Sentenza 17 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 17/10/2003, n. 15571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15571 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2003 |
Testo completo
EVENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 3-5-1967 N. 317" REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO responsabilità solidale- 1 557 1/03 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE oggetto sezione civile poprietario veicolo e composta d li Signori gistrat dr. Rosario De Presidente sanzione pecuniaria. dr. Ugo Riccardo Panebianco Consigliere rel. R.G. N. 15508/00 dr. Mario Adamo Consigliere dr. Salvatore Salvago Consigliere Cron.31731 dr. Fabrizio Forte Consigliere rel. Rep. ha pronunciato la seguente: Ud. 30.04.2003 S ENT ENZA su ricorso iscritto al n° 15508 del Ruolo Generale de- gli affari civili dell'anno 2000, proposto DA こ PE RO, elettivamente domiciliato in Roma, P. za Cavour n. 17, presso l'avv. Massimiliano Dona, rap- presentato e difeso dall'avv. Alessandro Cambi di Fi- renze, per procura a margne del ricorso. RICORRENTE
CONTRO
PREFETTURA DI LUCCA, in persona del Prefetto p.t., con sede in Lucca, P. Napoleone n.
5. INTIMATA avverso la sentenza del Tribunale di Lucca n. 433, del 1 3 3 1 0 1 0 2 2 6 aprile - 8 maggio 2000. Udita, all'udienza del 30 aprile 2003, la relazione del Cons. dr. Fabrizio Forte. Sentito il P.M. dr. Vincenzo Gambardella, che ha con- cluso per l'inammissibilità del ricorso. Svolgimento del processo Con sentenza dell'8 maggio 2000, il Tribunale di Lucca ha rigettato l'opposizione di PE TR del 12 novembre 1999, contro il verbale di contestazione del- la Polizia Stradale di detta città notificatogli il 22 ottobre 1999, che gli aveva comminato la sanzione di £. 615.600, per violazione dell'art. 142, comma nono, del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (da ora C.d.S.), per avere superato di oltre 40 Km. orari i limiti massimi di velocità consentiti con l'autoveicolo tg. AY 170FZ - di sua proprietà in data 6 giugno 1999. Con l'opposizione il TR aveva dedotto che all'atto dell'infrazione, alla guida dell'indicata auto, c'era un'amica della fidanzata di lui EA KA Jaskowska e che quindi nessuna responsabilità per la violazione gli poteva essere attribuita;
inoltre l'opponente ave- va contestato le risultanze dell'autovelox, perché er- ronee, e l'importo della sanzione, perché eccessivo. Il Tribunale, rilevato che l'infrazione risultava es- sere stata contestata al TR, come proprietario del 3 veicolo, ex art. 6 della L. 289/81 e obbligato solida- le al pagamento della sanzione, per questo profilo ha rigettato l'opposizione, rilevando poi che l'autovelox omologato era da presumere funzionante e di conseguen- za che le deduzioni dell'opponente sul mancato funzio- namento di esso, da ritenere idoneo all'uso per l'av- venuta omologazione, non erano provate, come quelle in ordine alla velocità dell'auto, che si era chiesto dal TR di provare inammissibimente con testimoni. Anche gli altri motivi di opposizione erano infondati e l'opponente era condannato a rimborsare alla Prefet- tura le spese di causa equitativamente liquidate. Per la cassazione di questa sentenza, ha proposto ri- corso, con unico motivo, il TR e la Prefettura di Lucca non ha svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE L'unico motivo di ricorso del TR afferma che, con l'opposizione, l'opponente aveva dedotto di non essere stato alla guida del veicolo all'atto dell'infrazione, e che il Tribunale aveva erroneamente affermato che e- gli doveva rispondere dell'infrazione, ex art. 6 della L. 24 novembre 1981 n. 689. Ad avviso del ricorrente, infatti, egli poteva provare che il veicolo circolava contro la sua volontà, perché in auto era la sua fidanzata con l'amica RI NO EF che la guidava, nonostante l'espresso divieto del TR alle due donne di usare l'auto e il fatto che egli fosse all'oscuro della circolazione del mezzo. Nello stesso ricorso era poi dedotto che, in contrasto con la giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. 3 a- prile 2000 n. 4010), la violazione non era stata imme- diatamente contestata in modo da garantire il diritto di difesa al soggetto cui era stata irrogata la san- zione, dovendo il giudice annullare quest'ultima per non esservi stata la contestazione immediata anche se possibile (Cass. 18 giugno 1999 n. 6123); nel caso non si era fermata o inseguita l'auto ed era stato quindi violato l'art. 384 del Regolamento di attuazione del C.d.S., che impone di indicare le ragioni per le quali non si contesta subito l'infrazione. ÷ 1.1. Il ricorso è in parte infondato e in parte inam- missibile. Relativamente alla pretesa circolazione dell'auto con- tro la volontà del proprietario, la deduzione non è sufficiente ad evitare l'affermata obbligazione soli- dale del ricorrente per il pagamento della sanzione. Il TR deduce infatti di avere provato documental- mente di avere vietato alla fidanzata e all'amica di questa che guidava all'atto dell'infrazione d'usare la sua automobile, ma non chiarisce quali accorgimenti ha 5 in concreto adottato per impedire detta circolazione a opera di terzi, ad es. con il riporre le chiavi del veicolo in luogo chiuso e sicuro ovvero dando in cu- stodia l'auto a terzi, perché ne impedissero l'utiliz- zazione per circolare, etc. Non essendo sufficiente a esonerare il proprietario dalla responsablità solidale per il pagamento della sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 6 della L. 689/ 81 e all'art. 196 C.d.S. il mero divieto dell'uso del mezzo senza indicare i concreti accorgimenti adottati a tal fine (Cass. 31 febbraio 2002 n. 14194 e 14 gen- naio 1999 n. 327), il motivo del ricorso risulta per detto profilo infondato e da rigettare. Non risulta poi che in sede di merito sia stata dedot- ta come motivo di opposizione l'omessa contestazione immediata dell'infrazione e quindi, per questo secondo profilo, il ricorso è inammissibile. " In complesso il ricorso va rigettato e nulla va dispo- sto per le spese non essendosi difesa la Prefettura.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 30 aprile 2003 Il presidente Mollyin's consigliere esteigliere CORTE SUPREM AZIONE r. CANCELLIERE Prima Andres Bapery Depositato Danceseria 5/7 OTT. 2003DIT.0/1-2003 RE