Sentenza 1 aprile 2008
Massime • 1
In tema di estradizione per l'estero, non gode delle immunità e dei privilegi previsti dall'accordo di Ottawa del 20 settembre 1951, ratificato con L. n. 1226 del 1954, un rappresentante di uno Stato straniero, in visita in Italia, imputato di crimini di guerra commessi contro la popolazione civile.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/04/2008, n. 36464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36464 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. OLIVA Bruno - Presidente - del 01/04/2008
Dott. MANNINO Saverio - Consigliere - SENTENZA
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - N. 864
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere - N. 3764/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IC IJ, nato il [...];
avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Roma 27 novembre 2007 n. 89/Estr.;
Sentita la relazione svolta dal Cons. Dott. S. F. MANNINO;
Sentita la requisitoria del PROCURATORE GENERALE, in persona del Dr. Carlo DI CASOLA, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. Osserva:
IN FATTO E DIRITTO
Con ordinanza del 27 novembre 2007 n. 89 Estr. la Corte d'appello di Roma rigettava l'istanza di RC IJ - richiesto in estradizione dalla Croazia in quanto colpito dall'ordine di cattura n. SUIK/95-11 emesso il 16 febbraio 1995 dall'A.G. di Spalato a seguito della sentenza n. K-54-92 del 24 aprile 1993 della Corte di Spalato di condanna alla pena di n. 15 anni di reclusione per crimini di guerra commessi contro la popolazione civile ex art. 120 c.p. croato, pgf.
1 - volta a ottenere la revoca della misura della custodia cautelare in carcere, applicatagli con ordinanza della Corte d'appello di Roma 8 novembre 2007, ovvero la sostituzione di essa con misura meno affittiva.
Avverso l'ordinanza il RC ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
1. violazione dell'art. 21 Convenzione di Ottawa 20 settembre 1951, recepito con L. n. 1226 del 1954 (art. 606 c.p.p., lett. b)) perché gli esperti di cui alla norma citata non sono dipendenti NATO in quanto distinti e contrapposti agli officiate, e possono provenire da paesi non aderenti alla NATO stessa, godendo dell'immunità personale corrispondente alla funzione esercitata e per la durata di essa;
2. violazione dell'art. 714 c.p.p., comma 2 e art. 715 c.p.p. (art.606 c.p.p., lett. b)) perché il RC risiede in Montenegro con la sua famiglia ed è uno dei più alti ufficiali delle forze armate del suo paese, per cui, avendo come sede degli arresti domiciliari un appartamento in Roma, reso disponibile dal Ministro della difesa del Montenegro, legato dall'accordo bilaterale del 28 luglio 2006 con la Croazia sulla collaborazione e persecuzione di autori di reati e di crimini di guerra, con il monitoraggio di personale dipendente, non avrebbe possibilità e convenienza di sottrarsi alla misura. L'impugnazione è inammissibile.
Il RC, a mezzo del difensore, il 19 novembre 2007 ha proposto istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare in carcere applicatagli dalla Corte d'appello di Roma l'8 novembre 2007. in quanto richiesto in estradizione dalla Repubblica di Croazia perché colpito dall'ordine di cattura n. SUIK/9511, emesso il 16 febbraio 1995 dall'A.G. di Spalato a seguito della sentenza della Corte di Spalato 24 aprile 1993 n. K-54/92, con cui era stato dichiarato colpevole del reato previsto dall'art. 120 c.p. croato, par. 1 per crimini di guerra commessi contro la popolazione civile. La Corte d'appello di Roma con ordinanza ex art. 718 c.p.p. del 27 novembre 2007 rigettava l'istanza e avverso l'ordinanza di rigetto il RC proponeva ricorso per cassazione per i motivi sopra indicati. Il rigetto dell'istanza è stato motivato con il concreto e oggettivo pericolo di fuga desunto dal carattere definitivo della pesantissima condanna inflitta all'imputato estradando in relazione alla gravità del fatto contestato, per cui l'adeguatezza della misura applicata è del tutto conseguente.
La motivazione appare giuridicamente corretta anche riguardo all'idoneità della misura cautelare applicata, ritenuta unica capace di assicurare la consegna dell'estradando allo Stato richiedente. Tale valutazione si è svolta compiutamente pure in relazione alla disponibilità di un appartamento, offerta con nota 21 novembre 2007 dal Ministro della Difesa del Montenegro, nel cui stato il RC è nato e risiede, con un giudizio prognostico negativo in ordine alla garanzia degli arresti domiciliari - sia pur eseguiti con l'ausilio di personale addetto a monitorare la sua presenza e reperibilità nel territorio dello Stato italiano fino a completa definizione della procedura di estradizione - rispetto a possibili iniziative individuali dell'imputato estradando, rese attendibili in ragione della gravità della sentenza pronunciata nei suoi confronti. La contraria valutazione espressa col secondo motivo d'impugnazione non vale a inficiare la decisione del primo Giudice sul punto, il cui motivato giudizio riguarda l'inidoneità in concreto della detenzione domiciliare alternativa, pur rafforzata dall'assistenza offerta e senza pregiudizio alcuno nei confronti dell'impegno assunto dal Ministro della Difesa dello Stato del Montenegro, legato dall'accordo bilaterale con la Croazia del 28 luglio 2006 sulla collaborazione e persecuzione di autori di reati e di crimini di guerra. La violazione di legge eccepita col secondo motivo di ricorso si rivela pertanto palesemente insussistente.
