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Sentenza 23 maggio 2023
Sentenza 23 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/05/2023, n. 22119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22119 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RU CO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 10/05/2022 della CORTE APPELLO di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA;
lette le conclusioni scritte ex art. 611 c.p.p.del PG in persona del Sostituto PG Paola ST che ha chiesto il rigetto del ricorso e dell'Avv. Pasquale Loiacono per il ricorrente che ha insistito per l'accoglimento dello stesso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 22119 Anno 2023 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: PEZZELLA VINCENZO Data Udienza: 14/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Bari, con ordinanza del 10/5/2022, ha rigettato la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata ex art. 314 cod. proc. pen. dall'odierno ricorrente, NC RU, subita dal 22/1/2015 al 31/3/2015 in regime di custodia cautelare in carcere e poi fino al 2/5/2017 agli arresti domi- ciliari -quindi per un totale di 831 giorni- per il reato di cui agli artt. 81 cpv,e 110 cod. pen., 73 co. 1 e ibis lett. a) DPR 309/90. Il ricorrente, condannato in primo grado con sentenza del GUP del Tribunale di Bari del 27/4/2016 ad anni 3 di reclusione ed euro 14.000 di multa, veniva assolto perché il fatto non sussiste con sentenza della Corte di Appello di Bari del 2/5/2017 -con cui se ne disponeva la scarcerazione- divenuta irrevocabile il 17/10/2017. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, RU NC deducendo, quale unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 314 co. 1 e 2 e 315 cod. proc. pen. Ci si duole della contraddittorietà dell'impugnata ordinanza laddove, da un lattoi riconosce l'assenza di condotte posta in essere dal RU tali da determinare una sua condanna e t dall'altra l ritiene sussistenti condotte delineate da profili di colpa grave tali da determinare il rigetto della richiesta di equa riparazione. Il ricorrente evidenzia che l'assoluzione, con formula piena, è avvenuta sulla base degli stessi identici elementi posti a fondamento della misura cautelare. In sostanza, la Corte barese avrebbe attribuito valore ostativo alle circostanze di fatto già esaminate nel giudizio di merito e che hanno portato all'assoluzione del RU. Si ricorda che è precluso al giudice della riparazione affermare circostanze escluse dall'accertamento del merito. Nel caso che ci occupa i comportamenti posti in essere dal ricorrente-si so- stiene- non possono qualificarsi come fattori condizionanti rispetto alla detenzione patita in quanto già valutati come non idonei dal giudice di merito. Si ritiene che il giudice della riparazione avrebbe dovuto motivare come quei comportamenti abbiano inciso sulla detenzione, mentre si sarebbe limitato a ri- chiamare le condotte e a ritenerne categoricamente la rilevanza rispetto alla deci- sione di mantenere lo stato di detenzione. Si evidenzia, inoltre, che le conversazioni richiamate in ordinanza sono tutte precedenti al momento in cui l'indagato è venuto a conoscenza delle indagini a proprio carico. 2 Ci si duole che non sia stato attribuito alcun rilievo all'interrogatorio reso dal RU, nel quale emergeva la sua completa estraneità ai fatti. Gli elementi indiziari -prosegue il ricorso- non erano idonei fin dal principio a supportare l'adozione della misura, difettando la presenza dei gravi indizi di reità. Si contesta la mancata applicazione nei principi dettati da questa Corte di legittimità in tema di ingiusta detenzione e l'utilizzo di mere formule di stile, con un ragionamento incongruo, insufficiente e contraddittorio. Si ritiene che il giudice della riparazione avrebbe dovuto effettuare -e non lo ha fatto- una completa analisi del materiale a sua disposizione senza formare il proprio convincimento sulla circostanza che vi sia stato un contatto con un sog- getto poi condannato, in mancanza della minima prova che quel contatto abbia avuto un rilievo penale. Si sottolinea l'obbligo di motivare sull'incidenza che abbiano avuto le condotte dell'indagato sulla determinazione della detenzione. Si ricorda, ancora una volta, che gli elementi a disposizione del giudice della cautela erano gli stessi sui quali è stata pronunciata l'assoluzione. E dunque, in tal caso, era precluso al giudice della riparazione di valutare la sussistenza di profili di dolo e colpa grave. Si evidenzia, infine, che l'ampia interpretazione della cause ostative alla ripa- razione, contenuta nell'impugnato provvedimento, contrasterebbe con l'art. 5 par. 5 CEDU, che prevede tale diritto ogni qualvolta lo stato detentivo si riveli illegale, prescindendo dai comportamenti dell'istante. Chiede, pertanto, l'annullamento della ordinanza impugnata, con rinvio. Le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni scritte ex art. 611 cod. proc. pen. come riportato in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi sopra illustrati appaiono infondati e, pertanto, il proposto ricorso va rigettato. 