Sentenza 3 aprile 2013
Massime • 1
Il provvedimento con il quale il giudice di cognizione ordina la separazione dei procedimenti, mediante stralcio o delle posizioni di taluno degli imputati o del procedimento relativo ad alcune delle vittime del reato, ha natura ordinatoria e, per il principio di tassatività delle impugnazione, è inoppugnabile.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/04/2013, n. 20157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20157 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. D'ISA Claudio - Presidente - del 03/04/2013
Dott. MARINELLI Felicetta - Consigliere - SENTENZA
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 506
Dott. SAVINO Mariapia Gaetana - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DELL'UTRI Marco - rel. Consigliere - N. 4282/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LI EL N. IL 01/10/1943 parte offesa;
nel procedimento
contro
:
GE NZ N. IL 21/05/1959;
avverso la sentenza n. 28232/2012 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di ROMA, del 27/11/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARCO DELL'UTRI;
sentite le conclusioni del PG Dott. Iacoviello Francesco Mauro, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito l'avv. Petrarota V., del foro di Ruvo di Puglia, per la parte offesa ricorrente, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Udito l'avv. Elti G., (Ndr.: testo originale non comprensibile) del foro di Roma, per NG E, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. - Con atto in data 12.12.2012, EL UL, in qualità di "persona offesa e/o danneggiata dal reato", a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in data 27.11.2012, con la quale il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Roma ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di NZ NG in ordine ai reati a lui ascritti nella richiesta di rinvio a giudizio avanzata dal pubblico ministero presso il tribunale di Roma in data 27.4.2012, limitatamente alle condotte tenute nei confronti di UI EL UL, per intervenuto bis in idem.
Con il medesimo atto, il RZ ha altresì proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di stralcio riferita al solo episodio relativo a UI EL UL emessa in pari data nell'ambito del medesimo procedimento penale.
In particolare, NZ NG era stato tratto a giudizio per rispondere del reato di cui all'art. 81 c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 83, perché, nella qualità di medico endocrinologo aveva omesso di interrompere la somministrazione del farmaco "fendimetrazina" dopo i tre mesi consecutivi prescritti dal D.M. 18 settembre 1997, così di fatto somministrando detto farmaco anoressizzante al paziente UI EL UL in violazione delle modalità prescritte;
nonché del reato di cui agli artt. 81 e 481 c.p., per aver indicato nella scheda relativa al paziente UL UI EL, poi deceduto, in data 7.8.2008 la dicitura "mantenimento", omettendo di indicare l'avvenuta somministrazione della quarta prescrizione consecutiva "fendimetrazina".
Fatti commessi in Roma, fino al 10.9.2010.
Con riguardo a tali condotte, il giudice a quo ha ritenuto sussistente il ridetto bis in idem, essendo stato l'NG già sottoposto a giudizio in relazione agli stessi fatti, stante, da un lato, l'emissione della sentenza del giudice dell'udienza preliminare presso il tribunale di Roma del 5.5.2011 (divenuta irrevocabile in data 22.6.2012) relativa al reato di cui all'art. 81 c.p. e D.P.R. n.309 del 1990, artt. 73 e 83, per il rilascio di fendimetrazina per uso non terapeutico in dosaggi superiori a quelli non raccomandati, in Roma in data antecedente e prossima al 8.2.2009; e, dall'altro, la pendenza del giudizio attestato dal verbale dell'udienza del 24.4.2012 del giudice per udienza preliminare, dott.ssa Palmisano, e dal relativo decreto che dispone il giudizio, nei confronti del medesimo NG, relativamente al reato di omicidio colposo ai danni di UI EL UL. Nella specie, anche gli elementi di apparente novità costituiti dal titolo di reato di cui all'art. 481 c.p. e dall'ulteriore prescrizione in data 7.8.2008 (in cui si parla di "mantenimento") dovevano ritenersi ricompresi nei procedimenti richiamati, atteso che tale ulteriore prescrizione s'inserisce nella più complessa azione terapeutica del medico, "tanto più che si parla di mantenimento". Con il ricorso proposto, EL RZ impugna i provvedimenti emessi dal giudice dell'udienza preliminare richiamati, sulla base di due motivi di ricorso.
2.1. - Con il primo motivo, il ricorrente denuncia il vizio di motivazione dei provvedimenti impugnati, avendo il giudice a quo, dopo essersi riservato sull'istanza di ammissione alla costituzione di parte civile nel procedimento avverso l'NG a fronte dell'eccezione di bis in idem sollevata dall'imputato, pronunciato, dapprima, un provvedimento di stralcio in relazione al solo episodio riguardante UI EL UL (sostanzialmente fondato sul ravvisato bis in idem) e, successivamente (dopo aver ammesso le stesse parti a concludere sullo stesso punto), una sentenza di non doversi procedere a carico dell'NG in relazione alla condotta in danno di UL UI EL per intervenuto bis in idem. Al riguardo, il ricorrente censura la contraddittorietà di tale condotta del giudice a quo, il quale, da un lato, ha rilevato il bis in idem in relazione al procedimento in cui le medesime persone erano costituite parti civili (disponendone lo stralcio e, pertanto, escludendo dette parti dal procedimento) e, dall'altro, invitato le stesse parti civili a concludere sulla richiesta di rinvio a giudizio del pubblico ministero, successivamente pronunciando sentenza di non doversi procedere per il medesimo motivo, senza depositare o redigere alcuna specifica motivazione.
