Cass. civ., sez. I, sentenza 04/06/1999, n. 5476
CASS
Sentenza 4 giugno 1999

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La transazione che intervenga in sede di giudizio di impugnazione, lungi dal rendere inammissibile o improcedibile l'impugnazione precedentemente proposta, impone invece una pronuncia sulla stessa, che, pur senza entrare nel merito del precedente "decisum", lo rimuova in quanto relativo ad una lite che non esiste più; il sopravvenire della cessazione della materia del contendere nel corso del giudizio di legittimità comporta, pertanto, la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, restando in ciò travolta anche la sentenza di primo grado.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 04/06/1999, n. 5476
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5476
    Data del deposito : 4 giugno 1999

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