2. In premessa va rilevato come, nel ricorso che ci occupa, il difensore sem- bra confondere i piani della c.d. ingiustizia formale di cui al secondo comma dell'art. 314 cod. proc. pen. con quello della c.d. ingiustizia sostanziale di cui al primo comma della medesima norma. Come si evince dall'istanza avanzata il 9/10/2019 la richiesta dell'indennizzo era stata avanzata dal difensore dell'imputato in relazione a tale ultima ipotesi. E in relazione a quella non sussistono i lamentati vizi di legittimità del provvedimento impugnato, in quanto il giudice della riparazione offre una congrua motivazione, priva di aporie logiche, in ordine ai motivi del rigetto, facendo buon governo della costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità secondo cui, in tema di equa 3 riparazione per ingiusta detenzione costituisce causa impeditiva all'affermazione del diritto alla riparazione l'avere l'interessato dato causa, per dolo o per colpa grave, all'instaurazione o al mantenimento della custodia cautelare (art. 314, co. 1, ultima parte, cod. proc. pen.) e che l'assenza di tale causa, costituendo condi- zione necessaria al sorgere del diritto all'equa riparazione, deve essere accertata d'ufficio dal giudice, indipendentemente dalla deduzione della parte (cfr. sul punto questa Sez. 4, n. 34181 del 5/11/2002, Guadagno, Rv. 226004). In proposito, le Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo precisato che, in tema di presupposti per la riparazione dell'ingiusta detenzione, deve intendersi dolosa - e conseguentemente idonea ad escludere la sussistenza del diritto all'in- dennizzo, ai sensi dell'art. 314, primo comma, cod. proc. pen. - non solo la con- dotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso confliggente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro dell' "id quod plerumque accidit" secondo le regole di esperienza comunemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo (Sez. Unite n. 43 del 13/12/1995 dep. il 1996, Sarnataro ed altri, Rv. 203637). Poiché inoltre, la nozione di colpa è data dall'art. 43 cod. pen., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi del predetto primo comma dell'art. 314 cod. proc. pen., quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negli- genza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme di- sciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedi- mento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso. (vedasi anche Sez. 4, n. 43302 del 23/10/2008, Maisano, Rv. 242034). E ancora le Sezioni Unite, hanno affermato che il giudice, nell'accertare la sussistenza o meno della condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, consistente nell'incidenza causale del dolo o della colpa grave dell'interessato rispetto all'applicazione del provvedimento di custodia cau- telare, deve valutare la condotta tenuta dal predetto sia anteriormente che suc- cessivamente alla sottoposizione alla misura e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pendenza di un procedimento a suo carico (Sez. Unite, n. 32383 del 27/5/2010, D'Arnbrosio, Rv. 247664). Sempre il Supremo Collegio ha ritenuto di dover precisare ulteriormente che in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, ai fini del riconoscimento dell'in- dennizzo può anche prescindersi dalla sussistenza di un "errore giudiziario", ve- 4 nendo in considerazione soltanto l'antinomia "strutturale" tra custodia e assolu- zione, o quella "funzionale" tra la durata della custodia ed eventuale misura della pena, con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà considerarsi "ingiusta", in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l'indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la "ratio" solidaristica che è alla base dell'istituto (così Sez. Unite, n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606, fattispecie in cui è stata ritenuta col- pevole la condotta di un soggetto che aveva reso dichiarazioni ambigue in sede di interrogatorio di garanzia, omettendo di fornire spiegazioni sul contenuto delle conversazioni telefoniche intrattenute con persone coinvolte in un traffico di so- stanze stupefacenti, alle quali, con espressioni "travisanti", aveva sollecitato in orario notturno la urgente consegna di beni). 3. Va poi osservato che vi è totale autonomia tra giudizio penale e giudizio per l'equa riparazione anche atteso che i due afferiscono piani di indagine del tutto diversi che ben possono portare a conclusioni affatto differenti pur se fondanti sul medesimo materiale probatorio acquisito agli atti, in quanto sottoposto ad un va- glio caratterizzato dall'utilizzo di parametri di valutazione del tutto differenti. Ciò perché è prevista in sede di riparazione per ingiusta detenzione la rivalutazione dei fatti non nella loro portata indiziaria o probatoria, che può essere ritenuta in- sufficiente e condurre all'assoluzione, occorrendo valutare se essi siano stati idonei a determinare, unitamente ed a cagione di una condotta negligente od imprudente dell'imputato, l'adozione della misura cautelare, traendo in inganno il giudice. E' pacifico (cfr. tra le tante questa Sez. 4, ord. 25/11/2010, n. 45418) che, in sede di giudizio di riparazione ex art. 314 cod. proc. pen. ed al fine della valuta- zione dell'an debeatur occorra prendere in considerazione in modo autonomo e completo tutti gli elementi probatori disponibili ed in ogni modo emergenti dagli atti, al fine di valutare se chi ha patito l'ingiusta detenzione vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, impru- denza o violazione di leggi