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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 22/12/2025, n. 2817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2817 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
Sezione Specializzata in materia di Impresa
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
1. dott.ssa Adele Ferraro Presidente
2. dott. Stefano Costarella Giudice
3. dott. Liberato Faccenda Giudice rel. ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5113 del R.G.A.C. dell'anno 2024, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo n. 624/2024 del 29.8.2024, vertente tra in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1
( ), elettivamente domiciliata in Cosenza, via E. De Nicola n. 42, presso lo studio P.IVA_1 dell'Avv. Marco Facciolla ( , che la rappresenta e difende giusta procura in C.F._1 calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo opponente
e nato a [...] il [...] ( ), elettivamente CP_1 C.F._2 domiciliato in Castrolibero, viale della Resistenza n. 39, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Politano
( ), che lo rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di C.F._3 costituzione e risposta opposto
Conclusioni delle parti come da note scritte depositate per l'udienza del 6.11.2025, sostituita ex art. 127-ter cod. proc. civ.
Concisa esposizione delle motivazioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione del 14.10.2024 per l'udienza del 4.4.2025, la società Parte_1 proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 624/2024 del 29.8.2024, in forza del quale le è
[...] stato intimato il pagamento, in favore di della somma di € 16.969,09, oltre interessi e CP_1
pagina 1 di 7 spese per il procedimento monitorio;
l'opponente, nel ricostruire i fatti che portavano all'emissione del decreto ingiuntivo opposto, riferiva che i soci della “San Bartolo S.r.l.” (tra cui figurava l'odierno opposto), con scrittura privata autenticata del 24 aprile 2021, cedevano le proprie quote di partecipazione alla parte opponente e che a norma dell'art. 7 del predetto negozio di trasferimento di quote societarie, “il signor , quale disponente del Trust Sorriso, il signor CP_1 Pt_2
quale trustee del detto Trust Sorriso, con il consenso del guardiano del ripetuto Trust Sorriso,
[...]
, con ogni garanzia di legge, cede, vende e trasferisce alla società Parte_3 [...]
che, come sopra rappresentata, accetta ed acquista, l'intera propria quota Parte_1 di partecipazione alla società di cui in premessa, del valore nominale di Euro 47.055,24 (…). La presente cessione viene fatta ed accettata per il corrispettivo di Euro 95.451,12 (…) che viene regolato come segue: - euro 10.605,68 (…) a mezzo bonifico bancario del maggior importo di euro 250.000,00
(…) disposto per il tramite della filiale di Cariati, in data 23 aprile 2021 ed Controparte_2 accreditato sul conto corrente intestato al signor acceso presso la banca ING Bank Parte_4
N.V.; - euro 25.453,63 (…) entro il termine del 10 maggio 2021; - euro 12.726,82 (…) entro il termine del 30 giugno 2022; - euro 29.695,90 (…) entro il termine del 31 dicembre 2023; - euro 16.969,09 (…) entro il termine del 30 giugno 2024”.
A seguito dell'asserito inadempimento del pagamento dell'ultima rata da parte dell'opposta,
[...] chiedeva ed otteneva l'emanazione del decreto ingiuntivo n. 624/2024, dichiarato CP_1 provvisoriamente esecutivo dal giudice del monitorio.
A sostegno della propria opposizione, la società opponente eccepiva la non debenza delle somme di cui le era stato ingiunto il pagamento, richiamando quanto previsto dall'art. 11 del negozio di trasferimento delle quote societarie, il quale prevedeva che: “Le parti cedenti dichiarano che
l'esposizione debitoria al 31 marzo 2021, concordataria e corrente, è pari complessivamente ad euro
9.200.000,00 (…). Eventuali variazioni in aumento saranno a carico degli attuali cedenti in solido tra di loro, con una franchigia di euro 200.000,00 (…) Pertanto fino al suddetto importo di euro
200.000,00 (…) eventuali maggiori passività resteranno a carico dell'acquirente. (…). Per gli eventuali maggiori debiti, oltre la soglia della franchigia (200.000,00 …), l'acquirente potrà trattenerli dalle somme dovute in base al presente atto, non ancora pagate, ovvero di richiederne il rimborso ai cedenti che ne risponderanno in solido, nel caso in cui il nuovo maggior debito superi la somma ancora da pagare”.
