CASS
Sentenza 3 febbraio 2023
Sentenza 3 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/02/2023, n. 4612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4612 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: BA NT nato il [...] avverso l'ordinanza del 11/11/2021 della CORTE APPELLO di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA;
lette le conclusioni ex art. 611 c.p.p. del PG in persona del Sostituto Proc. Gen. EP AR, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 4612 Anno 2023 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: PEZZELLA VINCENZO Data Udienza: 12/01/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Palermo, con ordinanza del 11/11/2021, ha riget- tato la richiesta di riparazione avanzata ex art. 314 cod. proc. pen., da BA NT in relazione all'asserita ingiusta detenzione patita per anni 1 mesi 10 e giorni 7 in regime di custodia cautelare in carcere a seguito dell'ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Palermo in quanto indagato per il reato di cui agli artt. 81 cpv. 110, 112 n.1, 575 cod. pen. e 3 L. 205/1993. Il ricorrente veniva prosciolto dall'accusa con sentenza della Corte di Assise di Palermo del 20/2/2017 divenuta irrevocabile il 16/10/2019, che veniva confer- mata della Corte di Assise di Appello di Palermo il 3/5/2019 e non impugnata. 2. Avverso il diniego del chiesto indennizzo ha proposto ricorso per Cassa- zione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, AK NT deducendo, quale unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la moti- vazione, come disposto dall'art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza di dolo o colpa grave quale causa determinante l'ingiusta detenzione nonché travisamento di atti pro- cessuali fondanti la misura cautelare. In ricorso si individuano tre elementi sui quali è state fondato il rigetto dell'istanza: a. le dichiarazioni accusatorie di YA e YA e le relative procedure di riconoscimento;
b. la contiguità dei rapporti tra il ricorrente e il gruppo di aggressori;
c. il mendacio dell'indagato nell'interrogatorio di garanzia. Il AK - si ricorda in ricorso- è stato incarcerato per il reato di omicidio aggravato, in concorso con soggetti ignoti, per avere cagionato la morte, unita- mente ad altri coindagati, di almeno nove cittadini extracomunitari, gettandoli in mare in assenza di qualsiasi mezzo di soccorso, commettendo il fatto per odio religioso. Si precisa che tutti i soggetti destinatari del provvedimento cautelare sono stati assolti, compres(t i due imputati condannati all'esito del giudizio di appello che vedevano l'annullamento della condanna a seguito di pronuncia di questa Corte di legittimità. Incomprensibile viene ritenuta, pertanto, l'affermazione dell'impugnata ordi- nanza circa l'appartenenza del ricorrente a quel gruppo di migranti autori delle violenze e contiguo ai soggetti autori del fatto omicidiario conclusosi con la con- danna irrevocabile per sette di quei migranti. Evidente sarebbe il travisamento in cui sarebbe incorsa la corte di appello, dal momento che non è stato condannato nessun migrante per omicidio volontario. Ci si duole che l'apodittico ed errato convincimento della Corte distrettuale finisca per orientare la motivazione dell'intero provvedimento impugnato. 2 Errata viene ritenuta anche la valutazione delle singole fonti indiziarie, senza operare la necessaria valutazione globale, che avrebbe consentito di valorizzare i contrasti emergenti nelle procedure di individuazione tra album dei 15, album dei 95 e ricognizione formale effettuata in incidente probatorio. Ci si duole, infine, della mancata valutazione dell'operato del tribunale del riesame, che aveva a sua disposizione un quadro indiziario più ampio di quello a disposizione del Gip. Sulle dichiarazioni accusatorie di YA e YA e le relative procedure di riconoscimento il ricorrente riporta la motivazione dell'ordinanza impugnata per evidenziare la valutazione parcellizzata degli elementi indiziari senza alcuna valu- tazione globale e unitaria degli stessi. In relazione al riconoscimento si evidenzia che se effettivamente tutti i mi- granti riconoscevano, nell'album fotografico di 15 soggetti formato dalla polizia, i propri aggressori, ciò non era avvenuto allorquando agli stessi era stato mostrato il primo album completo di 95 soggetti. Gli elementi indiziari offrivano al Gip esiti opposti, contraddittori e insufficienti a supportare l'emissione della misura cautelare. Vengono evidenziati una serie di elementi della cui valutazione non vi è traccia nell'impugnata ordinanza: a. L'inconferenza delle dichiarazioni del AS che offriva una ricostruzione, contenuta nel verbale dell'incidente probatorio, monca della parte fattuale insieme al mancato riconoscimento del AK tra gli autori dei crimini, tanto che la sua foto n. 44 non veniva indicata. b. L'illogicità e le contraddizioni del narrato del AS che riferiva di aggres- sioni avvenute anche martedì ed escludeva la presenza di tensione e panico allor- quando si sgonfiava il gommone, escludeva altresì che qualcuno si fosse gettato in mare o fosse caduto accidentalmente, circostanze tutte incontestate e acclarate nella sentenza definitiva. c. L'inaffidabilità delle dichiarazioni di YD LA incapace di descrivere su invito del giudice le persone da riconoscere. d. La dichiarazione di non riconoscimento del LA, poi rettificata con par- ticolari generici e stereotipati. Il travisamento dei gesti del AK che invitava alla calma come riferito da altre fonti testimoniali. e. La mancanza di autonomia delle chiamate in reità a fronte dell'accertata circolarità della notizia proveniente da AS UM, unico soggetto capace di comprendere il francese e, pertanto, traduttore e anello di congiunzione tra i migranti. f. L'inidoneità a fungere da elemento di riscontro delle informazioni prove- nienti da AS. 3 Tali circostanze, ove correttamente valutate, in conformità al disposto dell'art. 192 co. 3 cod. proc. pen. per gli indagati di reato connesso, avrebbero, ad avviso del ricorrente, svelato l'inaffidabilità del narrato dei collaboranti, la sua genericità e l'assenza di elementi di riscontro individualizzanti sul fatto di reato. Il ricorrente sottolinea, infine, il palese contrasto tra il plauso all'operato del Gip contenuto nel provvedimento impugnato e le critiche mosse dal giudice della cognizione che ha sottolineato la sommarietà e poca accuratezza dello stesso Gip. Sulla contiguità dei rapporti tra il ricorrente e il gruppo di aggressori viene riportata la motivazione resa, evidenziando che l'elemento rappresentato dall'aver tenuto la bussola per seguire la rotta, avrebbe potuto costituire un elemento di confusione dell'autorità giudiziaria per il reato di favoreggiamento dell'immigra- zione clandestina e non di omicidio aggravato, per cui veniva adottata la misura cautelare. Si pone l'accento, inoltre, sul fattciche la condotta riferita dal Bah, piuttosto che porre il Bakiadialy in un ruolo vicino ai responsabili de fatti omicidiari, lo