Sentenza 12 marzo 2013
Massime • 2
L'art. 289 cod. proc. pen. non prevede che l'ordinanza che disponga la sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio debba indicare un termine di efficacia, applicandosi, infatti, la regola generale prevista per le misure interdittive dall'art. 308, comma secondo, cod. proc. pen.
Il tribunale del riesame che, in sede di appello ex art. 310 cod. proc. pen., disattendendo la richiesta del P.M. di applicazione di misura cautelare personale, applichi, invece, la misura interdittiva della sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio, non ha l'obbligo di procedere al previo interrogatorio dell'indagato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 12/03/2013, n. 29132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29132 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PETTI Ciro - Presidente - del 12/03/2013
Dott. IANNELLI Enzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere - N. 643
Dott. MANNA Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CERVADORO Mirella - rel. Consigliere - N. 44883/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TT GI N. IL 14/02/1949;
avverso l'ordinanza n. 1794/2012 TRIB. LIBERTÀ di ROMA, del 19/10/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CERVADORO MIRELLA;
Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, nella persona del Dr. POLICASTRO Aldo, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
OSSERVA
Con ordinanza del 29.3.2012, questa Corte, Sezione 6^, decidendo sul ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Roma che, in accoglimento dell'appello proposto dal pubblico ministero contro il provvedimento del Gip del Tribunale di Velletri del 3.10.2011, aveva applicato la misura custodiate nei confronti di AS RG per i reati di truffa aggravata mediante falsità ideologica, e di corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio, annullava l'ordinanza per difetto di motivazione con riferimento ai criteri di scelta della misura, avendo il Tribunale omesso ogni spiegazione limitandosi ad esaminare il profilo relativo alle esigenze cautelari, senza spendere una parola in ordine alla scelta della misura della custodia cautelare in carcere e sulla inadeguatezza di altre e meno afflittive misure, tanto più che gli stessi giudici avevano dimostrato di avere piena contezza della incensuratezza del AS e degli altri due indagati.
Il Tribunale di Roma, con ordinanza del 3.10.2012, disponeva, in riferimento alla posizione del AS, la misura interdittiva della sospensione dall'esercizio del pubblico ufficio di responsabile dell'Area di Polizia locale del Comune di Nocera Superiore. Ricorre per cassazione il difensore dell'indagato deducendo la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), in relazione agli artt. 273, 274 e 287 c.p.p., art. 289 c.p.p., comma 1, per carenza dei presupposti, della determinazione del periodo di efficacia nonché per mancato espletamento del previo interrogatorio dell'indagato.
Chiede pertanto l'annullamento dell'ordinanza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La disposizione di cui all'art. 289 c.p.p., comma 2, prevede che, nel corso delle indagini preliminari, qualora si proceda per un delitto contro la pubblica amministrazione - prima di decidere sulla richiesta del pubblico ministero di applicazione della misura cautelare interdittiva della sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio - il giudice procede all'interrogatorio dell'indagato con le modalità indicate dagli artt. 64 e 65 c.p.p.. In ordine all'applicabilità o meno di tale norma, anche quando tale misura venga disposta dal tribunale, adito ex art. 310 c.p.p., in seguito all'appello del P.M. avverso l'ordinanza del primo giudice reiettiva della iniziale istanza cautelare, la giurisprudenza di legittimità non è univoca.
