Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/04/2009, n. 20444
CASS
Sentenza 1 aprile 2009

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In tema di misure interdittive, il tribunale della libertà, chiamato a pronunciarsi sull'impugnazione proposta dal P.M. contro l'ordinanza reiettiva del G.i.p. della misura della sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio, non è tenuto a procedere all'interrogatorio dell'indagato, richiesto dall'art. 289, comma secondo cod. proc. pen. per l'applicazione della misura richiesta. (In motivazione, la Corte ha chiarito che, ove l'indagato intenda difendersi, può comparire all'udienza fissata per la trattazione del gravame e chiedere di essere ammesso all'interrogatorio, non essendo tuttavia necessario che nell'avviso di udienza sia specificata tale possibilità).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/04/2009, n. 20444
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 20444
    Data del deposito : 1 aprile 2009

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