Cass. pen., sez. II, sentenza 12/03/2013, n. 29132
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Sentenza 12 marzo 2013

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L'art. 289 cod. proc. pen. non prevede che l'ordinanza che disponga la sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio debba indicare un termine di efficacia, applicandosi, infatti, la regola generale prevista per le misure interdittive dall'art. 308, comma secondo, cod. proc. pen.

Il tribunale del riesame che, in sede di appello ex art. 310 cod. proc. pen., disattendendo la richiesta del P.M. di applicazione di misura cautelare personale, applichi, invece, la misura interdittiva della sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio, non ha l'obbligo di procedere al previo interrogatorio dell'indagato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 12/03/2013, n. 29132
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 29132
    Data del deposito : 12 marzo 2013

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