po- neva in un ruolo antagonista nell'invitarli alla calma in vista della nave dei soccorsi. L'interpretazione di un invito alla calma come condotta agevolatrice o raffor- zatrice dell'altrui proposito criminoso si porrebbe al di là del principio dell' id quod plerumque accidit. Si rileva, inoltre, che le dichiarazioni del AS erano inutillizzabili per la mancanza degli avvisi di cui all'art. 64 co. 3 lett. b e c cod. proc. pen., circostanza ingiustificatamente sfuggita alla corte di appello. Sul punto l'impugnata ordinanza confonderebbe l'eccezione della difesa di inutilizzabilità delle dichiarazioni del ASe con l'inutilizzabilità dichiarata dal Gip delle dichiarazioni dello YA. Peraltro, si aggiunge che il difetto degli avvisi, sollevato dalla difesa, veniva acclarato anche dalla corte di assise. Si contesta, infine, l'omessa considerazione, nell'impugnato provvedimento, che l'ordinanza del tribunale del riesame ha avallato la decisione del GIP di disporre la custodia cautelare sulla base esclusivamente del narrato di un indagato di reato connesso, IA AM, in assenza di qualsiasi riscontro esterno. Sul mendacio de/l'indagato nell'interrogatorio di garanzia. Viene riportata la motivazione sul punto dell'ordinanza impugnata eviden- ziando che, a differenza di quanto ritenuto dalla corte di appello, il AK ha tenuto una condotta processuale collaborativa e non ha mai negato il verificarsi delle morti. Lo stesso ha rivendicato soltanto la sua estraneità ai fatti. Del resto, le conclusioni della Corte territoriale sono smentite da:tribunale del riesame che, nella disamina dell'interrogatori del Bakiadaly f riferisce che lo stesso ammette la caduta in acqua di alcune persone. 4 Sostanzialmente, conclude il ricorrente che la corte terrioriale abbia fatto de- rivare la colpa grave unicamente dalla presenza dell'indagato sul gommone. Chiede, pertanto, l'annullamento della ordinanza impugnata, riconoscendo il diritto alla riparazione. 3. Il P.G. presso questa Corte Suprema in data 22/12/2022 ha rassegnato ex art. 611 cod. proc. pen. le proprie conclusioni scritte, chiedendo dichiararsi t l'inammissibilità del proposto ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi sopra illustrati appaiono infondati e, pertanto, il proposto ricorso va rigettato. 2. Il giudice della riparazione motiva in maniera ampia e circostanziata sui motivi del rigetto. L'impianto argomentativo del provvedimento impugnato appare puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligi- bile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità, avendo la Corte territoriale preso in esame le deduzioni difensive ed essendo pervenuta alle sue conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprez- zamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illo- gicità e perciò insindacabili in sede di legittimità. E alle argomentazioni della Corte territoriale il ricorrente contrappone deduzioni che sollecitano una rivalutazione del merito, calibrata su una analitica contestazione delle valutazioni formulate non tanto dal giudice della riparazione, quanto dai giudici della cautela. 3. L'art. 314 cod. pen., com'è noto, prevede al primo cornma che "chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave". In tema di equa riparazione per ingiusta detenzione, dunque, costituisce causa impeditiva all'affermazione del diritto alla riparazione l'avere l'interessato dato causa, per dolo o per colpa grave, all'instaurazione o al mantenimento della custodia cautelare (art. 314, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen.); l'assenza di tale causa, costituendo condizione necessaria al sorgere del diritto all'equa ri- parazione, deve essere accertata d'ufficio dal giudice, indipendentemente dalla deduzione della parte (cfr. sul punto questa Sez. 4, n. 34181 del 5/11/2002, Gua- dagno, Rv. 226004). 5 In proposito, le Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo precisato che, in tema di presupposti per la riparazione dell'ingiusta detenzione, deve intendersi dolosa - e conseguentemente idonea ad escludere la sussistenza del diritto all'in- dennizzo, ai sensi dell'art. 314, co. 1, cod. proc. pen. - non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso confliggente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparato- rio con il parametro dell' "id quod plerumque accidit" secondo le regole di espe- rienza comunemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme so- ciale e di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ra- gionevolmente ritenuta in pericolo (Sez. Unite n. 43 del 13/12/1995 dep. il 1996, Sarnataro ed altri, Rv. 203637). E in altra successiva condivisibile pronuncia è stato affermato che il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione non spetta se l'interessato ha tenuto consapevolmente e volontariamente una condotta tale da creare una situazione di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria o se ha tenuto una condotta che abbia posto in essere, per evidente negligenza, impru- denza o trascuratezza o inosservanza di leggi o regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una prevedibile ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (Sez. 4, n. 43302 del 23/10/2008, Maisano, Rv. 242034). Ancora le Sezioni Unite, hanno affermato che il giudic:e, nell'accertare la sussistenza o meno della condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, consistente nell'incidenza causale del dolo o della colpa grave dell'interessato rispetto all'applicazione del provvedimento di cu- stodia cautelare, deve valutare la condotta tenuta dal predetto sia anteriormente che successivamente alla sottoposizione alla misura e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pendenza di un procedimento a suo carico (Sez. Unite, n. 32383 del 27/5/2010, D'Ambrosio, Rv. 247664). E, ancora, più recente- mente, il Supremo Collegio ha ritenuto di dover precisare ulteriormente che in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, ai fini del riconoscimento dell'inden- nizzo può anche prescindersi dalla sussistenza di un "errore giudiziario", venendo in considerazione soltanto l'antinomia "strutturale" tra custodia e assoluzione, o quella "funzionale" tra la durata della custodia ed eventuale misura della pena, con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà consi- derarsi "ingiusta", in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l'inden- nizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissol- vendo la "ratio" solidaristica che è alla base dell'istituto (così Sez. Unite, n. 51779 6 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606, fattispecie in cui è stata ritenuta colpevole la condotta di un soggetto che aveva reso dichiarazioni ambigue in sede di inter- rogatorio di garanzia, omettendo di fornire spiegazioni sul contenuto delle conver- sazioni telefoniche intrattenute con persone coinvolte in un traffico di sostanze stupefacenti, alle quali, con espressioni "travisanti", aveva sollecitato in orario not- turno la urgente consegna di beni). Va poi osservato che vi è totale autonomia tra giudizio penale e giudizio per l'equa riparazione anche atteso che i due afferiscono piani di indagine del tutto diversi che ben possono portare a conclusioni affatto differenti pur se fondanti sul medesimo materiale probatorio acquisito agli atti, in quanto sottoposto ad un va- glio caratterizzato dall'utilizzo di parametri di valutazione del tutto differenti. Ciò perché è prevista in sede di riparazione per ingiusta detenzione la rivalutazione dei fatti non nella loro portata indiziaria o probatoria, che può essere ritenuta in- sufficiente e condurre all'assoluzione, occorrendo valutare se essi siano stati idonei a determinare, unitamente ed a cagione di una condotta negligente od imprudente dell'imputato, l'adozione della misura cautelare, traendo in inganno il giudice. 