Sentenza 8 luglio 1998
Massime • 1
Qualora il tribunale della libertà, in accoglimento dell'appello del pubblico ministero, applichi la misura interdittiva della sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio, ha l'obbligo di procedere al previo interrogatorio dell'indagato prescritto dall'art. 289, comma 2, cod. proc. pen. (come modificato dall'art. 2 l. 16 luglio 1997, n. 234), verificandosi, in mancanza, la nullità generale a regime intermedio di cui all'art. 178, lett. c), cod. proc. pen. per violazione dei diritti della difesa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 08/07/1998, n. 5041 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5041 |
| Data del deposito : | 8 luglio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di Consiglio
Dott. Francesco Simeone Presidente del 8.7.1998
1. Dott. Pietro Sirena Consigliere SENTENZA
2. " Ernesto Perna La Torre " N. 5041
3. " Michele Besson " REGISTRO GENERALE
4. " MO UM " N. 18187/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da Lo IO ER n. 28/10/63 Agrigento avverso l'ordinanza del 27/2/98 del Tribunale del Riesame di Palermo. Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. E. Perna La Torre Udito il Pubblico Ministero nella persona del P.G. dott. V. Verderosa che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo e motivi della decisione.
Con provvedimento del 27.2.98 il Tribunale del Riesame di Palermo, accogliendo l'appello proposto dal P.M. presso la Pretura Circondariale di Agrigento, riformava l'ordinanza del Gip presso la stessa Pretura del 27.1.98 ed applicava a Lo IO ER Maria - indagato in ordine al reato ex artt. 61 n. 9 - 81 cpv. - 640 II c. cp. -. Le misure della sospensione dell'esercizio del Pubblico Ufficio svolto quale dipendente della Soprintedenza dei BB.CC. AA di Agrigento.
Propone ricorso per Cassazione il Lo IO che deduce: 1)violazione dell'art. 289 II c. cpp perché il provvedimento applicativo della misura interdittiva in oggetto non era stato preceduto dall'interrogatorio dell'indagato; 2) violazione dell'articolo 273 cpp per insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza;
3) Violazione
dell'art. 274 cpp insussistenza delle esigenze cautelari. Il primo motivo di ricorso è fondato. Con legge 16.6.97 n. 234 è stato modificato il II c. dell'art. 289 con l'aggiunta del seguente periodo: "Nel corso delle indagini preliminari, prima di decidere sulla richiesta del Pubblico Ministero di sospensione dell'esercizio di un pubblico ufficio o servizio, il giudice, procede all'interrogatorio dell'indagato con le modalità indicate agli articoli 64-65". Ciò premesso, è pacifico che, nella specie, la decisione del Tribunale del Riesame è stata assunta senza il previo interrogatorio dell'indagato.
Non v'è dubbio che l'omissione ha determinato il verificarsi di una nullità di ordine generale ai sensi dell'art. 178 lett. c cpp., della quale è effetto il provvedimento impugnato poiché il mancato interrogatorio ha inciso sul diritto della difesa sotto il profilo della sua menomazione in ordine alla apprensione di mezzi difensivi sia da parte dell'interessato che del suo difensore. Le predette nullità, eccepite tempestivamente ex art. 180 cpp., comporta l'annullamento senza rinvio dell'impugnata ordinanza. Restano assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso.
P.Q.M.
annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.
Così deciso in Roma, il 8 luglio 1998.
Depositato in Cancelleria il 9 settembre 1998