Sentenza 4 giugno 1999
Massime • 1
La transazione che intervenga in sede di giudizio di impugnazione, lungi dal rendere inammissibile o improcedibile l'impugnazione precedentemente proposta, impone invece una pronuncia sulla stessa, che, pur senza entrare nel merito del precedente "decisum", lo rimuova in quanto relativo ad una lite che non esiste più; il sopravvenire della cessazione della materia del contendere nel corso del giudizio di legittimità comporta, pertanto, la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, restando in ciò travolta anche la sentenza di primo grado.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 04/06/1999, n. 5476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5476 |
| Data del deposito : | 4 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Rosario DE MUSIS - Presidente -
Dott. Vincenzo FERRO - Consigliere -
Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI - Consigliere -
Dott. Giuseppe SALMÈ - Consigliere -
Dott. Simonetta SOTGIU - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CERERIA AMOS SGARBI SpA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA COLA DI RIENZO 297, presso l'avvocato NICOLA BOSCO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALFIO RAPISARDI, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
CERERIA ERMINI SpA, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI VENEZIA;
- intimati -
e sul 2 ricorso n. 07984/96 proposto da:
CERERIA ERMINI Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE DELL' UNIVERSITÀ 27, presso l'avvocato DARIO TEDESCHI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati GUIDO PICCIONE, PAOLO VALLA, giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;
-controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
CERERIA AMOS SGARBI SpA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA COLA DI RIENZO 297, presso l'avvocato NICOLA BOSCO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALFIO RAPISARDI, giusta delega in calce al ricorso;
- controricorrente -
contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI VENEZIA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 572/95 della Corte d'Appello di VENEZIA, depositata l'08/05/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/02/99 dal Consigliere Dott. Simonetta SOTGIU;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per l'estinzione del procedimento per intervenuta rinuncia.
Fatto e Diritto Con atto 6 novembre 1985 la Spa Cereria Sgarbi ha convenuto avanti al Tribunale di Treviso la Spa Cereria Ermini, per ottenere la condanna al risarcimento dei danni derivati da violazione di brevetti e concorrenza sleale. La Corte d'appello di Venezia, con sentenza 24 gennaio/8 maggio 1995, ha confermato la sentenza di 1° grado, che aveva rigettato la domanda attrice, dichiarando decaduti i brevetti in questione. Nella pendenza dei ricorsi avverso la sentenza d'Appello, l'uno principale della Cereria Sgarbi Spa, l'altro incidentale della Cereria Ermini Spa, le parti, con dichiarazione congiunta in data 15 giugno 1998, prodotta avanti a questa Corte, hanno rinunciato reciprocamente a tutte le domande proposte nel processo, a seguito di transazione fra loro intercorsa, ed hanno nel contempo chiesto che venisse dichiarata cessata la materia del contendere, richiesta quest'ultima illustrata con memoria della Cereria Sgarbi spa.
Tale dichiarazione costituisce fatto sopravvenuto nel giudizio di cassazione, che non limita la volontà di rinunciare al ricorso al solo profilo processuale, ma intende far valere in giudizio una posizione sostanziale, comune ad entrambe le parti, di eliminazione di ogni contrasto fra le parti stesse sull'oggetto della lite. Come è noto, nel nostro ordinamento, la configurazione della cessazione della materia del contendere è rimasta elaborazione giurisprudenziale e dottrinaria, priva di addentellato normativo, fino alla entrata in vigore della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, istitutiva dei TAR, il cui art. 23 u.c. dispone che "il Tribunale amministrativo Regionale dà atto della cessata materia del contendere e provvede sulle spese....e annullo o riforma l'atto impugnato in modo conforme alla istanza del ricorrente....". Tale formulazione, che privilegia nettamente la volontà delle parti, se non può di per sè essere richiamata nel processo civile, appare tuttavia utile a fissare il concetto e i limiti della cessazione della materia del contendere anche in tale ambito;
nel quale il giudice deve, in via di principio, attuare la tutela giurisdizionale del diritto azionato, come se la sentenza fosse pronunciata al momento della domanda (la quale non può essere negativamente influenzata dalla durata del processo), ma ove sopravvenga una legge successiva od un fatto nuovo (quale la transazione) che determini la sopravvenuta improponibilità della domanda, deve decidere in base alla situazione determinatasi al momento della istanza, perché a tale momento egli deve riferirsi nel tener conto dello "ius superveniens" o del fatto sopravvenuto, che incida sul diritto sostanziale controverso, e quindi sul fondamento della lite. Nella giurisprudenza di questa Corte in tema di cessazione della materia del contendere, si sono via via consolidati due indirizzi:
l'uno che afferma l'inammissibilità o l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente (Cass. 5806/95;
4419/97; 10567/97; 2197/98), l'altro che sostiene la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata (Cass. 8255/93; 1614/94; 3075/97) per eliminazione di ogni interesse ad una decisione giurisdizionale.
Premesso che la sentenza che dichiara la cessazione della materia del contendere è una sentenza che chiude il processo e che si riferisce come s'è detto, alla nuova situazione esistente al momento della pronuncia, il Collegio ritiene di dover aderire al secondo dei menzionati indirizzi;
infatti la decisione richiesta dalla parti, che consente la cancellazione delle sentenze precedenti, corrisponde al "venir meno della ragione stessa della decisione del giudice su una lite che più non esiste" (così cass. 3075/97 in parte motiva), che si sostanzia nella caducazione dell'interesse delle parti, la cui volontà appare determinante nella definizione della controversia ove la si interpreti con l'ausilio proveniente dal dato normativo processuale amministrativo prima ricordato (art. 23 u.c. Legge n.1034/71), ad ogni decisione giurisdizionale su una controversia non più esistente.
Una mera pronuncia processuale di improcedibilità o di inammissibilità della impugnazione non corrisponderebbe infatti all'interesse , perseguito dalle parti, di travolgere il precedente "decisum", mentre l'interesse manifestato dalle stesse corrisponde alla eliminazione non soltanto dell'impugnazione, ma di ogni intervento giurisdizionale su una materia non più in discussione, introdotto con una domanda non più attuale.
Ciò comporta dunque una pronuncia sulla impugnazione che, lungi dall'entrare nel merito (ormai privo di rilevanza) elimini la decisione impugnata mediante cassazione senza rinvio, travolgendo nel contempo anche la sentenza di primo grado.
Tenuto conto della intervenuta transazione della lite, certificata dalle parti, vanno compensate fra le parti stesse le spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte cassa senza rinvio la sentenza impugnata, dichiarando cessata la materia del contendere. Compensa tra le parti le spese dell'intero giudizio.
Roma, 17 febbraio 1999 Depositata in cancelleria il 4 giugno 1999.