Un indirizzo giurisprudenziale ha sostenuto che il Tribunale del riesame che - in sede di appello, ex art. 310 c.p.p., disattendendo la richiesta del P.M. di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari - applichi, invece, la misura interdittiva della sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio ha l'obbligo di procedere al previo interrogatorio dell'indagato, ex art. 289 c.p.p., comma 2; la violazione di detto obbligo - vulnerando il diritto di difesa - determina la nullità generale, ex art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c), (così Cass. Sez. 5^, sent. n. 33338/2010,
Rv. 248154; Sez. 5^, sent. n. 14967/2004, Rv. 231623; Sez. 6^, sent. n. 2412/2000, Rv. 217318; Sez. 6^, sent.n. 2304/2000, Rv. 216236;
Sez. 2^, sent. n. 5041/1998, Rv. 211308). In pratica, per tale orientamento, la previsione di cui all'art. 289 c.p.p., comma 2, costituisce una inderogabile norma speciale rispetto alla previsione generale di cui all'art. 294 c.p.p., comma 1 bis. Secondo il contrario indirizzo giurisprudenziale, in tema di misure interdittive, il tribunale della libertà, chiamato a pronunciarsi sull'impugnazione proposta dal P.M. contro l'ordinanza reiettiva del G.i.p. della misura della sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio, non è tenuto a procedere all'interrogatorio dell'indagato, richiesto dall'art. 289 c.p.p., comma 2, per l'applicazione della misura richiesta, in quanto, ove l'indagato intenda difendersi, può comparire all'udienza fissata per la trattazione del gravame e chiedere di essere ammesso all'interrogatorio, non essendo tuttavia necessario che nell'avviso di udienza sia specificata tale possibilità (v. Cass. Sez. 6^, Sent. n. 25195/2012 Rv. 253119; Sez. 6^, Sent. n. 20444/2009, Rv. 244185; Sez. 6^, Sent. n. 16712/2008, Rv. 244386; nonché Cass. Sez. 6^, n. 441/2002, Rv. 223115; Sez. 6^, n. 2416/2000, Rv. 217083, per le quali il previo interrogatorio dell'indagato è richiesto soltanto quando le misure interdittive siano state specificamente richieste dal Pubblico Ministero, non quando, avendo il P.M. originariamente richiesto una misura coercitiva, il Tribunale del riesame abbia disatteso tale richiesta, applicando invece la misura interdirtiva).
Questo Collegio ritiene preferibile il secondo orientamento giurisprudenziale, in quanto, se pure l'intervento del tribunale dell'appello ex art. 310 c.p.p., può indifferentemente esplicarsi "nel corso delle indagini preliminari" come nelle fasi successive, l'instaurazione del procedimento incidentale di impugnazione integra un contraddittorio delle parti sulla tematica "de liberiate", sicché viene meno quel bisogno di anticipazione della facoltà di interlocuzione che ispira la disposizione in questione (cfr. Cass. Sez. 6^, Sent. n. 25195/2012 Rv. 253119).
2. La questione circa il mancato espletamento dell'interrogatorio previsto dell'art. 289 c.p.p., comma 2, nel caso di specie, è però manifestamente infondata. La regola del previo interrogatorio di garanzia di cui al considerato art. 289, infatti, viene comunque meno nelle fasi successive a quella delle indagini preliminari, e al momento della seconda pronuncia del Tribunale del Riesame di Roma la predetta fase era oramai conclusa, come emerge anche dallo stesso ricorso.
3. Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Il Tribunale di Roma ha fatto corretta applicazione dell'art. 274 c.p.p., comma 1, lett. c), desumendo (in assenza di qualunque riscontro circa l'effettiva cessazione del ricorrente dall'ufficio di Responsabile dell'Area di Polizia Locale del Comune di Nocera Superiore) l'esistenza dell'esigenza cautelare, connessa al rischio di recidiva per reati della stessa specie di quelli attribuiti al Tommasetti, proprio dal fatto che i reati in questione erano stati commessi dallo stesso nell'analoga funzione di comandante della Polizia Municipale del Comune di Nettuno.
L'art. 289 c.p.p., non dispone poi che alla misura venga apposto alcun termine, a pena di nullità o di inefficacia della misura. Con riferimento alle misure interdittive, l'art. 308 c.p.p., comma 2, prevede del resto la perdita di efficacia delle stesse dopo la decorrenza di due mesi dall'inizio della loro esecuzione, per tutti i casi ad eccezione delle ipotesi (diverse da quella in esame) in cui vi siano esigenze probatorie, con la conseguente rinnovazione - per le sole ipotesi in questione - del provvedimento di interdizione per un periodo che non sia superiore al doppio dei termini massimi di custodia cautelare.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché -ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. Inoltre, poiché l'esecuzione consegue alla decisione manda alla Cancelleria per gli adempimenti previsti dall'art. 28 reg. esec. c.p.p..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 marzo 2013. Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2013