Sentenza 1 aprile 2009
Massime • 1
In tema di misure interdittive, il tribunale della libertà, chiamato a pronunciarsi sull'impugnazione proposta dal P.M. contro l'ordinanza reiettiva del G.i.p. della misura della sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio, non è tenuto a procedere all'interrogatorio dell'indagato, richiesto dall'art. 289, comma secondo cod. proc. pen. per l'applicazione della misura richiesta. (In motivazione, la Corte ha chiarito che, ove l'indagato intenda difendersi, può comparire all'udienza fissata per la trattazione del gravame e chiedere di essere ammesso all'interrogatorio, non essendo tuttavia necessario che nell'avviso di udienza sia specificata tale possibilità).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/04/2009, n. 20444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20444 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 01/04/2009
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - N. 734
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 3624/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TA MI avverso L'ordinanza del Tribunale di Firenze in data 22 ottobre 2008;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. COLLA Giorgio;
udito il Procuratore generale nella persona del sostituto Dott. GALASSO Aurelio, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore avv. DIDDI Alessandro.
FATTO E DIRITTO
Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Firenze, a seguito di appello (ex art. 310 c.p.p.) del Procuratore della Repubblica presso il medesimo ufficio giudiziario, in riforma della ordinanza del G.i.p. del Tribunale della città in data 17 settembre 2008, che aveva rigettato la richiesta di applicazione della misura interdittiva della sospensione dall'esercizio del pubblico ufficio di agente della Polizia di Stato nei confronti di MI TA, ha applicato a costui tale misura per la durata di mesi due (provvedimento di cui sospendeva l'efficacia).
La misura era stata applicata all'indagato perché, quale agente in servizio presso lo scalo aereo di Firenze-Peretola, gli era stato contestato il reato di truffa aggravata (ex art. 61 c.p., n. 9) a seguito di comunicazione di notizia di reato da parte del Dipartimento di Pubblica sicurezza del 19 agosto 2008. L'odierno ricorrente aveva, infatti, inviato all'Ufficio di appartenenza, nelle date dei giorni 8 e 12 luglio 2008, una comunicazione di congedo straordinario per malattia (da trascorrere presso la propria abitazione di Napoli) e tre certificazioni di medico privato attestanti lombo - sciatalgia con necessità di complessivi otto giorni di riposo e di trattamento fisioterapico: in realtà, l'TA era partito in data 9 luglio 2008 con il volo Roma - Londra e ed era poi proseguito, nello stesso giorno, per Faro (Portogallo). Si procurava in tal modo l'ingiusto profitto delle retribuzioni nel periodo di illegittima assenza dal servizio, con pari danno dello Stato.
Osservava il Tribunale che non erano mai stati posti in discussione i gravi indizi di colpevolezza, anche per l'ammissione dei fatti da parte dell'TA, bensì l'esigenza cautelare del pericolo di reiterazione di reati della stessa specie. Invero, andando di diverso avviso rispetto al G.i.p., in considerazione sia della pluralità di artifici posti in essere dall'indagato nella fattispecie, sia della pendenza di altro procedimento penale per peculato, il Tribunale formulava un giudizio negativo sulla personalità del predetto, desumibile da comportamenti di favore nei confronti del medico compiacente, Dott.ssa Giugliano, sua amica di infanzia, in cambio, appunto, di falsi certificati medici.
Avverso la predetta ordinanza del Tribunale propone ricorso per cassazione il difensore dell'indagato il quale deduce che il Collegio sarebbe incorso in un travisamento della prova, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), "rilevabile e sanzionabile dal Supremo
Collegio", per contraddittorietà emergente dagli atti del procedimento, allegati al ricorso, cioè la denuncia sporta dallo stesso TA del 22 giugno 2005 e le successive determinazioni del Questore. In sintesi, in ordine alla pendenza a suo carico di un procedimento per peculato, assume il ricorrente che sarebbe stato egli stesso a denunciare i fatti illeciti compiuti nel suo ufficio, denuncia da cui sarebbe scaturito il procedimento per peculato. Il Tribunale non avrebbe, pertanto, dovuto esprimere un giudizio negativo sulla sua personalità, non avendo vagliato i profili positivi di quest'ultima, messi in luce dal G.i.p. (incensuratezza, ambiente a lui ostile in cui è maturato il delitto di peculato, personalità fragile), e pertanto avrebbe, in proposito, offerto una valutazione errata.