L'opponente, pertanto, deduceva l'insorgenza di nuovi maggiori debiti già maturati alla data del 31 marzo 2021, ammontanti ad € 2.874.530,09, in relazione ai quali aveva già proceduto (in sede di mediazione avviata proprio dalla a manifestare la propria volontà di Parte_1
pagina 2 di 7 trattenere dalle somme ancora dovute ai cedenti alle scadenze del 31.12.2023 e 30.06.2024 – ed al netto della franchigia prevista – l'importo complessivo di € 2.674.530,09; pertanto, sosteneva di vantare, in virtù del richiamato art. 11, un credito complessivo, alla data del 1.2.2024, di €
2.632.242,53 (pari all'ammontare dei maggiori debiti della San Bartolo s.r.l., riferibili alla gestione ante 31 marzo 2021), il quale, nei limiti dell'importo di € 16.969,09, era valevole a compensare il controcredito oggetto del decreto ingiuntivo ottenuto dall'opposto, agendo in via riconvenzionale per la restante parte nei confronti di pari ad € 2.615.273,44. CP_1
Con comparsa depositata telematicamente il 15.1.2025 si costituiva l'opposto eccependo la nullità dell'art. 11 del negozio di cessione delle quote della società San Bartolo S.r.l. sul presupposto del carattere eccessivamente generico della perimetrazione sia temporale che dei criteri di quantificazione delle somme (mancando un limite massimo) che, secondo parte opponente, dovevano essere poste in compensazione con il dovuto a titolo di corrispettivo della cessione delle quote.
Evidenziava, altresì, l'invalidità della clausola in esame, in quanto la medesima, da qualificarsi come vessatoria, non era stata oggetto di specifica sottoscrizione da parte propria;
argomentava, infine, per l'infondatezza delle avverse domande, delle quali chiedeva l'integrale rigetto.
Instaurato il contraddittorio e celebrata la prima udienza, con ordinanza del 5.6.2025 era rigettata la richiesta di riunione, nonché la richiesta di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto;
dunque, la causa, previo scambio delle memorie ex art. 189 cod. proc. civ. ratione temporis applicabile, veniva rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza del 14.11.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note di trattazione scritta.
***
L'opposizione è infondata e, pertanto, deve essere respinta.
Occorre sin da subito rilevare che la questione nodale dell'intero giudizio attiene allo scrutinio in ordine alla validità di specifiche clausole negoziali – come quella nella specie evidenziata – che si inseriscono all'interno del negozio di cessione di quote societarie e che, pur contemplando una determinata consistenza patrimoniale della società (sulla base del cui valore viene determinato il prezzo di acquisto delle quote societarie), prevedono forme di “garanzia” per l'ipotesi in cui, successivamente al perfezionamento del negozio di cessione, tale situazione dovesse mutare in peggio per il sopraggiungere di passività derivanti dallo svolgimento di attività gestionali poste in essere prima del trasferimento;
problema di validità che si pone ove siffatte determinazioni negoziali ove non siano assistite dalla previsione di un “tetto massimo” oltre il quale il venditore non deve considerarsi tenuto a corrispondere un indennizzo in favore del compratore per il caso in cui si verifichi l'evento “assicurato”. pagina 3 di 7 Quanto all'inquadramento giuridico di tali clausole, conosciute nella prassi commerciale come
“clausole di garanzia”, ovvero “business warranties”, le stesse si sostanziano in una forma atipica (o
“innominata”) di garanzia riconducibili al genus del patto di manleva, frequenti nell'ambito di contratti di compravendita di quote societarie nelle quali un soggetto (per lo più l'alienante) manleva l'acquirente (garantito) dalle conseguenze dannose patrimoniali derivanti da un dato evento (futuro e incerto) che potrebbe colpire la società (il bilancio societario, i beni sociali, il patrimonio, il contenzioso della compagnia).
Nel caso di specie, viene in rilievo una specifica tipologia di “business warranties” il cui effetto tipico
è quello di consentire all'acquirente della quota di ridurre il corrispettivo della cessione per un ammontare pari all'importo delle sopravvenienze passive a carico della società (ma per attività precedenti alla cessione, sebbene non conosciute al momento del trasferimento) le cui quote sono state cedute, così prevedendo per il futuro (ossia dopo la corresponsione del prezzo) un indennizzo, volto a compensare la perdita di valore delle quote societarie acquistate in conseguenza del sopravvenuto verificarsi di accadimenti negativi per il patrimonio sociale. Trattasi delle clausole c.d. di “price adjustment” oppure di “indemnity”, la cui finalità si traduce nella tutela dell'acquirente delle partecipazioni sociali in ordine a situazioni debitorie ancora ignote al momento del perfezionamento della cessione, i cui fatti costitutivi si siano, all'epoca, già verificati, come accade per i debiti di natura tributaria o fiscale (cd. due diligence), inevitabilmente accertati e quantificati in epoca successiva a quella in cui si è verificato l'omesso o insufficiente versamento, ma i cui effetti negativi sul patrimonio e sulle prospettive della società (le cui quote sono state cedute) non erano ancora oggettivamente percepibili al tempo in cui è stato raggiunto l'accordo di cessione.
