Trib. Catanzaro, sentenza 22/12/2025, n. 2817
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Sentenza 22 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Invalidità della clausola di cui all'art. 11 del contratto di cessione quote

    Il Tribunale ritiene che la clausola di cui all'art. 11 sia nulla per indeterminatezza, difettando criteri di conoscibilità ex ante del rischio finanziario assunto e non essendo previsto un importo massimo garantito. Di conseguenza, sia l'opposizione che la domanda riconvenzionale, basate su tale clausola, vengono respinte.

  • Rigettato
    Compensazione per maggiori passività

    La domanda riconvenzionale, basata sull'applicazione della clausola nulla di cui all'art. 11, viene respinta in quanto infondata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Catanzaro, sentenza 22/12/2025, n. 2817
    Giurisdizione : Trib. Catanzaro
    Numero : 2817
    Data del deposito : 22 dicembre 2025

    Testo completo