Il ricorrente ha depositato anche memoria in data 3 febbraio 2009 con la quale deduce di non essere mai stato interrogato dal Tribunale di Firenze che aveva applicato la misura. Richiama la giurisprudenza di questa Corte concorde nel ritenere che la norma dell'art. 289 c.p.p., comma 2 prevede che la misura interdittiva ivi disciplinata possa essere applicata a carico del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio solo dopo che lo stesso sia stato interrogato, in deroga alla regola generale di cui all'art. 294 c.p.p., comma 2. Osserva il Collegio, che la pregiudiziale questione sollevata dal ricorrente con la memoria da ultimo ricordata non è fondata. La disposizione dell'art. 287 c.p.p., comma 2, è stata modificata con l'entrata in vigore della L. 16 luglio 1997, n. 234, art. 2, comma 1, ha introdotto, nel comma 2, l'ultimo periodo, secondo cui
"nel corso delle indagini preliminari, prima di decidere sulla richiesta del pubblico ministero di sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio, il giudice procede all'interrogatorio dell'indagato, con le modalità indicate agli artt. 64 e 65". L'entrata in vigore di tale norma ha provocato da subito un certo disorientamento nella dottrina la quale si è interrogata, anche sotto il profilo della legittimità costituzionale, sulla ratio della stessa, soprattutto con riferimento alle diverse disposizioni codicistiche che disciplinano le altre misure interdittive (v. art.290 c.p.p., sul divieto di esercizio di determinate attività
professionali o imprenditoriali) per le quali vigeva (e vige) un diverso sistema, stabilito dall'art. 294 c.p.p., comma 1 bis introdotto, precedentemente alla legge sopra richiamata, dal L. 8 agosto 1995, n. 332, art. 11, comma 1, lett. c), il quale, subito dopo la disciplina dettata al primo comma per l'interrogatorio di garanzia in caso di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, stabilisce che "se la persona è sottoposta ad altra misura cautelare, sia coercitiva che interdittiva, l'interrogatorio deve avvenire non oltre dieci giorni dalla esecuzione del provvedimento o dalla sua notificazione". La norma, sottoposta al vaglio della Corte costituzionale con riferimento ai parametri di cui agli artt. 3 e 24 Cost., è stata ritenuta compatibile con il sistema delle misura cautelari dal Giudice delle leggi (ord. dep. 22 giugno 2000, n. 229) il quale ha ritenuto manifestamente infondata la censurata disciplina dell'interrogatorio ora ricordata, in quanto la disposizione "amplia la sfera delle garanzie dei soggetti in favore dei quali è destinata ad operare, con particolare riferimento al diritto di difesa, (e) non si pone in contrasto con gli invocati parametri costituzionali. Ha osservato, infatti, la Corte costituzionale "che - come si ricava anche dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in relazione alla misura interdittiva in esame, l'obbligo del previo interrogatorio opera per qualsiasi reato per cui si proceda nei confronti del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio - la ratio della disposizione censurata sembra essere rinvenibile nell'esigenza di verificare anticipatamente che la misura della sospensione dall'ufficio o dal servizio non rechi, senza effettiva necessità, pregiudizio alla continuità della pubblica funzione o del servizio pubblico".
Ad avviso di questa Corte sembra, però, che l'interpretazione della nuova disposizione che individua lo scopo della norma in quello evidenziato dalla Corte costituzionale susciti qualche perplessità, in quanto non pare che, ove il legislatore avesse voluto garantire e salvaguardare la continuità del pubblico servizio o della pubblica funzione, potesse considerare l'indagato la persona più adatta a riferire al giudice informazioni su tali elementi per l'evidente interesse di cui è portatore.
La ratio decidendi da ultimo evidenziata non si rinviene però nelle motivazioni delle pur numerose sentenze di questa Corte di cassazione che, prima e dopo la pubblicazione della indicata ordinanza della Corte costituzionale, hanno ritenuto che la finalità della norma non sia, in sostanza, diversa da quella sempre evidenziata e riconosciuta sulla funzione di garanzia di qualsiasi interrogatorio connesso alla applicazione di una misura di cautelare, quella, cioè, di consentire all'indagato di difendersi esponendo le sue ragioni (Cass., 5^, sent. n. 1931, dep. 13 luglio 1998, Carnicelli, rv. 211693; Cass. 6^, sent. n. 2304, dep. 7 giugno 2000, De Prisco, rv. 216236; Cass., 6^, sent. 2412, dep. 6 ottobre 2000, Corea;
Cass. 5^, sent. n. 14967, dep. 21 aprile 2005, Meduri, rv. 231623; Cass., sez. 6^, sent. n. 16364, Introcaso, rv. 239728).
