Cass. pen., sez. II, sentenza 08/07/1998, n. 5041
CASS
Sentenza 8 luglio 1998

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Qualora il tribunale della libertà, in accoglimento dell'appello del pubblico ministero, applichi la misura interdittiva della sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio, ha l'obbligo di procedere al previo interrogatorio dell'indagato prescritto dall'art. 289, comma 2, cod. proc. pen. (come modificato dall'art. 2 l. 16 luglio 1997, n. 234), verificandosi, in mancanza, la nullità generale a regime intermedio di cui all'art. 178, lett. c), cod. proc. pen. per violazione dei diritti della difesa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 08/07/1998, n. 5041
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5041
    Data del deposito : 8 luglio 1998

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