Sentenza 15 maggio 2000
Massime • 1
Quando il tribunale, in accoglimento dell'appello del pubblico ministero, applica la misura interdittiva della sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio, ha l'obbligo di procedere al previo interrogatorio dell'indagato, ex art.289 secondo comma cod.proc.pen., la cui omissione determina la nullità generale a regime intermedio di cui all'art.178, lett.C).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/05/2000, n. 2304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2304 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dr. Pasquale TROJANO Presidente del 15/05/2000
Dr. Renato FULGENZI Consigliere SENTENZA
Dr. OV CASO Consigliere N.2304
Dr. Bruno OLIVA Consigliere REGISTRO GENERALE
Dr. Arturo CORTESE Consigliere N.39533/99
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da DE RI IC, nato a [...] il [...], contro l'ordinanza 26 luglio 1999 del tribunale di Milano, che, su appello del PM avverso l'ordinanza 22.06.99 del GIP del tribunale di Lecco, ha applicato al ricorrente la misura interdittiva della sospensione dal pubblico ufficio di funzionario del ministero degli interni per la durata di due mesi;
letti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso,
udita la relazione del cons. Dr. Renato FULGENZI,
udito il PM nella persona del sostituto procuratore generale Dr. OV GALATI, che ha concluso per il rigetto,
OSSERVA
Nei confronti di IC De CO, sottoposto a indagini preliminari perché, millantando credito presso i colleghi della prefettura e della questura di Lecco, nonché presso i carabinieri di Casatenovo, riceveva da OV LL la somma di 9 milioni di lire come prezzo della mediazione verso i pubblici ufficiali predetti, chiamati a valutare la proposta di ritiro della patente di guida del Radaelli, il PM chiedeva la misura interdittiva suindicata, segnalando che sussisteva l'esigenza cautelare di cui alla lettera c) dell'art. 274 CPP, in relazione alla pendenza di altri procedimenti a carico del Di
CO per abuso di ufficio e la necessità di reperire denaro in cui il predetto si trovava per debiti di ingente ammontare. Il GIP del tribunale di Lecco ravvisava la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, ma riteneva insufficiente per difetto la misura interdittiva;
restituiva quindi gli atti al PM per una nuova valutazione circa la specie di misura cautelare n concreto applicabile, osservando incidentalmente che tale soluzione lo esonerava dal procedere ad interrogatorio dell'indagato ai sensi dell'art. 289/2, ultima parte, CPP.
A seguito di appello del pubblico ministero, il tribunale annullava l'ordinanza del GIP e applicava al Di CO la misura interdittiva in questione.
Ricorre il Di CO, deducendo che i giudici avevano del tutto ignorato la circostanza, documentata, del suo trasferimento alla scuola superiore del ministero di appartenenza, dove egli non aveva più alcun contatto con il pubblico.
Deve preliminarmente osservarsi che quando il tribunale, in accoglimento dell'appello del pubblico ministero, applica la misura interdittiva della sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio, ha l'obbligo di procedere al previo interrogatorio dell'indagato, obbligo prescritto dall'art. 289/2 CPP, come modificato dall'art. 2 L. 16.7.97 n.234 e che, in mancanza. si verifica la nullità generale a regime intermedio di cui all'art. 178, lett. C) (Sez. II, 8.7.98, Lo Burgio, rv.211308).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.
Così deciso in Roma, il 15 maggio 2000.
Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2000