Ciò premesso, il ricorrente si duole dell'incomprensibilità della "conservazione" delle parti civili in relazione alla richiesta di rinvio a giudizio dell'NG (poi rigettata) dopo aver disposto lo stralcio del procedimento riguardante lo stesso fatto per il quale le parti offese avevano avanzato domanda di costituzione di parte civile;
e ciò, senza alcuna specifica risposta all'istanza di revoca dell'ordinanza di stralcio avanzata dalle parti civili prima dell'emissione della sentenza di non luogo a procedere. 2.2. - Con il secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza di non luogo a procedere per violazione della legge processuale e vizio di motivazione in relazione all'art. 649 c.p.p.. In particolare, si duole il ricorrente che il giudice a quo abbia riscontrato il ricorso di un bis in idem anche in relazione alla contestazione di falso ideologico nella certificazione medica rilasciata dall'imputato in data 7.8.2008, che nei precedenti procedimenti instaurati nei confronti dell'imputato non era mai stata considerata, con la conseguenza che tale fatto integrava una condotta nuova e distinta, rispetto a quelle già considerate negli altri procedimenti, in relazione alla quale s'imponeva un autonomo giudizio.
Al riguardo, rileva il ricorrente come la prescrizione rilasciata dall'imputato in data 7.8.2008 costituiva la quarta prescrizione di fendimetrazina, del tutto assente nel capo d'imputazione di cui alla lett. b) relativa al procedimento n. 23913/10 e, pertanto, un fatto completamente nuovo non considerabile quale diversa qualificazione giuridica della stessa condotta.
Sul punto, secondo il ricorrente, la nozione di "medesimo fatto" di cui all'art. 649 c.p.p. deve intendersi come riferita alla condotta descritta nel capo d'imputazione, e non già al contenuto complessivo del fascicolo delle indagini preliminari, non potendo ritenersi preclusa al pubblico ministero la possibilità di esercitare in tempi diversi l'azione penale per fatti che rimangono diversi, seppur già considerati nell'ambito della medesima attività d'indagine. CONSIDERATO IN DIRITTO
3. - Il ricorso è inammissibile.
Dev'essere in primo luogo dichiarata l'inammissibilità dell'impugnazione proposta dal ricorrente avverso l'ordinanza di stralcio dallo stesso censurata: sul punto, varrà richiamare l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, ai sensi del quale, in tema d'impugnazione, il provvedimento con il quale il giudice di cognizione ordina la separazione dei procedimenti, mediante stralcio delle posizioni di taluno degli imputati (o, come nel caso di specie, mediante stralcio del procedimento relativo a fatti relativi a talune delle vittime del reato), ha natura ordinatoria e, per il principio di tassatività delle impugnazioni, deve ritenersi inoppugnabile (Cass., Sez. 2, n. 1611/1994, Rv. 197313).
In particolare, il nuovo codice di procedura penale non ha previsto alcuna forma d'impugnazione per l'ipotesi d'inosservanza degli artt. 17, 18 e 19 in tema di riunione e separazione dei processi e tale mancata previsione dev'essere interpretata nel senso dell'improponibilità obiettiva di un qualsiasi mezzo di gravame, stante il principio di tassatività delle impugnazioni (nella specie, era stata dedotta una pretesa abnormità dell'ordinanza di separazione del processo disposta dal giudice dell'udienza preliminare, ma la Suprema Corte ha osservato che l'art. 18 c.p.p. riconosce a detto giudice il potere di disporla in determinate ipotesi e che, pertanto, non di abnormità si poteva parlare nella specie, bensì di eventuale illegittimità, da far valere nelle ulteriori fasi del processo) (v., ex multis, Cass., Sez. 6, n. 446/1994, Rv. 197116). Sotto altro profilo, deve ritenersi inammissibile anche l'impugnazione proposta dall'odierno ricorrente avverso la sentenza di non luogo a procedere.