4. Nel provvedimento impugnato è stato congruamente e logicamente posto in evidenza come vi siano numerosi elementi che, a giudizio della Corte territoriale, integrano quella colpa grave che esclude il diritto all'indennizzo, chiarendo come gli stessi abbiano potuto trarre in errore il giudice della cautela. L'odierno ricorrente -come si ricordava in premessa- è stato tratto a giudizio ed assolto con sentenza resa dalla Corte di Assise di Palermo in data 20.2.2017 in relazione al reato di omicidio continuato in concorso, con riguardo al quale era stata applicata la misura cautelare custodiale. Il fatto era accaduto la notte del 12.4.2014 a bordo di un gommone partito dalla Libia alla volta della Sicilia, sul quale viaggiavano più di cento migranti di varie nazionalità, per la gran parte provenienti dall'Africa subsàhariana. Il gommone veniva soccorso nella tarda serata del 12.4.2015 dalla nave mer- cantile "Ellensborg", che conduceva al porto di Palermo 95 migranti. Per come emerso sin dall'immediatezza dello sbarco, sulla base di concordanti dichiarazioni di numerosi migranti, dopo circa 24 ore di navigazione, alcuni mi- granti di religione musulmana - provenienti, in particolare, da Paesi francofoni dell'Africa occidentale, fra cui il Senegal, il Mali, la Costa d'Avorio e la Guinea- Bissau - avevano iniziato ad inveire contro un gruppo di migranti di nazionalità nigeriana e ghanese, di lingua inglese e di religione cristiana. Gli animi a bordo del gommone, in particolare, si stavano surriscaldando in quanto, in aggiunta allo stress derivante da un viaggio in condizioni di sicurezza assai precario -, i migranti 7 si erano avveduti che il gommone su cui viaggiavano, carico in ogni ordine di po- sté, aveva iniziato ad imbarcare acqua. In questo contesto di grande ansia, dispe- razione e nervosismo, un gruppo di migranti francofoni finiva per aggredire altri sventurati viaggiatori;
gli scontri duravano circa trenta minuti, interrompendosi solo allorquando ci si era avveduti della presenza in lontananza di una nave mer- cantile;
nell'aggressione avevano la peggio tre nigeriani e sei ghanesi, gettati in acqua ed annegati. Le tensioni fra i due gruppi etnici, iniziate alcune ore prima degli omicidi, ve- nivano riferite da tutti i dichiaranti, escussi dalla P.G. e, successivamente dal Pub- blico Ministero, nell'immediatezza dello sbarco;
si tratta, segnatamente delle di- chiarazioni rese dai migranti EMOS, EMEKA, AN, KWADWOHONA, AGYA- MANG e OSMAN. I sei dichiaranti riferivano, in particolare, che il gruppo dei musulmani aveva scagliato in mare nove passeggeri cristiani, nessuno dei quali sapeva nuotare;
la barca, al momento della caduta, era in navigazione sicché i malcapitati erano im- mediatamente spariti fra i flutti sotto gli occhi impotenti dei loro compagni di viag- gio che erano riusciti a resistere alla furia degli aggressori. In quella sede, ai sei dichiaranti x era stato sottoposto in visione un album fotografico contenente le effigi dei 95 migranti tratti in salvo dalla nave Ellensborg, scattate dal comandante di tale unità dopo il salvataggio e poi consegnate agli operanti al momento dello sbarco;
all'interno di tale album, le indicazioni dei di- chiaranti avevano consentito di individuare quindici soggetti autori della descritta aggressione in danno dei migranti di religione cattolica. Tali quindici soggetti erano stati stati poi fotosegnalati e le relative fotografie erano state collocate in un nuovo album, predisposto dalla AD LE e sot- toposto nuovamente ai sei dichiaranti. E anche in questo caso, i sei dichiaranti avevano riconosciuto i quindici soggetti quali autori dell'aggressione al cui culmine diversi migranti erano stati scagliati in mare. Ad avviso del G.I.P., l'esibizione ai dichiaranti del secondo album contenente quindici foto successivamente all'esibizione dell'album contenente 95 foto ha con- fermato l'attendibilità della ricognizione, posto che sono stati riconosciuti sempre gli stessi soggetti. Il G.I.P. aveva quindi ricondotto le dichiarazioni dei migranti escussi nell'im- mediatezza dei fatti a quelle rese da soggetti indagati di reati collegati a quelli per cui si procede, essendo ipotizzabile nei loro riguardi la sussistenza di indizi di com- missione del reato di cui all'art. 10 bis co. i D.L.vo 286/2011. Ed infatti, tutti i dichiaranti, ad eccezione, come si dirà, di MA, erano stati sentiti dalla P.G. come persone informate dai fatti senza garanzie difensive, ma erano stati poi su- bito dopo assunti a sommarie informazioni dal Pubblico Ministero e, in quella sede, 8 dopo avere ricevuto l'avvertimento di cui all'art. 64 co. 3 lett. c) cod. proc. pen., avevano confermato il contenuto delle loro precedenti dichiarazioni. Infondato, pertanto, è il rilievo reiterato in questa sede sul punto. 5. Ricorda il giudice della riparazione come l'assoluzione sia stata pronunciata, in appello, sul rilievo che soltanto due dei sei dichiaranti originari abbiano ricono- sciuto con sicurezza AK come coautore del fatto. Infatti, a fronte del rico- noscimento, in sede di indagini, dell'odierno ricorrente come uno dei partecipi al gruppo di migranti francofoni e musulmani che avevano gettato in mare, determi- nandone la morte per annegamento, nove migranti anglofoni di religione cristiana, soltanto due dei sei dichiaranti confermavano, in sede di incidente probatorio, con certezza l'individuazione, gli altri mostrando incertezze o non riconoscendolo. Inoltre, come ricorda il provvedimento impugnato, le dichiarazioni accusatorie dei testi che pure hanno individuato l'odierno ricorrente anche in sede di incidente probatorio sono apparse al giudice dell'assoluzione eccessivamente generiche, poco circostanziate ed inidonee ad attribuirgli specifiche condotte;
