Sentenza 20 ottobre 2016
Massime • 1
In tema di riparazione per ingiusta detenzione, costituisce colpa grave, idonea a impedire il riconoscimento dell'equo indennizzo, l'utilizzo, nel corso di conversazioni telefoniche, da parte dell'indagato di frasi in "codice", effettivamente destinate a occultare un'attività illecita, anche se diversa da quella oggetto dell'accusa e per la quale fu disposta la custodia cautelare. (Nella specie, dalle conversazioni intercettate era emerso l'apparente coinvolgimento del ricorrente in una trattativa volta a fissare il prezzo di acquisto della sostanza stupefacente, circostanza cui egli nel corso delle indagini non aveva voluto fornire una logica spiegazione al fine di eliminare il valore indiziante degli elementi acquisiti).
Commentario • 1
- 1. Ingiusta detenzione, quando ricorre la colpa grave?Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 20 aprile 2022
(Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 314, co. 1) Indice: Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione Conclusioni Il fatto La Corte di Appello di Napoli respingeva una domanda formulata per una liquidazione a titolo di equa riparazione dovuta ad ingiusta sottoposizione alla misura cautelare degli arresti domiciliari in un lasso temporale intercorrente tra il 2008 e il 2010. I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Avverso il provvedimento summenzionato proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell'istante deducendo vizio di motivazione per illogicità manifesta in riferimento ai presupposti del diritto all'equa …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/10/2016, n. 3374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3374 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2016 |
Testo completo
0 3374-1 7 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Udienza camerale del 20 ottobre 2016 n.1526/16Sente nza n. REG. GEN. n. 23595/2016 Composta dai Sigg.ri Presidente dott. VINCENZO ROMIS Consigliere rel. dott. CLAUDIO D'ISA Consigliere dott. IZZO FAUSTO dott. MONTAGNI ANDREA Consigliere Consigliere dott. BELLINI UGO ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: AG IT n. il 03.08.1977 avverso l'ordinanza n. 103/2013 della Corte d'appello di Bari del 25.02.2016. Visti gli atti, l'ordinanza ed il ricorso Udita all'udienza camerale del 20 ottobre 2016 la relazione fatta dal Consigliere dott. CLAUDIO D'ISA Lette la requisitoria del Procuratore Generale nella persona della dott.ssa Paola Canavelli che ha concluso per il rigetto del ricorso. Letta la memoria del Ministero dell'Economia e delle finanze con cui si chiede il rigetto del ricorso. G CONSIDERATO IN FATTO ED IN DIRITTO AG IT ricorre per cassazione avverso l'ordinanza, indicata in epigrafe, con cui la Corte d'Appello di Bari ha rigettato la sua istanza di riparazione per l'ingiusta detenzione sofferta a seguito dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere, in data 18.10.2010, del GIP del locale Tribunale in ordine ai reati di cui agli artt. 110, cod. pen. e 73 CO 1-6 ed 80 d.P.R. 309/90, dichiarandosi contestualmente incompetente per territorio. Con ordinanza del 6.12. 2010 il GIP del Tribunale di Trani, competente territorialmente, applicava nei confronti del medesimo AG IT, la misura cautelare della custodia in carcere, in data 30.03.2011 il Tribunale del Riesame di Bari sostituiva la misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari. Con sentenza del 7.12.2011 il GUP del Tribunale di Trani dichiarava l'AG DRAGN colpevole del reato ascrittogli, ma, con sentenza del 14.03.2013, irrevocabile il 28.07.2013, la Corte d'appello di Bari assolveva l'odierno ricorrente dal reato ascritto perché il fatto non sussiste e ne ordinava l'immediata rimessione in libertà. La Corte d'Appello, nel riportare la parte motiva della sentenza di assoluzione, ha evidenziato che gli elementi che i giudici del merito non hanno ritenuto sufficienti per raffermare la responsabilità del ricorrente, rivalutati con autonomia di giudizio in sede del procedimento di riparazione per ingiusta detenzione, indicano in maniera evidente la colpa grave del ricorrente ostativa all'accoglimento della domanda. Nell'ordinanza impugnata si rileva, infatti, che alcuni degli elementi di fatto posti a carico dell'AG IT non risultano essere stati esclusi dalla sentenza di assoluzione della Corte d'appello. In particolare, si premette che, a seguito di indagini avviate, a mezzo di intercettazioni telefoniche ed altre attività di Polizia giudiziaria, si acquisivano numerosi elementi circa un'attività illecita di narcotraffico dalla Spagna riguardante