o regolamenti. A tale fine è necessario che venga esa- minata la condotta posta in essere dall'istante sia prima che dopo la perdita della libertà personale e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pen- denza di un procedimento a suo carico (cfr. Sez. Un. n. 32383/2010), onde veri- ficare, con valutazione ex ante, in modo del tutto autonomo e indipendente dall'e- sito del processo di merito, se tale condotta, risultata in sede di merito tale da non integrare un fatto-reato, abbia ciononostante costituito il presupposto che abbia ingenerato, pur in eventuale presenza di un errore dell'autorità procedente, la falsa 5 apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla deten- zione con rapporto di "causa ad effetto" (cfr. anche la precedente Sez. Un. 26/6/2002, Di Benedictis). A tal fine vanno prese in considerazione tanto condotte di tipo extraproces- suale (grave leggerezza o trascuratezza tale da avere determinato l'adozione del provvedimento restrittivo), quanto di tipo processuale (autoincolpazione, silenzio consapevole sull'esistenza di un alibi) che non siano state escluse dal giudice della cognizione (cfr. questa Sez. 4, n. 45418 del 25.11.2010). La colpa dell'istante è ostativa al diritto per le argomentazioni espresse, tra le altre, da Sez. 4, n. 1710 del 27.11.2013; sez. 4, n. 1422 del 16 ottobre 2013: " ... non potendo l'ordinamento, nel momento in cui fa applicazione della regola solidaristica, ... obliterare il principio di autoresponsabilità che incombe su tutti i consociati, allorquando interagiscono nella società (trattasi, infondo, della regola che trova esplicitazione negli arti. 1227 e 2056 c.c.), deve intendersi idonea ad escludere la sussistenza del diritto all'indennizzo ... non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso configgente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consape- vole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro dell 'id quod plerumque accidit secondo le regole di esperienza comu- nemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di do- veroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo. Poiché inoltre, anche ai fini che qui ci interessano, la nozione di colpa è data dall'art. 43 c.p., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione ... quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica, negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella man- cata revoca di uno già emesso ...". 4. Nel provvedimento impugnato è stato congruamente e logicamente posto in evidenza come la sentenza di assoluzione contenga una ricostruzione del fatto dalla quale emerge in modo significativo che il RU, nonostante la dichiarata estraneità al contesto descritto e la negazione di contatti con alcuni coimputati, ha in realtà intrattenuto plurimi contatti telefonici e si è incontrato con AT Vit- torio, uno dei principali imputati condannati per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (così pagg. 11 e 12 sentenza d'appello), discutendo effettivamente con linguaggio criptico di modalità e quantità di forniture, risultando tuttavia ge- nerico il riferimento e mai concretizzatosi con un acquisto, tanto che il giudice 6 d'appello non nega la materialità del fatto, ma il raggiungimento della soglia del rilievo penale. Evidenzia, inoltre, il giudice della riparazione come il RU abbia negato fal- samente di aver avuto contatti con alcuni imputati. 5. L'ordinanza impugnata opera un buon governo della costante giurispru- denza di questa Corte di legittimità richiamata secondo cui costituisce colpa grave, idonea a impedire il riconoscimento dell'equo indennizzo, l'utilizzo, nel corso di conversazioni telefoniche, da parte dell'indagato di frasi in "codice", effettivamente destinate a occultare un'attività illecita, anche se diversa da quella oggetto dell'ac- cusa e per la quale fu disposta la custodia cautelare (cfr. ex multis Sez. 4, n. 48029 del 18/9/2009, AN ed altri, Rv. 245794 in un caso in cui l'interessato aveva documentato che le frasi in codice utilizzate in conversazioni telefoniche erano riferibili al commercio di monili e aveva giustificato l'utilizzo del linguaggio criptico con la natura fiscalmente irregolare della sua attività). E, ancora, più recente- mente, si è ribadito che, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, costituisce colpa grave, idonea a impedire il riconoscimento dell'equo indennizzo, l'utilizzo, nel corso di conversazioni telefoniche, da parte dell'indagato di frasi in "codice", effettivamente destinate a occultare un'attività illecita, anche se diversa da quella oggetto dell'accusa e per la quale fu disposta la custodia cautelare. (Sez. 4, n. 3374 del 20/10/2016, Aga, Rv. 268954 in un caso in cui dalle conversazioni inter- cettate era emerso l'apparente coinvolgimento del ricorrente in una trattativa volta a fissare il prezzo di acquisto della sostanza stupefacente, circostanza cui egli nel corso delle indagini non aveva voluto fornire una logica spiegazione al fine di eli- minare il valore indiziante degli elementi acquisiti). 