i dichiaranti, sostanzialmente, collocavano AK all'interno del gruppo che gettava in mare altri migranti, ma non ne veniva descritto il comportamento in termini sufficiente- mente specifici, né si riusciva ad individuare chi, fra i nove migranti il cui decesso era stata accertato, fosse stato effettivamente il destinatario ditale comporta- mento. Tuttavia, prescindendo dalla svalutazione delle due convergenti dichiarazioni rese in sede di incidente probatorio, l'ordinanza impugnata ha evidenziato, quale comportamento ostativo al riconoscimento dell'indennizzo, la contiguità del Baka- dialy al gruppo di migranti che ha lanciato in mare le nove vittime, ed il mendacio riferito in sede di interrogatorio di garanzia, allorquando non si è limitato a prote- stare la propria estraneità, ma ha addirittura negato che qualcuno fosse stato get- tato (o anche casualmente caduto) in mare. 6. Come sottolinea il giudice della riparazione, il giudice della cognizione ha ritenuto in definitiva che, nonostante l'odierno ricorrente abbia fatto parte del gruppo di migranti francofoni, di religione musulmana, che aveva usato violenza nei confronti di migranti appartenenti a diversi gruppi etnici non vi fosse prova certa per sostenere la commissione da parte dello stesso di condotte che abbiano causato la morte di almeno uno dei nove soggetti deceduti. Ebbene, se queste sono le conclusioni del giudice della cognizione che hanno portato alla definitiva assoluzione di AK, priva di aporie logiche appare la conclusione cui è pervenuto il giudice della riparazione di ritenere che l'odierno ricorrente abbia tenuto, in occasione dei fatti complessivamente accertati nel corso 9 dell'attività investigativa, una condotta colposa che di certo contribuì, ed in ma- niera significativa, alla ingiusta detenzione dallo stesso patita ed in relazione alla quale si chiede allo Stato un adeguato indennizzo. Ciò, in particolare, in ragione della stretta contiguità fra il gruppo degli ag- gressori e l'imputato, circostanza questa confermata nel contraddittorio non solo da AN e MA, autori di dichiarazioni chiaramente accusatorie nei suoi riguardi, ma anche del teste OU AH. Quest'ultimo, in particolare, come ri- corda il provvedimento impugnato- non ha attribuito a BA alcun ruolo nel compimento degli omicidi pur individuando l'odierno ricorrente come un soggetto vicino agli aggressori, dallo stesso invitati alla calma non appena gli occupanti del gommone si erano accorti che, finalmente, stava sopraggiungendo la nave Ellen- sborg per portare i soccorsi. AH, inoltre, attribuiva a BA un ruolo di rile- vanza all'interno del gommone, essendo stato l'odierno ricorrente individuato come colui che, nel corso della navigazione, teneva in mano la bussola e si assi- curava che fosse seguita la rotta per le coste siciliane. Tale ultimo dettaglio veniva infine onfermato anche dal teste TA LD che, tuttavia, precisava di non aver visto BA fare alcunché di male. In definitiva, BA - come rileva il provvedimento impugnato- può ri- tenersi componente di quèl gruppo di migranti autori delle violenze e in quanto tale, quantomeno contiguo ai soggetti che materialmente hanno compiuto il fatto omicidiario. Sul punto, pertanto, il provvedimento impugnato opera un buon governo del principio secondo cui, tra gli elementi suscettibili di integrare gli estremi della colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto, rientra la condotta di chi, nei reati contestati in concorso, abbia tenuto, consapevole dell'attività criminale altrui, comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità agli autori del reato (cfr. Sez. 4, n. 7956 del 20/10/2020, dep. 2021, Abbruzzese, Rv. 280547; conf. Sez. 4, Ordinanza n. 45418 del 25/11/2010; Carere, Rv. 249237). Anche sulla scorta del menzionato orientamento giurisprudenziale, corretto è stato da parte del giudice della riparazione ritenere che l'esaminata contiguità di BA con gli accertati autori materiali dell'omicidio costituisca elemento og- gettivamente idoneo ad essere interpretato come indizio di complicità, così da po- tersi porre quanto meno in una relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato. Peraltro/ Viene correttamente evidenziato che tale contiguità con gli accertati autori materiali della condotta omicidiaria si è resa palese in un contesto generale di illegalità, in considerazione del fatto che il reato di cui BAKA- LY era imputato è stato commesso a bordo di un gommone che tentava illeci- tamente di raggiungere le coste italiane, gommone alla cui conduzione l'odierno ricorrente prestava peraltro attiva collaborazione (cfr. sul punto, le dichiarazioni 10 dei testi AH e LD, che hanno entrambi riferito che BA si occupasse, mediante l'utilizzo della bussola, di seguire la corretta rotta di navigazione verso la Sicilia). 7. In ultimo, come già si accennava in precedenza, colposa può poi ritenersi, altresì, la condotta tenuta da AK in sede di interrogatorio di garanzia, sede in cui l'odierno ricorrente, oltre a negare la propria responsabilità, aveva reso di- chiarazioni macroscopicamente sconfessate dalle risultanze istruttorie, avendo ri- ferito di non aver visto alcuna persona litigare a bordo del gommone e, addirittura, che nessuna persona fosse caduta in mare, neppure quando il mezzo aveva ini- ziato ad imbarcare acqua. E' evidente, ad avviso della Corte territoriale, che con tali dichiarazioni Baka- dialy, oltre a proclamarsi innocente, mirasse ancheAutelare le posizioni degli altri componenti del proprio gruppo, giungendo finanche a negare ipotetiche cadute accidentali di alcuni suoi propri compagni di viaggio. E anche con riguardo a tale specifica condotta tenuta in sede di interrogatorio, il giudice della riparazione opera un buon governo della giurisprudenza di questa Corte di legittimità secondo cui, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il mendacio dell'indagato in sede di interrogatorio, sebbene espressione del diritto di difesa, costituisce una condotta volontaria fortemente equivoca, che, andando al di là del mero silenzio, può avvalorare gli indizi su cui si fonda la misura caute- lare qualora investa elementi di indagine significativi e, quindi, può assumere ri- lievo ai fini dell'accertamento del dolo o della colpa grave, ostativi alla riparazione (Sez. 4, n. 36478 del 02/12/2020, Gallo, Rv. 280082; Sez. 4, n. 849 del 28/09/2021 dep. 2022, V., Rv. 282564). In proposito si è anche precisato che. anche dopo la riforma dell'art. 314 cod. proc. pen., il mendacio dell'indagato in sede di interrogatorio, ove causalmente rilevante sulla determinazione cautelare, incide sull'accertamento dell'eventuale colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione posto che la falsa prospettazione di situazioni, fatti o comportamenti non è condotta assimilabile al silenzio serbato nell'esercizio della facoltà difensiva prevista dall'art. 64, comma 3, lett. b) cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 3755 del 20/01/2022 Pacifico, Rv. 282581; Sez. 4 n. 46119 del 29.11.2022, Mechi, n.m.). E analogo principio è stato affer- mato anche per il comportamento reticente (così Sez. 4, n. 30056 del 30/6/2022 , D., Rv. 283453 in un caso in cui la Corte ha ritenuto ostativa all'equa riparazione l'omessa indicazione della relazione sentimentale intercorsa tra il richiedente e la madre della minore presunta vittima di abusi sessuali). 11 8. Al rigetto del ricorso consegue, ex lege, la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proces- suali. Così deciso in Roma il 12 gennaio 2023 Il Cqnsigliere est , qsore Il presidente