numerosi personaggi, tra cui i fratelli AG TA ed DR ed altri. In sintesi, con riferimento allo specifico ruolo dell'AN TA nella vicenda, il GIP, nell'ordinanza cautelare, aveva posto a suo fondamento il contenuto di alcune intercettazioni telefoniche dalle quali, secondo gli inquirenti, emergevano i contatti che i fratelli AG avevano con il trafficante di sostanze stupefacenti PA EN, dal quale avevano acquistato un quantitativo di droga. Dal tenore di una conversazione, intercorsa tra AG TA ed il PA emergeva, in particolare, l'esistenza di un contrasto in merito al prezzo di tre chili di cocaina ricevuta dai fratelli AG: costoro sostenevano che la cifra pattuita era quella di 30-40 mila euro al chilo, inferiore a quella di 45 mila euro al chilo pretesa dal PA e dal cugino CO, i quali di conseguenza non ritenevano sufficiente la somma di 121.000 euro già versata agli perveniva alla affermazione diAG quale prezzo di acquisto della sostanza. IL GUP penale responsabilità del ricorrente sulla base degli elementi valorizzati dal GIP concernenti diverse conversazioni telefoniche tra cui quella del 19 ottobre 2007 delle ore 18.55. La Corte d'appello assolveva l'AG TA ritenendo che l'interpretazione data dal GUP secondo cui il tenore criptico delle conversazioni telefoniche era 2 ろ imperniato sulle trattative e sulla organizzazione dell'importazione dei tre chilogrammi di cocaina dalla Spagna non fosse adeguatamente supportata evincendosi dalle - stesse solo la programmazione del viaggio dell'AG in Spagna ed i contatti con i fratelli PA. La stessa Corte, però, evidenziava che indubbiamente "l'allusività delle conversazioni, l'uso di termini fuori contesto e lo stesso riferimento a pagamenti privi di causale apparente rimandano a rapporti opachi se non a traffici illeciti”. La Corte della riparazione valorizza altresì il comportamento processuale del ricorrente che, in sede di interrogatorio, non aveva inteso rispondere alle domande, né rilasciare dichiarazioni spontanee a chiarimento della propria posizione sulla natura dei rapporti che intercorrevano con i coimputati, sul contenuto delle intercettazioni telefoniche. Con il proposto ricorso, l'istante ha censurato l'impugnata ordinanza per erronea applicazione della legge processuale e per carenza ed illogicità della motivazione, rilevando che la decisione della Corte d'Appello è totalmente disancorata dai presupposti contenuti nella norma ed assolutamente confliggenti con i principi di diritto contenute nelle massime giurisprudenziali del Supremo Collegio. In premessa si rileva che la Corte d'Appello utilizza in motivazione le stesse argomentazioni del GIP, entrando nel merito della vicenda, ritenendo valorizzando quegli elementi di fatto che dai giudici del merito non hanno assunto alcuna rilevanza con riferimento alla sussistenza del dolo circa il coinvolgimento in episodi di reati in materia di stupefacenti. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso va rigettato Per il caso che ci occupa, l'iter argomentativo, seguito dalla Corte d'Appello resiste alle censure del ricorrente, atteso che i ravvisati indici rilevatori della sussistenza del preciso nesso eziologico tra la condotta processuale tenuta dall'istante che lo ha posto nella obiettiva situazione di gravità indiziaria per come descritta e - la misura cautelare emessa, afferiscono a comportamenti, rimasti acquisiti processualmente, che apparivano manifestamente e verosimilmente riconducibili ad una situazione che apparentemente poteva configurasi come di partecipazione alla commissione in concorso con altri dei reati contestati. La Corte della riparazione, nell'analizzare la sentenza di assoluzione della Corte d'Appello, pone in evidenza le conclusioni cui pervengono i giudici del gravame di merito secondo cui il quadro probatorio a carico dell'AG TA comprende elementi di indubbio spessore a suo carico in ordine ai fatti dei quali è accusato, ma che, tuttavia, non forniscono la prova piena circa la sua partecipazione effettiva all'episodio di importazione di sostanza stupefacente, nella specie 3 Kg. di cocaina, dalia Spagna, in assenza di riscontri individualizzanti, pur permanendo dei forti dubbi sulla sua estraneità al riguardo. In sostanza nell'ordinanza condivisibilmente si evidenzia che i fatti emergenti dalla vicenda, pur insufficienti a dimostrare la colpevolezza dell'istante, attestano comunque un comportamento gravemente colposo da parte sua, tale da lasciare 3 S supporre agli inquirenti che fosse coinvolto a pieno titolo nel reato ascrittogli e che conseguentemente dovesse essere sottoposto a custodia cautelare. In particolare, per quanto