Se può convenirsi sulla funzione individuata dai citati precedenti giurisprudenziali (anche se resta il dubbio sulle ragioni che hanno portato il legislatore alla introduzione di una disciplina derogatoria per la misura interdittiva della sospensione da un pubblico ufficio o servizio rispetto alla disciplina ordinaria di cui all'art. 294 c.p.p., comma 1, bis sopra richiamata), questa Collegio ritiene di dover dissentire dalla opinione espressa dalle sentenze "De CO, "Corea" e "M, sopra richiamate, sulla necessità dell'interrogatorio (e quindi sulla necessità di fissare un'apposita udienza per l'interrogatorio, ove l'indagato non sia comparso) in sede di appello ex art. 310 c.p.p.. Appare, infatti, evidente che, mentre la misura interdittiva viene emessa (o negata) dal G.i.p., a seguito della richiesta del pubblico ministero, senza che l'indagato conosca gli elementi a suo carico, onde appare giustificabile la necessità del previo interrogatorio per porre l'indagato medesimo nelle condizioni di difendersi sui gravi indizi e sulle esigenze cautelari, tale necessità non si ravvisa in grado di appello, laddove non solo l'indagato è in condizioni di essere edotto in ordine agli elementi raccolti a suo carico nella sede di indagine, e quindi sul thema decidendum, ma gli viene notificato l'avviso di udienza fissata per la trattazione dell'appello, onde ha ogni possibilità di difendersi comparendo. Su tali aspetti, mentre le sentenze "De CO e "M non offrono particolari contributi ricostruttivi sul problema in esame, la sentenza "Corea" - pronunciata in fattispecie del tutto identica alla presente, di rigetto da parte del G.i.p. della richiesta di applicazione della misura interdittiva e di successivo appello da parte del pubblico ministero - afferma che l'indagato deve essere formalmente avvertito dell'interrogatorio in sede di appello anche contestualmente alla notifica dell'avviso di udienza "... poiché i motivi di impugnazione, diretti a censurare il provvedimento impugnato, mirano a confutare i punti controversi della decisione e non sempre si soffermano su tutti i requisiti che legittimano l'applicazione della misura richiesta, in particolare i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze cautelari, i quali, invece, debbono essere resi noti all'indagato, ove possibile insieme alle relative fonti, nell'interrogatorio nel merito, a norma dell'art. 65 c.p.p.". Tale argomento però non può essere condiviso perché non tiene conto del principio devolutivo cui è improntato l'appello. Non potrebbe, infatti, il pubblico ministero introdurre con i motivi di appello elementi nuovi (non indicati nella ordinanza del primo giudice, sui gravi indizi e sulle esigenze cautelari) i quali, se dedotti, non potrebbero che essere dichiarati inammissibili. Il principio devolutivo dell'appello, infatti, non ha solo il significato di impedire al giudice del gravame di esaminare profili del giudizio che non siano stati dedotti con l'appello (salvo che non si tratti di questioni rilevabili ex officio in ogni stato o grado del processo), ma ha anche quello di precludere al giudice di prendere in esame questioni che, pur dedotte con i motivi di appello, non abbiano formato oggetto di dibattito nella sede processuale di primo grado (Cass., sez. 6^, sent. n. 335 - dep. 8 maggio 1998, Russo, rv. 210494).
Deve dunque concludersi nel senso che in ipotesi di rigetto della richiesta del pubblico ministero della misura interdittiva delle sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio e di successivo appello dell'inquirente, ove l'imputato intenda difendersi ed essere interrogato può comparire alla udienza fissata per la trattazione del gravame chiedendo di essere ammesso al relativo interrogatorio, ma non è necessario che nell'avviso di fissazione della udienza debba essere specificato che la stessa sarà tenuta anche per il suo interrogatorio, e non è necessario, inoltre, che, ove l'indagato non sia comparso sia fissata una ulteriore udienza affinché possa rendere l'interrogatorio. Con la conseguenza ultima che se l'indagato non sia comparso nella udienza fissata per l'appello anche, eventualmente, per rendere l'interrogatorio, potrà procedersi alla trattazione del gravame anche senza che l'indagato sia interrogato e senza che la pronuncia emessa in tal modo sia colpita da nullità.
Quanto al resto, il provvedimento cautelare, in accoglimento dei motivi di appello, deve essere annullato, in quanto non è chiaro dalla lettura della gravata ordinanza, quali siano le ragioni per le quali sia stato espresso un giudizio negativo sulla personalità dell'TA (al quale è stato contestato un unico reato di truffa e non più episodi di tale reato), e quindi sul pericolo di reiterazione di reati della stessa specie, il quale, allo stato, risulta incensurato. Non è stato svolto nella motivazione alcun esame approfondito sul precedente giudiziario per peculato, reato che, a quel che emerge dalla documentazione allegata dal difensore al ricorso, sembra essere stato contestato a seguito di una denuncia del 22 giugno 2005 dello stesso TA (insieme con altri due appartenenti alla Polizia di Stato) in ordine a serie irregolarità nella gestione della mensa dipendente dall'"Ufficio Gestione del complesso Immobiliare "Il Magnifico" - Sezione vettovagliamento", presso cui l'TA prestava servizio.
L'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Firenze per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Firenze per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 1 aprile 2009.
Depositato in Cancelleria il 15 maggio 2009