6. Per il giudice della riparazione ostativo al chiesto indennizzo è il fatto che il RU abbia posto in essere contatti con soggetti pregiudicati e comunque orbi- tanti nell'ambito della criminalità organizzata pugliese per finalità chiaramente il- lecite, ovvero il rinvenimento di stupefacenti da scambiare nell'ambito di una trat- tativa di più ampio respiro relativa a sostanze illegali. È evidente, dunque, che un'importanza non di poco conto riveste per il giudice dell'equa riparazione la natura delle frequentazioni, quanto meno ambigue, intrattenute dall'odierno ricorrente. Ebbene proprio sul punto della rilevanza delle frequentazioni intrattenute, ritiene il Collegio di dover ribadire il dictum di questa Corte di legittimità secondo cui in tema di riparazione per ingiusta detenzione, le frequentazioni ambigue, ossia quelle che si prestano oggettivamente ad essere interpretate come indizi di com- 7 plicità, quando non sono giustificate da rapporti di parentela, e sono poste in es- sere con la consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti, pos- sono dare luogo ad un comportamento gravemente colposo idoneo ad escludere la riparazione stessa (Sez. 4, n. 1235 del 26/11/2013 dep, 2014, Calò, Rv. 258610; conf. Sez. 3, n. 363 del 30/11/2007 dep. 2008, Pandullo, Rv. 238782). Le frequentazioni ambigue con soggetti condannati nel medesimo o in di- verso procedimento sono ostative al risarcimento, quale comportamento grave- mente colposo del richiedente ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen. "a condizione che emerga, quanto meno, una concausalità rispetto all'adozione, nei suoi con- fronti, del provvedimento applicativo della custodia cautelare" (così questa Sez. 4, n. 850 del 28/09/2021 dep. 2022, Rv. 282565 in relazione ad un caso, analogo a quello in esame, in cui l'indagine per traffico di stupefacenti riguardò anche i coin- dagati, poi condannati, sicché non può negarsi la riconducibilità eziologica della misura cautelare a dette emergenze captative. 7. Inoltre va considerato che la frequentazione di soggetti dediti al reato, in contesti temporali ed ambientali compatibili con la compartecipazione alla com- missione del reato, onera l'interessato di fornire con assoluta tempestività i chia- rimenti discolpanti (Sez. 4, n. 21575 del 29/1/2014, Antognetti, Rv. 259213). E invece il giudice della riparazione rileva correttamente nel provvedimento impugnato come il RU abbia negato la conoscenza ed i conti con i coimputati. In proposito, va ricordato che il mendacio dell'indagato in sede di interro- gatorio, sebbene espressione del diritto di difesa, costituisce una condotta volon- taria fortemente equivoca, che, andando al di là del mero silenzio, può avvalorare gli indizi su cui si fonda la misura cautelare qualora investa elementi di indagine significativi e, quindi, può assumere rilievo ai fini dell'accertamento del dolo o della colpa grave, ostativi alla riparazione (Sez. 4, n. 36478 del 02/12/2020, Gallo, Rv. 280082; Sez. 4, n. 849 del 28/09/2021 dep. 2022, V., Rv. 282564). In proposito si è anche precisato che. anche dopo la riforma dell'art. 314 cod. proc. pen., il mendacio dell'indagato in sede di interrogatorio, ove causalmente rilevante sulla determinazione cautelare, incide sull'accertamento dell'eventuale colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione posto che la falsa prospettazione di situazioni, fatti o comportamenti non è condotta assimilabile al silenzio serbato nell'esercizio della facoltà difensiva prevista dall'art. 64, comma 3, lett. b) cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 3755 del 20/01/2022 Pacifico, Rv. 282581; Sez. 4 n. 46119 del 29.11.2022, Mechi, n.m.; Sez. 4, n. 4612 del 12/1/2023, Bakadialy, n.m. ). E analogo principio è stato affermato anche per il comporta- mento reticente (così Sez. 4, n. 30056 del 30/6/2022 , D., Rv. 283453 in un caso in cui la Corte ha ritenuto ostativa all'equa riparazione l'omessa indicazione della 8 relazione sentimentale intercorsa tra il richiedente e la madre della minore pre- sunta vittima di abusi sessuali). Non può, invero, affermarsi che il mendacio in sede di interrogatorio, costi- tuendo espressione del diritto di difesa, non possa incidere sul diritto alla ripara- zione, nel rispetto della presunzione di innocenza, recentemente sancito e raffor- zato dalla Direttiva UE n. 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, rece- pita nel nostro ordinamento dal recente D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 188 la quale, all'articolo 4, co. 4, let. B, ha novellato l'art. 314, comma 1, cod. proc. pen., ag- giungendovi che l'esercizio da parte dell'imputato della facoltà di cui all'articolo 64, comma 3, lettera b), cod. proc. pen. (ossia quella «di non rispondere ad alcuna domanda») non incide sul diritto alla riparazione. Detta previsione non può applicarsi alla diversa situazione del mendacio in sede di interrogatorio, causalmente rilevante ai fini della statuizione cautelare. Una cosa é, infatti, serbare il silenzio (per ragioni che possono essere le più varie, non necessariamente espressione di reticenza) su circostanze note che, se ester- nate, avrebbero un effetto potenzialmente favorevole sulla posizione cautelare dell'indagato; altro é, invece, fornire una versione oggettivamente e deliberata- mente mendace (atta cioè a prospettare falsamente situazioni, fatti o comporta- menti), laddove - come nella specie - il disvelamento del mendacio rivesta valore indiziante e causalmente rilevante ai fini della sottoposizione del dichiarante a mi- sura custodiale o del protrarsi della custodia cautelare (Sez. 4, 3. 3755 del 20/01/2022, Rv. 282581). 8. Al rigetto del ricorso consegue, ex lege, la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proces- suali. Così deciso in Roma il 14 marzo 2023 Il C rOgliere es sore Il Prsiente
