CASS
Sentenza 18 maggio 2026
Sentenza 18 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 18/05/2026, n. 17784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17784 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI MASSA nei confronti di: SA AB EG (CUI 05TW8BQ) nato a [...]ù) il 14/11/1991 avverso il decreto del 25/09/2025 del Giudice per le indagini preliminari del TRIBUNALE di MASSA;
udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale PERLA LORY, che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto reso in data 25 settembre 2025 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Massa, rigettava la richiesta di emissione di decreto penale di condanna nei confronti di AL TA GO e disponeva la restituzione degli atti al Pubblico Ministero procedente. Riteneva in particolare il G.I.P. che non fossero sussistenti i presupposti per l’emissione del decreto penale di condanna poiché il AL TA era Penale Sent. Sez. 2 Num. 17784 Anno 2026 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: CALVISI MICHELE Data Udienza: 19/02/2026 2 privo di documento identificativo e dagli atti non risultava se lo stesso esercitasse o meno attività lavorativa, né quali fossero le sue condizioni economiche. 2. Avverso tale decreto proponeva ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Massa chiedendone l’annullamento e articolando un unico motivo con il quale deduceva violazione dell’art. 459 cod. pen. e abnormità strutturale del provvedimento impugnato, per avere il G.I.P. esercitato facoltà riservate al Pubblico Ministero. Assumeva in particolare che, secondo il consolidato orientamento del giudice di legittimità, espresso anche dalle Sezioni Unite con la sentenza “Ksouri” (n. 20569 del 18/01/2018, Rv. 272715-01), la verifica giudiziale relativa alla richiesta di emissione di decreto penale di condanna comprendeva i profili della applicabilità della pena pecuniaria e della sua misura, della tipologia di reato, del momento della formulazione della richiesta, della qualificazione giuridica del fatto e della congruità della pena. Deduceva che nel caso di specie il G.I.P. non aveva sollevato la questione relativa alla quantificazione della pena pecuniaria, ma aveva rigettato la richiesta del Pubblico Ministero in forza di un personale criterio di opportunità, non rientrando gli elementi indicati nel provvedimento impugnato nel perimetro applicativo dell’art. 459 cod. proc. pen., e in ogni caso aveva formulato una prognosi negativa in relazione alla capacità del AL TA di far fronte all’adempimento della pena pecuniaria, prognosi che non competeva al G.I.P. e che interferiva con le attribuzioni istituzionali del Pubblico Ministero. Concludeva affermando che l’anomalia strutturale realizzatasi nel procedimento attraverso l’esercizio da parte del Giudice per le indagini preliminari di poteri di surroga delle attribuzioni del Pubblico Ministero integrava la figura dell’atto abnorme, che doveva essere annullato. Il Procuratore generale depositava le proprie conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso e richiamando, a sostegno della richiesta, l’orientamento giurisprudenziale espresso da Sez. 1, n. 23734 del 17/05/2024, [...], Rv. 286592-01, secondo il quale non è abnorme il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari, investito della richiesta di emissione di decreto penale di condanna, la rigetti per la mancanza in atti di accertamenti relativi alla situazione patrimoniale dell'imputato, necessari per determinare i parametri di conversione della pena detentiva in quella pecuniaria, atteso che la 3 valutazione della congruità della pena si inserisce nel novero dei poteri cognitivi conferiti al giudice dall'art. 459 cod. proc. pen. e, pertanto, non interferisce con le attribuzioni istituzionali della pubblica accusa circa le modalità di esercizio dell'azione penale. Osservava che nel caso di specie la valutazione compiuta dal G.I.P. sulla base degli elementi disponibili (mancata identificazione certa, mancanza di elementi su occupazione/attività lavorativa nel territorio dello Stato nonché condizioni economiche) costituiva espressione dei poteri conferiti al Giudice dall’ordinamento. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere rigettato per essere l’unico motivo infondato. 1.1. Secondo l’orientamento giurisprudenziale richiamato dal Procuratore Generale il rilevato difetto di informazioni sulla situazione patrimoniale dell’imputato si riverbera sul giudizio sulla congruità della pena che spetta al giudice di compiere sulla base dei parametri legali e degli elementi ritenuti necessari per la valutazione anche secondo il disposto normativo specifico dell'art. 459, comma 1-bis, cod. proc. pen.: valutazione che si inserisce nel novero dei poteri cognitivi conferiti al giudice e che non interferisce con le attribuzioni istituzionali della pubblica accusa circa le modalità dell’esercizio dell’azione penale. Il principio, espresso dalla decisione della Prima Sezione penale sopra richiamata, è stato espresso anche da Sez. 4, n. 29349 del 22/05/2018, [...], Rv. 273376 – 01, nella quale la S.C. ha espressamente escluso l'abnormità del provvedimento impugnato, ritenendolo riconducibile alla valutazione della congruità della pena attribuita al g.i.p., in un caso di restituzione degli atti al pubblico ministero, motivato in ragione della mancata allegazione da parte di quest'ultimo di elementi idonei a determinare le condizioni economiche dell'imputato, quale elemento di cui, ai sensi dell'art. 450, comma 1-bis, cod. proc. pen., deve tenersi conto per determinare il valore giornaliero in caso di irrogazione di una pena pecuniaria in sostituzione di una pena detentiva. 1.2. In adesione al suddetto orientamento, al quale il Collegio intende dare continuità, deve osservarsi che, pur non essendo la motivazione del provvedimento impugnato particolarmente diffusa, il Giudice ha correttamente rilevato l’assenza di informazioni sull’attività lavorativa del AL TA e 4 dunque sulla sua situazione economica e patrimoniale, elemento necessario per esprimere il giudizio sulla congruità della pena, ciò che esclude la dedotta abnormità del provvedimento impugnato. 2. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Così deciso il 19/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente MI IS RE PE
udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale PERLA LORY, che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto reso in data 25 settembre 2025 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Massa, rigettava la richiesta di emissione di decreto penale di condanna nei confronti di AL TA GO e disponeva la restituzione degli atti al Pubblico Ministero procedente. Riteneva in particolare il G.I.P. che non fossero sussistenti i presupposti per l’emissione del decreto penale di condanna poiché il AL TA era Penale Sent. Sez. 2 Num. 17784 Anno 2026 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: CALVISI MICHELE Data Udienza: 19/02/2026 2 privo di documento identificativo e dagli atti non risultava se lo stesso esercitasse o meno attività lavorativa, né quali fossero le sue condizioni economiche. 2. Avverso tale decreto proponeva ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Massa chiedendone l’annullamento e articolando un unico motivo con il quale deduceva violazione dell’art. 459 cod. pen. e abnormità strutturale del provvedimento impugnato, per avere il G.I.P. esercitato facoltà riservate al Pubblico Ministero. Assumeva in particolare che, secondo il consolidato orientamento del giudice di legittimità, espresso anche dalle Sezioni Unite con la sentenza “Ksouri” (n. 20569 del 18/01/2018, Rv. 272715-01), la verifica giudiziale relativa alla richiesta di emissione di decreto penale di condanna comprendeva i profili della applicabilità della pena pecuniaria e della sua misura, della tipologia di reato, del momento della formulazione della richiesta, della qualificazione giuridica del fatto e della congruità della pena. Deduceva che nel caso di specie il G.I.P. non aveva sollevato la questione relativa alla quantificazione della pena pecuniaria, ma aveva rigettato la richiesta del Pubblico Ministero in forza di un personale criterio di opportunità, non rientrando gli elementi indicati nel provvedimento impugnato nel perimetro applicativo dell’art. 459 cod. proc. pen., e in ogni caso aveva formulato una prognosi negativa in relazione alla capacità del AL TA di far fronte all’adempimento della pena pecuniaria, prognosi che non competeva al G.I.P. e che interferiva con le attribuzioni istituzionali del Pubblico Ministero. Concludeva affermando che l’anomalia strutturale realizzatasi nel procedimento attraverso l’esercizio da parte del Giudice per le indagini preliminari di poteri di surroga delle attribuzioni del Pubblico Ministero integrava la figura dell’atto abnorme, che doveva essere annullato. Il Procuratore generale depositava le proprie conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso e richiamando, a sostegno della richiesta, l’orientamento giurisprudenziale espresso da Sez. 1, n. 23734 del 17/05/2024, [...], Rv. 286592-01, secondo il quale non è abnorme il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari, investito della richiesta di emissione di decreto penale di condanna, la rigetti per la mancanza in atti di accertamenti relativi alla situazione patrimoniale dell'imputato, necessari per determinare i parametri di conversione della pena detentiva in quella pecuniaria, atteso che la 3 valutazione della congruità della pena si inserisce nel novero dei poteri cognitivi conferiti al giudice dall'art. 459 cod. proc. pen. e, pertanto, non interferisce con le attribuzioni istituzionali della pubblica accusa circa le modalità di esercizio dell'azione penale. Osservava che nel caso di specie la valutazione compiuta dal G.I.P. sulla base degli elementi disponibili (mancata identificazione certa, mancanza di elementi su occupazione/attività lavorativa nel territorio dello Stato nonché condizioni economiche) costituiva espressione dei poteri conferiti al Giudice dall’ordinamento. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere rigettato per essere l’unico motivo infondato. 1.1. Secondo l’orientamento giurisprudenziale richiamato dal Procuratore Generale il rilevato difetto di informazioni sulla situazione patrimoniale dell’imputato si riverbera sul giudizio sulla congruità della pena che spetta al giudice di compiere sulla base dei parametri legali e degli elementi ritenuti necessari per la valutazione anche secondo il disposto normativo specifico dell'art. 459, comma 1-bis, cod. proc. pen.: valutazione che si inserisce nel novero dei poteri cognitivi conferiti al giudice e che non interferisce con le attribuzioni istituzionali della pubblica accusa circa le modalità dell’esercizio dell’azione penale. Il principio, espresso dalla decisione della Prima Sezione penale sopra richiamata, è stato espresso anche da Sez. 4, n. 29349 del 22/05/2018, [...], Rv. 273376 – 01, nella quale la S.C. ha espressamente escluso l'abnormità del provvedimento impugnato, ritenendolo riconducibile alla valutazione della congruità della pena attribuita al g.i.p., in un caso di restituzione degli atti al pubblico ministero, motivato in ragione della mancata allegazione da parte di quest'ultimo di elementi idonei a determinare le condizioni economiche dell'imputato, quale elemento di cui, ai sensi dell'art. 450, comma 1-bis, cod. proc. pen., deve tenersi conto per determinare il valore giornaliero in caso di irrogazione di una pena pecuniaria in sostituzione di una pena detentiva. 1.2. In adesione al suddetto orientamento, al quale il Collegio intende dare continuità, deve osservarsi che, pur non essendo la motivazione del provvedimento impugnato particolarmente diffusa, il Giudice ha correttamente rilevato l’assenza di informazioni sull’attività lavorativa del AL TA e 4 dunque sulla sua situazione economica e patrimoniale, elemento necessario per esprimere il giudizio sulla congruità della pena, ciò che esclude la dedotta abnormità del provvedimento impugnato. 2. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Così deciso il 19/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente MI IS RE PE