riguarda i comportamenti addebitati al ricorrente, le intercettazioni telefoniche sono state valutate oltre che dal GUP anche dalla Corte d'appello come indicative di un comportamento (contatti e contiguità con soggetti dediti ad attività illegali nell'ambito del commercio di stupefacenti) sintomatico del coinvolgimento del ricorrente. In sostanza la Corte della riparazione ha fatto corretta applicazione del principio di diritto enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui costituisce colpa grave, idonea ad impedire il riconoscimento dell'equo indennizzo, l'utilizzo, nel corso di conversazioni telefoniche, da parte dell'indagato, di frasi in codice, effettivamente destinate ad occultare un'attività illecita (Sez. IV, sentenza del 18.09.2009, n. 48029). Quanto al comportamento processuale tenuto dal ricorrente, cui si fa riferimento nell'ordinanza impugnata, si rammenta che nel giudizio di cui all'art. 314 cod. proc. pen., il giudice, ai fini dell'accertamento dell'eventuale colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione, può valutare il comportamento silenzioso o mendace, tenuto nel procedimento penale dall'imputato, per escludere il suo diritto all'equo indennizzo. Va osservato che, nell'ipotesi in cui solo l'indagato e/o imputato sia in grado di fornire una logica spiegazione, al fine di eliminare il valore indiziante di elementi acquisiti nel corso delle indagini, anche il silenzio ( ed ancor più il mendacio) assume una sua specifica rilevanza quando l'indagato era in grado di fornire giustificazioni plausibili relative alle condotte che gli si contestano. Il legislatore non ha riconosciuto incondizionatamente il diritto alla riparazione, ma l'ha esplicitamente escluso quando il comportamento dell'indagato, da solo o con altre circostanze, ha indotto in errore il giudice circa la sussistenza di gravi indizi a carico dello stesso indagato. E ciò in forza del principio generale stabilito dall'art. 1227 c.c., comma 2, secondo cui il risarcimento del danno non è dovuto quando il creditore avrebbe potuto evitarlo usando l'ordinaria diligenza. Anche su questo punto, insomma, opera l'autonomia dei due giudizi: a)nel giudizio penale, l'imputato ha diritto di difendersi anche col silenzio e il mendacio;
b) nel giudizio di natura civilistica per la riparazione, il giudice può valutare il comportamento silenzioso o mendace dell'imputato per escludere il suo diritto all'equo indennizzo. Spetterà poi allo stesso giudice della riparazione decidere se il silenzio o il mendacio bastino da soli, o necessitino del concorso di altri elementi di colpa, per escludere il diritto all'indennizzo. In questo ambito potrà per esempio valutare se il silenzio o il mendacio hanno svolto colposamente un ruolo sinergico nel giustificare la misura detentiva in quanto il primo può aver ritardato l'acquisizione di elementi a discarico, ed il secondo può avere deviato le indagini della P.G.. Orbene, per il caso di specie, affinché il silenzio serbato dal ricorrente potesse comportamento ostativo al riconoscimentoessere valutato, come ulteriore 4 dell'indennizzo de quo, la Corte avrebbe dovuto indicare quali erano le circostanze a lui favorevoli tali da poter giustificare le condotte che gli venivano contestate e che, scientemente, ha taciuto tanto da avere indotto in errore il giudice cautelare circa l'esistenza di indizi di colpevolezza a suo carico. Tali circostanze non sono state indicate. Il ricorso, va, comunque, rigettato per quanto argomentato in precedenza. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Relativamente alla regolamentazione delle spese tra le parti si reputa di compensarle, premesso, infatti, che in tema di procedimento per ingiusta detenzione, la compensazione delle spese processuali ai sensi dell'art. 92 cod. proc. civ., novellato ad opera del D.L. 12 settembre 2014 n. 132, convertito in I. 10 novembre 2014 n. 162, può essere disposta applicando la norma nella formulazione vigente alla data del 21.03.2014 del deposito dell'originaria istanza dell'interessato in quanto atto introduttivo del procedimento, nel caso di specie la compensazione delle spese è determinata dal contenuto meramente assertivo, con esposizione di massime giurisprudenziali di legittimità della memoria di costituzione del Ministero dell'Economia e delle Finanza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali dichiara compensate le spese tra le parti. Così deciso in Roma all'udienza camerale del 20 ottobre 2016. Il Consigliere estensore Il Presidente Claudio D'Isa Vincenzo Romis C Depositata in Cancelleria Oggi, 23 GEN. 2017 Il Funzionario d iziario AT CI