte civile, intesa a condanna dell'imputato ex art. 96 cod.proc.civ. "per le ulteriori offese espresse in ricorso" (peraltro non attestative di mala fede o colpa grave nel senso inteso dalla norma), perché: a) preclusa dalla pregiudiziale estinzione del rapporto processuale civile;
b) non prevista dal codice di rito (che configura, al comma 2 dell'art. 541, una sorta di responsabilità aggravata per l'ipotesi di colpa grave della sola parte civile); c) formulata con atto (memoria) destinato ad illustrare unicamente tesi difensive;
d) conoscibile e decidibile soltanto dal giudice competente per il merito della causa civile cui i pretesi danni siano riferibili. Ferma, restando, appunto, la possibilità di separata tutela civile della persona danneggiata nel giudizio condannato dalla c.d. lite temeraria.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla denegata revoca di costituzione di parte civile, e dispone tale revoca eliminando le statuizioni civili;
rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso in Roma, nella Pubblica Udienza, il 8 giugno 2005. Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2005