Quanto detto trova conforto nella giurisprudenza di legittimità, la quale ha affermato che “tali clausole integrano obbligazioni di garanzia, che danno diritto al cessionario di conseguire un indennizzo, al verificarsi della sopravvenienza o della minusvalenza, prevista dai contraenti” (cfr.
Cass., n. 7183/2019).
Pertanto, con riferimento alle “business warranties” – a differenza delle “legal warranties”, ossia i patti che garantiscono la disponibilità giuridica, da parte del venditore, della quota societaria oggetto del negozio di cessione, ossia l'assenza di diritti di terzi su quest'ultima – è pacifico che si tratti di clausole accessorie di garanzia inserite nell'ambito di contratti di compravendita di partecipazioni sociali idonee ad attribuire al contratto di cessione una particolare qualità, venendo ad integrare un carattere dell'adempimento.
Ebbene, anche alla luce delle deduzioni dell'opposto, occorre porsi il problema dell'applicabilità
(diretta o analogica) alla fattispecie in esame del principio di ordine pubblico economico di cui all'art. pagina 4 di 7 1938 cod. civ., il quale sancisce che la fideiussione possa essere prestata anche per un'obbligazione condizionale o futura, purché, in quest'ultima ipotesi, con la previsione del cd. importo massimo garantito, il quale costituisce il limite invalicabile oltre il quale il garante non può reputarsi obbligato;
verifica necessaria alla luce dell'interpretazione della costante giurisprudenza di legittimità secondo cui le cd. business warranties costituiscono un “patto di garanzia collegato alla cessione di partecipazioni societarie e avente ad oggetto le passività del patrimonio sociale (…) che non pertengono all'oggetto immediato del negozio, la partecipazione sociale, ma al suo oggetto mediato, la quota del patrimonio sociale, costituisce un'autonoma regolamentazione della garanzia e, in caso di inadempimento, attribuisce all'acquirente il diritto a un indennizzo e non alla risoluzione del contratto per vizi secondo la disciplina di cui sul piano strutturale la garanzia in esame costituisce una manleva, che è un contratto atipico con cui il debitore mallevato trasferisce in capo al mallevadore il peso economico della propria responsabilità da illecito, contrattuale o extracontrattuale, scaturente, nel caso de quo, da un debito altrui (della società), che si riverbera sul valore della partecipazione sociale compravenduta e, quindi, sull'adempimento del cedente. Ha perciò una causa di garanzia, poiché istituisce un rapporto obbligatorio fra un (potenziale) debitore e un mallevadore, che con il proprio patrimonio rafforza (direttamente o indirettamente) la garanzia del creditore. La sua caratteristica è di avere per oggetto obbligazioni future ed incerte nell'an
(poiché controverse o potenzialmente scaturenti da azioni giudiziarie), aventi perciò un valore economico non noto né prevedibile al tempo del contratto. Ciò la distingue sia dalla fideiussione (art.
1936 c.c.) sia dall'accollo cumulativo (art. 1273 c.c.), che non hanno necessariamente ad oggetto obbligazioni future” (cfr., ex multis, Cass., n. 13613/2013; Cass., n. 154/1980).
Trattandosi di contratto atipico, la manleva è disciplinata dagli artt. 1321 ss. cod. civ. e, in caso di lacuna, dalla disciplina dei tipi particolari aventi causa di garanzia, segnatamente la fideiussione (artt.
1936 ss. cod. civ.), per cui occorre interrogarsi in ordine all'ambito applicativo della previsione dell'importo massimo garantito di cui all'art. 1938 cod. civ., rispetto al quale si intende dare continuità alla giurisprudenza di merito (cfr., ex multis, Trib. Roma, 18.12.2002; Trib. Pistoia,
31.7.2018) e a quella di legittimità, che hanno riconosciuto la valenza trans-tipica dell'art. 1938 cod. civ. elevandolo a principio del sottosistema delle garanzie personali siano esse tipiche o atipiche (cfr.
Cass., n. 1520/2010 e Cass., n. 5951/2014).