lette le conclusioni ex art. 611 c.p.p. del PG in persona del Sostituto Proc. Gen. EP AR, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 4612 Anno 2023 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: PEZZELLA VINCENZO Data Udienza: 12/01/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Palermo, con ordinanza del 11/11/2021, ha riget- tato la richiesta di riparazione avanzata ex art. 314 cod. proc. pen., da BA NT in relazione all'asserita ingiusta detenzione patita per anni 1 mesi 10 e giorni 7 in regime di custodia cautelare in carcere a seguito dell'ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Palermo in quanto indagato per il reato di cui agli artt. 81 cpv. 110, 112 n.1, 575 cod. pen. e 3 L. 205/1993. Il ricorrente veniva prosciolto dall'accusa con sentenza della Corte di Assise di Palermo del 20/2/2017 divenuta irrevocabile il 16/10/2019, che veniva confer- mata della Corte di Assise di Appello di Palermo il 3/5/2019 e non impugnata. 2. Avverso il diniego del chiesto indennizzo ha proposto ricorso per Cassa- zione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, AK NT deducendo, quale unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la moti- vazione, come disposto dall'art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza di dolo o colpa grave quale causa determinante l'ingiusta detenzione nonché travisamento di atti pro- cessuali fondanti la misura cautelare. In ricorso si individuano tre elementi sui quali è state fondato il rigetto dell'istanza: a. le dichiarazioni accusatorie di YA e YA e le relative procedure di riconoscimento;
b. la contiguità dei rapporti tra il ricorrente e il gruppo di aggressori;
c. il mendacio dell'indagato nell'interrogatorio di garanzia. Il AK - si ricorda in ricorso- è stato incarcerato per il reato di omicidio aggravato, in concorso con soggetti ignoti, per avere cagionato la morte, unita- mente ad altri coindagati, di almeno nove cittadini extracomunitari, gettandoli in mare in assenza di qualsiasi mezzo di soccorso, commettendo il fatto per odio religioso. Si precisa che tutti i soggetti destinatari del provvedimento cautelare sono stati assolti, compres(t i due imputati condannati all'esito del giudizio di appello che vedevano l'annullamento della condanna a seguito di pronuncia di questa Corte di legittimità. Incomprensibile viene ritenuta, pertanto, l'affermazione dell'impugnata ordi- nanza circa l'appartenenza del ricorrente a quel gruppo di migranti autori delle violenze e contiguo ai soggetti autori del fatto omicidiario conclusosi con la con- danna irrevocabile per sette di quei migranti. Evidente sarebbe il travisamento in cui sarebbe incorsa la corte di appello, dal momento che non è stato condannato nessun migrante per omicidio volontario. Ci si duole che l'apodittico ed errato convincimento della Corte distrettuale finisca per orientare la motivazione dell'intero provvedimento impugnato. 2 Errata viene ritenuta anche la valutazione delle singole fonti indiziarie, senza operare la necessaria valutazione globale, che avrebbe consentito di valorizzare i contrasti emergenti nelle procedure di individuazione tra album dei 15, album dei 95 e ricognizione formale effettuata in incidente probatorio. Ci si duole, infine, della mancata valutazione dell'operato del tribunale del riesame, che aveva a sua disposizione un quadro indiziario più ampio di quello a disposizione del Gip. Sulle dichiarazioni accusatorie di YA e YA e le relative procedure di riconoscimento il ricorrente riporta la motivazione dell'ordinanza impugnata per evidenziare la valutazione parcellizzata degli elementi indiziari senza alcuna valu- tazione globale e unitaria degli stessi. In relazione al riconoscimento si evidenzia che se effettivamente tutti i mi- granti riconoscevano, nell'album fotografico di 15 soggetti formato dalla polizia, i propri aggressori, ciò non era avvenuto allorquando agli stessi era stato mostrato il primo album completo di 95 soggetti. Gli elementi indiziari offrivano al Gip esiti opposti, contraddittori e insufficienti a supportare l'emissione della misura cautelare. Vengono evidenziati una serie di elementi della cui valutazione non vi è traccia nell'impugnata ordinanza: a. L'inconferenza delle dichiarazioni del AS che offriva una ricostruzione, contenuta nel verbale dell'incidente probatorio, monca della parte fattuale insieme al mancato riconoscimento del AK tra gli autori dei crimini, tanto che la sua foto n. 44 non veniva indicata. b. L'illogicità e le contraddizioni del narrato del AS che riferiva di aggres- sioni avvenute anche martedì ed escludeva la presenza di tensione e panico allor- quando si sgonfiava il gommone, escludeva altresì che qualcuno si fosse gettato in mare o fosse caduto accidentalmente, circostanze tutte incontestate e acclarate nella sentenza definitiva. c. L'inaffidabilità delle dichiarazioni di YD LA incapace di descrivere su invito del giudice le persone da riconoscere. d. La dichiarazione di non riconoscimento del LA, poi rettificata con par- ticolari generici e stereotipati. Il travisamento dei gesti del AK che invitava alla calma come riferito da altre fonti testimoniali. e. La mancanza di autonomia delle chiamate in reità a fronte dell'accertata circolarità della notizia proveniente da AS UM, unico soggetto capace di comprendere il francese e, pertanto, traduttore e anello di congiunzione tra i migranti. f. L'inidoneità a fungere da elemento di riscontro delle informazioni prove- nienti da AS. 3 Tali circostanze, ove correttamente valutate, in conformità al disposto dell'art. 192 co. 3 cod. proc. pen. per gli indagati di reato connesso, avrebbero, ad avviso del ricorrente, svelato l'inaffidabilità del narrato dei collaboranti, la sua genericità e l'assenza di elementi di riscontro individualizzanti sul fatto di reato. Il ricorrente sottolinea, infine, il palese contrasto tra il plauso all'operato del Gip contenuto nel provvedimento impugnato e le critiche mosse dal giudice della cognizione che ha sottolineato la sommarietà e poca accuratezza dello stesso Gip. Sulla contiguità dei rapporti tra il ricorrente e il gruppo di aggressori viene riportata la motivazione resa, evidenziando che l'elemento rappresentato dall'aver tenuto la bussola per seguire la rotta, avrebbe potuto costituire un elemento di confusione dell'autorità giudiziaria per il reato di favoreggiamento dell'immigra- zione clandestina e non di omicidio aggravato, per cui veniva adottata la misura cautelare. Si pone l'accento, inoltre, sul fattciche la condotta riferita dal Bah, piuttosto che porre il Bakiadialy in un ruolo vicino ai responsabili de fatti omicidiari, lo po- neva in un ruolo antagonista nell'invitarli alla calma in vista della nave dei soccorsi. L'interpretazione di un invito alla calma come condotta agevolatrice o raffor- zatrice