lette le conclusioni scritte ex art. 611 c.p.p.del PG in persona del Sostituto PG Paola ST che ha chiesto il rigetto del ricorso e dell'Avv. Pasquale Loiacono per il ricorrente che ha insistito per l'accoglimento dello stesso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 22119 Anno 2023 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: PEZZELLA VINCENZO Data Udienza: 14/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Bari, con ordinanza del 10/5/2022, ha rigettato la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata ex art. 314 cod. proc. pen. dall'odierno ricorrente, NC RU, subita dal 22/1/2015 al 31/3/2015 in regime di custodia cautelare in carcere e poi fino al 2/5/2017 agli arresti domi- ciliari -quindi per un totale di 831 giorni- per il reato di cui agli artt. 81 cpv,e 110 cod. pen., 73 co. 1 e ibis lett. a) DPR 309/90. Il ricorrente, condannato in primo grado con sentenza del GUP del Tribunale di Bari del 27/4/2016 ad anni 3 di reclusione ed euro 14.000 di multa, veniva assolto perché il fatto non sussiste con sentenza della Corte di Appello di Bari del 2/5/2017 -con cui se ne disponeva la scarcerazione- divenuta irrevocabile il 17/10/2017. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, RU NC deducendo, quale unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 314 co. 1 e 2 e 315 cod. proc. pen. Ci si duole della contraddittorietà dell'impugnata ordinanza laddove, da un lattoi riconosce l'assenza di condotte posta in essere dal RU tali da determinare una sua condanna e t dall'altra l ritiene sussistenti condotte delineate da profili di colpa grave tali da determinare il rigetto della richiesta di equa riparazione. Il ricorrente evidenzia che l'assoluzione, con formula piena, è avvenuta sulla base degli stessi identici elementi posti a fondamento della misura cautelare. In sostanza, la Corte barese avrebbe attribuito valore ostativo alle circostanze di fatto già esaminate nel giudizio di merito e che hanno portato all'assoluzione del RU. Si ricorda che è precluso al giudice della riparazione affermare circostanze escluse dall'accertamento del merito. Nel caso che ci occupa i comportamenti posti in essere dal ricorrente-si so- stiene- non possono qualificarsi come fattori condizionanti rispetto alla detenzione patita in quanto già valutati come non idonei dal giudice di merito. Si ritiene che il giudice della riparazione avrebbe dovuto motivare come quei comportamenti abbiano inciso sulla detenzione, mentre si sarebbe limitato a ri- chiamare le condotte e a ritenerne categoricamente la rilevanza rispetto alla deci- sione di mantenere lo stato di detenzione. Si evidenzia, inoltre, che le conversazioni richiamate in ordinanza sono tutte precedenti al momento in cui l'indagato è venuto a conoscenza delle indagini a proprio carico. 2 Ci si duole che non sia stato attribuito alcun rilievo all'interrogatorio reso dal RU, nel quale emergeva la sua completa estraneità ai fatti. Gli elementi indiziari -prosegue il ricorso- non erano idonei fin dal principio a supportare l'adozione della misura, difettando la presenza dei gravi indizi di reità. Si contesta la mancata applicazione nei principi dettati da questa Corte di legittimità in tema di ingiusta detenzione e l'utilizzo di mere formule di stile, con un ragionamento incongruo, insufficiente e contraddittorio. Si ritiene che il giudice della riparazione avrebbe dovuto effettuare -e non lo ha fatto- una completa analisi del materiale a sua disposizione senza formare il proprio convincimento sulla circostanza che vi sia stato un contatto con un sog- getto poi condannato, in mancanza della minima prova che quel contatto abbia avuto un rilievo penale. Si sottolinea l'obbligo di motivare sull'incidenza che abbiano avuto le condotte dell'indagato sulla determinazione della detenzione. Si ricorda, ancora una volta, che gli elementi a disposizione del giudice della cautela erano gli stessi sui quali è stata pronunciata l'assoluzione. E dunque, in tal caso, era precluso al giudice della riparazione di valutare la sussistenza di profili di dolo e colpa grave. Si evidenzia, infine, che l'ampia interpretazione della cause ostative alla ripa- razione, contenuta nell'impugnato provvedimento, contrasterebbe con l'art. 5 par. 5 CEDU, che prevede tale diritto ogni qualvolta lo stato detentivo si riveli illegale, prescindendo dai comportamenti dell'istante. Chiede, pertanto, l'annullamento della ordinanza impugnata, con rinvio. Le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni scritte ex art. 611 cod. proc. pen. come riportato in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi sopra illustrati appaiono infondati e, pertanto, il proposto ricorso va rigettato. 