Nondimeno, a fronte della varietà dei modelli di garanzia sviluppati nella prassi commerciale, tale approccio giurisprudenziale deve considerarsi, in astratto, condivisibile, almeno quando la creazione di forme “innominate” di garanzia sia strumentalmente volta ad aggirare l'applicazione di quel complesso di regole inderogabili e imperative funzionali a dare risposta alle istanze di protezione pagina 5 di 7 provenienti dal creditore garantito, specie se professionale. In concreto, tali riflessioni possono ben essere calate sulla fideiussione omnibus, la quale ha ricevuto una certa attenzione dal legislatore con riguardo alle necessità di assicurare un'adeguata protezione al garante.
Sintomatico è il noto correttivo apportato nel 1992 all'art. 1938 cod. civ., che, introducendo l'obbligo di previsione di un importo massimo garantito, ha consentito di superare le perplessità di quella giurisprudenza e di quella dottrina che optavano per la nullità della fideiussione omnibus per indeterminabilità dell'oggetto; dalla richiesta di importo massimo garantito si suole ricavare un principio di ordine pubblico economico (internazionale) che, in quanto tale, dovrebbe operare in presenza di qualsivoglia garanzia, sia essa tipica o atipica.
La linea di tendenza è, quindi, quella di fare applicazione della disposizione di cui all'art. 1938 cod. civ. sempre, senza ipotizzabilità di deroghe, alla fideiussione omnibus, ma anche – ora, in via analogica, ora, in via diretta – a tutte le altre garanzie quando serve in relazione ai tratti distintivi delle stesse;
tema che afferisce alla controversia in esame, dovendosi vagliare la validità di clausole negoziali che “garantiscono” una vicenda prospettata come esistente al momento della definizione dell'operazione di compravendita, ma destinata a verificarsi successivamente al perfezionamento dell'operazione di vendita.
Alla luce delle surriferite coordinate normative, ritiene il Collegio – in continuità ad altre pronunce già adottate nel medesimo segno – che la clausola contenuta nel citato art. 11 del negozio di cessione di compravendita delle quote della società San Bartolo S.r.l. debba essere dichiarata nulla in quanto affetta da indeterminatezza, difettando ogni criterio di conoscibilità ex ante, da parte del debitore, del rischio finanziario assunto a fronte dell'individuazione generica di fonti da cui potrebbero nascere le obbligazioni garantite (i rapporti sociali sorti prima della cessione).
In altri termini, l'effettiva estensione e portata della garanzia (riguardo tanto al “se”, che al “quanto”) viene fatta dipendere, in maniera del tutto generica, dal sopraggiungere di maggiori passività della San
Bartolo S.r.l. rispetto a quelle dichiarate all'atto del trasferimento delle quote, con il solo limite che debbano essere sorte in epoca antecedente al suddetto trasferimento, ma comunque manifestatesi successivamente all'acquisizione delle quote da parte della Società e, quindi, non trasfuse nella situazione contabile.
Orbene, considerato che, nel caso di specie, dal tenore letterale della clausola di cui all'art. 11 cit. risulta lapalissiano come la garanzia prestata dai soci della società San Bartolo S.r.l. non riporti un importo massimo garantito e sia estesa a tutte le eventuali sopravvenienze passive di qualsiasi natura e per qualsiasi importo, con il solo limite che avrebbero dovuto verificarsi prima del 31 marzo 2021,
pagina 6 di 7 anche se manifestatesi successivamente a tale data, la clausola contenuta nell'art. 11 della scrittura privata di compravendita di quote societarie deve qualificarsi nulla.
Ne consegue che tanto l'opposizione, quanto la domanda riconvenzionale proposta dalla
[...]
siccome riposanti proprio sull'applicazione della suddetta clausola, devono Parte_1 essere disattese, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo n. 624/2024, non sussistendo alcuna contestazione sul controcredito indicato nel ricorso monitorio.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al DM n. 55/2014, così come modificato dal D.M. n. 147/2022, in base al valore della causa (scaglione da € 2.000.000,01 ad € 4.000.000,00), secondo i valori medi, da distrarsi a favore del procuratore di parte opposta, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M
Il Tribunale di Catanzaro, Sezione specializzata in materia di impresa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, così provvede:
1. rigetta l'opposizione e la domanda riconvenzionale proposte dall'opponente e, per l'effetto, conferma e dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 624/2024;
2. condanna parte opponente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opposta, liquidate in complessivi € 49.336,00 per onorari, oltre accessori di legge, da distrarre ex art. 93 cod. proc. civ. in favore dell'Avv. Giuseppe Politano ex art. 93 cod. proc. civ.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 17.12.2025.
Il Giudice est. Il Presidente dott. Liberato Faccenda dott.ssa Adele Ferraro
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