dell'altrui proposito criminoso si porrebbe al di là del principio dell' id quod plerumque accidit. Si rileva, inoltre, che le dichiarazioni del AS erano inutillizzabili per la mancanza degli avvisi di cui all'art. 64 co. 3 lett. b e c cod. proc. pen., circostanza ingiustificatamente sfuggita alla corte di appello. Sul punto l'impugnata ordinanza confonderebbe l'eccezione della difesa di inutilizzabilità delle dichiarazioni del ASe con l'inutilizzabilità dichiarata dal Gip delle dichiarazioni dello YA. Peraltro, si aggiunge che il difetto degli avvisi, sollevato dalla difesa, veniva acclarato anche dalla corte di assise. Si contesta, infine, l'omessa considerazione, nell'impugnato provvedimento, che l'ordinanza del tribunale del riesame ha avallato la decisione del GIP di disporre la custodia cautelare sulla base esclusivamente del narrato di un indagato di reato connesso, IA AM, in assenza di qualsiasi riscontro esterno. Sul mendacio de/l'indagato nell'interrogatorio di garanzia. Viene riportata la motivazione sul punto dell'ordinanza impugnata eviden- ziando che, a differenza di quanto ritenuto dalla corte di appello, il AK ha tenuto una condotta processuale collaborativa e non ha mai negato il verificarsi delle morti. Lo stesso ha rivendicato soltanto la sua estraneità ai fatti. Del resto, le conclusioni della Corte territoriale sono smentite da:tribunale del riesame che, nella disamina dell'interrogatori del Bakiadaly f riferisce che lo stesso ammette la caduta in acqua di alcune persone. 4 Sostanzialmente, conclude il ricorrente che la corte terrioriale abbia fatto de- rivare la colpa grave unicamente dalla presenza dell'indagato sul gommone. Chiede, pertanto, l'annullamento della ordinanza impugnata, riconoscendo il diritto alla riparazione. 3. Il P.G. presso questa Corte Suprema in data 22/12/2022 ha rassegnato ex art. 611 cod. proc. pen. le proprie conclusioni scritte, chiedendo dichiararsi t l'inammissibilità del proposto ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi sopra illustrati appaiono infondati e, pertanto, il proposto ricorso va rigettato. 2. Il giudice della riparazione motiva in maniera ampia e circostanziata sui motivi del rigetto. L'impianto argomentativo del provvedimento impugnato appare puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligi- bile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità, avendo la Corte territoriale preso in esame le deduzioni difensive ed essendo pervenuta alle sue conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprez- zamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illo- gicità e perciò insindacabili in sede di legittimità. E alle argomentazioni della Corte territoriale il ricorrente contrappone deduzioni che sollecitano una rivalutazione del merito, calibrata su una analitica contestazione delle valutazioni formulate non tanto dal giudice della riparazione, quanto dai giudici della cautela. 3. L'art. 314 cod. pen., com'è noto, prevede al primo cornma che "chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave". In tema di equa riparazione per ingiusta detenzione, dunque, costituisce causa impeditiva all'affermazione del diritto alla riparazione l'avere l'interessato dato causa, per dolo o per colpa grave, all'instaurazione o al mantenimento della custodia cautelare (art. 314, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen.); l'assenza di tale causa, costituendo condizione necessaria al sorgere del diritto all'equa ri- parazione, deve essere accertata d'ufficio dal giudice, indipendentemente dalla deduzione della parte (cfr. sul punto questa Sez. 4, n. 34181 del 5/11/2002, Gua- dagno, Rv. 226004). 5 In proposito, le Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo precisato che, in tema di presupposti per la riparazione dell'ingiusta detenzione, deve intendersi dolosa - e conseguentemente idonea ad escludere la sussistenza del diritto all'in- dennizzo, ai sensi dell'art. 314, co. 1, cod. proc. pen. - non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso confliggente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparato- rio con il parametro dell' "id quod plerumque accidit" secondo le regole di espe- rienza comunemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme so- ciale e di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ra- gionevolmente ritenuta in pericolo (Sez. Unite n. 43 del 13/12/1995 dep. il 1996, Sarnataro ed altri, Rv. 203637). E in altra successiva condivisibile pronuncia è stato affermato che il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione non spetta se l'interessato ha tenuto consapevolmente e volontariamente una condotta tale da creare una situazione di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria o se ha tenuto una condotta che abbia posto in essere, per evidente negligenza, impru- denza o trascuratezza o inosservanza di leggi o regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una prevedibile ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (Sez. 4, n. 43302 del 23/10/2008, Maisano, Rv. 242034). Ancora le Sezioni Unite, hanno affermato che il giudic:e, nell'accertare la sussistenza o meno della condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, consistente nell'incidenza causale del dolo o della colpa grave dell'interessato rispetto all'applicazione del provvedimento di cu- stodia cautelare, deve valutare la condotta tenuta dal predetto sia anteriormente che successivamente alla sottoposizione alla misura e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pendenza di un procedimento a suo carico (Sez. Unite, n. 32383 del 27/5/2010, D'Ambrosio, Rv. 247664). E, ancora, più recente- mente, il Supremo Collegio ha ritenuto di dover precisare ulteriormente che in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, ai fini del riconoscimento dell'inden- nizzo può anche prescindersi dalla sussistenza di un "errore giudiziario", venendo in considerazione soltanto l'antinomia "strutturale" tra custodia e assoluzione, o quella "funzionale" tra la durata della custodia ed eventuale misura della pena, con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà consi- derarsi "ingiusta", in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l'inden- nizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissol- vendo la "ratio" solidaristica che è alla base dell'istituto (così Sez. Unite, n. 51779 6 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606, fattispecie in cui è stata ritenuta colpevole la condotta di un soggetto che aveva reso dichiarazioni ambigue in sede di inter- rogatorio di garanzia, omettendo di fornire spiegazioni sul contenuto delle conver- sazioni telefoniche intrattenute con persone coinvolte in un traffico di sostanze stupefacenti, alle quali, con espressioni "travisanti", aveva sollecitato in orario not- turno la urgente consegna di beni). Va poi osservato che vi è totale autonomia tra giudizio penale e giudizio per l'equa riparazione anche atteso che i due afferiscono piani di indagine del tutto diversi che ben possono portare a conclusioni affatto differenti pur se fondanti sul medesimo materiale probatorio acquisito agli atti, in quanto sottoposto ad un va- glio caratterizzato dall'utilizzo di parametri di valutazione del tutto differenti. Ciò perché è prevista in sede di riparazione per ingiusta detenzione la rivalutazione dei fatti non nella loro portata indiziaria o probatoria, che può essere ritenuta in- sufficiente e condurre all'assoluzione, occorrendo valutare se essi siano stati idonei a determinare, unitamente ed a cagione di una condotta negligente od imprudente dell'imputato, l'adozione della misura cautelare, traendo in inganno il giudice. 