Sentenza 12 luglio 2010
Massime • 1
Il Tribunale del riesame che - in sede di appello, ex art. 310 cod. proc. pen., disattendendo la richiesta del P.M. di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari - applichi, invece, la misura interdittiva della sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio ha l'obbligo di procedere al previo interrogatorio dell'indagato, ex art. 289, comma secondo, cod. proc. pen.; la violazione di detto obbligo - vulnerando il diritto di difesa - determina la nullità generale, ex art. 178, comma primo, lett. c), cod. proc. pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/07/2010, n. 33338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33338 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COLONNESE Andrea - Presidente - del 12/07/2010
Dott. OLDI AO - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE BERARDINIS Silvana - rel. Consigliere - N. 1232
Dott. SAVANI Piero - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO AO A. - Consigliere - N. 11419/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) BO OL, N. IL 07/03/1968;
avverso l'ordinanza n. 30/2010 TRIB. LIBERTÀ di CAGLIARI, del 11/02/2010;
sentita la relazione fetta dal Consigliere Dott. SILVANA DE BERARDINIS;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Galati Giovanni che chiede l'annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 11-2-2010 il Tribunale di Cagliari - Sez. Riesame a seguito di ricorso del PM avverso l'ordinanza del GIP in data 11-1-2010 che aveva rigettato la richiesta di applicazione di misura cautelare a carico di BO AO, indagato per reati di truffa aggravata e falso enunciati in rubrica (art. 110 c.p., art.640 c.p., comma 2, n. 1 e artt. 81 cpv., 110 e 479 c.p.), in parziale riforma del provvedimento impugnato disponeva nei confronti del BO l'applicazione della misura della sospensione dall'esercizio del pubblico ufficio o servizio, subordinando l'applicazione della misura al passaggio in giudicato del provvedimento. Nella specie i reati avevano riferimento alla attività svolta dal BO in qualità di geometra dell'ufficio tecnico del Comune di Capoterra, in occasione di lavori che erano effettuati da ditta incaricata (la S.G.T. nella titolarità di CONGIU Attilio, coindagato unitamente alla moglie).
All'indagato era stato addebitato di aver sottoscritto i rapporti di cantiere, compilati dal Congiu, attestanti falsamente le ore di lavoro prestate da operai della ditta dell'esecuzione delle opere effettuate in occasione dell'alluvione del 22.10.2008, il visto "per corretta esecuzione lavori, prezzi applicati preziario regionale - 15%; documenti prodotti allo scopo - effettivamente conseguito - di ottenere compensi in misura eccedente il dovuto.
Con riguardo alla posizione del Caboni il G.I.P.- pur osservando che l'avallo fornito dal predetto alle incongruenze contabili relative al personale impiegato ed alle ore effettivamente lavorate dalla s.r.l. S.G.T., sostanziatosi nella sottoscrizione dei singoli rapportino di lavoro e nel visto apposto sull'indicata fattura,integrassero oggettivamente il delitto di falso in atto pubblico ed assumessero rilevanza anche relativamente all'estremo oggettivo della contestata truffa-riteneva che nella specie non poteva affermarsi"con necessario grado di elevata probabilità", la consapevole adesione del funzionario comunale all'illecito obiettivo perseguito dai titolari della S.G.T..
Il Tribunale del Riesame,sull'appello del P.M.- esaminando tutte le circostanze acquisite-argomentava, invece, che nel comportamento del Caboni era ravvisabile anche l'estremo soggettivo dei reati di falso e truffa, concludendo,quindi,che il quadro indiziario nei confronti dell'indagato risultava "connotato dalla gravità richiesta dall'art. 273 c.p.p. in ordine ad entrambi i delitti contestati". Il collegio riteneva,inoltre,sussistenti le esigenze cautelari di cui all'art. 274 c.p.p., lett. c), fronteggiabili - in considerazione dell'incensuratezza dell'indagato - con l'applicazione della misura interdittiva di cui all'art. 289 c.p.p.. Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per cassazione il difensore,deducendo,con il primo motivo,ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. B) e C). La inosservanza ed erronea applicazione di norme processuali previste a pena di nullità, ed inutilizzabilità.
Sul punto evidenziava che era stata violata la disposizione di cui all'art. 289 c.p.p., comma 2, dato che il Tribunale aveva disposto l'applicazione della misura interdittiva della sospensione dall'esercizio di pubblici uffici o servizi disattendendo la disposizione che postula il preventivo interrogatorio dell'indagato.