Al riguardo, varrà evidenziare come, ai sensi dell'art. 428 c.p.p., la sentenza di non luogo a procedere può essere assoggettata a ricorso per cassazione su impulso della persona offesa nei soli casi di nullità previsti dall'art. 419, comma 7 (in questa sede in nessun modo dedotti), là dove la parte civile può proporre ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p. nel solo caso in cui la stessa sia anche "persona offesa" (e non danneggiata) dal reato. Sul punto, costituisce insegnamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello in forza del quale la persona danneggiata, pur costituita parte civile, non è legittimata a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di non luogo a procedere, dal momento che il riconoscimento di tale legittimazione della persona offesa costituita parte civile, per effetto della modifica introdotta dalla L. n. 46 del 2006, si giustifica esclusivamente per la tutela di interessi penalistici, ai quali resta estranea la persona danneggiata (Cass., Sez. 6, n. 16528/2010, Rv. 246997). In particolare, la persona offesa costituita parte civile ha legittimazione ad impugnare con ricorso per cassazione una sentenza di non luogo a procedere emessa dal giudice dell'udienza preliminare, ai sensi dell'art. 425 c.p.p., unicamente per gli effetti penali della decisione. Alla luce dell'orientamento interpretativo di questa corte di legittimità, culminato in una sentenza delle sezioni unite che ha sviluppato l'analitica esegesi del regime impugnatorio previsto dall'art. 428 c.p.p., come novellato dalla L. n. 46 del 2006 (art. 4), il ricorso per cassazione della persona offesa costituita parte civile avverso sentenza di non luogo a procedere può proporsi esclusivamente agli effetti penali e non agli effetti civili, rispetto ai quali la sentenza di improcedibilità emessa all'esito di udienza preliminare non produce effetti preclusivi ne' pregiudizialmente vincolanti sull'azione civile. Di tal che la parte civile non può avere interesse ad impugnarla. Come statuito dalle sezioni unite (Cass. Sez. Un., 29.5.2008 n. 25695, P.C. in proc. D'Eramo, Rv. 239701) il regime impugnatorio disciplinato dall'art.428 c.p.p., modificato nel 2006, non rende possibile individuare in capo alla parte civile ricorrente il perseguimento di interessi civilistici, dal momento che la sentenza ex art. 425 c.p.p. non pregiudica in alcun modo le proiezioni risarcitorie della stessa parte civile, giusta quanto sancito dall'art. 652 c.p.p., comma 1, in tema di efficacia non preclusiva (giudicato) della sentenza penale di assoluzione dell'imputato non pronunciata all'esito di giudizio dibattimentale, quale appunto è la sentenza di cui all'art. 425 c.p.p.. A differenza di quanto precisa il vigente art. 576 c.p.p., comma 1, che limita l'impugnazione della parte civile avverso la sentenza di proscioglimento emessa nel giudizio, l'art. 428 c.p.p. non reca traccia di siffatta limitazione. L'evenienza per cui lo stesso art. 428 c.p.p., comma 2, legittima al ricorso per i motivi previsti dall'art. 606 c.p.p. (e non più per i soli motivi attinenti all'instaurarsi del contraddicono nell'udienza preliminare) la sola parte civile che riveste anche qualità di persona offesa dal reato (e non di semplice persona danneggiata) avvalora, del resto, l'assunto che il legislatore ha voluto accordare tutela alle ragioni di segno penale del titolare dell'interesse protetto dal precetto penale, cioè della vittima del reato che patisce il "danno criminale" (cfr., altresì: Cass. Sez. 5,16.4.2009 n. 37114, De Rosa, Rv. 244601; Cass. Sez. 6, 21.1.2010 n. 16528, Mazza, Rv. 246997) (cfr. Cass., Sez. 6, n. 22019 del 22.11.2011, dep. il 7.6.2012). Nel caso di specie, il ricorrente ha contestato l'avvenuta pronuncia della sentenza di non luogo a procedere con riferimento a un reato di falso ideologico in certificazione medica (art. 481 c.p.), nonché in relazione a un reato di prescrizioni abusive ai sensi del D.P.R. n.309 del 1990, art. 83. Con riguardo al primo reato, il ricorrente non può considerarsi in alcun modo "persona offesa", stante la specifica oggettività giuridica della fattispecie criminosa in esame, legata alla tutela della fede pubblica e caratterizzata da una dimensione diffusiva del tutto svincolata dall'individuale posizione dell'odierno ricorrente, nella sua condizione di congiunto del soggetto ch'ebbe materialmente a ricevere la falsa certificazione contestata all'imputato. Quanto al secondo reato, dev'essere altresì esclusa la qualità di persona offesa in capo all'odierno ricorrente, dovendo ritenersi, tale fattispecie criminosa, lesiva, da un lato, del generale interesse alla regolarità dell'esercizio della professione medica (e dell'attività di prescrizione farmaceutica, che ne costituisce un'espressione qualificante) e, dall'altro, eventualmente, dell'individuale interesse del soggetto nei cui confronti la prescrizione medica è rilasciata, senza che tale illecito possa di per sè riflettere aspetti di lesività penale nei confronti dei congiunti del soggetto cui la prescrizione medica è immediatamente riferita.
4. - Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.500,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 aprile 2013. Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2013