2. In premessa va rilevato come, nel ricorso che ci occupa, il difensore sem- bra confondere i piani della c.d. ingiustizia formale di cui al secondo comma dell'art. 314 cod. proc. pen. con quello della c.d. ingiustizia sostanziale di cui al primo comma della medesima norma. Come si evince dall'istanza avanzata il 9/10/2019 la richiesta dell'indennizzo era stata avanzata dal difensore dell'imputato in relazione a tale ultima ipotesi. E in relazione a quella non sussistono i lamentati vizi di legittimità del provvedimento impugnato, in quanto il giudice della riparazione offre una congrua motivazione, priva di aporie logiche, in ordine ai motivi del rigetto, facendo buon governo della costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità secondo cui, in tema di equa 3 riparazione per ingiusta detenzione costituisce causa impeditiva all'affermazione del diritto alla riparazione l'avere l'interessato dato causa, per dolo o per colpa grave, all'instaurazione o al mantenimento della custodia cautelare (art. 314, co. 1, ultima parte, cod. proc. pen.) e che l'assenza di tale causa, costituendo condi- zione necessaria al sorgere del diritto all'equa riparazione, deve essere accertata d'ufficio dal giudice, indipendentemente dalla deduzione della parte (cfr. sul punto questa Sez. 4, n. 34181 del 5/11/2002, Guadagno, Rv. 226004). In proposito, le Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo precisato che, in tema di presupposti per la riparazione dell'ingiusta detenzione, deve intendersi dolosa - e conseguentemente idonea ad escludere la sussistenza del diritto all'in- dennizzo, ai sensi dell'art. 314, primo comma, cod. proc. pen. - non solo la con- dotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso confliggente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro dell' "id quod plerumque accidit" secondo le regole di esperienza comunemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo (Sez. Unite n. 43 del 13/12/1995 dep. il 1996, Sarnataro ed altri, Rv. 203637). Poiché inoltre, la nozione di colpa è data dall'art. 43 cod. pen., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi del predetto primo comma dell'art. 314 cod. proc. pen., quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negli- genza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme di- sciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedi- mento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso. (vedasi anche Sez. 4, n. 43302 del 23/10/2008, Maisano, Rv. 242034). E ancora le Sezioni Unite, hanno affermato che il giudice, nell'accertare la sussistenza o meno della condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, consistente nell'incidenza causale del dolo o della colpa grave dell'interessato rispetto all'applicazione del provvedimento di custodia cau- telare, deve valutare la condotta tenuta dal predetto sia anteriormente che suc- cessivamente alla sottoposizione alla misura e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pendenza di un procedimento a suo carico (Sez. Unite, n. 32383 del 27/5/2010, D'Arnbrosio, Rv. 247664). Sempre il Supremo Collegio ha ritenuto di dover precisare ulteriormente che in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, ai fini del riconoscimento dell'in- dennizzo può anche prescindersi dalla sussistenza di un "errore giudiziario", ve- 4 nendo in considerazione soltanto l'antinomia "strutturale" tra custodia e assolu- zione, o quella "funzionale" tra la durata della custodia ed eventuale misura della pena, con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà considerarsi "ingiusta", in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l'indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la "ratio" solidaristica che è alla base dell'istituto (così Sez. Unite, n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606, fattispecie in cui è stata ritenuta col- pevole la condotta di un soggetto che aveva reso dichiarazioni ambigue in sede di interrogatorio di garanzia, omettendo di fornire spiegazioni sul contenuto delle conversazioni telefoniche intrattenute con persone coinvolte in un traffico di so- stanze stupefacenti, alle quali, con espressioni "travisanti", aveva sollecitato in orario notturno la urgente consegna di beni). 3. Va poi osservato che vi è totale autonomia tra giudizio penale e giudizio per l'equa riparazione anche atteso che i due afferiscono piani di indagine del tutto diversi che ben possono portare a conclusioni affatto differenti pur se fondanti sul medesimo materiale probatorio acquisito agli atti, in quanto sottoposto ad un va- glio caratterizzato dall'utilizzo di parametri di valutazione del tutto differenti. Ciò perché è prevista in sede di riparazione per ingiusta detenzione la rivalutazione dei fatti non nella loro portata indiziaria o probatoria, che può essere ritenuta in- sufficiente e condurre all'assoluzione, occorrendo valutare se essi siano stati idonei a determinare, unitamente ed a cagione di una condotta negligente od imprudente dell'imputato, l'adozione della misura cautelare, traendo in inganno il giudice. E' pacifico (cfr. tra le tante questa Sez. 4, ord. 25/11/2010, n. 45418) che, in sede di giudizio di riparazione ex art. 314 cod. proc. pen. ed al fine della valuta- zione dell'an debeatur occorra prendere in considerazione in modo autonomo e completo tutti gli elementi probatori disponibili ed in ogni modo emergenti dagli atti, al fine di valutare se chi ha patito l'ingiusta detenzione vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, impru- denza o violazione di leggi o regolamenti. A tale fine è necessario che venga esa- minata la condotta posta in essere dall'istante sia prima che dopo la perdita della libertà personale e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pen- denza