Sentenza 24 maggio 2000
Massime • 1
Prima di decidere sulla richiesta del pubblico ministero di applicazione di una misura personale cautelare interdittiva il gip ha l'obbligo, a norma dell'art. 289 cod. proc.pen., come modificato dall'art. 2 l. 234 del 1997, di procedere all'interrogatorio dell'indagato con le modalità di cui agli artt. 64 e 65 cod.proc.pen. e la violazione di tale obbligo, vulnerando il concreto esercizio del diritto di difesa, dà luogo ad una nullità di ordine generale a regime cd. intermedio; qualora il gip non abbia adempiuto al suddetto obbligo ed abbia rigettato la richiesta del p.m., il tribunale della libertà, chiamato a pronunciarsi sull'impugnazione proposta dal p.m. avverso l'ordinanza reiettiva del gip, non può applicare la misura interdittiva richiesta senza prima procedere all'interrogatorio dell'indagato omesso a suo tempo dal gip, giacché, in assenza di indicazioni contrarie, non può ritenersi escluso dai destinatari dall'obbligo di cui all'art. 289 cit. il tribunale che applichi la misura interdittiva in sede di appello ai sensi dell'art. 310 cod. proc. civ.
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L'omesso interrogatorio previsto per le ordinanze di custodia cautelare emesse dopo il 25 agosto 2024 prima di decidere sulla richiesta del pubblico ministero costituisce nullità di ordine generale per violazione del diritto di difesa, ai sensi dell'art. 178, lett. e), cod. proc. pen., deve essere qualificata come a regime cosiddetto intermedio violando, infatti, il principio del contraddittorio, vulnerando il concreto esercizio del diritto di difesa, poiché priva l'imputato del diritto di essere interrogato dal giudice sui fatti che formano oggetto d'imputazione, di conoscere gli elementi di prova a suo carico e, ove possibile, le relative fonti, di esporre le proprie difese prima di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/05/2000, n. 2412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2412 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FORTUNATO PISANTI Presidente del 24/05/2000
1. Dott. RAFFAELE LEONASI Consigliere SENTENZA
2. Dott. LUCIANO DI NOTO Consigliere N. 2472
3. Dott. ANTONIO AGRÒ Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. NICOLA MILO Consigliere N. 21265/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da COREA RE, n. a Sersale, il 3 febbraio avverso l'ordinanza 26 marzo - 13 aprile 1999 del Tribunale di Catanzaro. Visti gli atti, l'ordinanza denunciata ed il ricorso. Udita in camera di consiglio la relazione del Cons. Dr. Luciano Di Noto.
Udito il Pubblico Ministero, Sost. Procuratore Generale Dr. Marcello Matera che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.
Assente il difensore.
Osserva
Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Catanzaro, su appello proposto dal p.m., applicava a EA RE, sottoposto ad indagini per i reati, di corruzione per atti contrari al doveri di ufficio (art. 319 c.p.) e truffa aggravata in danno della GdF (art.640, comma 2, n. 1 c.p.), commessi, in concorso, dal 1994 al 1997, la misura cautelare della sospensione dal servizio presso l'Ente militare della GdF, ritenendo sussistere a suo carico gravi indizi di colpevolezza ed esigenze cautelari.
I giudici di merito indicavano quali gravi indizi di colpevolezza la chiamata di correo di OI AN e le emergenze documentali.
Quanto alle esigenze cautelari, di cui all'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., fondavano la prognosi di pericolosità sociale sul rilievo che il EA, attese le modalità del fatto, "l'abilità e l'assenza di scrupoli dimostrata nel sapersi inserire nel pactum sceleris instaurato, tacitamente, attraverso ripetute richieste di forniture di beni commerciali all'imprenditore lametino", "verificandosene nuovamente l'occasione, torni a partecipare a condotte di corruzione e di truffa nei confronti della GdF di Catanzaro".