4. Nel provvedimento impugnato è stato congruamente e logicamente posto in evidenza come vi siano numerosi elementi che, a giudizio della Corte territoriale, integrano quella colpa grave che esclude il diritto all'indennizzo, chiarendo come gli stessi abbiano potuto trarre in errore il giudice della cautela. L'odierno ricorrente -come si ricordava in premessa- è stato tratto a giudizio ed assolto con sentenza resa dalla Corte di Assise di Palermo in data 20.2.2017 in relazione al reato di omicidio continuato in concorso, con riguardo al quale era stata applicata la misura cautelare custodiale. Il fatto era accaduto la notte del 12.4.2014 a bordo di un gommone partito dalla Libia alla volta della Sicilia, sul quale viaggiavano più di cento migranti di varie nazionalità, per la gran parte provenienti dall'Africa subsàhariana. Il gommone veniva soccorso nella tarda serata del 12.4.2015 dalla nave mer- cantile "Ellensborg", che conduceva al porto di Palermo 95 migranti. Per come emerso sin dall'immediatezza dello sbarco, sulla base di concordanti dichiarazioni di numerosi migranti, dopo circa 24 ore di navigazione, alcuni mi- granti di religione musulmana - provenienti, in particolare, da Paesi francofoni dell'Africa occidentale, fra cui il Senegal, il Mali, la Costa d'Avorio e la Guinea- Bissau - avevano iniziato ad inveire contro un gruppo di migranti di nazionalità nigeriana e ghanese, di lingua inglese e di religione cristiana. Gli animi a bordo del gommone, in particolare, si stavano surriscaldando in quanto, in aggiunta allo stress derivante da un viaggio in condizioni di sicurezza assai precario -, i migranti 7 si erano avveduti che il gommone su cui viaggiavano, carico in ogni ordine di po- sté, aveva iniziato ad imbarcare acqua. In questo contesto di grande ansia, dispe- razione e nervosismo, un gruppo di migranti francofoni finiva per aggredire altri sventurati viaggiatori;
gli scontri duravano circa trenta minuti, interrompendosi solo allorquando ci si era avveduti della presenza in lontananza di una nave mer- cantile;
nell'aggressione avevano la peggio tre nigeriani e sei ghanesi, gettati in acqua ed annegati. Le tensioni fra i due gruppi etnici, iniziate alcune ore prima degli omicidi, ve- nivano riferite da tutti i dichiaranti, escussi dalla P.G. e, successivamente dal Pub- blico Ministero, nell'immediatezza dello sbarco;
si tratta, segnatamente delle di- chiarazioni rese dai migranti EMOS, EMEKA, AN, KWADWOHONA, AGYA- MANG e OSMAN. I sei dichiaranti riferivano, in particolare, che il gruppo dei musulmani aveva scagliato in mare nove passeggeri cristiani, nessuno dei quali sapeva nuotare;
la barca, al momento della caduta, era in navigazione sicché i malcapitati erano im- mediatamente spariti fra i flutti sotto gli occhi impotenti dei loro compagni di viag- gio che erano riusciti a resistere alla furia degli aggressori. In quella sede, ai sei dichiaranti x era stato sottoposto in visione un album fotografico contenente le effigi dei 95 migranti tratti in salvo dalla nave Ellensborg, scattate dal comandante di tale unità dopo il salvataggio e poi consegnate agli operanti al momento dello sbarco;
all'interno di tale album, le indicazioni dei di- chiaranti avevano consentito di individuare quindici soggetti autori della descritta aggressione in danno dei migranti di religione cattolica. Tali quindici soggetti erano stati stati poi fotosegnalati e le relative fotografie erano state collocate in un nuovo album, predisposto dalla AD LE e sot- toposto nuovamente ai sei dichiaranti. E anche in questo caso, i sei dichiaranti avevano riconosciuto i quindici soggetti quali autori dell'aggressione al cui culmine diversi migranti erano stati scagliati in mare. Ad avviso del G.I.P., l'esibizione ai dichiaranti del secondo album contenente quindici foto successivamente all'esibizione dell'album contenente 95 foto ha con- fermato l'attendibilità della ricognizione, posto che sono stati riconosciuti sempre gli stessi soggetti. Il G.I.P. aveva quindi ricondotto le dichiarazioni dei migranti escussi nell'im- mediatezza dei fatti a quelle rese da soggetti indagati di reati collegati a quelli per cui si procede, essendo ipotizzabile nei loro riguardi la sussistenza di indizi di com- missione del reato di cui all'art. 10 bis co. i D.L.vo 286/2011. Ed infatti, tutti i dichiaranti, ad eccezione, come si dirà, di MA, erano stati sentiti dalla P.G. come persone informate dai fatti senza garanzie difensive, ma erano stati poi su- bito dopo assunti a sommarie informazioni dal Pubblico Ministero e, in quella sede, 8 dopo avere ricevuto l'avvertimento di cui all'art. 64 co. 3 lett. c) cod. proc. pen., avevano confermato il contenuto delle loro precedenti dichiarazioni. Infondato, pertanto, è il rilievo reiterato in questa sede sul punto. 5. Ricorda il giudice della riparazione come l'assoluzione sia stata pronunciata, in appello, sul rilievo che soltanto due dei sei dichiaranti originari abbiano ricono- sciuto con sicurezza AK come coautore del fatto. Infatti, a fronte del rico- noscimento, in sede di indagini, dell'odierno ricorrente come uno dei partecipi al gruppo di migranti francofoni e musulmani che avevano gettato in mare, determi- nandone la morte per annegamento, nove migranti anglofoni di religione cristiana, soltanto due dei sei dichiaranti confermavano, in sede di incidente probatorio, con certezza l'individuazione, gli altri mostrando incertezze o non riconoscendolo. Inoltre, come ricorda il provvedimento impugnato, le dichiarazioni accusatorie dei testi che pure hanno individuato l'odierno ricorrente anche in sede di incidente probatorio sono apparse al giudice dell'assoluzione eccessivamente generiche, poco circostanziate ed inidonee ad attribuirgli specifiche condotte;