di un procedimento a suo carico (cfr. Sez. Un. n. 32383/2010), onde veri- ficare, con valutazione ex ante, in modo del tutto autonomo e indipendente dall'e- sito del processo di merito, se tale condotta, risultata in sede di merito tale da non integrare un fatto-reato, abbia ciononostante costituito il presupposto che abbia ingenerato, pur in eventuale presenza di un errore dell'autorità procedente, la falsa 5 apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla deten- zione con rapporto di "causa ad effetto" (cfr. anche la precedente Sez. Un. 26/6/2002, Di Benedictis). A tal fine vanno prese in considerazione tanto condotte di tipo extraproces- suale (grave leggerezza o trascuratezza tale da avere determinato l'adozione del provvedimento restrittivo), quanto di tipo processuale (autoincolpazione, silenzio consapevole sull'esistenza di un alibi) che non siano state escluse dal giudice della cognizione (cfr. questa Sez. 4, n. 45418 del 25.11.2010). La colpa dell'istante è ostativa al diritto per le argomentazioni espresse, tra le altre, da Sez. 4, n. 1710 del 27.11.2013; sez. 4, n. 1422 del 16 ottobre 2013: " ... non potendo l'ordinamento, nel momento in cui fa applicazione della regola solidaristica, ... obliterare il principio di autoresponsabilità che incombe su tutti i consociati, allorquando interagiscono nella società (trattasi, infondo, della regola che trova esplicitazione negli arti. 1227 e 2056 c.c.), deve intendersi idonea ad escludere la sussistenza del diritto all'indennizzo ... non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso configgente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consape- vole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro dell 'id quod plerumque accidit secondo le regole di esperienza comu- nemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di do- veroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo. Poiché inoltre, anche ai fini che qui ci interessano, la nozione di colpa è data dall'art. 43 c.p., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione ... quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica, negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella man- cata revoca di uno già emesso ...". 4. Nel provvedimento impugnato è stato congruamente e logicamente posto in evidenza come la sentenza di assoluzione contenga una ricostruzione del fatto dalla quale emerge in modo significativo che il RU, nonostante la dichiarata estraneità al contesto descritto e la negazione di contatti con alcuni coimputati, ha in realtà intrattenuto plurimi contatti telefonici e si è incontrato con AT Vit- torio, uno dei principali imputati condannati per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (così pagg. 11 e 12 sentenza d'appello), discutendo effettivamente con linguaggio criptico di modalità e quantità di forniture, risultando tuttavia ge- nerico il riferimento e mai concretizzatosi con un acquisto, tanto che il giudice 6 d'appello non nega la materialità del fatto, ma il raggiungimento della soglia del rilievo penale. Evidenzia, inoltre, il giudice della riparazione come il RU abbia negato fal- samente di aver avuto contatti con alcuni imputati. 5. L'ordinanza impugnata opera un buon governo della costante giurispru- denza di questa Corte di legittimità richiamata secondo cui costituisce colpa grave, idonea a impedire il riconoscimento dell'equo indennizzo, l'utilizzo, nel corso di conversazioni telefoniche, da parte dell'indagato di frasi in "codice", effettivamente destinate a occultare un'attività illecita, anche se diversa da quella oggetto dell'ac- cusa e per la quale fu disposta la custodia cautelare (cfr. ex multis Sez. 4, n. 48029 del 18/9/2009, AN ed altri, Rv. 245794 in un caso in cui l'interessato aveva documentato che le frasi in codice utilizzate in conversazioni telefoniche erano riferibili al commercio di monili e aveva giustificato l'utilizzo del linguaggio criptico con la natura fiscalmente irregolare della sua attività). E, ancora, più recente- mente, si è ribadito che, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, costituisce colpa grave, idonea a impedire il riconoscimento dell'equo indennizzo, l'utilizzo, nel corso di conversazioni telefoniche, da parte dell'indagato di frasi in "codice", effettivamente destinate a occultare un'attività illecita, anche se diversa da quella oggetto dell'accusa e per la quale fu disposta la custodia cautelare. (Sez. 4, n. 3374 del 20/10/2016, Aga, Rv. 268954 in un caso in cui dalle conversazioni inter- cettate era emerso l'apparente coinvolgimento del ricorrente in una trattativa volta a fissare il prezzo di acquisto della sostanza stupefacente, circostanza cui egli nel corso delle indagini non aveva voluto fornire una logica spiegazione al fine di eli- minare il valore indiziante degli elementi acquisiti). 