Col primo motivo il ricorrente impugna la motivazione espressa incidenter tantum dalla Corte d'appello in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'estradizione.
La Corte territoriale ha ritenuto inapplicabile nel caso concreto la disposizione dell'art. 21 dell'accordo di Ottawa del 20 settembre 1951 in quanto gli esperti previsti in tale disposizione sono inquadrati nella struttura civile della NATO e godono di particolari privilegi e immunità solo quando svolgono missioni per conto e nell'interesse dell'Organizzazione, che ai sensi del successivo art. 22 deve rinunciare a tali guarentigie quando la rinuncia non pregiudica gli interessi dell'ente internazionale, mentre nel caso di specie il RC è un militare di Paese non aderente alla NATO, giunto in Italia semplicemente perché invitato in rappresentanza del suo Paese a un incontro in vista di una prossima esercitazione della NATO.
Inoltre - ha osservato la Corte d'appello - perché siano applicabili le guarentigie previste dall'art. 21 occorre pur sempre che si tratti di fatti compiuti in connessione con le funzioni NATO, circostanza non sussistente nella specie.
La decisione impugnata appare in realtà giuridicamente corretta. L'art. 22 dell'accordo di Ottawa del 20 settembre 1951, disponendo sia per gli officiate (funzionari civili) che per gli experts (esperti) della NATO, stabilisce che i privilegi e le immunità sono loro assicurati nell'interesse dell'Organizzazione e non per vantaggio personale degli stessi soggetti e afferma il diritto-dovere del Presidente del Consiglio dei Delegati di rinunciare all'immunità di un funzionario o di un esperto nel caso in cui, a suo avviso, l'immunità impedirebbe il corso della giustizia;
e che in tal caso l'immunità può essere rinunciata senza pregiudizio per gli interessi dell'Organizzazione.
Una norma del tutto conforme detta l'art. 15 dell'accordo per gli stessi rappresentanti degli Stati Membri e per i loro assistenti e - premesso che privilegi e immunità sono loro concessi non per vantaggio personale, bensì a salvaguardia dell'esercizio indipendente delle funzioni connesse col trattato del Nord Atlantico - stabilisce che lo Stato Membro non solo ha il diritto, ma è soggetto al dovere di rinunciare all'immunità del suo rappresentante e del suo assistente nel caso in cui a suo avviso l'immunità impedirebbe il corso della giustizia e può essere rinunciata senza pregiudizio per gli scopi per cui l'immunità stessa è accordata. Se ne deduce che tutti i privilegi e le immunità concesse sia ai rappresentanti degli Stati Membri della NATO e ai loro assistenti, che ai funzionari e agli esperti e a tutti coloro che operano per l'Organizzazione sono intese come strettamente funzionali agli scopi della stessa e non possono essere invocate e devono essere rinunciate qualora intralcino il corso della giustizia.
È pertanto giuridicamente corretta la decisione della corte d'appello che ritiene inoperante l'immunità dei funzionari e degli esperti della NATO in favore di persona condannata per crimini di guerra commessi contro la popolazione civile, nei confronti della quale sia stato emesso ordine di cattura dall'autorità giudiziaria del paese procedente e di cui sia stata chiesta l'estradizione. Nella specie la Corte d'appello ha esattamente rilevato che il RC, militare di un paese, il Montenegro, non aderente alla NATO, invitato quale rappresentante del suo paese a un incontro in vista di una prossima esercitazione della NATO, non poteva essere considerato un esperto o, comunque, un incaricato dell'esecuzione di una missione per conto dell'Organizzazione.
In ogni caso, ove pure il RC avesse potuto essere considerato alla stregua di un esperto NATO, la stessa normativa invocata dell'accordo di Ottawa citato avrebbe pur sempre escluso che le connesse guarentigie potessero impedire il corso della giustizia, sottraendolo al suo giudice naturale a mezzo del procedimento di estradizione e della misura cautelare applicatagli per questo scopo. Anche il primo motivo è perciò manifestamente infondato. Di conseguenza il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di Euro 1.000,00 (mille) alla Cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni previste dall'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, il 1 aprile 2008.
Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2008