i dichiaranti, sostanzialmente, collocavano AK all'interno del gruppo che gettava in mare altri migranti, ma non ne veniva descritto il comportamento in termini sufficiente- mente specifici, né si riusciva ad individuare chi, fra i nove migranti il cui decesso era stata accertato, fosse stato effettivamente il destinatario ditale comporta- mento. Tuttavia, prescindendo dalla svalutazione delle due convergenti dichiarazioni rese in sede di incidente probatorio, l'ordinanza impugnata ha evidenziato, quale comportamento ostativo al riconoscimento dell'indennizzo, la contiguità del Baka- dialy al gruppo di migranti che ha lanciato in mare le nove vittime, ed il mendacio riferito in sede di interrogatorio di garanzia, allorquando non si è limitato a prote- stare la propria estraneità, ma ha addirittura negato che qualcuno fosse stato get- tato (o anche casualmente caduto) in mare. 6. Come sottolinea il giudice della riparazione, il giudice della cognizione ha ritenuto in definitiva che, nonostante l'odierno ricorrente abbia fatto parte del gruppo di migranti francofoni, di religione musulmana, che aveva usato violenza nei confronti di migranti appartenenti a diversi gruppi etnici non vi fosse prova certa per sostenere la commissione da parte dello stesso di condotte che abbiano causato la morte di almeno uno dei nove soggetti deceduti. Ebbene, se queste sono le conclusioni del giudice della cognizione che hanno portato alla definitiva assoluzione di AK, priva di aporie logiche appare la conclusione cui è pervenuto il giudice della riparazione di ritenere che l'odierno ricorrente abbia tenuto, in occasione dei fatti complessivamente accertati nel corso 9 dell'attività investigativa, una condotta colposa che di certo contribuì, ed in ma- niera significativa, alla ingiusta detenzione dallo stesso patita ed in relazione alla quale si chiede allo Stato un adeguato indennizzo. Ciò, in particolare, in ragione della stretta contiguità fra il gruppo degli ag- gressori e l'imputato, circostanza questa confermata nel contraddittorio non solo da AN e MA, autori di dichiarazioni chiaramente accusatorie nei suoi riguardi, ma anche del teste OU AH. Quest'ultimo, in particolare, come ri- corda il provvedimento impugnato- non ha attribuito a BA alcun ruolo nel compimento degli omicidi pur individuando l'odierno ricorrente come un soggetto vicino agli aggressori, dallo stesso invitati alla calma non appena gli occupanti del gommone si erano accorti che, finalmente, stava sopraggiungendo la nave Ellen- sborg per portare i soccorsi. AH, inoltre, attribuiva a BA un ruolo di rile- vanza all'interno del gommone, essendo stato l'odierno ricorrente individuato come colui che, nel corso della navigazione, teneva in mano la bussola e si assi- curava che fosse seguita la rotta per le coste siciliane. Tale ultimo dettaglio veniva infine onfermato anche dal teste TA LD che, tuttavia, precisava di non aver visto BA fare alcunché di male. In definitiva, BA - come rileva il provvedimento impugnato- può ri- tenersi componente di quèl gruppo di migranti autori delle violenze e in quanto tale, quantomeno contiguo ai soggetti che materialmente hanno compiuto il fatto omicidiario. Sul punto, pertanto, il provvedimento impugnato opera un buon governo del principio secondo cui, tra gli elementi suscettibili di integrare gli estremi della colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto, rientra la condotta di chi, nei reati contestati in concorso, abbia tenuto, consapevole dell'attività criminale altrui, comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità agli autori del reato (cfr. Sez. 4, n. 7956 del 20/10/2020, dep. 2021, Abbruzzese, Rv. 280547; conf. Sez. 4, Ordinanza n. 45418 del 25/11/2010; Carere, Rv. 249237). Anche sulla scorta del menzionato orientamento giurisprudenziale, corretto è stato da parte del giudice della riparazione ritenere che l'esaminata contiguità di BA con gli accertati autori materiali dell'omicidio costituisca elemento og- gettivamente idoneo ad essere interpretato come indizio di complicità, così da po- tersi porre quanto meno in una relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato. Peraltro/ Viene correttamente evidenziato che tale contiguità con gli accertati autori materiali della condotta omicidiaria si è resa palese in un contesto generale di illegalità, in considerazione del fatto che il reato di cui BAKA- LY era imputato è stato commesso a bordo di un gommone che tentava illeci- tamente di raggiungere le coste italiane, gommone alla cui conduzione l'odierno ricorrente prestava peraltro attiva collaborazione (cfr. sul punto, le dichiarazioni 10 dei testi AH e LD, che hanno entrambi riferito che BA si occupasse, mediante l'utilizzo della bussola, di seguire la corretta rotta di navigazione verso la Sicilia). 7. In ultimo, come già si accennava in precedenza, colposa può poi ritenersi, altresì, la condotta tenuta da AK in sede di interrogatorio di garanzia, sede in cui l'odierno ricorrente, oltre a negare la propria responsabilità, aveva reso di- chiarazioni macroscopicamente sconfessate dalle risultanze istruttorie, avendo ri- ferito di non aver visto alcuna persona litigare a bordo del gommone e, addirittura, che nessuna persona fosse caduta in mare, neppure quando il mezzo aveva ini- ziato ad imbarcare acqua. E' evidente, ad avviso della Corte territoriale, che con tali dichiarazioni Baka- dialy, oltre a proclamarsi innocente, mirasse ancheAutelare le posizioni degli altri componenti del proprio gruppo, giungendo finanche a negare ipotetiche cadute accidentali di alcuni suoi propri compagni di viaggio. E anche con riguardo a tale specifica condotta tenuta in sede di interrogatorio, il giudice della riparazione opera un buon governo della giurisprudenza di questa Corte di legittimità secondo cui, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il mendacio dell'indagato in sede di interrogatorio, sebbene espressione del diritto di difesa, costituisce una condotta volontaria fortemente equivoca, che, andando al di là del mero silenzio, può avvalorare gli indizi su cui si fonda la misura caute- lare qualora investa elementi di indagine significativi e, quindi, può assumere ri- lievo ai fini dell'accertamento del dolo o della colpa grave, ostativi alla riparazione (Sez. 4, n. 36478 del 02/12/2020, Gallo, Rv. 280082; Sez. 4, n. 849 del 28/09/2021 dep. 2022, V., Rv. 282564). In proposito si è anche precisato che. anche dopo la riforma dell'art. 314 cod. proc. pen., il mendacio dell'indagato in sede di interrogatorio, ove causalmente rilevante sulla determinazione cautelare, incide sull'accertamento dell'eventuale colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione posto che la falsa prospettazione di situazioni, fatti o comportamenti non è condotta assimilabile al silenzio serbato nell'esercizio della facoltà difensiva prevista dall'art. 64, comma 3, lett. b) cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 3755 del 20/01/2022 Pacifico, Rv. 282581; Sez. 4 n. 46119 del 29.11.2022, Mechi, n.m.). E analogo principio è stato affer- mato anche per il comportamento reticente (così Sez. 4, n. 30056 del 30/6/2022 , D., Rv. 283453 in un caso in cui la Corte ha ritenuto ostativa all'equa riparazione l'omessa indicazione della relazione sentimentale intercorsa tra il richiedente e la madre della minore presunta vittima di abusi sessuali). 11 8. Al rigetto del ricorso consegue, ex lege, la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proces- suali. Così deciso in Roma il 12 gennaio 2023 Il Cqnsigliere est , qsore Il presidente