Avverso questa ordinanza EA RE ha proposto ricorso per cassazione e denuncia, a mezzo del difensore, violazione di legge e vizio di motivazione. In particolare deduce:
1) - la violazione dell'art. 289, comma 2, cod. proc. pen., per non avere il giudice proceduto al suo interrogatorio, prima di decidere sulla richiesta del pubblico ministero di applicazione della misura interdittiva;
2) - la mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza poiché manca l'indicazione degli elementi di fatto dai quali sarebbero stati desunti e dei motivi per i quali gli stessi assumerebbero rilevanza, manca inoltre qualsivoglia considerazione sul lasso di tempo intercorso tra l'epoca della presunta commissione delle condotte illecite e la richiesta di applicazione della misura interdittiva;
3) - la violazione dell'art. 292, comma 2 bis, cod. proc. pen., essendo l'ordinanza impugnata priva della sottoscrizione dell'ausiliario, del sigillo dell'Ufficio e della sottoscrizione del giudice, essendovi apposte solo due lettere a stampatello: "F C";
4) - la violazione dell'art. 292, comma 1, lett. c-bis, cod. proc. pen., poiché manca l'indicazione delle ragioni per le quali non sono stati ritenuti rilevanti gli elementi indicati nella memoria difensiva "ad opponendum", ritualmente depositata il 25 marzo 1999;
5) - la violazione dell'art. 292, comma 2-ter, cod. proc. pen., per avere il p.m. omesso di sottoporre al vaglio del giudice della cautela gli elementi a favore di esso ricorrente accertati nel corso delle indagini preliminari: le dichiarazioni rese da NN PE RE;
6) - la manifesta contraddittorietà ed illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, non trovando gli stessi conforto alcuno negli atti di causa;
7) - la mancanza di motivazione relativa alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari avuto riguardo al tempo intercorso dalla data della supposta commissione delle condotte illecite alla data di richiesta di applicazione della misura. La prima censura - relativa alla violazione dell'art. 289, comma 2, cod. proc. pen. - è fondata ed è assorbente rispetto alle altre.
In tema di misure cautelari personali interdittive, l'art. 289, comma secondo, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 2, comma primo, legge 16 luglio 1997, n. 234, fa obbligo al giudice, nel corso delle indagini preliminari, di procedere all'interrogatorio dell'indagato, con le modalità indicate negli artt. 64 e 65, prima di decidere sulla richiesta del pubblico ministero di sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio.
La norma non prevede alcuna specifica sanzione in caso di inadempimento. Ciò non significa tuttavia che l'obbligo possa essere impunemente disatteso. La sua inosservanza viola, infatti, il principio del contraddittorio, vulnera il concreto esercizio del diritto di difesa, poiché priva l'imputato del diritto di essere interrogato dal giudice sui fatti che formano oggetto d'imputazione, di conoscere gli elementi di prova a suo carico e, ove possibile, le relative fonti, di esporre le proprie difese prima di essere attinto dalla misura cautelare interdittiva, e dà luogo, pertanto, ad una nullità di ordine generale a regime c.d. intermedio, a norma degli artt. 178, lett. e) e 180 cod. proc. pen., che ove ritualmente eccepita travolge il relativo provvedimento.
Nel caso di specie quest'obbligo non è stato adempiuto. Il g.i.p. infatti, nonostante il chiaro dettato dell'art. 289, cpv. cod. proc. pen., ha deciso, sia pure in senso negativo, sulla richiesta di applicazione a EA RE della misura cautelare interdittiva della sospensione dal servizio presso l'Ente militare di appartenenza, senza procedere prima all'interrogatorio dello stesso. Il tribunale, a sua volta, chiamato a pronunciarsi sull'appello proposto dal p.m. avverso l'ordinanza reiettiva del g.i.p. ha applicato al ricorrente la misura interdittiva richiesta, senza averlo prima interrogato.
Nè vi è dubbio che anche il tribunale de libertate, prima di pronunciarsi sull'appello proposto dal pubblico ministero avverso l'ordinanza del g.i.p. di rigetto della richiesta di applicazione della misura cautelare interdittiva, sia tenuto a procedere all'interrogatorio di garanzia dell'indagato nell'ipotesi in cui sia stato omesso.
L'art. 289, cpv., cod. proc. pen., infatti, pone l'obbligo del previo interrogatorio dell'indagato al giudice richiesto dell'applicazione della misura cautelare interdittiva. Sicché non vi è ragione, atteso il chiaro dettato normativo, in assenza di indicazioni contrarie, per ritenere escluso dai destinatari dell'obbligo il tribunale che applica misura interdittiva a norma dell'art. 310 cod. proc. pen.. L'incombente richiesto, peraltro, non è da ritenersi, nel giudizio di appello, un adempimento meramente formale, non essendo sovrapponibili tra loro la domanda cautelare ed i motivi di impugnazione, considerato che questi ultimi, poiché diretti a censurare il provvedimento impugnato, mirano a confutare i punti controversi della decisione e non sempre si soffermano su tutti i requisiti che legittimano l'applicazione della misura richiesta, in particolare i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze cautelari, i quali, invece, debbono essere resi noti all'indagato, ove possibile insieme alle relative fonti, nell'interrogatorio nel merito, a norma dell'art. 65 cod. proc. pen.. E di esso l'indagato deve essere formalmente avvertito anche contestualmente alla notifica dell'avviso di udienza.
L'impugnata ordinanza, pertanto, poiché pronunciata in violazione al disposto di cui all'art. 289, comma secondo, cod. proc. pen., deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Catanzaro per nuova deliberazione.
P.Q.M.
Annulla l'impugnata ordinanza e rinvia al Tribunale di Catanzaro per nuova deliberazione.
Così deciso in Roma, il 24 maggio 2000.
Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2000