Sentenza 18 settembre 2009
Massime • 1
Costituisce colpa grave, idonea a impedire il riconoscimento dell'equo indennizzo, l'utilizzo, nel corso di conversazioni telefoniche, da parte dell'indagato di frasi in "codice", effettivamente destinate a occultare un'attività illecita, anche se diversa da quella oggetto dell'accusa e per la quale fu disposta la custodia cautelare. (Nella specie, l'interessato aveva documentato che le frasi in codice utilizzate in conversazioni telefoniche erano riferibili al commercio di monili e aveva giustificato l'utilizzo del linguaggio criptico con la natura fiscalmente irregolare della sua attività).
Commentari • 2
- 1. Autonomia del giudizio di riparazione sull'ingiusta detenzioneDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 10 novembre 2022
Il giudizio della riparazione sulla ingiusta detenzione si svolge su un piano diverso e autonomo rispetto a quello del giudice del processo penale Indice La questione La soluzione adottata dalla Cassazione Conclusioni 1. La questione La Corte di Appello di Torino rigettava una domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione subita da una persona, in relazione al contestato reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90, commesso in concorso con altri. In particolare, il Giudice della riparazione escludeva il riconoscimento dell'invocato indennizzo in considerazione del fatto che l'istante frequentava abitualmente l'altro condannato e che, nel conversare col suo fornitore, era ricorso …
Leggi di più… - 2. Ingiusta detenzione, quando ricorre la colpa grave?Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 20 aprile 2022
(Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 314, co. 1) Indice: Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione Conclusioni Il fatto La Corte di Appello di Napoli respingeva una domanda formulata per una liquidazione a titolo di equa riparazione dovuta ad ingiusta sottoposizione alla misura cautelare degli arresti domiciliari in un lasso temporale intercorrente tra il 2008 e il 2010. I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Avverso il provvedimento summenzionato proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell'istante deducendo vizio di motivazione per illogicità manifesta in riferimento ai presupposti del diritto all'equa …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/09/2009, n. 48029 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48029 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2009 |
Testo completo
MASS. - Aug deterious entre tresu
480 29 /09 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI
CONSIGLIO
DEL 18/09/2009
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA-Presidente - N. 1379 GRAZIANA CAMPANATO Dott.
Dott. SILVANA GIOVANNA IACOPINO
- Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. RUGGERO GALBIATI
- Consigliere - N. 38022/2008
Dott. FAUSTO IZZO Rel. Consigliere -
-
- Consigliere -Dott. ROCCO MARCO BLAIOTTA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso proposto da:
1) NI LA N. IL 17/02/1959
1) MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
avverso l'ordinanza n. 94/2007 CORTE APPELLO di FIRENZE, depositata il 07/05/2008
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAUSTO IZZO;
lette/septite le conclusioni del PG Dr. Dett MARIO IANNELLI Grovanni D'Augels, che hom elveito l'annullents con rinvio dell'ordinense; lette le conclevou alllé suvocatura delle Stato, che un ichiesto la Udit i difensor Avv.;
declarative & inammissibility del ricorso;
1. Con ordinanza del 7\5\2008 la Corte di Appello di Firenze, rigettava l'istanza di riparazione di ingiusta detenzione avanzata da OV DI.
Questi, destinatario di un'ordinanza di custodia in carcere, emessa dal GIP del
Tribunale di Firenze in data 23\11\2001 per artt. 73-74 TU 309\90, era rimasto detenuto in carcere fino al 21\12\2001 ed agli arresti domiciliari fino al 28\9\2002.
Dalle imputazioni era stato poi assolto con formula piena con sentenza del GIP di
Firenze del 19\1\2006 (irrevocabile il 21\4\06).
Riteneva la Corte di merito, a motivazione del provvedimento di rigetto, sussistere la colpa grave del OV, postasi in rapporto di causa-effetto con l'adozione del provvedimento cautelare (art. 314 c.p.p., comma 1), avendo rinvenuto nelle condotte poste in essere dal ricorrente un nesso eziologico con la detenzione patita.
2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, a mezzo del difensore, deducendo:
2.1. il difetto di motivazione laddove la Corte aveva ritenuto la sussistenza della condotta colposa del OV in relazione a colloqui intercorsi con il NI per i quali il ricorrente aveva fornito adeguate giustificazioni circa la estraneità del contenuto di essi a fatti di droga;
2.2. il contrasto di giudicati, in quanto in relazione alla medesima imputazione, tale
GH AR, anch'egli assolto, aveva beneficiato dell'equo indennizzo (ord. C. di
App. di Firenze dep. Il 31\3\2008).
3. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
3.1. Come è noto, il rapporto tra giudizio penale e giudizio per l'equa riparazione, è connotato da totale autonomia ed impegna piani di indagine diversi e che possono portare a conclusioni del tutto differenti (assoluzione nel processo, ma rigetto della richiesta riparatoria) sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti, ma 3
sottoposto ad un vaglio caratterizzato dall'utilizzo di parametri di valutazione differenti.
In particolare, è consentita al giudice della riparazione la rivalutazione dei fatti non nella loro valenza indiziaria o probante (smentita dall'assoluzione), ma in quanto idonei a determinare, in ragione di una macroscopica negligenza od imprudenza dell'imputato, l'adozione della misura, traendo in inganno il giudice
3.2. Nella specie, è quindi determinante stabilire se la Corte di merito abbia motivato in modo congruo e logico in ordine alla condotta del OV ed alla sua idoneità ad ingenerare, nel giudice che ha emesso il provvedimento restrittivo della libertà personale, il suo probabile coinvolgimento nell'attività illecita.
Ebbene, la Corte territoriale, premettendo che in ordine all'imputazione di cui all'art. 73 TU 309\90 il ricorrente era stato assolto ai sensi del 2° comma dell'art. 530 c.p.p., facendo buon governo dell'applicazione delle norme in materia e con motivazione logica, ha evidenziando le ragioni che hanno indotto al rigetto della richiesta. In particolare dalle indagini svolte era emerso che: il OV aveva intrattenuto stretti rapporti personali e telefonici con tale
NI TR;
il NI era risultato coinvolto nel traffico di stupefacenti, tanto da essere stato colto nel flagrante possesso di 50 gr. di cocaina;
nel corso di conversazioni telefoniche intercettate, il OV parlava di
-
"bandierine" e "letterine" da procurare e tale linguaggio criptico era stato inteso come riferito a sostanza stupefacente;
- nella conversazione n. 76, in particolare, era stato intercettato il seguente dialogo :
"tu dici me ne dai un poco di spaccio per un pochino di roba, capito, torno, saldo quella e piglio anche l'altra ... settembre contante" "per quella roba che hai te, hai saputo qualcos'altro ? Per quei tre chili di roba ? Vuoi fare un pagamentino di un mese un mese non prolungo il tempo che la porto a vedere
...
in giro e la vendo, capito ?”.
Я Sulla base di tali elementi la Corte di merito, valutato il linguaggio criptico utilizzato nelle conversazioni con una persona, il NI, effettivamente introdotto nell'illecito traffico;
nonché l'utilizzo di parole effettivamente gravemente indizianti quali
"spaccio" collegato a "roba", ne ha dedotto la sussistenza di una sua colpa grave ostativa al riconoscimento dell'equo indennizzo.
Vero è che il ricorrente, in sede di interrogatorio, aveva riferito che le conversazioni erano relative al suo commercio di monili d'oro (successivamente documentato) ed ha giustificato l'utilizzo del linguaggio criptico con la natura fiscalmente irregolare della sua attività.
Tale spiegazione, però, non rende ingiustificabile l'errore del giudice della cautela, tenuto conto che parole come "spaccio" sono poco compatibili con l'attività che il
OV pretende di avere svolto.
Pertanto correttamente il giudice di merito ha ritenuto che l'utilizzo, nel corso di conversazioni telefoniche, di frasi in codice, peraltro effettivamente destinate ad occultare un'illecita attività (sebbene non quella oggetto dell'accusa), costituisca colpa grave idonea ad inibire il riconoscimento dell'equo indennizzo.
3.3. Quanto al preteso contrasto di “giudicati", va osservato, che nella ordinanza relativa al GH la Corte territoriale ha fatto discendere dalla assoluzione dell'imputato nel giudizio di cognizione, meccanicamente il suo diritto all'indennizzo, senza svolgere alcuna valutazione critica in ordine alla possibilità che le prove raccolte in detta sede, fossero o meno idonee ad integrare un colpa grave.
Pertanto i passi motivazionali dell'ordinanza relativa al GH non sono in alcun modo incompatibili con la decisione della Corte distrettuale relativamente al
OV.
Alla luce delle considerazioni svolte, il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese, valutata l'assenza di specificità nella difesa proposta dall'Avvocatura.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali;
compensa le spese tra le parti.
Così deciso in Roma il 18 settembre 2009
Il Consigliere estensore dott. Fousto IZZO,
Il Presidente dott. Graziana CAMPANATOfr confor
CONTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione Penale DEPOSITATO IN CANCELLERIA
16 DIC. 2009
H ANCECTUERE C/1
Gulto ria BERIO