6. Per il giudice della riparazione ostativo al chiesto indennizzo è il fatto che il RU abbia posto in essere contatti con soggetti pregiudicati e comunque orbi- tanti nell'ambito della criminalità organizzata pugliese per finalità chiaramente il- lecite, ovvero il rinvenimento di stupefacenti da scambiare nell'ambito di una trat- tativa di più ampio respiro relativa a sostanze illegali. È evidente, dunque, che un'importanza non di poco conto riveste per il giudice dell'equa riparazione la natura delle frequentazioni, quanto meno ambigue, intrattenute dall'odierno ricorrente. Ebbene proprio sul punto della rilevanza delle frequentazioni intrattenute, ritiene il Collegio di dover ribadire il dictum di questa Corte di legittimità secondo cui in tema di riparazione per ingiusta detenzione, le frequentazioni ambigue, ossia quelle che si prestano oggettivamente ad essere interpretate come indizi di com- 7 plicità, quando non sono giustificate da rapporti di parentela, e sono poste in es- sere con la consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti, pos- sono dare luogo ad un comportamento gravemente colposo idoneo ad escludere la riparazione stessa (Sez. 4, n. 1235 del 26/11/2013 dep, 2014, Calò, Rv. 258610; conf. Sez. 3, n. 363 del 30/11/2007 dep. 2008, Pandullo, Rv. 238782). Le frequentazioni ambigue con soggetti condannati nel medesimo o in di- verso procedimento sono ostative al risarcimento, quale comportamento grave- mente colposo del richiedente ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen. "a condizione che emerga, quanto meno, una concausalità rispetto all'adozione, nei suoi con- fronti, del provvedimento applicativo della custodia cautelare" (così questa Sez. 4, n. 850 del 28/09/2021 dep. 2022, Rv. 282565 in relazione ad un caso, analogo a quello in esame, in cui l'indagine per traffico di stupefacenti riguardò anche i coin- dagati, poi condannati, sicché non può negarsi la riconducibilità eziologica della misura cautelare a dette emergenze captative. 7. Inoltre va considerato che la frequentazione di soggetti dediti al reato, in contesti temporali ed ambientali compatibili con la compartecipazione alla com- missione del reato, onera l'interessato di fornire con assoluta tempestività i chia- rimenti discolpanti (Sez. 4, n. 21575 del 29/1/2014, Antognetti, Rv. 259213). E invece il giudice della riparazione rileva correttamente nel provvedimento impugnato come il RU abbia negato la conoscenza ed i conti con i coimputati. In proposito, va ricordato che il mendacio dell'indagato in sede di interro- gatorio, sebbene espressione del diritto di difesa, costituisce una condotta volon- taria fortemente equivoca, che, andando al di là del mero silenzio, può avvalorare gli indizi su cui si fonda la misura cautelare qualora investa elementi di indagine significativi e, quindi, può assumere rilievo ai fini dell'accertamento del dolo o della colpa grave, ostativi alla riparazione (Sez. 4, n. 36478 del 02/12/2020, Gallo, Rv. 280082; Sez. 4, n. 849 del 28/09/2021 dep. 2022, V., Rv. 282564). In proposito si è anche precisato che. anche dopo la riforma dell'art. 314 cod. proc. pen., il mendacio dell'indagato in sede di interrogatorio, ove causalmente rilevante sulla determinazione cautelare, incide sull'accertamento dell'eventuale colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione posto che la falsa prospettazione di situazioni, fatti o comportamenti non è condotta assimilabile al silenzio serbato nell'esercizio della facoltà difensiva prevista dall'art. 64, comma 3, lett. b) cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 3755 del 20/01/2022 Pacifico, Rv. 282581; Sez. 4 n. 46119 del 29.11.2022, Mechi, n.m.; Sez. 4, n. 4612 del 12/1/2023, Bakadialy, n.m. ). E analogo principio è stato affermato anche per il comporta- mento reticente (così Sez. 4, n. 30056 del 30/6/2022 , D., Rv. 283453 in un caso in cui la Corte ha ritenuto ostativa all'equa riparazione l'omessa indicazione della 8 relazione sentimentale intercorsa tra il richiedente e la madre della minore pre- sunta vittima di abusi sessuali). Non può, invero, affermarsi che il mendacio in sede di interrogatorio, costi- tuendo espressione del diritto di difesa, non possa incidere sul diritto alla ripara- zione, nel rispetto della presunzione di innocenza, recentemente sancito e raffor- zato dalla Direttiva UE n. 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, rece- pita nel nostro ordinamento dal recente D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 188 la quale, all'articolo 4, co. 4, let. B, ha novellato l'art. 314, comma 1, cod. proc. pen., ag- giungendovi che l'esercizio da parte dell'imputato della facoltà di cui all'articolo 64, comma 3, lettera b), cod. proc. pen. (ossia quella «di non rispondere ad alcuna domanda») non incide sul diritto alla riparazione. Detta previsione non può applicarsi alla diversa situazione del mendacio in sede di interrogatorio, causalmente rilevante ai fini della statuizione cautelare. Una cosa é, infatti, serbare il silenzio (per ragioni che possono essere le più varie, non necessariamente espressione di reticenza) su circostanze note che, se ester- nate, avrebbero un effetto potenzialmente favorevole sulla posizione cautelare dell'indagato; altro é, invece, fornire una versione oggettivamente e deliberata- mente mendace (atta cioè a prospettare falsamente situazioni, fatti o comporta- menti), laddove - come nella specie - il disvelamento del mendacio rivesta valore indiziante e causalmente rilevante ai fini della sottoposizione del dichiarante a mi- sura custodiale o del protrarsi della custodia cautelare (Sez. 4, 3. 3755 del 20/01/2022, Rv. 282581). 8. Al rigetto del ricorso consegue, ex lege, la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proces- suali. Così deciso in Roma il 14 marzo 2023 Il C rOgliere es sore Il Prsiente