2 - Con altro motivo il difensore deduceva l'inosservanza o erronea applicazione di norme penali e processuali in riferimento alla valutazione degli indizi di colpevolezza ai sensi degli artt. 273 e 274 c.p.p., rilevando - con richiamo all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) - la manifesta illogicità della motivazione, oltre la contraddittorietà della stessa per travisamento delle risultanze delle indagini.
In tal senso rilevava che l'ordinanza aveva affermato il principio per cui anche la semplice firma del funzionario costituiva un atto autonomo al fine della sussistenza della fattispecie di falso contestata.
Diversamente la difesa escludeva che la sottoscrizione potesse valere per desumere la sussistenza del dolo del delitto di cui si tratta. Rilevava peraltro come, nella specie, si fosse presentata una difficoltà di eseguire controlli per il numero delle imprese interessate ai lavori urgenti del Comune e per la pluralità di autocertificazioni che avevano determinato un richiamo a carattere "fiduciario" fatto dall'indagato nella sottoscrizione della documentazione di cui si tratta.
A sostegno di tale tesi il difensore riteneva fossero da valutare le dichiarazioni rese dal coindagato amministratore della società S.G.T. - Congiu Attilio - (v. ricorso parte 2^) - avendo il predetto asserito di essersi servito di personale che lavorava in nero e che pertanto erano stati inseriti dei nominativi non rispondenti alla realtà nei rapporti attestanti le attività lavorative e l'utilizzo di mezzi meccanici.
D'altra parte il BO, secondo la prospettazione difensiva,non conosceva l'identità degli operai utilizzati e ne aveva certificato la presenza senza verificare le identità dei lavoratori,tenuto conto delle oggettive difficoltà innanzi richiamate. Infine secondo la difesa non si potevano desumere elementi a sostegno della accusa dalle intercettazioni telefoniche, (pur avendo il Caboni chiamato il Congiu dopo avere reso dichiarazioni alla PG, peraltro senza aver concordato una linea difensiva comune).
Pertanto la difesa rilevava che per tali risultanze il primo giudice aveva ritenuto che la condotta ascrivibile al Caboni potesse essere frutto di semplice negligenza,escludendo il dolo del delitto di falso.
Sul punto il ricorrente citava la giurisprudenza di legittimità (Cass. 22-4-2005, n. 15255 - Cass. 2 1-6-2004, n. 27770) per cui pur essendo il dolo del delitto di falso in atto pubblico a carattere generico,esso pur sempre richiede che sia da escludere che la condotta sia derivata da una negligenza.
Infine il difensore rilevava che escludendo il dolo nella condotta inerente al falso, resterebbe esclusa la ipotesi di concorso nella truffa aggravata come contestata all'indagato.
A riguardo rilevava che gli elementi addotti dal Tribunale, in base al colloquio intercettato,nel quale l'indagato esortava il Congiu ad attivarsi attraverso vie politiche per la situazione,erano solo generici riferimenti ininfluenti ai fini accusatori. Inoltre la difesa negava l'esistenza delle esigenze cautelari richiamate dal Tribunale, evidenziando che in nessun passaggio della conversazione intercettata era emerso che il Caboni si fosse proposto come intermediario per agevolare il Congiu. In base a tali elementi il ricorrente chiedeva dunque l'annullamento del provvedimento impugnato.
OSSERVA IN DIRITTO
La Corte rileva che il primo motivo di ricorso risulta fondato e come tale assorbente di ogni ulteriore censura.
Va premesso che il Tribunale del Riesame - investito dell'appello del P.M. il quale sollecitava, nei confronti del Caboni, l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari - ha, invece, applicato al predetto, senza procedere ad interrogatorio, la misura interdittiva di cui all'art. 289 c.p.p.. Ciò premesso, va osservato che l'art. 289 cpv. pone al giudice richiesto dell'applicazione della misura interdittiva l'obbligo - la cui inosservanza, vulnerando il concreto diritto di difesa, determina nullità generale ai sensi dell'art. 178 c.p.p., lett. c) - del previo interrogatorio dell'indagato. E tale obbligo grava anche sul Tribunale che applica la misura ai sensi dell'art. 310 c.p.p.(Cass. Sez. 2 8-7-1998, n. 5041; Cass. Sez. 6, 24-5-2000, n. 2412; Cass. Sez. 6, 15-5-2000, n. 2304);
L'impugnata ordinanza, pronunciata in violazione del precetto di cui all'art. 289 c.p.p., comma 2, deve, pertanto, essere annullata senza rinvio.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Annulla l'ordinanza impugnata senza rinvio.
Così deciso in Roma, il 12 luglio 2010.
Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2010