Sentenza 19 ottobre 2004
Massime • 1
In tema di richiesta di applicazione della misura cautelare interdittiva è illegittimo il diniego da parte del tribunale della libertà al quale il P.M. abbia avanzato appello avverso la reiezione da parte del G.i.p. della medesima misura, sul rilievo della mancata effettuazione da parte del G.i.p. dell'interrogatorio dell'indagato, nonostante la riconosciuta fondatezza dei motivi esposti a sostegno dell'applicazione della predetta misura, essendo in tal caso obbligo del Tribunale di procedere all'interrogatorio che sia stato omesso.
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(dieci soluzioni pratiche per sopravvivere al nuovo articolo 291 c.p.p.) Sommario: premessa: Il nuovo istituto e gli operatori del diritto: dalla fase dello sconcerto a quella dell'applicazione. Dieci questioni pratiche. 1. Il regime applicabile alle richieste di misura cautelare pendenti al 25 agosto 2024. 2. Pluralità di imputazioni e pluralità di indagati: il conflitto di norme tra regola ed eccezione e la disciplina da applicare. A) Pluralità di reati. B) Pluralità di indagati. C) Coesistenza di esigenze cautelari. D) Coesistenza di richieste cautelari eterogenee. E) Il conflitto di norme derivante dall'intervento del giudice della cautela. 3. Le soluzioni possibili. 4. Trattazione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/10/2004, n. 14967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14967 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PROVIDENTI Francesco - Presidente - del 19/10/2004
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINI Pier Francesco - Consigliere - N. 1501
Dott. DI POPOLO Angelo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 014350/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIB. LIBERTÀ di REGGIO CALABRIA;
nei confronti di:
1) UR ON n. il 10/12/1955;
avverso ordinanza del 18/04/2002 TRIB. LIBERTÀ di REGGIO CALABRIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DI POPOLO ANGELO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. ON Mura (S.P.G.), che ha richiesto disporsi l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.
FATTO E DIRITTO
L'ordinanza impugnata è stata già interessata da ricorso per cassazione, definito con la sentenza n. 3190/2003 di questa Quinta Sezione Penale, dalla quale risulta che, in accoglimento dell'appello proposto dal P.M. competente, al ginecologo UR ON è stata applicata, ex art. 290 CPP, la misura dell'interdizione "da tutte le attività inerenti la professione di medico" per la durata di mesi due (dalla sentenza viene premesso che "il UR è sottoposto ad indagine con riferimento ai delitti di cui agli artt. 582, 583 n. 1, 479, 476 CP in quanto dopo aver sottoposto una paziente ad un intervento di fecondazione artificiale, riferiva falsamente alla interessata che... era rimasta gravida e, conseguentemente, la sottoponeva a cure ormonali per alcuni mesi, prescrivendole assoluto riposo a letto, prospettandole il rischio di aborto... redigeva certificazioni recanti il timbro della divisione di ginecologia ed ostetricia dell'ospedale di Salla, con le quali attesta lo stato di gravidanza e prescriveva le precauzioni del caso... nel periodo della presunta gestazione, la donna subiva un aumento ponderale di circa 40 chili").
Il ricorso dell'indagato proposto avverso la relativa ordinanza emessa dal Tribunale del Riesame di Reggio Calabria in data 18 aprile 2002, è stato, infatti, dichiarato inammissibile, per manifesta infondatezza, dalla predetta precedente sentenza, essendosi dato atto della permanenza di specifiche e rilevanti esigenze cautelari (non superate dall'assegnazione del UR a diverse funzioni professionali) e della inconsistenza delle altre questioni sollevate. Viene in rilievo che avverso la stessa ordinanza il P.M. competente ha proposto il distinto ricorso per cassazione, che ora viene esaminato. Si è dedotta, infatti, l'illegittimità del diniego di applicazione della sollecitata diversa, misura interdittiva di cui all'art. 289 CPP, correlata, nell'ordinanza impugnata, alla "rilevata mancata effettuazione da parte del GIP dell'interrogatorio ai sensi dell'art. 289 co. 3 cpp", nonostante la riconosciuta fondatezza dei motivi esposti a sostegno dell'appello ed intesi all'applicazione della misura predetta.
In tali termini il ricorso è fondato, essendo rimasto evidenziato il supporto della contestata decisione negativa in una sottesa inesistente situazione di preclusione processuale, posto che la sua erronea supposizione non ha tenuto conto dell'obbligo del Tribunale del Riesame di procedere direttamente all'interrogatorio dell'indagato, omesso a suo tempo dal GIP (Cass. Sez. 6^, 24 maggio 2000, n. 2412, Corea, RV 217318), tanto più per l'invocato "effetto devolutivo dell'appello".
Per tale parte va disposto l'annullamento dell'ordinanza impugnata, essendo riservato al nuovo esame demandato allo stesso Tribunale di Reggio Calabria l'applicazione del principio di diritto enunciato ai fini delle determinazioni sulla richiesta applicazione della misura interdittiva di cui all'art. 289 CPP.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Reggio Calabria per nuovo esame.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 ottobre 2004. Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2005