Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/05/2000, n. 2412
CASS
Sentenza 24 maggio 2000

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Prima di decidere sulla richiesta del pubblico ministero di applicazione di una misura personale cautelare interdittiva il gip ha l'obbligo, a norma dell'art. 289 cod. proc.pen., come modificato dall'art. 2 l. 234 del 1997, di procedere all'interrogatorio dell'indagato con le modalità di cui agli artt. 64 e 65 cod.proc.pen. e la violazione di tale obbligo, vulnerando il concreto esercizio del diritto di difesa, dà luogo ad una nullità di ordine generale a regime cd. intermedio; qualora il gip non abbia adempiuto al suddetto obbligo ed abbia rigettato la richiesta del p.m., il tribunale della libertà, chiamato a pronunciarsi sull'impugnazione proposta dal p.m. avverso l'ordinanza reiettiva del gip, non può applicare la misura interdittiva richiesta senza prima procedere all'interrogatorio dell'indagato omesso a suo tempo dal gip, giacché, in assenza di indicazioni contrarie, non può ritenersi escluso dai destinatari dall'obbligo di cui all'art. 289 cit. il tribunale che applichi la misura interdittiva in sede di appello ai sensi dell'art. 310 cod. proc. civ.

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    L'omesso interrogatorio previsto per le ordinanze di custodia cautelare emesse dopo il 25 agosto 2024 prima di decidere sulla richiesta del pubblico ministero costituisce nullità di ordine generale per violazione del diritto di difesa, ai sensi dell'art. 178, lett. e), cod. proc. pen., deve essere qualificata come a regime cosiddetto intermedio violando, infatti, il principio del contraddittorio, vulnerando il concreto esercizio del diritto di difesa, poiché priva l'imputato del diritto di essere interrogato dal giudice sui fatti che formano oggetto d'imputazione, di conoscere gli elementi di prova a suo carico e, ove possibile, le relative fonti, di esporre le proprie difese prima di …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/05/2000, n. 2412
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2412
Data del deposito : 24 maggio 2000

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